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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/11/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile
nella persona dei magistrati:
dott. Giovanni Dipietro Presidente
dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere
dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 693/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. ) e Controparte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Ossino del
Foro di Catania, (c.f. , giusta comparsa di costituzione di nuovo C.F._2 difensore del 24.11.2025 e relativa procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, Via Vecchia Ognina n.80;
APPELLANTE
nei confronti di
, nata a [...] il [...], (c.f. ), Parte_1 C.F._3
e ivi residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Michele Bartoli (c.f. ), ed elettivamente domiciliato C.F._4 presso il suo studio sito in Catania, Viale Alcide De Gasperi n. 93; APPELLATO
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 25 novembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 14.11.2023 ex artt. 702 bis e 702 ter c.p.c. (n. cronol. 7782/2023 - n. repert.
821/2023), pubblicata il 15.11.2023, il Giudice monocratico del Tribunale di Caltagirone, nel giudizio iscritto al n. 769/2021 R.G., promosso da ha così statuito: Controparte_1
“
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto:
2. ORDINA al convenuto di far accedere sul proprio fondo il ricorrente al Parte_1 fine di consentire al predetto l'attingimento delle acque dal pozzo che ivi è collocato, se ancora presente sui luoghi;
3. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio;
SI COMUNICHI”.
L'ordinanza è stata ritualmente comunicata dalla cancelleria il 15.11.2023 a mezzo pec ai rispettivi difensori delle parti.
Avverso detta ordinanza ha proposto appello con atto di citazione notificato Controparte_1
a mezzo pec in data 13.05.2024.
Costituitosi, ha resistito all'impugnazione eccependone, preliminarmente, Parte_1
l'inammissibilità perché tardivamente proposta e, nel merito, chiedendone il totale rigetto.
All'udienza fissata ex art. 350 bis c.p.c. del 25 novembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile perché proposto tardivamente, oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione dell'ordinanza, previsto dall'art. 702 quater c.p.c. (ratione temporis vigente).
Invero, ha proposto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. Controparte_1 cronol. 7782/2023 e n. repert. 821/2023, emessa dal Tribunale di Caltagirone il 14.11.2023, con la quale è stata parzialmente accolta la domanda del ricorrente odierno appellante di attuazione del diritto di servitù di passaggio e di attingimento dell'acqua da un pozzo esistente sul fondo servente.
Come eccepito e documentato dalla difesa dell'appellato (vedi anche fascicolo informatico d'ufficio), l'ordinanza impugnata è stata regolarmente e integralmente comunicata dalla cancelleria in data 15.11.2023 a mezzo pec ai difensori delle due parti in causa.
ha proposto appello con citazione notificata al difensore dell'appellato in Controparte_1 data 13.05.2024, tardivamente rispetto al termine breve di giorni 30 decorrenti dalla data della comunicazione dell'ordinanza.
L'art. 702 quater c.p.c. appare infatti chiaro laddove dispone che: “L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702 ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”, consentendo dunque di individuare come “dies a quo” del termine di impugnazione anche la data di comunicazione del provvedimento laddove questa sia antecedente rispetto all'eventuale notifica dello stesso ad opera di una parte.
In tal senso, la Suprema Corte con sentenza emessa a Sezioni Unite ha chiarito che l'applicabilità all'ordinanza emessa ai sensi del comma 6 dell'art 702-ter c.p.c. del termine di impugnazione semestrale, previsto per le sentenze dall'art. 327 c.p.c., opera soltanto laddove la stessa non sia stata ritualmente comunicata, in funzione di certezza dei rapporti giuridici.
Dunque, laddove l'ordinanza sia stata comunicata e/o notificata, deve intendersi operante il solo termine di trenta giorni di cui all'art 702 quater c.p.c. per l'impugnazione, che decorre dalla data di notificazione del provvedimento ad istanza di parte, ovvero, se anteriore, dalla comunicazione di cancelleria in forma integrale, ossia comprensiva di dispositivo e motivazione (Cass. SS.UU. n. 28975/2022).
In ragione di ciò, l'appello proposto da deve intendersi inammissibile Controparte_1 siccome tardivamente notificato considerato che, nel caso di specie:
- l'ordinanza impugnata, pubblicata in data 15.11.2023, è stata comunicata integralmente in pari data dalla cancelleria;
- la comunicazione così effettuata consente l'operatività del solo termine di trenta giorni per l'appello delle ordinanze emesse ai sensi dell'art 702-ter co. 6 c.p.c., previsto dall'art. 702- quater c.p.c.;
- l'appellante ha notificato l'atto di appello in data 13.05.2024, ben oltre la scadenza dei trenta giorni previsti dalla disposizione ivi richiamata (15.12.2023).
L'inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso preclude l'esame nel merito della controversia.
In ragione della decisione sulla preliminare questione di natura processuale, che assorbe ogni ulteriore questione di rito e di merito, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando lo scaglione da euro 5.200,01 a 26.000,00, secondo il valore dichiarato dallo stesso appellante, e i parametri minimi stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014 n.
55, come modificato dal D.M. 147/2022, anche in considerazione della modesta complessità della vicenda processuale.
Dette spese vanno distratte in favore dell'Avv. Bartoli Michele che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 c.p.c.
Occorre altresì dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo), ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto da CP_1
nei confronti di avverso l'ordinanza n. cronol. 7782/2023 e n.
[...] Parte_1 repert. 821/2023, emessa dal Tribunale di Caltagirone il 14.11.2023, e pubblicata il
15.11.2023, nel giudizio iscritto al n. 769/2021 R.G.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite relative al grado d'appello, che si liquidano in complessivi euro 2.906,00 di cui euro 567,00 per la fase di studio, euro 461,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro
956,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali e ne dispone la distrazione in favore dell'Avv. Michele Bartoli ex art. 93 c.p.c. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in data 27.11.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile
nella persona dei magistrati:
dott. Giovanni Dipietro Presidente
dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere
dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 693/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. ) e Controparte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Ossino del
Foro di Catania, (c.f. , giusta comparsa di costituzione di nuovo C.F._2 difensore del 24.11.2025 e relativa procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, Via Vecchia Ognina n.80;
APPELLANTE
nei confronti di
, nata a [...] il [...], (c.f. ), Parte_1 C.F._3
e ivi residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Michele Bartoli (c.f. ), ed elettivamente domiciliato C.F._4 presso il suo studio sito in Catania, Viale Alcide De Gasperi n. 93; APPELLATO
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 25 novembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 14.11.2023 ex artt. 702 bis e 702 ter c.p.c. (n. cronol. 7782/2023 - n. repert.
821/2023), pubblicata il 15.11.2023, il Giudice monocratico del Tribunale di Caltagirone, nel giudizio iscritto al n. 769/2021 R.G., promosso da ha così statuito: Controparte_1
“
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto:
2. ORDINA al convenuto di far accedere sul proprio fondo il ricorrente al Parte_1 fine di consentire al predetto l'attingimento delle acque dal pozzo che ivi è collocato, se ancora presente sui luoghi;
3. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio;
SI COMUNICHI”.
L'ordinanza è stata ritualmente comunicata dalla cancelleria il 15.11.2023 a mezzo pec ai rispettivi difensori delle parti.
Avverso detta ordinanza ha proposto appello con atto di citazione notificato Controparte_1
a mezzo pec in data 13.05.2024.
Costituitosi, ha resistito all'impugnazione eccependone, preliminarmente, Parte_1
l'inammissibilità perché tardivamente proposta e, nel merito, chiedendone il totale rigetto.
All'udienza fissata ex art. 350 bis c.p.c. del 25 novembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile perché proposto tardivamente, oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione dell'ordinanza, previsto dall'art. 702 quater c.p.c. (ratione temporis vigente).
Invero, ha proposto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. Controparte_1 cronol. 7782/2023 e n. repert. 821/2023, emessa dal Tribunale di Caltagirone il 14.11.2023, con la quale è stata parzialmente accolta la domanda del ricorrente odierno appellante di attuazione del diritto di servitù di passaggio e di attingimento dell'acqua da un pozzo esistente sul fondo servente.
Come eccepito e documentato dalla difesa dell'appellato (vedi anche fascicolo informatico d'ufficio), l'ordinanza impugnata è stata regolarmente e integralmente comunicata dalla cancelleria in data 15.11.2023 a mezzo pec ai difensori delle due parti in causa.
ha proposto appello con citazione notificata al difensore dell'appellato in Controparte_1 data 13.05.2024, tardivamente rispetto al termine breve di giorni 30 decorrenti dalla data della comunicazione dell'ordinanza.
L'art. 702 quater c.p.c. appare infatti chiaro laddove dispone che: “L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702 ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”, consentendo dunque di individuare come “dies a quo” del termine di impugnazione anche la data di comunicazione del provvedimento laddove questa sia antecedente rispetto all'eventuale notifica dello stesso ad opera di una parte.
In tal senso, la Suprema Corte con sentenza emessa a Sezioni Unite ha chiarito che l'applicabilità all'ordinanza emessa ai sensi del comma 6 dell'art 702-ter c.p.c. del termine di impugnazione semestrale, previsto per le sentenze dall'art. 327 c.p.c., opera soltanto laddove la stessa non sia stata ritualmente comunicata, in funzione di certezza dei rapporti giuridici.
Dunque, laddove l'ordinanza sia stata comunicata e/o notificata, deve intendersi operante il solo termine di trenta giorni di cui all'art 702 quater c.p.c. per l'impugnazione, che decorre dalla data di notificazione del provvedimento ad istanza di parte, ovvero, se anteriore, dalla comunicazione di cancelleria in forma integrale, ossia comprensiva di dispositivo e motivazione (Cass. SS.UU. n. 28975/2022).
In ragione di ciò, l'appello proposto da deve intendersi inammissibile Controparte_1 siccome tardivamente notificato considerato che, nel caso di specie:
- l'ordinanza impugnata, pubblicata in data 15.11.2023, è stata comunicata integralmente in pari data dalla cancelleria;
- la comunicazione così effettuata consente l'operatività del solo termine di trenta giorni per l'appello delle ordinanze emesse ai sensi dell'art 702-ter co. 6 c.p.c., previsto dall'art. 702- quater c.p.c.;
- l'appellante ha notificato l'atto di appello in data 13.05.2024, ben oltre la scadenza dei trenta giorni previsti dalla disposizione ivi richiamata (15.12.2023).
L'inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso preclude l'esame nel merito della controversia.
In ragione della decisione sulla preliminare questione di natura processuale, che assorbe ogni ulteriore questione di rito e di merito, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando lo scaglione da euro 5.200,01 a 26.000,00, secondo il valore dichiarato dallo stesso appellante, e i parametri minimi stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014 n.
55, come modificato dal D.M. 147/2022, anche in considerazione della modesta complessità della vicenda processuale.
Dette spese vanno distratte in favore dell'Avv. Bartoli Michele che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 c.p.c.
Occorre altresì dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo), ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto da CP_1
nei confronti di avverso l'ordinanza n. cronol. 7782/2023 e n.
[...] Parte_1 repert. 821/2023, emessa dal Tribunale di Caltagirone il 14.11.2023, e pubblicata il
15.11.2023, nel giudizio iscritto al n. 769/2021 R.G.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite relative al grado d'appello, che si liquidano in complessivi euro 2.906,00 di cui euro 567,00 per la fase di studio, euro 461,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro
956,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali e ne dispone la distrazione in favore dell'Avv. Michele Bartoli ex art. 93 c.p.c. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in data 27.11.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro