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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Bolzano, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di BOLZANO Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MARINARO ENRICO, Presidente
MAYR MARKUS, Relatore
BISIGNANO AXEL, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 55/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Bolzano - Piazza Tribunale 2 39100 Bolzano .bozen. BZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 64/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BOLZANO sez. 1
e pubblicata il 26/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA05A300330/2023 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA05A300173/2023 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA05A300297/2023 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA05A300298/2023 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA05A300299/2023 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA05A300301/2023 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: Il difensore della parte appellante illustra i fatti e le questioni controverse, facendo rinvio alle proprie deduzioni e conclusioni scritte. Insiste per l'accoglimento dell'appello.
Appellato: La rappresentante dell'ufficio espone i fatti e le questioni oggetto di controversia, richiamandosi alle proprie deduzioni e conclusioni scritte. Insiste per il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 20-26 maggio 2025 n. 64 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bolzano ha respinto, previa riunione, i ricorsi presentati da Ricorrente_1 averso gli avvisi di accertamento in epigrafe specificati relativi agli anni di imposta 2016 a 2021 di accertamento di maggiore IRPEF, sanzioni ed interessi, per mancato riconoscimento, sulla scorta di verifica eseguita dalla guardia di finanza, della detrazione prevista dall'art. 16 bis del Testo unico sulle imposte dirette in relazione ad opere di recupero edilizio su immobile p. ed. 704 Comune catastale di Merano, e mancato riconoscimento parziale in relazione a realizzazione di autorimessa mediante riduzione del costo indicato.
Contro tale decisione insorge con appello la contribuente Ricorrente_1 ribadendo in via preliminare la nullità degli avvisi di accertamento per violazione del DPR n. 574/1988 che prevede il diritto di ricevere gli atti dell'amministrazione in lingua tedesca esercitato con formale richiesta in sede di processo verbale di constatazione, e per mancata indicazione dell'organo deputato a trattare la il reclamo ai sensi dell'art. 17 bis del D.L.vo n. 546/1992. Nel merito insiste sul diritto alla detrazione fiscale in relazione agli interventi edilizi realizzati, argomentando che si è trattato, quanto all'abitazione realizzata, di ristrutturazione edilizia e non, come affermato dall'amministrazione, di demolizione e ricostruzione di un edificio con aumento di cubatura, e, quanto alla realizzazione del garage, dei costi di costruzione effettivamente sostenuti.
Con un quinto motivo lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione in ordine alla proposta di mediazione presentata.
Si è costituita nel presente giudizio di secondo grado l'agenzia delle entrate con controdeduzioni argomentando l'infondatezza dei motivi di appello chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza fissata per il 13.2.2026 le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive posizioni insistendo sulle domande proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto devono essere disattese le censure preliminari.
1. Non ricorre la nullità dell'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2016 (il solo interessato a tale eccezione) per violazione del diritto all'uso della lingua tedesca ai sensi degli artt. 7 e 8 del DPR n.
574/1988.
Ai sensi dell'art. 7, comma terzo, per gli atti o i provvedimenti da emettere, comunicare o notificare a loro iniziativa, gli organi, gli uffici ed i concessionari di cui al comma 1, usano la lingua presunta del destinatario. Senza considerare che l'appellante in seguito della notificazione del processo verbale di constatazione ha, insieme ad altri interessati, proposto all'Agenzia delle entrate osservazioni usando la lingua italiana, con ciò forse inducendo l'amministrazione a compilare l'avviso di accertamento in tale lingua quale lingua presunta, l'uso della lingua diversa da quella voluta dal destinatario non è di per sé fonte di nullità essendo per tale caso previsto dal successivo art. 8 il meccanismo di rettifica per il quale l'interessato se ritiene che sia stata violata la disposizione che prevede l'uso della madre lingua del destinatario, può sollevare nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di notifica, eccezione di nullità, anche oralmente. La nullità dell'atto consegue soltanto al mancato adempimento dell'amministrazione entro il termine di ulteriori dieci giorni da quando ha avuto conoscenza dell'eccezione sollevata.
L'appellante non ha richiesto l'atto in lingua tedesca, né nel termine indicato, né successivamente e non può perciò lamentare il mancato rispetto del dovere dell'amministrazione dell'uso della sua lingua materna. Non ha pregio l'argomento che la richiesta dell'uso della lingua tedesca era già stata formulata per la notificazione del verbale di constatazione: si tratta di richiesta rivolta ad un'amministrazione affatto diversa dall'Agenzia delle entrate in un procedimento differente (di verifica che rispetto al procedimento di accertamento è soltanto eventuale e non sfocia necessariamente nel secondo).
Gli avvisi di accertamento successivi al primo (anno di imposta 2016) risultano redatti in linga tedesca.
2. Anche la mancata indicazione dell'ufficio o della struttura interna competente per la trattazione della mediazione appare senz'altro infondata in quanto nessuna norma prescrive l'indicazione, a pena di nullità dell'avviso di accertamento, dell'articolazione interna deputata a trattare la richiesta di mediazione (che risulta peraltro stata trattata con una controproposta di definizione evidentemente non accettata).
3. Nel merito, con riguardo all'operata detrazione per opere di ristrutturazione, occorre prendere le mosse dalla definizione data dal Comune di Merano dei lavori oggetto di concessione: “opere di ristrutturazione con parziale demo/ricostruzione ampliamento e riqualificazione energetica”. Si tratta pacificamente di ristrutturazione di un fabbricato esistente con l'aggiunta di un corpo di fabbrica di nuova costruzione su uno dei quattro lati. Se si possa in questo caso parlare di “parziale demo/ricostruzione” per il necessario asporto della parete perimetrale sul lato dell'ampliamento appare incerto, ma non è rilevante. Indubbio è però che si tratta, oltre che del recupero di un fabbricato esistente, di ampliamento sostanziale con l'aggiunta di un corpo di fabbrica e della sostanziale modifica della sagoma.
Ai sensi dell'art. Art. 16-bis del TUIR (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) nel testo all'epoca vigente, per quanto qui interessa,
“dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi ….
- di cui alla lettera d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
- nonché relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
”
Ai sensi della richiamata norma del DPR 380/2001 art. 3 lettera d) gli "interventi di ristrutturazione edilizia", sono definiti “quali gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ….” Secondo la riportata definizione esulano dall'ambito delle opere detraibili le modifiche della volumetria dell'edificio.
È ben vero che la definizione di ristrutturazione edilizia contenuta nella normativa provinciale fosse diversa e comprensiva anche di modifiche di volumetria oltre che della sagoma (e che anche la definizione del citato art. 3 del DPR 380 avesse subito modifiche nello stesso senso ad opera del d.l. 16 luglio 2020, n. 76), ma la disposizione agevolativa dell'art. 16 bis richiamando le definizioni di cui al DPR
380/2001 non può che essere interpretata alla stregua del testo all'epoca vigente, altrimenti dovendosi ipotizzare che in Provincia di Bolzano siano detraibili costi per interventi diversi rispetto al resto del paese.
Parte appellante propone un differente trattamento fiscale tra interventi sul fabbricato esistente e opere di nuova costruzione, ma non fornisce criteri o elementi idonei per distinguere gli interventi di ristrutturazione dai lavori sulla parte di costruzione nuova (acquistata al grezzo).
Anche l'offerta di mediazione accennata al quinto motivo di appello, mentre indica una possibile soluzione in termini monetari, non fornisce tuttavia strumenti per apprezzarne in alcun modo la congruità.
4. indipendentemente dalla detraibilità dei costi di ristrutturazione la contribuente ha posto in detrazione anche il costo di acquisto di un garage per € 72.800,00 ricavata nel piano interrato dell'edificio, in relazione al quale l'amministrazione ha riconosciuta soltanto una parte in quanto il costo indicato e documentato con fattura non è stato ritenuto congruo. Argomenta l'amministrazione che i garage singoli di pertinenza dello stesso edificio sono stati venduti e acquistati da altri condomini al prezzo di
€ 27.600,00 ciascuno e che il prezzo per un garage doppio, quale quello acquistato dalla contribuente, non può logicamente eccedere il doppio del prezzo di un garage singolo, riconoscendo perciò soltanto un costo di € 55.200,00. Tale argomentazione non può essere condivisa: in primo luogo parte contribuente ha allegato la dichiarazione del venditore che il prezzo praticato corrisponde al costo di costruzione, ed in secondo luogo nulla è dato sapere per escludere eventuali costi aggiuntivi per la realizzazione del garage in questione.
Il motivo di appello riguardante la detraibilità dell'intero costo del garage (€ 71.800,00) deve in conclusione essere accolto.
5. La domanda volta all'annullamento delle sanzioni formulato nel ricorso di primo grado rubricato al n.
163/2023 di registro generale non è stato coltivato nell'appello.
6. in ragione dell'accoglimento parziale dell'appello ed anche della diversa definizione di ristrutturazione edilizia vigente a livello locale che può avere indotto la contribuente a ritenere corretta la detrazione fiscale operata giustificano la compensazione delle spese di giudizio, anche del primo grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello limitatamente alla detrazione di imposta per l'acquisto del garage;
rigetta l'appello per il resto;
dichiara interamente compensate le spese di giudizio, anche relative al primo grado.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di BOLZANO Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MARINARO ENRICO, Presidente
MAYR MARKUS, Relatore
BISIGNANO AXEL, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 55/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Bolzano - Piazza Tribunale 2 39100 Bolzano .bozen. BZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 64/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BOLZANO sez. 1
e pubblicata il 26/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA05A300330/2023 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA05A300173/2023 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA05A300297/2023 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA05A300298/2023 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA05A300299/2023 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA05A300301/2023 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: Il difensore della parte appellante illustra i fatti e le questioni controverse, facendo rinvio alle proprie deduzioni e conclusioni scritte. Insiste per l'accoglimento dell'appello.
Appellato: La rappresentante dell'ufficio espone i fatti e le questioni oggetto di controversia, richiamandosi alle proprie deduzioni e conclusioni scritte. Insiste per il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 20-26 maggio 2025 n. 64 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bolzano ha respinto, previa riunione, i ricorsi presentati da Ricorrente_1 averso gli avvisi di accertamento in epigrafe specificati relativi agli anni di imposta 2016 a 2021 di accertamento di maggiore IRPEF, sanzioni ed interessi, per mancato riconoscimento, sulla scorta di verifica eseguita dalla guardia di finanza, della detrazione prevista dall'art. 16 bis del Testo unico sulle imposte dirette in relazione ad opere di recupero edilizio su immobile p. ed. 704 Comune catastale di Merano, e mancato riconoscimento parziale in relazione a realizzazione di autorimessa mediante riduzione del costo indicato.
Contro tale decisione insorge con appello la contribuente Ricorrente_1 ribadendo in via preliminare la nullità degli avvisi di accertamento per violazione del DPR n. 574/1988 che prevede il diritto di ricevere gli atti dell'amministrazione in lingua tedesca esercitato con formale richiesta in sede di processo verbale di constatazione, e per mancata indicazione dell'organo deputato a trattare la il reclamo ai sensi dell'art. 17 bis del D.L.vo n. 546/1992. Nel merito insiste sul diritto alla detrazione fiscale in relazione agli interventi edilizi realizzati, argomentando che si è trattato, quanto all'abitazione realizzata, di ristrutturazione edilizia e non, come affermato dall'amministrazione, di demolizione e ricostruzione di un edificio con aumento di cubatura, e, quanto alla realizzazione del garage, dei costi di costruzione effettivamente sostenuti.
Con un quinto motivo lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione in ordine alla proposta di mediazione presentata.
Si è costituita nel presente giudizio di secondo grado l'agenzia delle entrate con controdeduzioni argomentando l'infondatezza dei motivi di appello chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza fissata per il 13.2.2026 le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive posizioni insistendo sulle domande proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto devono essere disattese le censure preliminari.
1. Non ricorre la nullità dell'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2016 (il solo interessato a tale eccezione) per violazione del diritto all'uso della lingua tedesca ai sensi degli artt. 7 e 8 del DPR n.
574/1988.
Ai sensi dell'art. 7, comma terzo, per gli atti o i provvedimenti da emettere, comunicare o notificare a loro iniziativa, gli organi, gli uffici ed i concessionari di cui al comma 1, usano la lingua presunta del destinatario. Senza considerare che l'appellante in seguito della notificazione del processo verbale di constatazione ha, insieme ad altri interessati, proposto all'Agenzia delle entrate osservazioni usando la lingua italiana, con ciò forse inducendo l'amministrazione a compilare l'avviso di accertamento in tale lingua quale lingua presunta, l'uso della lingua diversa da quella voluta dal destinatario non è di per sé fonte di nullità essendo per tale caso previsto dal successivo art. 8 il meccanismo di rettifica per il quale l'interessato se ritiene che sia stata violata la disposizione che prevede l'uso della madre lingua del destinatario, può sollevare nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di notifica, eccezione di nullità, anche oralmente. La nullità dell'atto consegue soltanto al mancato adempimento dell'amministrazione entro il termine di ulteriori dieci giorni da quando ha avuto conoscenza dell'eccezione sollevata.
L'appellante non ha richiesto l'atto in lingua tedesca, né nel termine indicato, né successivamente e non può perciò lamentare il mancato rispetto del dovere dell'amministrazione dell'uso della sua lingua materna. Non ha pregio l'argomento che la richiesta dell'uso della lingua tedesca era già stata formulata per la notificazione del verbale di constatazione: si tratta di richiesta rivolta ad un'amministrazione affatto diversa dall'Agenzia delle entrate in un procedimento differente (di verifica che rispetto al procedimento di accertamento è soltanto eventuale e non sfocia necessariamente nel secondo).
Gli avvisi di accertamento successivi al primo (anno di imposta 2016) risultano redatti in linga tedesca.
2. Anche la mancata indicazione dell'ufficio o della struttura interna competente per la trattazione della mediazione appare senz'altro infondata in quanto nessuna norma prescrive l'indicazione, a pena di nullità dell'avviso di accertamento, dell'articolazione interna deputata a trattare la richiesta di mediazione (che risulta peraltro stata trattata con una controproposta di definizione evidentemente non accettata).
3. Nel merito, con riguardo all'operata detrazione per opere di ristrutturazione, occorre prendere le mosse dalla definizione data dal Comune di Merano dei lavori oggetto di concessione: “opere di ristrutturazione con parziale demo/ricostruzione ampliamento e riqualificazione energetica”. Si tratta pacificamente di ristrutturazione di un fabbricato esistente con l'aggiunta di un corpo di fabbrica di nuova costruzione su uno dei quattro lati. Se si possa in questo caso parlare di “parziale demo/ricostruzione” per il necessario asporto della parete perimetrale sul lato dell'ampliamento appare incerto, ma non è rilevante. Indubbio è però che si tratta, oltre che del recupero di un fabbricato esistente, di ampliamento sostanziale con l'aggiunta di un corpo di fabbrica e della sostanziale modifica della sagoma.
Ai sensi dell'art. Art. 16-bis del TUIR (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) nel testo all'epoca vigente, per quanto qui interessa,
“dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi ….
- di cui alla lettera d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
- nonché relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
”
Ai sensi della richiamata norma del DPR 380/2001 art. 3 lettera d) gli "interventi di ristrutturazione edilizia", sono definiti “quali gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ….” Secondo la riportata definizione esulano dall'ambito delle opere detraibili le modifiche della volumetria dell'edificio.
È ben vero che la definizione di ristrutturazione edilizia contenuta nella normativa provinciale fosse diversa e comprensiva anche di modifiche di volumetria oltre che della sagoma (e che anche la definizione del citato art. 3 del DPR 380 avesse subito modifiche nello stesso senso ad opera del d.l. 16 luglio 2020, n. 76), ma la disposizione agevolativa dell'art. 16 bis richiamando le definizioni di cui al DPR
380/2001 non può che essere interpretata alla stregua del testo all'epoca vigente, altrimenti dovendosi ipotizzare che in Provincia di Bolzano siano detraibili costi per interventi diversi rispetto al resto del paese.
Parte appellante propone un differente trattamento fiscale tra interventi sul fabbricato esistente e opere di nuova costruzione, ma non fornisce criteri o elementi idonei per distinguere gli interventi di ristrutturazione dai lavori sulla parte di costruzione nuova (acquistata al grezzo).
Anche l'offerta di mediazione accennata al quinto motivo di appello, mentre indica una possibile soluzione in termini monetari, non fornisce tuttavia strumenti per apprezzarne in alcun modo la congruità.
4. indipendentemente dalla detraibilità dei costi di ristrutturazione la contribuente ha posto in detrazione anche il costo di acquisto di un garage per € 72.800,00 ricavata nel piano interrato dell'edificio, in relazione al quale l'amministrazione ha riconosciuta soltanto una parte in quanto il costo indicato e documentato con fattura non è stato ritenuto congruo. Argomenta l'amministrazione che i garage singoli di pertinenza dello stesso edificio sono stati venduti e acquistati da altri condomini al prezzo di
€ 27.600,00 ciascuno e che il prezzo per un garage doppio, quale quello acquistato dalla contribuente, non può logicamente eccedere il doppio del prezzo di un garage singolo, riconoscendo perciò soltanto un costo di € 55.200,00. Tale argomentazione non può essere condivisa: in primo luogo parte contribuente ha allegato la dichiarazione del venditore che il prezzo praticato corrisponde al costo di costruzione, ed in secondo luogo nulla è dato sapere per escludere eventuali costi aggiuntivi per la realizzazione del garage in questione.
Il motivo di appello riguardante la detraibilità dell'intero costo del garage (€ 71.800,00) deve in conclusione essere accolto.
5. La domanda volta all'annullamento delle sanzioni formulato nel ricorso di primo grado rubricato al n.
163/2023 di registro generale non è stato coltivato nell'appello.
6. in ragione dell'accoglimento parziale dell'appello ed anche della diversa definizione di ristrutturazione edilizia vigente a livello locale che può avere indotto la contribuente a ritenere corretta la detrazione fiscale operata giustificano la compensazione delle spese di giudizio, anche del primo grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello limitatamente alla detrazione di imposta per l'acquisto del garage;
rigetta l'appello per il resto;
dichiara interamente compensate le spese di giudizio, anche relative al primo grado.