Articolo 14 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 gennaio 1992
Art. 14. (Effetti e revoca delle ordinanze) 1. Il numero 3) del terzo comma dell'articolo 177 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo;".
Nota all'art. 14:
- Il testo dell' art. 177 del codice di procedura civile , gia' modificato dalla legge 14 luglio 1950, n. 581 , come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 177 (Effetto e revoca delle ordinanze). - Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.
Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.
Non sono modificabili ne' revocabili dal giudice che le ha pronunciate:
1) le ordinanze pronunciate sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti;
2) le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;
3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo;
4) le ordinanze per le quali sia stato proposto reclamo a norma dell'articolo seguente.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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