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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 275/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
FERRARA CALOGERO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2532/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. Z4620230002878068 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'invito al pagamento emesso dall'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado, all'esito del controllo ex art. 15 DPR. n. 115/2002, Segreteria, in relazione all'atto di appello RGA 3769/2023, depositato presso la medesima Corte di Giustizia, per omesso versamento del contributo unificato dovuto, in violazione del combinato disposto degli artt. 9, 14, comma
3 bis DPR n. 115/2002 e 12, comma 2 D.Lgs n. 546/1992, e art. 13, comma 6 – quater del medesimo
DPR n. 115/2002; invito notificato alla PEC del domicilio eletto in data 10.08.2023. Poiché il ricorrente ottemperava solo in parte a quanto richiesto il medesimo Ufficio, in data 6.12.2023, notificava il successivo atto sanzionatorio.
Il ricorrente impugnava entrambi gli atti ritenendo non dovute le sanzioni per errato calcolo nella determinazione della pretesa, eccependo, altresì, di avere già assolto al debito in conformità alle previsioni normative. dell'art. 16 comma 1 bis del DPR n. 115/2002.
Parte resistente si costituiva in giudizio rilevando la inammissibilita' del ricorso per tardivo deposito e chiedendo il rigetto nel merito.
Con successive memorie parte ricorrente insisteva nelle proprie deduzioni.
L'udienza del 18-11-2025 e l'udienza del 2-12-2025 venivano rinviate su istanza del ricorrente per legittimo impedimento e la causa veniva trattata alla pubblica udienza del 13 gennaio 2026 da remoto su istanza della parte ricorrente.
Alla udienza di discussione parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per avere aderito alla rottamazione quater per le cartelle sottostanti al giudizio per cui era stata originariamente intrapresa la causa per la quale si chiede il pagamento del contributo unificato, e la la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Appare preliminare la valutazione della eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall'Ufficio resistente.
Invero, come noto, il ricorso innanzi al giudice tributario deve essere proposto entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto impugnato (articolo 21, comma 1, del
D. Lgs. n. 546/1992). Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato (cfr. Cass. n.
24518 del 2024).
In seguiti parte ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità, deve depositare nella segreteria della corte tributaria adita, o trasmettere a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato.
L'inammissibilità del ricorso per il mancato deposito della documentazione dimostrativa della sua tempestiva proposizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Detta rilevabilità d'ufficio svolge una funzione di interesse pubblico, e consente al giudice di rilevare ex actis la tempestività, o meno, del ricorso e del successivo deposito (Cass. n. 20627 del 22 luglio 2025).
Nel caso di specie risulta accertato che la costituzione in giudizio di parte ricorrente è avvenuta in data 23 maggio 2024 a fronte di un ricorso notificato il 4 febbraio 2024.
Conseguentemente la tardività della costituzione rende il ricorso inammissibile e conseguentemente si dichiara assorbito ogni ulteriore motivo di doglianza ritenendo altresì che, stante la specificità della vicenda e la intervenuta rottamazione normativa emergenziale adottata nelle more, le spese possano dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.
Così deciso in data 13 gennaio 2026.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
FERRARA CALOGERO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2532/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. Z4620230002878068 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'invito al pagamento emesso dall'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado, all'esito del controllo ex art. 15 DPR. n. 115/2002, Segreteria, in relazione all'atto di appello RGA 3769/2023, depositato presso la medesima Corte di Giustizia, per omesso versamento del contributo unificato dovuto, in violazione del combinato disposto degli artt. 9, 14, comma
3 bis DPR n. 115/2002 e 12, comma 2 D.Lgs n. 546/1992, e art. 13, comma 6 – quater del medesimo
DPR n. 115/2002; invito notificato alla PEC del domicilio eletto in data 10.08.2023. Poiché il ricorrente ottemperava solo in parte a quanto richiesto il medesimo Ufficio, in data 6.12.2023, notificava il successivo atto sanzionatorio.
Il ricorrente impugnava entrambi gli atti ritenendo non dovute le sanzioni per errato calcolo nella determinazione della pretesa, eccependo, altresì, di avere già assolto al debito in conformità alle previsioni normative. dell'art. 16 comma 1 bis del DPR n. 115/2002.
Parte resistente si costituiva in giudizio rilevando la inammissibilita' del ricorso per tardivo deposito e chiedendo il rigetto nel merito.
Con successive memorie parte ricorrente insisteva nelle proprie deduzioni.
L'udienza del 18-11-2025 e l'udienza del 2-12-2025 venivano rinviate su istanza del ricorrente per legittimo impedimento e la causa veniva trattata alla pubblica udienza del 13 gennaio 2026 da remoto su istanza della parte ricorrente.
Alla udienza di discussione parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per avere aderito alla rottamazione quater per le cartelle sottostanti al giudizio per cui era stata originariamente intrapresa la causa per la quale si chiede il pagamento del contributo unificato, e la la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Appare preliminare la valutazione della eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall'Ufficio resistente.
Invero, come noto, il ricorso innanzi al giudice tributario deve essere proposto entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto impugnato (articolo 21, comma 1, del
D. Lgs. n. 546/1992). Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato (cfr. Cass. n.
24518 del 2024).
In seguiti parte ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità, deve depositare nella segreteria della corte tributaria adita, o trasmettere a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato.
L'inammissibilità del ricorso per il mancato deposito della documentazione dimostrativa della sua tempestiva proposizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Detta rilevabilità d'ufficio svolge una funzione di interesse pubblico, e consente al giudice di rilevare ex actis la tempestività, o meno, del ricorso e del successivo deposito (Cass. n. 20627 del 22 luglio 2025).
Nel caso di specie risulta accertato che la costituzione in giudizio di parte ricorrente è avvenuta in data 23 maggio 2024 a fronte di un ricorso notificato il 4 febbraio 2024.
Conseguentemente la tardività della costituzione rende il ricorso inammissibile e conseguentemente si dichiara assorbito ogni ulteriore motivo di doglianza ritenendo altresì che, stante la specificità della vicenda e la intervenuta rottamazione normativa emergenziale adottata nelle more, le spese possano dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.
Così deciso in data 13 gennaio 2026.