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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/12/2025, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
AR, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 17 e il 28
Novembre 2025 in sostituzione dell'udienza del 5 Dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1198 del ruolo generale dell'anno 2025, promossa da la signora nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(AG), in via Belvedere n. 35, C.F. , rappresentata e difesa, per CodiceFiscale_1
procura in calce al ricorso depositato il 31/03/2025, dagli Avv.ti Santino Cuffaro Farruggia e
CA Brucculeri, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso lo studio di quest'ultimo, sito a Racalmuto (AG), nella via Gen. Macaluso n. 72,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura dell'ente con sede ad Agrigento, nella via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi giusta procura allegata agli atti di lite,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato in data 31 Marzo 2025 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c.,
la signora dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso contestando Parte_1
le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico
1 preventivo obbligatorio previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo
1971.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 14 Aprile 2025 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. Nell'ambito di tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5 Dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 17 e il 28 Novembre
2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza, senza ammettere la C.T.U.
richiesta dalla istante.
Il ricorso introduttivo del procedimento de quo non è giuridicamente legittimo e fondato.
Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Allo scopo di giustificare la correttezza di tale valutazione è necessario evidenziare un emblematico e significativo aspetto. Segnatamente, ai sensi del VI comma dell'art. 445bis
c.p.c., la parte che ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve nel ricorso introduttivo del giudizio di merito specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Or dunque, nel caso di specie il C.T.U. Dott.ssa nominato nel corso della Persona_1
fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ha concluso il suo giudizio ritenendo che,
in concreto, le patologie da cui è affetta la signora sono tali da renderla invalida Parte_1
civile in misura pari al 25%. Ragion per cui, non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento a suo favore del diritto all'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971 (cfr.: relazione tecnica di ufficio del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio). Quindi, non ricorrono i presupposti stabiliti dalla legge appena richiamata per accedere al beneficio richiesto.
Prendendo atto delle conclusioni formulate dal prefato perito, la ricorrente ha contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario. Però, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il C.T.U. alle stesse, la signora non ha indicato specifici e precisi elementi tali da Parte_1
infirmare le enunciate conclusioni e giustificare, pertanto, l'ammissione di una nuova consulenza tecnica di ufficio. In particolare, la ricorrente ha lamentato, in maniera alquanto
2 generica, solo una riduttiva valutazione del quadro clinico riconosciuto dal ricordato perito,
senza indicare specificamente i motivi per cui la valutazione deve ritenersi riduttiva. A questo proposito, va richiamato il disposto dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., che recita, testualmente:
“Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il
ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza, per genericità, della domanda formulata dalla istante.
La signora seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle Parte_1
spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del
24 Novembre 2003.
In ultima battuta, le spese della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio non possono essere poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo essa prodotto pure in tale ambito la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D. L. n. 269 del
30 Settembre 2003, convertito con la legge n. 326 del 24 Novembre 2003. Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella citata fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara AR, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni superiormente illustrate, il ricorso introduttivo del presente giudizio,
confermando che la signora non si trovava, né si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1
previste per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971;
- dichiara, per le argomentazioni meglio esposte in parte motiva, irripetibili le spese di lite del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445bis c.p.c.;
3 - infine, pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio CP_1
della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento in data 5 Dicembre 2025.
Il Giudice
Barbara AR
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