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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 300/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 20/03/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice monocratico in data 20/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1421/2023 depositato il 11/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Scicli - Via Mormino Penna 2 97018 Scicli RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220001715760000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra riportato.
Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso N.1421/2023 R.G.R., depositato l'11.05.2023, Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, assistita e difesa dall'Avv. Difensore_1, giusto il mandato in atti, proposto contro il Comune di Scicli, impugna la cartella di pagamento n.29720220001715760000 emessa da AdER su ruolo formato dal Comune di Scicli per Tares anno 2013, notificata il 03.01.2023, con la quale viene intimato il pagamento della somma di € 2.033,95.
La difesa eccepisce l'intervenuta prescrizione delle somme richieste poiché la ricorrente, prima della cartella opposta, non ha mai ricevuto alcun altro provvedimento e/o avviso di accertamento, né tanto meno quello richiamato nella medesima cartella.
Conclude la difesa per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della cartella impugnata. Vinte le spese.
Il Comune di Scicli, presso cui il ricorso è stato notificato a mezzo pec consegnata in data 31.01.2023, non risulta costituito nel presente giudizio.
All'udienza del 20.03.2024 la controversia veniva trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione allegata, osserva: in punto di diritto va confermata l'intervenuta prescrizione del credito dell'Ente comunale, intimato con la cartella di pagamento qui impugnata. Ciò in quanto, con il provvedimento di riscossione notificato in data 03.01.2023, viene chiesto il pagamento di Tares relativamente all'annualità
2013, per la quale il termine decadenziale e/o prescrizionale per la riscossione spirava il 31.12.2018.
Al riguardo, va rilevato che, decadenza e prescrizione in ambito tributario vanno verificate in relazione alle modalità di esercizio dei poteri riconosciuti agli Enti impositori per l'accertamento e la riscossione dei tributi. Per le imposte locali, la Legge 27.12.2006 n.296, ha individuato il termine di decadenza per la notifica dei provvedimenti rettificativi e/o accertativi nel 31 dicembre del V° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Poiché per la verifica del rispetto di tale termine, nel caso di comunicazione e/o notificazione a mezzo del servizio postale, per il notificante vale la data di spedizione e non quella di ricevimento da parte del destinatario (art.16 c.5 D.
Lgs n.546/92), nel caso in esame, l'Ente impositore, qui rimasto contumace, nessuna dimostrazione ha fornito in ordine all'avvenuta spedizione e notifica alla contribuente dell'avviso di accertamento, n.2575 del 5.12.2018 richiamato nella cartella opposta, entro e non oltre il 31.12.2018.
In merito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella Sentenza n.10012 depositata il 15.04.2021, hanno statuito il principio secondo il quale l'omessa e/o nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi e ne determina la nullità. Nello specifico si è così espressa: << In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art.19, comma 3, del d.lgs. n.546/92, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa>> (v. ex pluribus, da ultimo, Cass.,1144/2018, in consolidamento di
Cass., Sez.U., 5791/2008).
Quindi, la mancata prova della notifica dell'atto presupposto rende nulla la cartella di pagamento notificata successivamente.
Inoltre, poiché nella fattispecie la cartella di pagamento costituisce il primo atto con il quale la pretesa tributaria è stata portata a conoscenza della contribuente, l'eccezione di intervenuta prescrizione formulata con l'unico motivo di gravame è da ritenere fondata.
La Corte pertanto non può che accogliere il ricorso ed annullare la cartella di pagamento impugnata.
Alla soccombenza segue la condanna del Comune di Scicli, Ente impositore qui rimasto contumace, al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, in favore della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla la cartella impugnata e condanna il
Comune di Scicli al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi
€ 300,00 oltre al rimborso del CUT assolto ed accessori come per legge.
Così deciso in Ragusa il 20.03.2024
IL GIUDICE MONOCRATICO
dr. Emanuele Migliorisi
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 20/03/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice monocratico in data 20/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1421/2023 depositato il 11/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Scicli - Via Mormino Penna 2 97018 Scicli RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220001715760000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra riportato.
Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso N.1421/2023 R.G.R., depositato l'11.05.2023, Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, assistita e difesa dall'Avv. Difensore_1, giusto il mandato in atti, proposto contro il Comune di Scicli, impugna la cartella di pagamento n.29720220001715760000 emessa da AdER su ruolo formato dal Comune di Scicli per Tares anno 2013, notificata il 03.01.2023, con la quale viene intimato il pagamento della somma di € 2.033,95.
La difesa eccepisce l'intervenuta prescrizione delle somme richieste poiché la ricorrente, prima della cartella opposta, non ha mai ricevuto alcun altro provvedimento e/o avviso di accertamento, né tanto meno quello richiamato nella medesima cartella.
Conclude la difesa per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della cartella impugnata. Vinte le spese.
Il Comune di Scicli, presso cui il ricorso è stato notificato a mezzo pec consegnata in data 31.01.2023, non risulta costituito nel presente giudizio.
All'udienza del 20.03.2024 la controversia veniva trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione allegata, osserva: in punto di diritto va confermata l'intervenuta prescrizione del credito dell'Ente comunale, intimato con la cartella di pagamento qui impugnata. Ciò in quanto, con il provvedimento di riscossione notificato in data 03.01.2023, viene chiesto il pagamento di Tares relativamente all'annualità
2013, per la quale il termine decadenziale e/o prescrizionale per la riscossione spirava il 31.12.2018.
Al riguardo, va rilevato che, decadenza e prescrizione in ambito tributario vanno verificate in relazione alle modalità di esercizio dei poteri riconosciuti agli Enti impositori per l'accertamento e la riscossione dei tributi. Per le imposte locali, la Legge 27.12.2006 n.296, ha individuato il termine di decadenza per la notifica dei provvedimenti rettificativi e/o accertativi nel 31 dicembre del V° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Poiché per la verifica del rispetto di tale termine, nel caso di comunicazione e/o notificazione a mezzo del servizio postale, per il notificante vale la data di spedizione e non quella di ricevimento da parte del destinatario (art.16 c.5 D.
Lgs n.546/92), nel caso in esame, l'Ente impositore, qui rimasto contumace, nessuna dimostrazione ha fornito in ordine all'avvenuta spedizione e notifica alla contribuente dell'avviso di accertamento, n.2575 del 5.12.2018 richiamato nella cartella opposta, entro e non oltre il 31.12.2018.
In merito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella Sentenza n.10012 depositata il 15.04.2021, hanno statuito il principio secondo il quale l'omessa e/o nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi e ne determina la nullità. Nello specifico si è così espressa: << In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art.19, comma 3, del d.lgs. n.546/92, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa>> (v. ex pluribus, da ultimo, Cass.,1144/2018, in consolidamento di
Cass., Sez.U., 5791/2008).
Quindi, la mancata prova della notifica dell'atto presupposto rende nulla la cartella di pagamento notificata successivamente.
Inoltre, poiché nella fattispecie la cartella di pagamento costituisce il primo atto con il quale la pretesa tributaria è stata portata a conoscenza della contribuente, l'eccezione di intervenuta prescrizione formulata con l'unico motivo di gravame è da ritenere fondata.
La Corte pertanto non può che accogliere il ricorso ed annullare la cartella di pagamento impugnata.
Alla soccombenza segue la condanna del Comune di Scicli, Ente impositore qui rimasto contumace, al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, in favore della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla la cartella impugnata e condanna il
Comune di Scicli al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi
€ 300,00 oltre al rimborso del CUT assolto ed accessori come per legge.
Così deciso in Ragusa il 20.03.2024
IL GIUDICE MONOCRATICO
dr. Emanuele Migliorisi