Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Bolzano, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 9
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Sentenza 27 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità avviso accertamento per violazione lingua tedesca

    La Corte ha ritenuto infondata la censura preliminare, poiché la contribuente non ha richiesto l'atto in lingua tedesca nei termini previsti e l'uso della lingua italiana, in seguito alle osservazioni in italiano, poteva indurre l'amministrazione a ritenere quella la lingua presunta. Inoltre, la richiesta formulata in sede di verbale di constatazione era rivolta ad un'amministrazione diversa dall'Agenzia delle Entrate e in un procedimento differente.

  • Rigettato
    Nullità avviso accertamento per mancata indicazione organo mediazione

    La Corte ha ritenuto infondata la censura, poiché nessuna norma prescrive l'indicazione, a pena di nullità, dell'articolazione interna deputata a trattare la richiesta di mediazione, che risulta comunque essere stata gestita con una controproposta.

  • Rigettato
    Detrazione per opere di ristrutturazione edilizia

    La Corte ha ritenuto che i lavori, descritti dal Comune come 'opere di ristrutturazione con parziale demo/ricostruzione ampliamento e riqualificazione energetica', comportassero un ampliamento sostanziale e una modifica della sagoma, esulando quindi dalla definizione di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR nel testo vigente all'epoca, che richiamava le definizioni del DPR 380/2001. Non sono stati forniti criteri per distinguere gli interventi sul fabbricato esistente dalle opere di nuova costruzione.

  • Accolto
    Detraibilità intero costo garage

    La Corte ha accolto il motivo di appello, ritenendo che la contribuente abbia allegato la dichiarazione del venditore attestante la corrispondenza del prezzo al costo di costruzione e che nulla escluda eventuali costi aggiuntivi per la realizzazione del garage. L'argomentazione dell'amministrazione basata sul prezzo di vendita di altri garage singoli non è stata condivisa.

  • Improcedibile
    Domanda di annullamento sanzioni

    La domanda volta all'annullamento delle sanzioni, formulata nel ricorso di primo grado, non è stata coltivata nell'appello.

  • Altro
    Compensazione spese legali

    In ragione dell'accoglimento parziale dell'appello e della possibile incertezza interpretativa dovuta alla diversa definizione locale di ristrutturazione edilizia, la Corte ha dichiarato interamente compensate le spese di giudizio, anche relative al primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Bolzano, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 9
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano
    Numero : 9
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

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