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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/10/2025, n. 7383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7383 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO Sezione DECIMA civile
VERBALE DELLA CAUSA N. 24330 DELL'ANNO 2023
FRA
CO e Pt_1 Parte_2
E
Parte_3
Oggi 2.10.2025 ad ore 12,30 innanzi al giudice unico dott.ssa Grazia Fedele sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. BENVENUTO STEFANO;
per parte convenuta, già dichiarata contumace, nessuno compare.
Assiste all'udienza la GOP inserita nell'Ufficio del processo dott.ssa Loredana
Donatiello.
L'avv. Benvenuto discute oralmente la causa riportandosi alle note conclusive,
e precisa le conclusioni come da foglio depositato in data 21.7.2025.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e rinvia per la lettura della sentenza ad ore 18.
Ad ore 18 si riapre il verbale e, non essendo comparso nessuno per le parti, si allega la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. per l'immediato deposito in
Cancelleria.
pagina1 di 9 Il G.U.
Dott.ssa Grazia Fedele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione DECIMA civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 24330/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_4 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. BENVENUTO STEFANO e C.F._2 con elezione di domicilio in VIA ROGGIA BARTOLOMEA, 7 ASSAGO presso avv. BENVENUTO STEFANO;
RICORRENTI
contro
:
(C.F. ); Parte_3 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
in punto a: AZIONE DI REGRESSO EX ART. 2055 co. 2 C.C.
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza.
pagina2 di 9 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa giunge in decisione con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c., all'esito di discussione orale della causa tenutasi in data odierna, udienza fissata con ordinanza in data 26.5.2025 conformemente al disposto di cui all'art. 281 terdecies c.p.c., essendo stato il giudizio introdotto nelle forme del procedimento semplificato di cognizione.
Premesso dunque in fatto quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio e richiamate le conclusioni riportate da parte ricorrente nel verbale dell'odierna udienza, si motiva la sentenza, dandone contestuale lettura insieme al dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la formulazione delle seguenti osservazioni, che costituiscono concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Giova ricordare gli elementi di fatto sinteticamente esposti da parte ricorrente a sostegno della domanda di regresso svolta nei confronti del convenuto, più compiutamente ricavabili dalla lettura della sentenza n. 235/2016 del Tribunale di Pavia passata in giudicato (doc. 1 ric.), nonché dall'atto di pignoramento immobiliare e dal progetto di riparto dei beni pignorati (docc. 2 e 3 ric.), sui quali ultimi si faranno opportune precisazioni di seguito, nella parte in cui divergono da quanto dedotto dai ricorrenti:
--in data 14.1.2011 alle ore 20.00 circa, mentre la sig.ra cenava Parte_5 presso il ristorante “Napoleone”, sito in Abbiategrasso (MI), gestito da e , odierni ricorrenti, veniva Controparte_1 Parte_2 investita dalle fiamme sprigionatesi mentre il cameriere , odierno Parte_3 convenuto, serviva al tavolo una torta flambè, subendo gravissime ustioni al viso e alle mani;
--la compagnia che assicurava il ristorante, esperita Controparte_2
l'istruttoria interna, metteva a disposizione della sig.ra l'intero massimale Pt_5 di polizza, pari a € 600.000,00;
--successivamente all'incasso, la sig.ra conveniva innanzi al Tribunale di Pt_5
Pavia, Sezione distaccata di Vigevano, unitamente ai soci Controparte_1
pagina3 di 9 illimitatamente responsabili e , nonché il cameriere Pt_4 Parte_2 al fine di ottenere l'integrale risarcimento del danno;
Pt_3
--all'esito dell'istruttoria esperita, il Tribunale di Pavia accertava la responsabilità di di , di e di e Controparte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3 li condannava, in solido tra loro, al pagamento in favore di della Parte_5 somma complessiva aggiornata all'attualità di € 327.284,70, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo ed oltre alle spese di lite, in aggiunta all'importo già percepito da Controparte_2
--veniva successivamente azionata procedura esecutiva immobiliare, conclusasi con l'esproprio dei beni oggetto di pignoramento in conseguenza di plurime aggiudicazioni immobiliari da parte di terzi, cui seguivano disposizioni di bonifico non solo alla creditrice procedente sig.ra ma anche ad altri Pt_5 creditori intervenuti, secondo il progetto di distribuzione approvato e reso esecutivo dal GE in data 30.6.2020 (cfr. rapporto riepilogativo finale sub doc. 4 ric., che tuttavia non contiene i menzionati giustificativi dei singoli pagamenti eseguiti a favore di altri nove soggetti oltre alla che la professionista Pt_5 delegata alla vendita dichiara di allegare).
Tanto premesso in fatto, i ricorrenti, dopo aver affermato che il valore dei beni pignorati e poi venduti ammonterebbe a € 340.620,00, somma completamente distribuita, concludono per la condanna del convenuto alla luce della sua Pt_3 responsabilità solidale giusta sentenza n. 235/2016 del Tribunale di Pavia, al pagamento nei loro confronti della somma di € 170.310,00, “pari al 50% del valore d'asta dei beni immobiliari pignorati” o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
All'udienza del 25.1.2024 veniva disposta la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo nei confronti del convenuto, non sussistendo il termine a comparire di 40 giorni. Adempiuto tale incombente da parte dei ricorrenti nel termine perentorio assegnato, non essendosi il convenuto costituito, ne veniva dichiarata la contumacia.
Con ordinanza in data 26.5.2025 questo Giudice così tra l'altro disponeva:
“ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, pur dovendosi
pagina4 di 9 invitare parte attrice, ai sensi dell'art. 101 co. 2 c.p.c., a chiarire in base a quali principi o considerazioni giuridiche ha chiesto la condanna del convenuto alla rifusione del 50% del valore d'asta dei beni immobiliari pignorati, anziché del
50% della somma oggetto di condanna nel dispositivo della sentenza n.
235/2016 del Tribunale di Pavia passata in giudicato;
- rilevato infatti, impregiudicata ogni diversa valutazione in sede di decisione finale, che, trattandosi di azione di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c. di un debitore in solido, la domanda non può superare la quota di competenza del condebitore, da calcolarsi sul debito così come accertato in sentenza dal giudice della cognizione”.
A seguito del predetto invito, con note scritte depositate in data 21.7.2025 i ricorrenti precisavano quanto segue:
“A precisazione della domanda come formulata, si specifica che la richiesta riguarderebbe azione di regresso contro il condebitore per il 50% delle somme disposte nella sentenza numero 235/2016 pari a Euro 973241,25 e cioè per la somma di Euro 486 620,62 (e non il 50% delle somme oggetto di pignoramento, errore di mera battitura ritrascritta in sede di deposito).
In ordine alla ammissibilità dell'azione di regresso, già la Suprema Corte di
Cassazione la ritiene legittima anche a seguito di pagamento parziale dell'importo da parte di uno dei condebitori (Cass. Civ., sez. III, 16 marzo 2021,
n. 7279; Cass., 29/1/1998, n. 884; Cass. civ., sez. I, 19 gennaio 1984, n. 459)”.
Ciò premesso quale necessario inquadramento dei fatti di causa, va rilevato che il fatto storico dedotto nell'atto di citazione e la responsabilità solidale degli odierni ricorrenti e dell'odierno convenuto sono stati accertati dalla citata sentenza n. 235/2016 del Tribunale di Pavia (doc. 1 ric.), che, pur prodotta in copia conforme all'originale ma priva di attestazione di passaggio in giudicato, va recepita da questo Giudice anche quanto alle considerazioni ivi svolte in ordine alla valutazione delle prove acquisite, tenuto altresì conto della mancata costituzione nel presente giudizio del convenuto.
In particolare, sulla scorta degli elementi di prova ricavabili dalla predetta sentenza, va acclarata l'astratta fondatezza della domanda di regresso nei pagina5 di 9 confronti del convenuto proposta dagli attori - in quanto soci Pt_3 illimitatamente responsabili dell'altra condebitrice solidale - Controparte_1 nella misura del 50%, noto essendo, quanto alla responsabilità solidale derivante ex art. 2055 c.c. dall'imputabilità a più soggetti dell'illecito extracontrattuale, che “nel dubbio le singole colpe si presumono uguali” (art. 2055 co. 3 c.c.).
Nella specie, ferma restando l'inammissibilità - in quanto tardivamente proposte oltre il termine di cui agli artt. 166-167 c.p.c. per le domande riconvenzionali - delle domande di accertamento e di manleva del nei confronti dei co- Pt_3 convenuti, dichiarata con la sentenza n. 235/2016 del Tribunale di Pavia, va invero sottolineato e condiviso, a conferma della responsabilità del convenuto da quantificarsi nella misura del 50%, quanto si legge a pag. 9 della stessa sentenza, qui di seguito riportato:
“evidentemente, il fatto non si sarebbe verificato hic et nunc sol che il Pt_3 utilizzando una regola di comune esperienza (viepiù che egli non aveva una specifica professionalità in materia) “prima” avesse versato il liquido e “poi” avesse acceso la fiamma;
in ogni caso, anche la mera operazione di irrorare con il liquido una fiamma già accesa (tale sarebbe la colpa specifica del Pt_3 secondo la ricostruzione dei fatti tratta dalle deposizioni testimoniali) costituisce condotta estremamente azzardata, per l'intrinseca pericolosità che la fiamma avvolgesse anche la bottiglia stessa (c.d. “risucchio”) o che comunque la fiamma avesse sviluppi anomali e incontrollati, come puntualmente accaduto nel caso di specie. Appare quindi comprovata la colpa del ai sensi Pt_3 dell'articolo 2043 c.c.. La responsabilità del datore di lavoro, e per esso dei suoi soci responsabili secondo le regole del titolo V del codice civile, deriva poi dall'applicazione diretta dell'articolo 2049 c.c. che contempla una ipotesi di responsabilità oggettiva;
in ogni caso, il datore di lavoro risponde nel caso di specie anche ex articolo 2043 c.c. per omesso addestramento adeguato del dipendente e per averlo adibito ad una mansione che non gli competeva.”
Venendo quindi ai presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso tra condebitori, l'art. 1299 co. 1 c.c. recita: “Il debitore in solido che ha pagato
pagina6 di 9 l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.”
Anche l'art. 2055 co. 2 c.c. in materia di responsabilità extracontrattuale è formulato in maniera analoga: “Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.”
E' pur vero che parte attrice non ha qualificato esplicitamente la propria azione come azione di regresso, ma la qualificazione va fatta in tal senso da questo
Giudice, conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'azione di rivalsa presuppone che l'obbligazione gravante su un soggetto possa essere trasferita ad un terzo tenuto, per legge o per contratto, a rivalere il soccombente di quanto egli sia tenuto a pagare al creditore;
la medesima non è pertanto ipotizzabile nel caso di più debitori tenuti in solido a risarcire il danno derivante da un fatto ad essi imputabile, in quanto ciascuno è obbligato nei confronti del danneggiato per l'intero, salva l'azione di regresso di colui che abbia corrisposto l'intero credito nella misura determinata dalla gravità delle rispettive colpe e dalle conseguenze da esse derivanti” (Cass. Sez. 1,
20/06/2000, n. 8371).
Quanto poi alle pronunce della Suprema Corte citate da parte attrice nelle note conclusive datate 21.7.2025, le stesse vanno correttamente interpretate, secondo logica prima ancora che secondo diritto, nel senso dell'ammissibilità dell'azione di regresso in ipotesi di pagamento parziale da parte del condebitore, ma soltanto se c'è stato un adempimento superiore alla quota di riparto interno di responsabilità imputabile al solvens. Ciò del resto si evince dalla lettura integrale anche solo delle massime citate: “Il condebitore solidale, sia "ex contractu", sia "ex delicto", che paga al creditore una somma maggiore rispetto alla parte incombentegli (artt. 1299 e 2055 cod. civ.), ha diritto di regresso anche se non ha corrisposto l'intero, perché la ratio delle norme è il depauperamento del suo patrimonio oltre il dovuto e il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.” (Cass. Sez. 3, 29/01/1998, n. 884; conf. Cass. n.
21197/2018).
Calando tali principi nella fattispecie oggetto di causa, occorre verificare se ed pagina7 di 9 in che limiti risulti provato dai documenti prodotti da parte ricorrente il versamento da parte dei sig.ri e alla Parte_4 Parte_2 danneggiata sig.ra di un importo superiore al 50% delle somme liquidate e Pt_5 che formano oggetto di condanna solidale nel dispositivo della sentenza n.
235/2016 del Tribunale di Pavia.
E' appena il caso di precisare che l'importo sul quale calcolare il concorso di colpa del 50% è quello di cui al dispositivo della predetta sentenza, ovvero la somma aggiornata alla data della sentenza, pari a € 327.284,70, oltre interessi legali fino al saldo, che risulta dalla differenza tra il danno patrimoniale e non patrimoniale calcolato in sentenza, già decurtato del massimale di € 600.000,00 versato ante causam da Controparte_2
Va altresì rilevato che non risulta che i ricorrenti abbiano adempiuto spontaneamente ad alcun versamento, tanto che si sono visti notificare atto di precetto (doc. 2 ric.), a seguito del quale risulta essere stata instaurata innanzi al Tribunale di Pavia la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 312/2017, che si è conclusa con l'approvazione in data 30.6.2020 del progetto di distribuzione delle somme ricavate dalle varie vendite non solo alla sig.ra Pt_5
creditrice procedente, e al terzo chiamato ma anche ad
[...] CP_3 altri creditori intervenuti.
E' dunque evidente che per verificare l'ammontare del soddisfacimento del credito solidale da parte dei ricorrenti nei confronti dei creditori e Pt_5 Pt_6
(comuni con il convenuto) non si può fare riferimento al ricavato complessivo della vendita dei beni pignorati, pari a € 340.620,00, come sostenuto in atto introduttivo.
Risulta invece dal progetto di distribuzione approvato e reso esecutivo in data
30.6.2020 (doc. 3 ric.) che la somma complessivamente spettante alla è Pt_5 pari a € 156.390,00 e quella spettante al è pari a € 6.195,93, per un Pt_6
pagina8 di 9 totale di € 162.583,00.
D'altro canto, maggiorando - per rendere omogenei i fattori di calcolo - di interessi legali dal 19.8.2016 (data della pubblicazione della sentenza n.
235/2016 del Tribunale di Pavia) al 1.7.2020 l'importo liquidato nel dispositivo della sentenza che forma oggetto di condanna solidale dei ricorrenti e del convenuto nei confronti della (cui andrebbero altresì aggiunte le spese Pt_5 legali liquidate tanto nei confronti della che del , pari a € Pt_5 Pt_6
327.284,70, si ottiene l'importo di € 331.534,47, che diviso per due è pari a €
165.767,23. Come detto, a tale importo andrebbe anche aggiunta la metà delle spese legali liquidate nella stessa sentenza.
Ne deriva che, in base ai documenti prodotti, i ricorrenti, rispetto alla condanna di cui al dispositivo della sentenza n. 235/2016 del Tribunale di Pavia, non hanno allo stato versato una somma superiore alla loro quota di responsabilità, valutata nel 50%.
Da qui il rigetto della domanda di regresso da loro proposta, in applicazione dei principi innanzi esposti.
Non vi è luogo per la liquidazione delle spese di lite, non avendone sostenute la parte non soccombente, che non si è costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa o assorbita:
1) respinge la domanda di parte ricorrente;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Milano il 2.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il sig. all'epoca del sinistro occorso era il fidanzato della sig.ra ed aveva cercato di CP_4 Pt_5 spegnere le fiamme attorno al volto di quest'ultima mediante un tovagliolo. I convenuti Controparte_1
e erano stati autorizzati a chiamarlo in causa nel giudizio promosso dalla Parte_4 Parte_2 sig.ra innanzi al Tribunale di Pavia, al fine di accertarne la corresponsabilità per l'aggravamento dei Pt_5 danni occorsi. Tale domanda di manleva è stata respinta dal Tribunale di Pavia, con conseguente condanna in solido degli odierni ricorrenti e del convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate in favore del terzo chiamato Pt_6
VERBALE DELLA CAUSA N. 24330 DELL'ANNO 2023
FRA
CO e Pt_1 Parte_2
E
Parte_3
Oggi 2.10.2025 ad ore 12,30 innanzi al giudice unico dott.ssa Grazia Fedele sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. BENVENUTO STEFANO;
per parte convenuta, già dichiarata contumace, nessuno compare.
Assiste all'udienza la GOP inserita nell'Ufficio del processo dott.ssa Loredana
Donatiello.
L'avv. Benvenuto discute oralmente la causa riportandosi alle note conclusive,
e precisa le conclusioni come da foglio depositato in data 21.7.2025.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e rinvia per la lettura della sentenza ad ore 18.
Ad ore 18 si riapre il verbale e, non essendo comparso nessuno per le parti, si allega la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. per l'immediato deposito in
Cancelleria.
pagina1 di 9 Il G.U.
Dott.ssa Grazia Fedele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione DECIMA civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 24330/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_4 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. BENVENUTO STEFANO e C.F._2 con elezione di domicilio in VIA ROGGIA BARTOLOMEA, 7 ASSAGO presso avv. BENVENUTO STEFANO;
RICORRENTI
contro
:
(C.F. ); Parte_3 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
in punto a: AZIONE DI REGRESSO EX ART. 2055 co. 2 C.C.
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza.
pagina2 di 9 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa giunge in decisione con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c., all'esito di discussione orale della causa tenutasi in data odierna, udienza fissata con ordinanza in data 26.5.2025 conformemente al disposto di cui all'art. 281 terdecies c.p.c., essendo stato il giudizio introdotto nelle forme del procedimento semplificato di cognizione.
Premesso dunque in fatto quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio e richiamate le conclusioni riportate da parte ricorrente nel verbale dell'odierna udienza, si motiva la sentenza, dandone contestuale lettura insieme al dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la formulazione delle seguenti osservazioni, che costituiscono concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Giova ricordare gli elementi di fatto sinteticamente esposti da parte ricorrente a sostegno della domanda di regresso svolta nei confronti del convenuto, più compiutamente ricavabili dalla lettura della sentenza n. 235/2016 del Tribunale di Pavia passata in giudicato (doc. 1 ric.), nonché dall'atto di pignoramento immobiliare e dal progetto di riparto dei beni pignorati (docc. 2 e 3 ric.), sui quali ultimi si faranno opportune precisazioni di seguito, nella parte in cui divergono da quanto dedotto dai ricorrenti:
--in data 14.1.2011 alle ore 20.00 circa, mentre la sig.ra cenava Parte_5 presso il ristorante “Napoleone”, sito in Abbiategrasso (MI), gestito da e , odierni ricorrenti, veniva Controparte_1 Parte_2 investita dalle fiamme sprigionatesi mentre il cameriere , odierno Parte_3 convenuto, serviva al tavolo una torta flambè, subendo gravissime ustioni al viso e alle mani;
--la compagnia che assicurava il ristorante, esperita Controparte_2
l'istruttoria interna, metteva a disposizione della sig.ra l'intero massimale Pt_5 di polizza, pari a € 600.000,00;
--successivamente all'incasso, la sig.ra conveniva innanzi al Tribunale di Pt_5
Pavia, Sezione distaccata di Vigevano, unitamente ai soci Controparte_1
pagina3 di 9 illimitatamente responsabili e , nonché il cameriere Pt_4 Parte_2 al fine di ottenere l'integrale risarcimento del danno;
Pt_3
--all'esito dell'istruttoria esperita, il Tribunale di Pavia accertava la responsabilità di di , di e di e Controparte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3 li condannava, in solido tra loro, al pagamento in favore di della Parte_5 somma complessiva aggiornata all'attualità di € 327.284,70, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo ed oltre alle spese di lite, in aggiunta all'importo già percepito da Controparte_2
--veniva successivamente azionata procedura esecutiva immobiliare, conclusasi con l'esproprio dei beni oggetto di pignoramento in conseguenza di plurime aggiudicazioni immobiliari da parte di terzi, cui seguivano disposizioni di bonifico non solo alla creditrice procedente sig.ra ma anche ad altri Pt_5 creditori intervenuti, secondo il progetto di distribuzione approvato e reso esecutivo dal GE in data 30.6.2020 (cfr. rapporto riepilogativo finale sub doc. 4 ric., che tuttavia non contiene i menzionati giustificativi dei singoli pagamenti eseguiti a favore di altri nove soggetti oltre alla che la professionista Pt_5 delegata alla vendita dichiara di allegare).
Tanto premesso in fatto, i ricorrenti, dopo aver affermato che il valore dei beni pignorati e poi venduti ammonterebbe a € 340.620,00, somma completamente distribuita, concludono per la condanna del convenuto alla luce della sua Pt_3 responsabilità solidale giusta sentenza n. 235/2016 del Tribunale di Pavia, al pagamento nei loro confronti della somma di € 170.310,00, “pari al 50% del valore d'asta dei beni immobiliari pignorati” o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
All'udienza del 25.1.2024 veniva disposta la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo nei confronti del convenuto, non sussistendo il termine a comparire di 40 giorni. Adempiuto tale incombente da parte dei ricorrenti nel termine perentorio assegnato, non essendosi il convenuto costituito, ne veniva dichiarata la contumacia.
Con ordinanza in data 26.5.2025 questo Giudice così tra l'altro disponeva:
“ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, pur dovendosi
pagina4 di 9 invitare parte attrice, ai sensi dell'art. 101 co. 2 c.p.c., a chiarire in base a quali principi o considerazioni giuridiche ha chiesto la condanna del convenuto alla rifusione del 50% del valore d'asta dei beni immobiliari pignorati, anziché del
50% della somma oggetto di condanna nel dispositivo della sentenza n.
235/2016 del Tribunale di Pavia passata in giudicato;
- rilevato infatti, impregiudicata ogni diversa valutazione in sede di decisione finale, che, trattandosi di azione di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c. di un debitore in solido, la domanda non può superare la quota di competenza del condebitore, da calcolarsi sul debito così come accertato in sentenza dal giudice della cognizione”.
A seguito del predetto invito, con note scritte depositate in data 21.7.2025 i ricorrenti precisavano quanto segue:
“A precisazione della domanda come formulata, si specifica che la richiesta riguarderebbe azione di regresso contro il condebitore per il 50% delle somme disposte nella sentenza numero 235/2016 pari a Euro 973241,25 e cioè per la somma di Euro 486 620,62 (e non il 50% delle somme oggetto di pignoramento, errore di mera battitura ritrascritta in sede di deposito).
In ordine alla ammissibilità dell'azione di regresso, già la Suprema Corte di
Cassazione la ritiene legittima anche a seguito di pagamento parziale dell'importo da parte di uno dei condebitori (Cass. Civ., sez. III, 16 marzo 2021,
n. 7279; Cass., 29/1/1998, n. 884; Cass. civ., sez. I, 19 gennaio 1984, n. 459)”.
Ciò premesso quale necessario inquadramento dei fatti di causa, va rilevato che il fatto storico dedotto nell'atto di citazione e la responsabilità solidale degli odierni ricorrenti e dell'odierno convenuto sono stati accertati dalla citata sentenza n. 235/2016 del Tribunale di Pavia (doc. 1 ric.), che, pur prodotta in copia conforme all'originale ma priva di attestazione di passaggio in giudicato, va recepita da questo Giudice anche quanto alle considerazioni ivi svolte in ordine alla valutazione delle prove acquisite, tenuto altresì conto della mancata costituzione nel presente giudizio del convenuto.
In particolare, sulla scorta degli elementi di prova ricavabili dalla predetta sentenza, va acclarata l'astratta fondatezza della domanda di regresso nei pagina5 di 9 confronti del convenuto proposta dagli attori - in quanto soci Pt_3 illimitatamente responsabili dell'altra condebitrice solidale - Controparte_1 nella misura del 50%, noto essendo, quanto alla responsabilità solidale derivante ex art. 2055 c.c. dall'imputabilità a più soggetti dell'illecito extracontrattuale, che “nel dubbio le singole colpe si presumono uguali” (art. 2055 co. 3 c.c.).
Nella specie, ferma restando l'inammissibilità - in quanto tardivamente proposte oltre il termine di cui agli artt. 166-167 c.p.c. per le domande riconvenzionali - delle domande di accertamento e di manleva del nei confronti dei co- Pt_3 convenuti, dichiarata con la sentenza n. 235/2016 del Tribunale di Pavia, va invero sottolineato e condiviso, a conferma della responsabilità del convenuto da quantificarsi nella misura del 50%, quanto si legge a pag. 9 della stessa sentenza, qui di seguito riportato:
“evidentemente, il fatto non si sarebbe verificato hic et nunc sol che il Pt_3 utilizzando una regola di comune esperienza (viepiù che egli non aveva una specifica professionalità in materia) “prima” avesse versato il liquido e “poi” avesse acceso la fiamma;
in ogni caso, anche la mera operazione di irrorare con il liquido una fiamma già accesa (tale sarebbe la colpa specifica del Pt_3 secondo la ricostruzione dei fatti tratta dalle deposizioni testimoniali) costituisce condotta estremamente azzardata, per l'intrinseca pericolosità che la fiamma avvolgesse anche la bottiglia stessa (c.d. “risucchio”) o che comunque la fiamma avesse sviluppi anomali e incontrollati, come puntualmente accaduto nel caso di specie. Appare quindi comprovata la colpa del ai sensi Pt_3 dell'articolo 2043 c.c.. La responsabilità del datore di lavoro, e per esso dei suoi soci responsabili secondo le regole del titolo V del codice civile, deriva poi dall'applicazione diretta dell'articolo 2049 c.c. che contempla una ipotesi di responsabilità oggettiva;
in ogni caso, il datore di lavoro risponde nel caso di specie anche ex articolo 2043 c.c. per omesso addestramento adeguato del dipendente e per averlo adibito ad una mansione che non gli competeva.”
Venendo quindi ai presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso tra condebitori, l'art. 1299 co. 1 c.c. recita: “Il debitore in solido che ha pagato
pagina6 di 9 l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.”
Anche l'art. 2055 co. 2 c.c. in materia di responsabilità extracontrattuale è formulato in maniera analoga: “Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.”
E' pur vero che parte attrice non ha qualificato esplicitamente la propria azione come azione di regresso, ma la qualificazione va fatta in tal senso da questo
Giudice, conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'azione di rivalsa presuppone che l'obbligazione gravante su un soggetto possa essere trasferita ad un terzo tenuto, per legge o per contratto, a rivalere il soccombente di quanto egli sia tenuto a pagare al creditore;
la medesima non è pertanto ipotizzabile nel caso di più debitori tenuti in solido a risarcire il danno derivante da un fatto ad essi imputabile, in quanto ciascuno è obbligato nei confronti del danneggiato per l'intero, salva l'azione di regresso di colui che abbia corrisposto l'intero credito nella misura determinata dalla gravità delle rispettive colpe e dalle conseguenze da esse derivanti” (Cass. Sez. 1,
20/06/2000, n. 8371).
Quanto poi alle pronunce della Suprema Corte citate da parte attrice nelle note conclusive datate 21.7.2025, le stesse vanno correttamente interpretate, secondo logica prima ancora che secondo diritto, nel senso dell'ammissibilità dell'azione di regresso in ipotesi di pagamento parziale da parte del condebitore, ma soltanto se c'è stato un adempimento superiore alla quota di riparto interno di responsabilità imputabile al solvens. Ciò del resto si evince dalla lettura integrale anche solo delle massime citate: “Il condebitore solidale, sia "ex contractu", sia "ex delicto", che paga al creditore una somma maggiore rispetto alla parte incombentegli (artt. 1299 e 2055 cod. civ.), ha diritto di regresso anche se non ha corrisposto l'intero, perché la ratio delle norme è il depauperamento del suo patrimonio oltre il dovuto e il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.” (Cass. Sez. 3, 29/01/1998, n. 884; conf. Cass. n.
21197/2018).
Calando tali principi nella fattispecie oggetto di causa, occorre verificare se ed pagina7 di 9 in che limiti risulti provato dai documenti prodotti da parte ricorrente il versamento da parte dei sig.ri e alla Parte_4 Parte_2 danneggiata sig.ra di un importo superiore al 50% delle somme liquidate e Pt_5 che formano oggetto di condanna solidale nel dispositivo della sentenza n.
235/2016 del Tribunale di Pavia.
E' appena il caso di precisare che l'importo sul quale calcolare il concorso di colpa del 50% è quello di cui al dispositivo della predetta sentenza, ovvero la somma aggiornata alla data della sentenza, pari a € 327.284,70, oltre interessi legali fino al saldo, che risulta dalla differenza tra il danno patrimoniale e non patrimoniale calcolato in sentenza, già decurtato del massimale di € 600.000,00 versato ante causam da Controparte_2
Va altresì rilevato che non risulta che i ricorrenti abbiano adempiuto spontaneamente ad alcun versamento, tanto che si sono visti notificare atto di precetto (doc. 2 ric.), a seguito del quale risulta essere stata instaurata innanzi al Tribunale di Pavia la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 312/2017, che si è conclusa con l'approvazione in data 30.6.2020 del progetto di distribuzione delle somme ricavate dalle varie vendite non solo alla sig.ra Pt_5
creditrice procedente, e al terzo chiamato ma anche ad
[...] CP_3 altri creditori intervenuti.
E' dunque evidente che per verificare l'ammontare del soddisfacimento del credito solidale da parte dei ricorrenti nei confronti dei creditori e Pt_5 Pt_6
(comuni con il convenuto) non si può fare riferimento al ricavato complessivo della vendita dei beni pignorati, pari a € 340.620,00, come sostenuto in atto introduttivo.
Risulta invece dal progetto di distribuzione approvato e reso esecutivo in data
30.6.2020 (doc. 3 ric.) che la somma complessivamente spettante alla è Pt_5 pari a € 156.390,00 e quella spettante al è pari a € 6.195,93, per un Pt_6
pagina8 di 9 totale di € 162.583,00.
D'altro canto, maggiorando - per rendere omogenei i fattori di calcolo - di interessi legali dal 19.8.2016 (data della pubblicazione della sentenza n.
235/2016 del Tribunale di Pavia) al 1.7.2020 l'importo liquidato nel dispositivo della sentenza che forma oggetto di condanna solidale dei ricorrenti e del convenuto nei confronti della (cui andrebbero altresì aggiunte le spese Pt_5 legali liquidate tanto nei confronti della che del , pari a € Pt_5 Pt_6
327.284,70, si ottiene l'importo di € 331.534,47, che diviso per due è pari a €
165.767,23. Come detto, a tale importo andrebbe anche aggiunta la metà delle spese legali liquidate nella stessa sentenza.
Ne deriva che, in base ai documenti prodotti, i ricorrenti, rispetto alla condanna di cui al dispositivo della sentenza n. 235/2016 del Tribunale di Pavia, non hanno allo stato versato una somma superiore alla loro quota di responsabilità, valutata nel 50%.
Da qui il rigetto della domanda di regresso da loro proposta, in applicazione dei principi innanzi esposti.
Non vi è luogo per la liquidazione delle spese di lite, non avendone sostenute la parte non soccombente, che non si è costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa o assorbita:
1) respinge la domanda di parte ricorrente;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Milano il 2.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il sig. all'epoca del sinistro occorso era il fidanzato della sig.ra ed aveva cercato di CP_4 Pt_5 spegnere le fiamme attorno al volto di quest'ultima mediante un tovagliolo. I convenuti Controparte_1
e erano stati autorizzati a chiamarlo in causa nel giudizio promosso dalla Parte_4 Parte_2 sig.ra innanzi al Tribunale di Pavia, al fine di accertarne la corresponsabilità per l'aggravamento dei Pt_5 danni occorsi. Tale domanda di manleva è stata respinta dal Tribunale di Pavia, con conseguente condanna in solido degli odierni ricorrenti e del convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate in favore del terzo chiamato Pt_6