Ordinanza cautelare 21 luglio 2023
Ordinanza collegiale 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 20/12/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01467/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00751/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 751 del 2023, proposto da
SA UN VI IS, IA IA IS e NC IA IS, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Di Donna e Domenico Damato, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santeramo in Colle (BA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Desaconi s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento del 12.4.2023, a firma del dirigente p.t. del Settore sviluppo assetto e tutela del territorio, Servizio urbanistica ed edilizia del Comune di Santeramo in Colle (BA), che ha ritenuto la validità della CILA prot. n. 19171 del 1°.10.2020 presentata da Desaconi s.r.l. e avente a oggetto: “[…] spostamento cancelletto pedonabile di 2,75 m con pannelli prefabbricati recinzione e relativi pilastrini ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Santeramo in Colle (BA);
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. LO VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Gli istanti, comproprietari di un capannone, impugnavano il provvedimento del competente ufficio del Comune di Santeramo in Colle (BA), datato 12 aprile 2023, che ha ritenuto valida una CILA del 1° ottobre 2020, presentata dalla Desaconi s.r.l., proprietaria di altro fabbricato finitimo e contiguo a quello dei ricorrenti, avente a contenuto lo: “ […] spostamento cancelletto pedonabile di 2,75 m con pannelli prefabbricati recinzione e relativi pilastrini ”.
In fatto, accadeva che, a seguito della scadenza di un contratto di comodato d’uso in data 31.8.2020 e la conseguente suddivisione fisica dei due fabbricati confinanti, mediante la chiusura di alcuni varchi interni presenti sul muro di delimitazione dei due immobili prima in comunicazione, nonché l’innalzamento di un muro di confine sull’area esterna in precedenza di comune pertinenza, con la predetta CILA del 1° ottobre 2020, la Desaconi s.r.l. ha comunicato al Comune di Santeramo, ex art. 6- bis d.P.R. n. 380/2001, di voler eseguire l’intervento di: “ […] spostamento cancelletto pedonabile di 2,75 m con spostamento pannelli prefabbricati recinzione e relativi pilastrini ”.
In tal modo, la controinteressata, attraverso lo spostamento, all’interno del proprio muro di confine, del detto cancello pedonale, già presente sul muro di recinzione per l’accesso all’area esterna, prima di pertinenza comune ai due capannoni, sé è unilateralmente appropriata di tale accesso pedonale, de facto sottraendolo al capannone di proprietà dei ricorrenti che, dunque, ne è stato privato.
In diritto, i ricorrenti censuravano, in articolati quattro profili, la violazione degli artt. 1 e 3 legge n. 241/1990, la violazione dell’art. 21- nonies legge n. 241/1990, la violazione degli artt. 6- bis , 11 e 20, 31 e 37 d.p.r. n. 380/2001, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria; contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza manifeste, la violazione dei principi di buon andamento, trasparenza e leale collaborazione, lo sviamento e malgoverno.
2.- Resisteva il Comune intimato, il quale, oltre a prospettare nel merito la confutazione delle ragioni addotte, in via preliminare ed assorbente, eccepiva l’inammissibilità del gravame, in quanto posto avverso un atto meramente confermativo; venivano depositati i documenti del procedimento.
3.- La domanda cautelare veniva respinta, in considerazione del consolidamento della situazione da orami tre anni e della presenza di un altro diverso accesso.
4.- Successivamente, il giudizio veniva interrotto, per la sopravvenuta cessazione, per liquidazione giudiziale, della società controinteressata, ossia la Desaconi s.r.l., a far tempo dal 27 luglio 2023, pure intimata, mediante notifica, ma non costituita nell’odierno giudizio.
5.- Tuttavia, il ricorso veniva riassunto nei confronti della curatela fallimentare della Desasconi s.r.l., rinnovando la proposta domanda giudiziale.
6.- Indi, scambiati ulteriori documenti, memorie e repliche, dopo ampia discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
7.- Il ricorso è inammissibile.
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte dei ricorrenti, della nota del 12 aprile 2023 con la quale il Comune di Santeramo in Colle ha confermato la validità della CILA presentata dalla controinteressata Desaconi s.r.l. in data 30 settembre 2020 per lo spostamento dell’opinato cancelletto pedonale.
Tale nota costituisce l’esito di diniego avverso un’istanza di riesame, presentata dai ricorrenti, però inerente un assetto di interessi già consolidatosi, a seguito della mancata impugnazione del precedente provvedimento lesivo e risalente al 9 marzo 2022, con il quale l’Amministrazione comunale, sebbene in modo alquanto atipico, aveva statuito l’annullamento in autotutela del precedente provvedimento di annullamento della CILA, ripristinando in tal modo l’efficacia del titolo edilizio iniziale.
L’atto impugnato del 12 aprile 2023 si presenta nella forma e nella sostanza come un atto meramente confermativo del provvedimento prot. n. 5951 del 9 marzo 2022, con cui l’Amministrazione, invece, a seguito di un completo riesame della fattispecie, aveva annullato il precedente annullamento della CILA del 30 settembre 2020, consolidando così l’intervento edilizio della controinteressata.
Segnatamente, l’atto reca il seguente contenuto: “ sulla questione l’Ufficio già si è pronunciato con nota prot. nr. 5951 del 09 marzo 2022 ” e dunque “ non si ritiene vi siano elementi di valutazione aggiuntivi e si conferma la validità della CILA ”. Un tal atto, oggetto di impugnazione, si limita dunque a ribadire la valutazione già compiuta illo tempore , senza aggiungere alcunché e senza rinnovare l’istruttoria o la ponderazione di interessi.
L’oscillante pronuncia del Comune, sulla fattispecie, è da ascriversi all’atipicità della vicenda e alla incertezza relativa al diritto tra le parti in controversia, circa l’appartenenza del varco e lo spostamento del cancello. Ciò stante, il Comune ha assunto la propria decisione, in virtù dell’apparenza della legittimazione alla richiesta di provvedere e in base a quanto dichiarato nella CILA, con la implicita clausola “ salvi i diritti di terzi ”, da ritenersi implicitamente inclusa negli atti di assenso della pubblica amministrazione, specie con riferimento ad una vicenda com’è quella posta allo scrutinio dell’odierno Collegio.
Per altro verso, va pur sottolineato che la CILA (cioè la comunicazione di inizio lavori asseverata ) è prevista per interventi edilizi marginali. Essa si presenta in nuce alquanto semplificata nelle forme e nel contenuto; dà origine dunque ad un titolo edilizio semplificato e di rapida formazione, contiene la descrizione dei lavori da realizzare ed è asseverata da un professionista tecnico abilitato, sotto la propria responsabilità; inoltre, ha maggior riguardo agli aspetti propriamente tecnici, più che a quelli amministrativi. Tal modello semplificato di titolo edilizio serve a comunicare al Comune l’inizio di determinati lavori, su un dato immobile, che non comportano modifiche della struttura e la necessità di richiedere un permesso di costruire o SCIA. Presupposti de facto et de iure che sono dichiarati ex parte sotto la responsabilità amministrativa dell’istante, che presenta all’ente la comunicazione, e sotto la responsabilità tecnica pregnante del professionista tecnico, che la assevera (quanto al rispetto delle norme edilizie; alla conformità urbanistica, all’osservanza delle norme tecniche di settore).
Consolidatasi dunque la fattispecie sul piano amministrativo-edilizio, anche in considerazione della natura semplificata della CILA edilizia, non può il giudice amministrativo ingerirsi in apprezzamenti che sono propri di una controversia civile tra le parti da svolgersi nel caso davanti al giudice ordinario.
Ove emerga l’utilizzo contra legem della CILA oggetto di odierno gravame – da accertarsi, stante la specifica controversia attivata, per dirimere questioni di confine e/o di corretta suddivisione di un’area precedentemente comune, davanti al preposto giudice civile – una seconda CILA potrà determinare il ripristino e/o la nuova collocazione del cancelletto e quant’altro. Nell’evenienza, al Comune invero non resterà che prendere atto della diversa suddivisione dei beni, così come potrà emergere, in via transattiva o in via giudiziale civile.
Pertanto, alla luce di siffatte coordinate, il ricorso proposto si appalesa come inammissibile, perché proposto avverso atto meramente confermativo e perché introduce ragioni di diritto che, unitamente ad accertamenti fattuali da proporsi nella preposta sede, possono al più fondare una controversia civile tra due soggetti giuridici, ma non inficiare l’azione amministrativa, che si è tradotta in provvedimenti ed atti, adottati sulla base di elementi semplificati e coerenti con la natura della CILA.
8.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.
9.- Le spese del giudizio vanno compensate, in considerazione della peculiarità della controversia, atteso anche che il Comune, con propri contraddittori atti, ha dato origine alla controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NZ BL, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
LO VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO VA | NZ BL |
IL SEGRETARIO