Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3487/2024 v.g. promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FEDERICA CALABRO'
AU BO (c.f. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
CHIARA BARDELLI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 10/08/2024 dai coniugi predetti;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al Giudice, come consentito dall'art. 127 ter c.p.c.
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato: di non volersi riconciliare con il coniuge;
di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
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- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che dall'unione sono nati due figli n data 20/03/2020 Persona_1
e n data 14/11/2022; Persona_2
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, concludeva per l'accoglimento della domanda;
-dato atto che il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) i figli minori, e , sono affidati in via esclusiva e temporanea alla Per_1 Per_2
madre e vivono nella casa coniugale sita in Modena, via Emilia Est n. 654, ove è stabilita la loro residenza;
2) per l'effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, sono assunte temporaneamente dalla IG.ra , tenuto conto di quelle che sono le capacità, Pt_1
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. E' comunque onere della IG.ra tenere informato il IG. OR circa tutte le questioni relative ai figli. Pt_1
3) Il IG. OR potrà vedere i figli ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la IG.ra e compatibilmente con gli impegni ludico-scolastici dei minori. Comunque si Pt_1
impegnerà nel garantire visite continuative volte, oltre che a mantenere un rapporto equilibrato con gli stessi, ad alleggerire il carico familiare quotidiano che grava sulla IG.ra . Pt_1
4) In merito alla festività natalizie, pasquali e alle vacanze estive, per le modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione, i ricorrenti si accorderanno di volta in volta, tenendo conto anche delle reciproche eIGenze lavorative e, in caso di disaccordo, rispetteranno l'alternanza. I genitori dovranno sempre fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli e comunicare le date di partenza e di ritorno.
pagina 2 di 6 5) Il IG. IO OR contribuirà al mantenimento dei figli, e , Per_1 Per_2
versando, a mezzo bonifico bancario sul c/c della IG.ra , entro il giorno 30 di Pt_1
ogni mese, la somma di euro 600,00 (300 Euro per ciascun figlio); somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Il mantenimento comprende tutte le spese ordinarie ossia tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle eIGenze primarie di vita dei figli quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona.
6) Il IG. OR contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie “fisse”, già preventivamente concordate, relative ai costi di baby sitter, del nido di e della Per_2
scuola materna di quantificate complessivamente ad oggi in € 553,00 e che Per_1
verranno corrisposte, per comodità e volontà dei coniugi mensilmente e unitamente al versamento del mantenimento ordinario. Le singole spese che compongono detta somma verranno decurtate o ricalcolate nel momento in cui cesseranno o subiranno delle modifiche (a titolo esemplificativo, una volta terminato il periodo di nido, la somma ad esso destinata non sarà più dovuta e verrà sostituita da quella nuova per la scuola materna).
7) Il IG. OR contribuirà inoltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e di istruzione e comunque tutte quelle che si rendesse necessario effettuare nell'interesse dei figli, così come indicate nel Protocollo formulato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Modena, diverse da quelle già ricomprese nella somma di cui al punto che precede. In particolare:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
pagina 3 di 6 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp o e-mail) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
8) Per quanto attiene alla casa coniugale, il IG. OR si impegna sin da ora a procedere al trasferimento mediante atto notarile della propria quota parte di proprietà
- pari al 30%,- alla IG.ra , senza alcun corrispettivo in denaro e a fronte della Pt_1
liberatoria del IG. OR dal ruolo di garante nel contratto di mutuo stipulato in data
15.12.2021 con atto a rogito del Notaio di Modena, rep. 1100/561 e Persona_3
registrato a Modena il 20.12.2021 al n. 37765 serie 1 T. I dati catastali del summenzionato immobile sono i seguenti: consistenza immobiliare in Comune di
Modena (MO), via Emilia Est n. 654, e precisamente: porzione di fabbricato ad uso abitazione ed in particolare appartamento, int. 10, disposto sui piani secondo e terzo, collegati da scala interna, della consistenza complessiva di nove vani catastali, con pertinenti autorimessa al piano primo sottostrada della consistenza catastale di tredici pagina 4 di 6 metri quadrati, posto auto scoperto al piano terra della consistenza catastale di tredici metri quadrati.
CO (appartamento):
- corridoio e vano scale comuni;
- proprietà o aventi causa su due lati;
CP_1
CO (autorimessa):
- corsia di manovra comune;
- vano scala comune;
- proprietà o aventi causa;
Persona_4
- proprietà o aventi causa;
Persona_5
CO (posto auto):
- corte comune su tre lati;
- proprietà o aventi causa. Persona_6
Riportato il tutto in Catasto Fabbricati del citato Comune così come segue:
- foglio 163, mappale 370, sub. 32, via Emilia Est n. 654, p. 2-3, z.c. 2, catg. A/2, cl. 3, vani 9, sup. cat. mq. 175 (totale escluse aree scoperte mq. 165), R.C. euro 1.208,51
(rendita proposta ex D.M. 701/94); foglio 163, mappale 370, sub. 10, via Emilia Est n. 654, p. S1, z.c. 2, catg. C/6, cl. 5, cons. mq. 13, sup. cat. mq. 15, R.C. euro 63,11;
- foglio 163, mappale 370, sub. 34, via Emilia Est n. 654, p. T, z.c. 2, catg. C/6, cl. 1, cons. mq. 13, sup. cat. mq. 13, R.C. euro 32,90.
Si precisa inoltre che deve intendersi compresa la quota di comproprietà complessivamente pari ad un decimo dell'intero su area urbana pertinenziale (adibita a strada d'accesso) individuata, giusta denuncia n. 2403.1/2007 del 7 marzo 2007, in
Catasto Fabbricati del citato Comune al foglio 163, mappale 372, via Emilia Est, p. T, catg. F/1, cons. mq. 319.
9) Per quanto attiene alle rimanenti situazioni patrimoniali, i coniugi dichiarano di aver già regolato in separata sede e con reciproca soddisfazione tutti i rapporti economici, nessuno escluso, e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessuna ragione, titolo o causa diversi da quelli regolati nel presente atto.
10) I coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto”.
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P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in GIOIA DEL
COLLE (BA) il 03/06/2016 fra nata a [...]
PUTIGNANO (BA) il 14/01/1985 e BO AU nato a [...] il
29/06/1983 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di GIOIA DEL COLLE (BA) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2016 - Atto n.
8 - Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di conIGlio del 14/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia dott. Riccardo Di Pasquale
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