Art. 9.
Gli interessi delle somme messe a disposizione dell'Ente nazionale serico dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell' art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662 , sono devoluti al fondo a disposizione del Ministero del tesoro di cui al penultimo comma del precedente art. 5.
Le erogazioni sul fondo stesso saranno effettuate dal Ministero suddetto di concerto con quelli dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio.
L'eventuale avanzo del fondo sara' devoluto all'Erario.
Gli interessi delle somme messe a disposizione dell'Ente nazionale serico dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell' art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662 , sono devoluti al fondo a disposizione del Ministero del tesoro di cui al penultimo comma del precedente art. 5.
Le erogazioni sul fondo stesso saranno effettuate dal Ministero suddetto di concerto con quelli dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio.
L'eventuale avanzo del fondo sara' devoluto all'Erario.