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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/05/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5361/2023 R.G. sul ricorso depositato il 10/11/2023 proposto da (difesa dall' avv. Alessia Sicari) Parte_1
nei confronti di (difeso da avv. Ettore Controparte_1
Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“ Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei Conti davanti alla quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione .
Spese compensate per intero . “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) RITENERE e DICHIARARE che la ricorrente , alla data del decesso del padre, Parte_1
(13.01.2015) era inabile e/o, comunque, nell'assoluta e permanente impossibilità di Persona_1
svolgere qualsiasi attività lavorativa;
2) RITENERE E DICHIARARE, pertanto, che la ricorrente ha diritto alla pensione di reversibilità per figlio inabile della pensione INPS – Categoria FS n. 00154870, originariamente intestata al padre sig. , con decorrenza dalla data di decesso dello stesso (13.01.2015); Persona_1
3) CONSEGUENTEMENTE CONDANNARE l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, alla liquidazione ed al pagamento in favore della ricorrente della pensione di reversibilità della pensione INPS - Categoria FS n. di cui era titolare il padre della ricorrente con Numer_1
decorrenza dalla data di decesso del medesimo (13.01.2015), il tutto nei modi e nei termini di legge e con interessi legali e rivalutazione monetaria su ogni singolo rateo, dal dì del dovuto al soddisfo;
1 4) CONDANNARE l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1
spese e compensi del presente giudizio, oltre C.P.A., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara - ex art. 93 c.p.c. - di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.
Parte ricorrente deduceva, in sintesi :
- Che già alla data del decesso del proprio padre sig. avvenuto in data Persona_1
13.1.2015, risultava affetta da gravi patologie;
- Che il padre sig. (nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il Persona_1
13.01.2015) era titolare di pensione INPS – categoria FS n. 00154870;
- Che la ricorrente, in seguito al decesso del padre, e precisamente in data 26.06.2020 presentava all' domanda di pensione di reversibilità – quale figlia maggiorenne inabile - in quanto CP_1 alla data del decesso del genitore, avvenuto in data 13.01.2015, si trovava “per grave infermità fisica, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a qualsiasi lavoro”;
-Che con provvedimento datato 6.8.2020 l' respingeva la domanda di pensione di CP_1 reversibilità per figlio inabile in quanto, a detta dell'Istituto, la ricorrente “non è stata riconosciuta inabile alla data della morte del familiare” (cfr. all. sub doc. n. 3);
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda . CP_1
****
Rimessa la causa in decisione, il ricorso difetta della giurisdizione del Giudice ordinario .
La domanda concerne la pretesa al trattamento di pensione di reversibilità per figlio inabile a carico di genitore defunto.
In ordine alla preliminare questione di giurisdizione , nel caso di specie trattandosi di pensione di reversibilità su trattamento pensionistico di ex ferroviere ( nello stesso ricorso si fa cenno alla pensione FS ) soccorre il principio più volte dettato dalla Suprema Corte , anche Cass S.U. n.
4853 /13 che ha affermato in massima < Anche con riferimento alle pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello Stato s.p.a., essendo queste in parte a carico dello Stato, trova applicazione il principio in base al quale spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della
2 prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo, e comprese altresì quelle di risarcimento danni per l'inadempimento delle suddette obbligazioni.> .
Anche di recente conferma l'orientamento Cass . Sez. L, Ordinanza n. 11153 del 2025
Il trattamento in esame è un trattamento pensionistico e non risulta contestato che gravi sul fondo
CP_ presso l' soggetto a finanziamento pubblico .
Spese compensate per il rilievo d'ufficio della questione in rito.
Reggio Calabria 20.5.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5361/2023 R.G. sul ricorso depositato il 10/11/2023 proposto da (difesa dall' avv. Alessia Sicari) Parte_1
nei confronti di (difeso da avv. Ettore Controparte_1
Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“ Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei Conti davanti alla quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione .
Spese compensate per intero . “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) RITENERE e DICHIARARE che la ricorrente , alla data del decesso del padre, Parte_1
(13.01.2015) era inabile e/o, comunque, nell'assoluta e permanente impossibilità di Persona_1
svolgere qualsiasi attività lavorativa;
2) RITENERE E DICHIARARE, pertanto, che la ricorrente ha diritto alla pensione di reversibilità per figlio inabile della pensione INPS – Categoria FS n. 00154870, originariamente intestata al padre sig. , con decorrenza dalla data di decesso dello stesso (13.01.2015); Persona_1
3) CONSEGUENTEMENTE CONDANNARE l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, alla liquidazione ed al pagamento in favore della ricorrente della pensione di reversibilità della pensione INPS - Categoria FS n. di cui era titolare il padre della ricorrente con Numer_1
decorrenza dalla data di decesso del medesimo (13.01.2015), il tutto nei modi e nei termini di legge e con interessi legali e rivalutazione monetaria su ogni singolo rateo, dal dì del dovuto al soddisfo;
1 4) CONDANNARE l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1
spese e compensi del presente giudizio, oltre C.P.A., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara - ex art. 93 c.p.c. - di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.
Parte ricorrente deduceva, in sintesi :
- Che già alla data del decesso del proprio padre sig. avvenuto in data Persona_1
13.1.2015, risultava affetta da gravi patologie;
- Che il padre sig. (nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il Persona_1
13.01.2015) era titolare di pensione INPS – categoria FS n. 00154870;
- Che la ricorrente, in seguito al decesso del padre, e precisamente in data 26.06.2020 presentava all' domanda di pensione di reversibilità – quale figlia maggiorenne inabile - in quanto CP_1 alla data del decesso del genitore, avvenuto in data 13.01.2015, si trovava “per grave infermità fisica, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a qualsiasi lavoro”;
-Che con provvedimento datato 6.8.2020 l' respingeva la domanda di pensione di CP_1 reversibilità per figlio inabile in quanto, a detta dell'Istituto, la ricorrente “non è stata riconosciuta inabile alla data della morte del familiare” (cfr. all. sub doc. n. 3);
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda . CP_1
****
Rimessa la causa in decisione, il ricorso difetta della giurisdizione del Giudice ordinario .
La domanda concerne la pretesa al trattamento di pensione di reversibilità per figlio inabile a carico di genitore defunto.
In ordine alla preliminare questione di giurisdizione , nel caso di specie trattandosi di pensione di reversibilità su trattamento pensionistico di ex ferroviere ( nello stesso ricorso si fa cenno alla pensione FS ) soccorre il principio più volte dettato dalla Suprema Corte , anche Cass S.U. n.
4853 /13 che ha affermato in massima < Anche con riferimento alle pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello Stato s.p.a., essendo queste in parte a carico dello Stato, trova applicazione il principio in base al quale spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della
2 prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo, e comprese altresì quelle di risarcimento danni per l'inadempimento delle suddette obbligazioni.> .
Anche di recente conferma l'orientamento Cass . Sez. L, Ordinanza n. 11153 del 2025
Il trattamento in esame è un trattamento pensionistico e non risulta contestato che gravi sul fondo
CP_ presso l' soggetto a finanziamento pubblico .
Spese compensate per il rilievo d'ufficio della questione in rito.
Reggio Calabria 20.5.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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