Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 300
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione poiché l'ente impositore non ha fornito prova della notifica dell'avviso di accertamento presupposto entro i termini di decadenza. La mancata prova della notifica dell'atto presupposto rende nulla la cartella di pagamento successiva. Inoltre, la cartella impugnata costituiva il primo atto con cui la pretesa tributaria veniva portata a conoscenza della contribuente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 300
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 300
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo