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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 669/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
BA SO, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1154/2025 spedito il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8891/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 06/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239010857461000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: la DP 1 si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento; non costituita
DE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.8891/2024, depositata il 6-6-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli -in composizione monocratica- aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di intimazione e la cartella di pagamento indicati in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.07120239010857461, notificata in data 23/06/2023, relativamente alla cartella di pagamento n.07120200048044582 per mancato pagamento delle imposte IVA anno 2016 e IVA per l'anno 2018, eccependo la mancata notifica della cartella esattoriale, la inesistenza della notifica PEC da indirizzo non presente nei pubblici elenchi;
l'intervenuta prescrizione dei tributi.
Aveva quindi osservato la legittimità della notifica di un atto a mezzo pec anche se proveniente da un indirizzo non indicato negli appositi registri (nel caso di specie era stata prodotto in formato eml la notifica, a mezzo
PEC da indirizzo riconducibile all'Agenzia. delle Entrate Riscossione -notifica.acc.campania@ pec. agenziariscossione.gov.it-, della cartella esattoriale, prodromica all'intimazione di pagamento impugnata).
Aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 600,00, oltre accessori.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione il Ricorrente_1 formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice monocratico di prime cure, non aveva rilevato la inesistenza della notifica della cartella di pagamento prodromica alla intimazione di pagamento impugnata, in quanto effettuata a mezzo pec il giorno festivo dell'Immacolata Concezione (l'8/12/2021); 2) l'avvenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi;
3) eccessività delle spese di lite. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si era costituta la parte appellata Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Napoli chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
La parte appellata Agenzia delle Entrate Riscossione non si era costituita.
All'odierna udienza è comparso solo il rappresentante dell'Ufficio appellato costituito che si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere rigettato.
Il motivo sub 1) è privo di fondamento. A prescindere dalla considerazione -sicuramente decisiva- che l'eventuale nullità della notifica siccome effettuata in un giorno festivo andava fatta valere con l'impugnazione della cartella, la doglianza appare priva di fondamento posto che nessuna norma vieta le notifi-che nei giorni festivi. È pacifico in giurisprudenza che l'art.155, terzo comma, cod. proc. civ. sancisce il principio generale della normale indifferenza della natura festiva dei giorni cadenti nell'intervallo temporale di durata dei termini (ordinatori o perentori) fissati per l'espletamento di (ogni) attività processuale da svolgersi fuori udien-za; di tale regola costituiscono eccezione i successivi quarto e quinto comma del medesimo art.155, che stabiliscono la proroga ope legis al primo giorno se-guente non festivo del termine che scada, rispettivamente in giorno festivo o nella giornata di sabato: previsioni giustificate dall'esigenza di “consentire al ti-tolare del diritto o della facoltà un estremo atto di esercizio che non sarebbe possibile se l'ultimo giorno cadesse in giorno festivo” (Cass. 29/09/2017, n. 22878; Cass. 06/11/1982, n. 5864). Ratio in tutta evidenza insussistente nell'ipotesi in cui il giorno festivo si collochi all'inizio o nel corso del periodo di tempo, valutato secondo il calendario comune, accordato per il compimento di un atto processuale (in tali esatti termini Sez.III,
Ordinanza 1468/2023, pubbli-cata il 18-1-2023, non massimata).
Anche il motivo sub 2) è infondato non essendo maturata alcun termine di pre-scrizione nel brevissimo lasso temporale tra la data della notifica della cartella di pagamento prodromica (8-1-2021) e quella dell'atto impugnato (23-6-2023).
Infine, il motivo concernente le spese è privo di fondamento, tenuto conto che l'importo di € 600,00 è addirittura inferiore al minimo tabellare per una
contro
-versia il cui valore dichiarato ai fini del cut è di
€ 1.992,09.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle doglianze dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese di questo grado che liquida in € 450,00 in favore di Agenzia Entrate.
Così deciso in Napoli l'8-10-2025
IL GIUDICE ESTENSORE
DOTT. SO BA
IL PRESIDENTE
DOTT. ALFREDO MONTAGNA
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
BA SO, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1154/2025 spedito il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8891/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 06/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239010857461000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: la DP 1 si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento; non costituita
DE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.8891/2024, depositata il 6-6-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli -in composizione monocratica- aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di intimazione e la cartella di pagamento indicati in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.07120239010857461, notificata in data 23/06/2023, relativamente alla cartella di pagamento n.07120200048044582 per mancato pagamento delle imposte IVA anno 2016 e IVA per l'anno 2018, eccependo la mancata notifica della cartella esattoriale, la inesistenza della notifica PEC da indirizzo non presente nei pubblici elenchi;
l'intervenuta prescrizione dei tributi.
Aveva quindi osservato la legittimità della notifica di un atto a mezzo pec anche se proveniente da un indirizzo non indicato negli appositi registri (nel caso di specie era stata prodotto in formato eml la notifica, a mezzo
PEC da indirizzo riconducibile all'Agenzia. delle Entrate Riscossione -notifica.acc.campania@ pec. agenziariscossione.gov.it-, della cartella esattoriale, prodromica all'intimazione di pagamento impugnata).
Aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 600,00, oltre accessori.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione il Ricorrente_1 formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice monocratico di prime cure, non aveva rilevato la inesistenza della notifica della cartella di pagamento prodromica alla intimazione di pagamento impugnata, in quanto effettuata a mezzo pec il giorno festivo dell'Immacolata Concezione (l'8/12/2021); 2) l'avvenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi;
3) eccessività delle spese di lite. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si era costituta la parte appellata Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Napoli chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
La parte appellata Agenzia delle Entrate Riscossione non si era costituita.
All'odierna udienza è comparso solo il rappresentante dell'Ufficio appellato costituito che si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere rigettato.
Il motivo sub 1) è privo di fondamento. A prescindere dalla considerazione -sicuramente decisiva- che l'eventuale nullità della notifica siccome effettuata in un giorno festivo andava fatta valere con l'impugnazione della cartella, la doglianza appare priva di fondamento posto che nessuna norma vieta le notifi-che nei giorni festivi. È pacifico in giurisprudenza che l'art.155, terzo comma, cod. proc. civ. sancisce il principio generale della normale indifferenza della natura festiva dei giorni cadenti nell'intervallo temporale di durata dei termini (ordinatori o perentori) fissati per l'espletamento di (ogni) attività processuale da svolgersi fuori udien-za; di tale regola costituiscono eccezione i successivi quarto e quinto comma del medesimo art.155, che stabiliscono la proroga ope legis al primo giorno se-guente non festivo del termine che scada, rispettivamente in giorno festivo o nella giornata di sabato: previsioni giustificate dall'esigenza di “consentire al ti-tolare del diritto o della facoltà un estremo atto di esercizio che non sarebbe possibile se l'ultimo giorno cadesse in giorno festivo” (Cass. 29/09/2017, n. 22878; Cass. 06/11/1982, n. 5864). Ratio in tutta evidenza insussistente nell'ipotesi in cui il giorno festivo si collochi all'inizio o nel corso del periodo di tempo, valutato secondo il calendario comune, accordato per il compimento di un atto processuale (in tali esatti termini Sez.III,
Ordinanza 1468/2023, pubbli-cata il 18-1-2023, non massimata).
Anche il motivo sub 2) è infondato non essendo maturata alcun termine di pre-scrizione nel brevissimo lasso temporale tra la data della notifica della cartella di pagamento prodromica (8-1-2021) e quella dell'atto impugnato (23-6-2023).
Infine, il motivo concernente le spese è privo di fondamento, tenuto conto che l'importo di € 600,00 è addirittura inferiore al minimo tabellare per una
contro
-versia il cui valore dichiarato ai fini del cut è di
€ 1.992,09.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle doglianze dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese di questo grado che liquida in € 450,00 in favore di Agenzia Entrate.
Così deciso in Napoli l'8-10-2025
IL GIUDICE ESTENSORE
DOTT. SO BA
IL PRESIDENTE
DOTT. ALFREDO MONTAGNA