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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/11/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna IA US Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2632 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Calogero Sciarratta, giusta procura in atti attore
CONTRO
, nato a [...], il [...] Controparte_1
Convenuto contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 28 otto- bre 2025.
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. visto del 12 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 4 dicembre 2024, premettendo Parte_1
di avere – in data 9 gennaio 1982 – contratto matrimonio con CP_2
, dalla cui unione sono nati tre figli, maggiorenni ed economicamente in-
[...]
dipendenti, ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dal marito,
A sostegno della domanda, l'attrice ha rappresentato che la convivenza coniu- gale sarebbe divenuta intollerabile a causa di incomprensioni e che da diverso tempo sarebbero separati di fatto.
Ritualmente evocato in giudizio, il convenuto non si è costituito, rimanendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata costituzione del convenuto, all'udienza del 28 ottobre 2025, il giudice delegato ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'azione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha posto la causa in decisione, previa discussione orale del procuratore della parte.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , ritualmente evocato in giudizio Controparte_1
e non costituito.
Venendo al merito, deve, senz'altro, accogliersi la domanda principale di sepa- razione avanzata da parte attrice, considerato il dichiarato proposito di non riconciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostan- ze poste a sostegno delle difese.
- 2 - Nessun'altra statuizione, stante l'assenza di figli minorenni o maggiorenni e non autonomi e di domande accessorie.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente irripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, udito il P.M. ed il procuratore della parte attrice, nella contumacia di parte convenuta, definitivamente pronun- ciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio il 9 gennaio 1982 a Siracusa,
[...]
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Raffadali, al n.
11, parte II, serie B, anno 1982; dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Dispone che questa sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al compe- tente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 6 novembre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. IA US
- 3 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna IA US Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2632 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Calogero Sciarratta, giusta procura in atti attore
CONTRO
, nato a [...], il [...] Controparte_1
Convenuto contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 28 otto- bre 2025.
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. visto del 12 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 4 dicembre 2024, premettendo Parte_1
di avere – in data 9 gennaio 1982 – contratto matrimonio con CP_2
, dalla cui unione sono nati tre figli, maggiorenni ed economicamente in-
[...]
dipendenti, ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dal marito,
A sostegno della domanda, l'attrice ha rappresentato che la convivenza coniu- gale sarebbe divenuta intollerabile a causa di incomprensioni e che da diverso tempo sarebbero separati di fatto.
Ritualmente evocato in giudizio, il convenuto non si è costituito, rimanendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata costituzione del convenuto, all'udienza del 28 ottobre 2025, il giudice delegato ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'azione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha posto la causa in decisione, previa discussione orale del procuratore della parte.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , ritualmente evocato in giudizio Controparte_1
e non costituito.
Venendo al merito, deve, senz'altro, accogliersi la domanda principale di sepa- razione avanzata da parte attrice, considerato il dichiarato proposito di non riconciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostan- ze poste a sostegno delle difese.
- 2 - Nessun'altra statuizione, stante l'assenza di figli minorenni o maggiorenni e non autonomi e di domande accessorie.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente irripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, udito il P.M. ed il procuratore della parte attrice, nella contumacia di parte convenuta, definitivamente pronun- ciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio il 9 gennaio 1982 a Siracusa,
[...]
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Raffadali, al n.
11, parte II, serie B, anno 1982; dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Dispone che questa sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al compe- tente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 6 novembre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. IA US
- 3 -