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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 25/02/2026, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 804/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
MARCELLINI ADELE, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 857/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-3817 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3949/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. T3/RE-3817 Imu 2023, emesso dal comune di Milano, con il quale viene contestato l'omesso versamento dell'imposta in relazione alla sua proprietà al 50% con la moglie, Nominativo_1, di un appartamento e box in Milano, Indirizzo_1
.
Il ricorrente è comproprietario con la moglie, per l' annualità 2023 dell'unità immobiliare sita in Indirizzo_1
dove si sarebbe trasferito con la moglie in data 4 giugno 2020 dopo la vendita di altro appartamento in
Milano. Contesta la debenza dell'IMU per essere tale abitazione sua dimora abitale, ancorché residente anagraficamente altrove. Per una "svista" il cambiamento di residenza anagrafica da parte dei coniugi Ricorrente_1- Nominativo_1 è avvenuto a marzo 2023. Lamenta come il Comune di Milano abbia volutamente ignorato le prove addotte dal contribuente a dimostrazione dell'occupazione sua e della sua famiglia nell'appartamento che ha abitato dal 2020 in poi.
Quanto alle sanzioni afferma che si è venuta a creare con la notifica di quattro avvisi impugnati, un caso di cumulo giuridico relativamente alle sanzioni da comminare al contribuente, trattandosi di violazioni della medesima norma nel corso di più anni di imposta. La Corte di Cassazione ha avuto modo di statuire che l'istituto della continuazione, delineato dal D. Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, trova senz'altro applicazione alle sanzioni tributarie previste per i tributi locali. Afferma infine che negli avvisi qui impugnati non si è dato conto del procedimento utilizzato per il calcolo della imposta, dal momento che vengono esposti rendita catastale e valore dell'immobile con l'indicazione di un'aliquota che, se applicata ai dati indicati nell'avviso, non porta alla somma richiesta al contribuente.
Conclude chiedendo che venga annullato l'avviso impugnato e disposto il rimborso di ogni somma eventualmente versata durante il giudizio;
In via subordinata e salvo gravame: annullare le sanzioni comminate e rideterminare le stesse ex art. 12 D. Lgs. n. 472/1997, applicabile a violazioni della stessa indole relative a più periodi d'imposta. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
Si costituisce in giudizio il Comune di Milano che replica puntualmente alle eccezioni del contribuente e conclude chiedendo • Respingere il ricorso e per l'effetto confermare la piena legittimità dell'avviso di accertamento n. T3/RE 3817 con cui viene contestato, per l'anno 2023, l'omesso versamento dell'imposta comunale sugli immobili indicati nel prospetto allegato al medesimo provvedimento. Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa, osserva quanto segue:
L'ufficio avendo accertato la sussistenza dei presupposti per l'imposizione tributaria a titolo IMU e non ricorrendo alcuna comunicazione circa situazioni costituenti titolo per agevolazioni o esenzioni, notificava per l'anno 2023 avviso di accertamento per l'omesso versamento dell'imposta comunale sugli immobili.
Il Ricorrente contesta il mancato riconoscimento dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale sebbene, lo riferisce la stessa parte ricorrente, in assenza del necessario requisito della residenza anagrafica previsto ai sensi dell'articolo 1 comma 741 della legge 160/2019.
I requisiti richiesti ai proprietari per poter usufruire delle agevolazioni IMU e Tasi, richiedono che si tratti di immobili adibiti ad abitazione principale e nei quali il proprietario, o i proprietari, risultino anagraficamente residenti e dove dimorino abitualmente. Debbono quindi essere rispettati entrambi i requisiti: residenza anagrafica e dimora abituale. Nel caso in esame è pacifico e non contestato che mancasse il requisito della residenza anagrafica nell'immobile tassato. Tutte le norme che attribuiscono un'agevolazione fiscale sono di stretta e rigorosa interpretazione e quindi non estendibili ai casi non espressamente previsti perché costituiscono comunque “deroga al principio di capacità contributiva" sancito dall'art. 53 Costituzione.
Irrilevanti le ragioni addotte dal contribuente per giustificare il mancato trasferimento della residenza presso l'immobile accertato, come pure insufficiente la documentazione prodotta in atti (bollette relative a consumi o contratti di utenze riferibili all'immobile) in quanto non possono incidere sul requisito della residenza.
Anche recentemente la Cassazione ha ritenuto determinante il requisito della residenza anagrafica per godere dell'esenzione IMU.(Cass. civ., Sez. V, Ord.19/02/2025, n. 4292). Pacifico che tale requisito mancasse, sia per il ricorrente che per la moglie.
Quanto alle ulteriori eccezioni sollevate dal ricorrente si rileva la infondatezza delle stesse, per essere nell'atto impugnato evidenziati tutti gli elementi di fatto e di diritto che hanno consentito alla parte ricorrente una puntuale contestazione della pretesa tributaria, come comprovato dalle argomentazioni esposte in ricorso.
Non applicabile il richiesto cumulo giuridico in quanto la Corte di cassazione, con l'ordinanza 5744/2021, ha precisato che il cumulo giuridico non si applica, come nel nostro caso, alla fattispecie di omesso versamento.
Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto ma la peculiarità della controversia e motivi di equità inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
MARCELLINI ADELE, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 857/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-3817 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3949/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. T3/RE-3817 Imu 2023, emesso dal comune di Milano, con il quale viene contestato l'omesso versamento dell'imposta in relazione alla sua proprietà al 50% con la moglie, Nominativo_1, di un appartamento e box in Milano, Indirizzo_1
.
Il ricorrente è comproprietario con la moglie, per l' annualità 2023 dell'unità immobiliare sita in Indirizzo_1
dove si sarebbe trasferito con la moglie in data 4 giugno 2020 dopo la vendita di altro appartamento in
Milano. Contesta la debenza dell'IMU per essere tale abitazione sua dimora abitale, ancorché residente anagraficamente altrove. Per una "svista" il cambiamento di residenza anagrafica da parte dei coniugi Ricorrente_1- Nominativo_1 è avvenuto a marzo 2023. Lamenta come il Comune di Milano abbia volutamente ignorato le prove addotte dal contribuente a dimostrazione dell'occupazione sua e della sua famiglia nell'appartamento che ha abitato dal 2020 in poi.
Quanto alle sanzioni afferma che si è venuta a creare con la notifica di quattro avvisi impugnati, un caso di cumulo giuridico relativamente alle sanzioni da comminare al contribuente, trattandosi di violazioni della medesima norma nel corso di più anni di imposta. La Corte di Cassazione ha avuto modo di statuire che l'istituto della continuazione, delineato dal D. Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, trova senz'altro applicazione alle sanzioni tributarie previste per i tributi locali. Afferma infine che negli avvisi qui impugnati non si è dato conto del procedimento utilizzato per il calcolo della imposta, dal momento che vengono esposti rendita catastale e valore dell'immobile con l'indicazione di un'aliquota che, se applicata ai dati indicati nell'avviso, non porta alla somma richiesta al contribuente.
Conclude chiedendo che venga annullato l'avviso impugnato e disposto il rimborso di ogni somma eventualmente versata durante il giudizio;
In via subordinata e salvo gravame: annullare le sanzioni comminate e rideterminare le stesse ex art. 12 D. Lgs. n. 472/1997, applicabile a violazioni della stessa indole relative a più periodi d'imposta. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
Si costituisce in giudizio il Comune di Milano che replica puntualmente alle eccezioni del contribuente e conclude chiedendo • Respingere il ricorso e per l'effetto confermare la piena legittimità dell'avviso di accertamento n. T3/RE 3817 con cui viene contestato, per l'anno 2023, l'omesso versamento dell'imposta comunale sugli immobili indicati nel prospetto allegato al medesimo provvedimento. Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa, osserva quanto segue:
L'ufficio avendo accertato la sussistenza dei presupposti per l'imposizione tributaria a titolo IMU e non ricorrendo alcuna comunicazione circa situazioni costituenti titolo per agevolazioni o esenzioni, notificava per l'anno 2023 avviso di accertamento per l'omesso versamento dell'imposta comunale sugli immobili.
Il Ricorrente contesta il mancato riconoscimento dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale sebbene, lo riferisce la stessa parte ricorrente, in assenza del necessario requisito della residenza anagrafica previsto ai sensi dell'articolo 1 comma 741 della legge 160/2019.
I requisiti richiesti ai proprietari per poter usufruire delle agevolazioni IMU e Tasi, richiedono che si tratti di immobili adibiti ad abitazione principale e nei quali il proprietario, o i proprietari, risultino anagraficamente residenti e dove dimorino abitualmente. Debbono quindi essere rispettati entrambi i requisiti: residenza anagrafica e dimora abituale. Nel caso in esame è pacifico e non contestato che mancasse il requisito della residenza anagrafica nell'immobile tassato. Tutte le norme che attribuiscono un'agevolazione fiscale sono di stretta e rigorosa interpretazione e quindi non estendibili ai casi non espressamente previsti perché costituiscono comunque “deroga al principio di capacità contributiva" sancito dall'art. 53 Costituzione.
Irrilevanti le ragioni addotte dal contribuente per giustificare il mancato trasferimento della residenza presso l'immobile accertato, come pure insufficiente la documentazione prodotta in atti (bollette relative a consumi o contratti di utenze riferibili all'immobile) in quanto non possono incidere sul requisito della residenza.
Anche recentemente la Cassazione ha ritenuto determinante il requisito della residenza anagrafica per godere dell'esenzione IMU.(Cass. civ., Sez. V, Ord.19/02/2025, n. 4292). Pacifico che tale requisito mancasse, sia per il ricorrente che per la moglie.
Quanto alle ulteriori eccezioni sollevate dal ricorrente si rileva la infondatezza delle stesse, per essere nell'atto impugnato evidenziati tutti gli elementi di fatto e di diritto che hanno consentito alla parte ricorrente una puntuale contestazione della pretesa tributaria, come comprovato dalle argomentazioni esposte in ricorso.
Non applicabile il richiesto cumulo giuridico in quanto la Corte di cassazione, con l'ordinanza 5744/2021, ha precisato che il cumulo giuridico non si applica, come nel nostro caso, alla fattispecie di omesso versamento.
Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto ma la peculiarità della controversia e motivi di equità inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio.