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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/12/2025, n. 2956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2956 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2418/2019 del ruolo generale affari contenziosi in data 30/8/2019
e spedita alla udienza di discussione del 23.9.2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., vertente tra
Avv. Pasquale, in proprio Parte_1
opponente contro
nella persona del suo titolare sig. , Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Ritassunta Catalano
opposto
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo e vizi fornitura merce
CONCLUSIONI: I difensori delle parti concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009
n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. avv. Pasquale proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 662/2019 con cui il Tribunale di Potenza, su istanza della ditta , in persona del suo titolare sig. , gli Controparte_1 Controparte_2 ingiungeva il pagamento della somma di € 5.659,55 dovuta a fronte della fattura n. 44/2010 per la fornitura di materiale ceramico
Eccepiva l'opponente in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito fatto valere essendo decorso il termine prescrizionale previsto dall'art. 2955, comma 5°, c.c.,
1 applicabile al caso di specie trattandosi di vendita a consumatore ed essendo stato pagato il prezzo in contanti e con assegno, ben nove anni prima dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Nel merito deduceva: a)la mancanza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo non costituendo la fattura idonea prova del credito vantato;
b)la insussistenza del credito vantato atteso che il materiale fornito presentava difetti tali da renderle difformi da quelle dallo stesso scelte e quindi la mancanza della qualità promessa;
c)la mancata contabilizzazione degli acconti versati come annotati sulla proposta di commissione;
d)il ritardo nella consegna. Spiegava pertanto domanda riconvenzionale al fine di ottenere la riduzione del prezzo con conseguente restituzione delle somme pagate in eccesso, nonché il risarcimento del danno, il tutto nella misura di € 2.596,968.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto per intervenuta prescrizione del credito;
in subordine che fosse dichiarata la insussistenza della pretesa creditoria e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, chiedeva la condanna dell'opposto al pagamento della somma di € 2.596,968 per la riduzione del prezzo e per il risarcimento danni, ovvero in via subordinata l'accertamento del suo diritto di credito per €. 2.279.91, il tutto con condanna alle spese di giudizio nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con comparsa depositata il 26/11/2019 si costituiva la ditta , nella persona Controparte_1 del suo titolare sig. , eccependo la inoperatività al caso di specie Controparte_2 della prescrizione presuntiva ex art. 2955, c. 5°, c.c. sia perché tra le parti era stata redatta una proposta di commissione, confermata dal buono di consegna di un importante quantitativo di merce, sia perché il pagamento non era avvenuto in un'unica soluzione.
Eccepiva altresì la decadenza dal diritto alla garanzia per non essere stati denunciati i presunti vizi nel termine prescritto e conseguentemente l'intervenuta prescrizione dell'azione, nonché la insussistenza dei vizi;
nel merito rigettare l'opposizione per la infondatezza della stessa sia per la insussistenza dei vizi lamentati, tanto che era intervenuta la regolare posa in opera della fornitura eseguita, sia perché le somme versate costituivano solo pagamento parziale di tuta la merce fornita come da proposta di commissione e buono di consegna prodotti;
chiedeva altresì il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata non essendo stata fornita prova della sussistenza dei vizi lamentati e quindi la sussistenza del presunto credito vantato dall'opponente.
Ammessi ed espletati i mezzi istruttori richiesti dalla ditta opposta, la causa dopo la precisazione delle conclusioni veniva riservata per la decisione all'udienza del 23/9/2025, tenutasi in modalità cartolare, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di diritto, reputa il Tribunale di dover premettere che secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo Cass. n.15659/2011 secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf. Cass.
n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass. n.20073/2004).
In tal senso va altresì specificato che se da un lato il creditore che agisce per il pagamento deve dare prova dei fatti costitutivi del proprio credito e di avere correttamente adempiuto la propria prestazione, ogni qualvolta il debitore svolga eccezione di inadempimento, è pur vero che la valutazione circa l'adeguatezza della prova fornita passa attraverso una verifica preliminare delle contestazioni sollevate dal debitore, atteso che tanto più puntuali e specifici sono i rilievi di inadempimento sollevati, tanto più circostanziata dovrà essere la prova del corretto adempimento offerta dal creditore.
Con specifico riferimento, poi, al procedimento monitorio si osserva che la regola appena enunciata non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali.
Ancora, è bene notare che il giudice dell'opposizione è investito della cognizione non della sola fondatezza formale del decreto ingiuntivo opposto bensì dell'intero rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, dovranno essere allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova, il quale non subisce modifica a cagione della mera inversione del rapporto processuale fra le parti.
Sicché è circostanza più che pacifica quella per cui, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata competa, da un lato, al ricorrente in ingiunzione offrire la prova, nei sensi di cui si è prima detto, degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata, rivestendo questi la parte il ruolo di attore in senso sostanziale.
3 Ancora, allo stesso modo, costituisce circostanza pacifica quella per cui la parte opponente che intenda contestare la validità di quella pretesa è gravata di un onere di specifica contestazione della validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero degli importi ingiunti, così offrendo gli elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria.
In buona sostanza, in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa sicché parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarne la fondatezza allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Ora, nel caso di specie non è dato dubitare dell'esecuzione della fornitura, dal momento che la stessa è provata: a)in via documentale dalla proposta di commissione e buono di consegna, versati in atti;
b)dalle fatture n. 5/2010 e 44/2010 e dai documenti di trasporto, non oggetto di contestazione nel loro contenuto se non, essenzialmente, in relazione alla qualità della merce;
c)dall'allegazione stessa dell'opponente che, nell'atto di citazione in opposizione si duole invero non già dell'omessa esecuzione della fornitura quanto, piuttosto, che il materiale ceramico fornito presentassero difetti;
d)dalla istruttoria espletata che ha confermato l'avvenuto consegna della merce presso l'immobile dell'opponente e la sua posa in opera.
Ne consegue, dunque, che, deve ritenersi certamente provata in questo giudizio l'esecuzione della fornitura richiesta dall'opponente e di cui è richiesto il pagamento dall'opposta.
Prima di affrontare il merito della vicenda, va esaminata l'eccezione di prescrizione ex art. 2955, 5° comma, c.c. formulata dall'opponente, che, per quanto di seguito si dirà, va rigettata.
Secondo i consolidati principi elaborati dalla Corte di legittimità, che si condividono, : "La prescrizione presuntiva contemplata dall'art. 2955, n. 5, cod. civ., in relazione al credito del commerciante "per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio", si riferisce alle alienazioni "al minuto" di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza" (Cass. 05/11/2013, n. 24759).
Non solo, ma la prescrizione presuntiva annuale non può trovare applicazione se la vendita sia stata stipulata per iscritto o le parti abbiano espressamente pattuito la dilazione od il frazionamento della "solutio", così da escludere che si tratti di una normale vendita al minuto, in cui il pagamento avviene di solito in moneta contante alla consegna della merce o comunque a brevissimo termine e senza rilascio di quietanza.
4 Nel caso di specie, è stata fornita prova che tra le parti sia stata stipulata una proposta di commissione, vi sono documenti di consegna della merce e il pagamento è intervenuto in più soluzioni e quindi non nell'immediato.
Infine, l'eccezione di prescrizione presuntiva di cui all'art. 2955 c.c., applicabile solo nei rapporti tra commercianti al minuto e consumatori, implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore, sicché deve rigettarsi ove il debitore sostenga di aver estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, poiché in tal modo egli riconosce di non aver estinto il credito limitatamente a tale parte con conseguente rigetto.
Consolidato, infatti, il principio di diritto espresso dalla S,C. secondo cui, “L'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre – con conseguente rigetto dell'eccezione – non solo quando il debitore contesti l'an della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il quantum della pretesa azionata nei propri confronti.”
(Cass. n. 17595/2019; Cass. 7523/2025).
Nel caso che ci occupa, la parte opponente, dopo aver eccepito la prescrizione presuntiva del credito vantato dall'opposto, ha, al tempo stesso, contestato lo stesso diritto di quest'ultimo a riceversi l'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
la difesa dell'opponente è evidentemente incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva, comportando l'implicito riconoscimento che l'obbligazione non è estinta, con conseguente operatività del disposto di cui all'art. 2959 cod. civ.
Passando al merito della vicenda, come sopra anticipato, il reale oggetto del contendere tra le parti è la conformità del prodotto e delle sue caratteristiche a quello richiesto. CP_ Tale circostanza è contestata dalla opposta la quale ha evidenziato che la merce fornita non presentava vizi di sorta.
Pacifica la conclusione di un contratto di compravendita, come noto, l'inadempimento del venditore rispetto agli obblighi annunciati comporta la sua responsabilità valutabile ai sensi degli artt. 1495 c.c., 1497 c.c. e 1453 c.c. a seconda che le criticità riscontrate nella cosa venduta siano qualificate in termini di vizi, mancanza di qualità o addirittura di consegna di aliud pro alio.
Sul punto si ricorda che i vizi consistono nelle imperfezioni materiali della cosa, concernenti il processo della sua produzione, fabbricazione e formazione, ed incidenti sulla sua utilizzabilità, rendendola inidonea all'uso cui è destinata ovvero diminuendone il valore in modo apprezzabile
5 (ex multis Cass. n. 19199/2004); la mancanza di qualità inerisce, diversamente, agli elementi sostanziali, i quali, all'interno del medesimo genere, influiscono sulla - 9 - classificazione della cosa in una specie piuttosto che in un'altra (Cass. n. 244/1997); si ha invece consegna di aliud pro alio, quando la cosa venduta appartiene ad un genere del tutto diverso da quello della cosa consegnata, ovvero presenta difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (Cass. n. 5202/2007).
La distinzione descritta rileva ai fini della disciplina applicabile, in quanto mentre nell'ipotesi di cosa viziata o difettante delle qualità promesse o essenziali l'azione del compratore è vincolata ai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c., laddove il bene alienato sia invece completamente diverso da quello pattuito, in quanto, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico - sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità richiesta, l'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, applicandosi l'art. 1453 c.c.
Posto che nella specie tra le parti è indubbiamente stato concluso un contratto di vendita, in punto di diritto e di disciplina applicabile si evidenzia che:
- l'art 1490 c.c. (Garanzia per i vizi della cosa venduta), per quanto qui interessa, stabilisce: “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” (I comma);
- l'art. 1492 c.c. (Effetti della garanzia) precisa: “Nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione” (I comma) e che “La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale” (II comma);
- il legislatore, nella disciplina particolare dettata per la compravendita, quando l'inadempimento del venditore si sostanzi nella consegna di una cosa affetta da vizi, ha quindi operato una diretta valutazione dell'importanza dell'inadempimento in relazione al contratto considerato - 10 - (Cass. SS.UU n. 2665/88; Cass. n. 3398/96; Cass. 4564/94; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 22416 del 2004);
- l'art. 1494 c.c. (Risarcimento del danno) aggiunge tuttavia: “In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa” (I comma) che “Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa” (II comma).
Come si diceva, il compratore è assoggettato all'onere di denunciare, ossia di comunicare al venditore, i vizi (art. 1495 c.c.) o la mancanza di qualità (art. 1497, c. 2) della cosa venduta,
6 entro otto giorni dalla scoperta, a pena di decadenza dell'azione tendente ad ottenere la risoluzione del contratto o, nella sola prima ipotesi, la riduzione del prezzo.
Seppure la decadenza menzionata non possa essere rilevata d'ufficio dal giudice – trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità delle parti (art. 2969 c.c.) – tuttavia la comunicazione dei vizi eventuali nel breve termine di otto giorni è imposta, secondo l'opinione comunemente accolta, per l'esigenza, da un lato, di evitare che la sorte del concluso contratto resti sospesa per lungo tempo, e, dall'altro, che l'accertamento della loro eventuale sussistenza sia più agevole;
con ovvio vantaggio per i contraenti più scrupolosi e corretti (Cass. n. 6365 del 1991).
Pertanto, i due elementi richiesti per una efficace denuncia dei vizi, rappresentati da una idonea comunicazione ed il brevissimo lasso di tempo posto per la sua esecuzione, costituiscono due aspetti intimamente connessi dalla stessa ratio della norma, nel senso che la mancanza del secondo vanificherebbe, rispetto alla ratio medesima, la sussistenza dell'altro.
In sostanza si tratta di un'attività unica, richiesta dalla legge perché possa essere utilmente promossa l'azione giudiziaria prevista a tutela dell'acquirente, che rilevi vizi o mancanza di qualità nella cosa comprata: di una condizione, di natura eminentemente processuale, a cui è assoggettata la relativa domanda, con la conseguenza che, in armonia con i principi generali, la prova della sua sussistenza, e dunque della tempestività dell'azione una volta sollevata la relativa eccezione, incombe all'attore (Cass. n. 6365 del 1991).
Tale soluzione del delicato problema, rigorosamente adeguato ai criteri che regolano l'onere della prova, è conforme anche alla concreta esigenza di favorire, in caso di contrasto, la prova effettiva del fatto in esame. Va invero ricordato che il termine di decadenza di otto giorni, che decorre dalla “scoperta” dei vizi, intesa come piena consapevolezza e non semplice sospetto della loro esistenza e della loro entità, è collegato ad una circostanza intimamente e soggettivamente legata alla parte acquirente.
E poiché la decadenza, sostenuta o negata, deriva in egual misura dalla determinazione del tempo trascorso tra la “scoperta” e la denuncia nonché dalla individuazione del momento iniziale del decorso del termine, ognuno vede come i due elementi costituiscano, ai fini in esame, aspetti di un'unica ed indivisibile realtà.
Del resto, per il venditore, sarebbe estremamente disagevole dare la prova della decadenza ad essa connessa, dato che, in caso di vizio occulto, dovrebbe stabilire, e dimostrare, l'elemento soggettivo, e temporale, del conseguimento, da parte dell'acquirente, della piena consapevolezza dei vizi in contestazione.
Mentre posto tale onere a carico dell'attore, sarebbe anche per il convenuto meno disagevole opporre, e provare, eventuali circostanze contrastanti con le tesi svolte dalla controparte. In
7 definitiva, la soluzione adottata ha anche il vantaggio di favorire un contraddittorio corretto ed equilibrato essendo la finalità della denuncia quella di mettere il venditore sull'avviso in ordine alle intenzioni del compratore e, contemporaneamente, in condizione di verificare tempestivamente la veridicità della doglianza (Cass. n. 6234 del 2000).
Deve quindi concludersi e ribadirsi che nell'azione dell'acquirente diretta a far valere i vizi della cosa venduta ai sensi dell'art. 1495 cod. civ., spetta al detto attore – nell'ipotesi in cui il convenuto venditore contesti (come nella specie) di avere ricevuto tempestiva denuncia della loro esistenza – dimostrare che li ha comunicati alla controparte nel termine di otto giorni dalla scoperta, trattandosi di condizione per l'utile esperibilità dell'azione (ex multis Cass. n. 12130 del 14/05/2008; Cass. n. 13695 del 12/06/2007; Cass. n. 1031/00).
Qualora l'esecuzione di un contratto di vendita avvenga mediante consegne ripartite di una stessa merce, il termine per la denunzia dei vizi sussistenti già nella prima partita di merce consegnata ricorre dalla loro scoperta e con riferimento a quella consegna, senza che la successiva consegna di altra partita della stessa merce sia idonea a far decorrere un nuovo termine per la denunzia (cfr. Cass. 21.6.1993, n. 6855; Cass. 22.4.1999, n. 4019).
Da ultimo, si soggiunge che i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita e, pertanto, anche quella di risarcimento dei danni relativi (cfr. Cass. 3.8.2001, n.
10728; Cass. 6.6.1977, n. 2322, secondo cui tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa venduta, ivi compresa, pertanto, l'azione di risarcimento del danno, prevista dall'art. 1494 c.c., sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.; tale principio opera anche nel caso di esperimento di detta azione risarcitoria in via autonoma, rispetto all'azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo).
Su tale scorta si puntualizza che l'art. 1495 c.c., comma 3, ove dispone che l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive “in ogni caso” in un anno dalla consegna, intende far decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio.
Va infine rilevato che nel caso in cui la vendita riguardi cose mobili da consegnare al compratore in luogo diverso da quello dell'acquisto, il termine decadenziale di otto giorni decorre, secondo quanto previsto dall'art. 1511 c.c., dalla consegna della res e non già, come prevede l'art. 1495 c.c., dalla scoperta del vizio.
L'art. 1511 c.c., pone a carico del compratore un onere di diligenza consistente nel dovere di esaminare la cosa comprata per rilevarne vizi o difetti apparenti;
cosicchè il termine per la denuncia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno in cui il compratore è stato in grado di esaminare la merce, ossia del giorno in cui questa è stata posta nella sua disponibilità
8 mediante la consegna (Cass. 5 gennaio 1996, n. 49; Cass. 10 aprile 2000, n. 4496). La ratio della norma in esame consiste infatti nel non lasciare incerta la sorte del contratto e non già nel dare anche la dimostrazione dei vizi, necessaria soltanto in un secondo momento, allorchè la contestazione sia insorta.
Discende da ciò che il compratore è tenuto a verificare prontamente la merce consegnata, non potendo procrastinare detta operazione al momento in cui, dovendo procedere alla posa in opera del pavimento, avesse aperto gli imballaggi.
Orbene, nel caso che ci occupa, trattandosi di vendita di pavimento, rivestimenti, comunque di materiale ceramico consegnato presso l'abitazione dell'opponente e quindi in luogo diverso da quello di acquisto, in forza dei principi sopra esposti è applicabile il disposto di cui al citato art. 1511 c.c. con la conseguenza che, non essendo stati denunciati i presunti vizi nel termine di otto giorni dalla consegna della merce, né è stata fornita prova della tempestività della denuncia, deve ritenersi verificata la decadenza dalla garanzia per i vizi e per l'effetto meritevole di accoglimento l'eccezione formulata dall'opposto.
Il teste escusso, sig. della cui attendibilità non è dato dubitare sia perché Testimone_1 estraneo ai fatti di causa, sia perché è colui il quale ha provveduto alla posa in opera dei pavimenti e rivestimenti, ha così riferito: “Sono titolare dell'impresa che ha eseguito i lavori presso l'immobile dell'avv. ed essendo presente quando il materiale di cui mi è Parte_1 stata data lettura indicato nella circostanza sub 1) della memoria ex art. 183 VI comma, cpc, secondo termine della ditta opposta, posso confermare tale circostanza. Confermo la circostanza sub 3 della predetta memoria in quanto detto materiale è stato da me posto presso l'immobile dell'avv. in Lavello alla via che in questo momento non risco a ricordare Parte_1 comunque nella zona Rione Madonnina. Con riferimento alla circostanza sub 5 della predetta memoria, posso dire che fino a quando sono stato io furono consegnati i pavimenti, rivestimenti, battiscopa, la vasca da bagno, Questo è quello che ricordo io…”.
L'ulteriore prova della insussistenza dei presunti vizi lamentati dall'opponente, la si ricava sia dalla mail del 26/4/2010, prodotta dallo stesso opponente, ove così leggesi: “Il materiale visonato, sulla base della documentazione fotografica ricevuta e sulla base dei controlli effettuati sul materiale giacente a magazzino, conferma la mancanza delle anomalie riscontrate relativamente alla planarità dello steso che rientra ampiamente nelle tolleranze consentite dalla normativa vigente;
…sempre dal materiale fotografico viene evidenziato come il materiale sia stato posato e, pertanto, non possa essere oggetto di contestazione”; sia dalla missiva del
21/5/2010, inviata dalla Flaviker PI.SA all'opponente e per conoscenza alla ditta opposta, in cui oltre a contestare la sussistenza dei presunti vizi lamentati, così espressamente viene riferito:
9 “Ad ogni modo per scrupolo di difesa si eccepisce che da un sopralluogo effettuato presso la vostra abitazione-studio legale da un ns agente per serietà professionale, senza alcun riconoscimento di vizi, è emersa la insussistenza dei difetti da voi asseriti ed il materiale è risultato perfettamente conforme e idoneo all'uso cui è destinato”.
Per ultimo va evidenziato che il creditore opposto ha altresì fornito la prova della sussistenza del proprio credito, come portato dal decreto ingiuntivo opposto, avendo prodotto sia la proposta di commissione che il buono di consegna, nonché le fatture n. 5/2010 e 44/2010 a dimostrazione di tutta la merce venduta e consegnata, come tra l'altro confermato dal teste escusso.
A fronte della documentazione prodotta dalla ditta opposta, rimasta incontestata, e dalla istruttoria espletata, alcuna prova è stata fornita dall'opponente sia in ordine alla tempestività della denuncia dei presunti vizi della merce acquistata, sia della sussistenza dei lamentati vizi;
tale onere, in forza dei principi sopra esposti, ricadeva unicamente a carico dell'opponente.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione va rigettata unitamente alla domanda riconvenzionale spiegata, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Non si rinvengono gli estremi per l'ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c., non individuandosi gli estremi del dolo o della colpa grave nell'introduzione del giudizio.
P.Q.M.
Il G.O.P. del Tribunale di Potenza, avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 662/2019 – R.G. n. 1816/2019- emesso dal Tribunale di
Potenza, proposta con atto di citazione ritualmente notificato dal sig. avv. Pasquale Parte_1 nei confronti della ditta , in persona del suo titolare sig. Controparte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
1)rigetta l'opposizione nonché la domanda riconvenzionale spiegata, per quanto esposto nella parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2)condanna parte opponente al rimborso delle spese di giudizio in favore della parte opposta, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie, come per legge.
Così deciso in Potenza, li 28/12/2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba
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