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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/12/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2700 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Sezione Seconda Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Ida Carnevale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2700/2024, promossa da
(cod. fisc. ), con sede legale a Parte_1 P.IVA_1
, Piazza Garibaldi n. 16, in persona dei procuratori e Pt_1 Parte_2 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Della Cagnoletta ed elettivamente Parte_3 domiciliata presso lo studio del difensore a TO RS (VA), v.le Duca D'Aosta n.16, giusta procura in atti attrice contro
(cod. fisc. ), nato ad [...] il 22 Controparte_1 CodiceFiscale_1 maggio 1964 e residente a [...]1 e
(cod. fisc. ), nato a [...] il 10 CP_2 CodiceFiscale_2 settembre 2002 e residente a [...]1 convenuti contumaci
avente ad oggetto: “azione revocatoria”
CONCLUSIONI
Nell'interesse di Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: NEL MERITO
In via principale
- accertata la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 2901 c.c. in relazione all'atto di compravendita trascritto in data 22.05.2024 ai nn. 9970/7322 tra il sig.
, C.F. , nato ad [...] il [...], la sig.ra Controparte_1 C.F._3
(C.F. ), nata a [...] il [...] e il sig. Parte_4 C.F._4 [...]
, C.F. , nato a [...] il [...], tutti residenti in CP_2 C.F._5
21023 – ZO (VA), Via Sottocampagna n. 2/1, dichiarare ai sensi dell'art. 2901 c.c.
l'inefficacia nei confronti di società per azioni dell'atto di cessione Parte_1 di diritti a titolo oneroso del 16.05.2024 a rogito del Notaio di Varese Rep. Persona_1
46506 Racc. 18329 trascritto, avente per oggetto il trasferimento della quota pari a ½ appartenente al sig. dei seguenti beni immobili siti nel Comune di Controparte_1
ZO (VA), così censiti ai rispettivi Catasti, in via Via Sottocampagna n. 2/1:
- Foglio 5, mappale 2949, sub 1, cat. A/7, cl. 6, vani 6, piano S1-T-1, mq 104;
- Foglio mappale 2949, sub. 2, cat. C/6, cl. 9, mq 32;
- Foglio 9, mappale 2949, ente urbano, are 02.88.
In ogni caso con vittoria di spese, dei compensi di causa ed oltre rimborso delle spese forfetarie, I.V.A. e C.P.A.
IN VIA ISTRUTTORIA
Richiesta ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Stante la necessità di verificare se la somma complessiva di Euro 50.000,00 corrisposta dal sig. al padre e alla madre ciascuno per Euro 25.000,00, tramite assegno, sia CP_1 riconducibile al patrimonio del medesimo e, di conseguenza, se l'operazione abbia rappresentato realmente una compravendita o, in verità, una donazione di fatto e stante la rilevanza di tale circostanza in relazione al profilo soggettivo della presente azione, si chiede che il Giudice voglia disporre ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al Sig. e/o CP_2
a Controparte_3
- di copia fonte-retro dell'assegno bancario n. 5207236829-02 tratto su Controparte_3
Filiale di Varese emesso dal sig. e intestato al sig. dal CP_2 Controparte_1 quale risulti l'effettivo incasso in favore del beneficiario;
- di copia fonte-retro dell'assegno bancario n. 5207236828-01 tratto su Controparte_3
Filiale di Varese emesso dal sig. e intestato alla sig.ra dal CP_2 Parte_4 quale risulti l'effettivo incasso in favore della beneficiaria;
- degli estratti di conto corrente del conto intestato al sig. acceso presso CP_2 [...] relativi al periodo gennaio – maggio 2024; CP_3
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, – premesso di Parte_1 vantare ragioni di credito nei confronti del convenuto nella qualità di Controparte_1 socio amministratore di Controparte_4
, nonché in forza di due fideiussioni rilasciate dal medesimo convenuto a garanzia
[...] delle obbligazioni assunte dalla predetta Società – ha convenuto in giudizio CP_1
nella qualità di parte venditrice, e il sig. figlio del convenuto
[...] CP_2 principale, nella qualità di parte acquirente, al fine di far accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., nei suoi confronti, del contratto di compravendita del 16 maggio 2024, con cui il sig. riservandosi il diritto di abitazione Controparte_1 vitalizio, ha alienato al figlio la sua quota di proprietà pari a ½ della villetta sita a ZO (VA), via Sottocampagna n. 2/1, per un corrispettivo di euro 25.000.
A fondamento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta, parte attrice ha dedotto: i. di vantare, nei confronti di un credito complessivo di euro 51.204,27, portato dal Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1709/2024 del 14 novembre 2024, con cui il Tribunale di TO RS ha ingiunto alla società , nonché Controparte_4 ai garanti e soci illimitatamente responsabili sig.ri e , di Controparte_1 Controparte_4 pagare la somma di euro 25.423,87, quale saldo debitore del conto corrente n. 20657 aperto dalla Società presso la Filiale di Somma Lombardo (VA) in data 23 giugno 2015, nonché la somma di euro 25.780,40, quale saldo debitore del contratto di mutuo chirografario n. 1393998 sottoscritto dalla medesima Società presso la Filiale di Somma Lombardo (VA) in data 18 novembre 2021; ii. che il sig. socio illimitatamente responsabile di CP_1 [...] ha altresì rilasciato, in favore della Società da lui amministrata, CP_4 rispettivamente, in data 19 gennaio 2016 e in data 18 ottobre 2021, una fideiussione generica limitata sino alla concorrenza di euro 200.000,00 e una fideiussione specifica relativa alle obbligazioni derivanti dal predetto contratto di mutuo chirografario;
iii. che, a far data dai primi mesi dell'anno 2023, si è resa morosa nel pagamento del Controparte_4 saldo debitore relativo al conto corrente n. 20657/42 e delle rate mensili relative al mutuo chirografario n. 1393998/11, proponendo alla NC, nel mese di giugno 2023, un piano di rientro che non veniva rispettato;
iv. che la NC, pertanto, in data 7 maggio 2024, ha inviato formale richiesta di pagamento alla Società e, con comunicazione datata 15 maggio 2024, la società ha chiesto, “a fronte delle difficoltà economiche incontrate nell'esercizio CP_4 dell'attività d'impresa e dell'attuale incapacità di provvedere ai pagamenti concordati, di beneficiare della sospensione del pagamento di tutte le somme, dovute a Parte_1
, sia a titolo di quota capitale che interessi, per un periodo di 12 mesi …”,
[...] richiesta non accolta dalla NC;
v. che la con lettere dell'8 agosto 2024, ha quindi CP_3 comunicato la revoca dal finanziamento chirografario n. 1393998, la decadenza dal beneficio del termine ed il recesso contrattuale dal rapporto di conto corrente n. 20657, nonché depositato, in data 23 ottobre 2024, ricorso avanti il Tribunale di TO RS per la concessione di decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale adito in data 14 novembre 2024; vi. che, in data 16 maggio 2024, il sig. titolare unitamente alla moglie sig.ra CP_1 [...]
(in regime di separazione dei beni), del diritto di proprietà, ciascuno per la quota di Parte_4
3 ½, sull'unità abitativa sita nel Comune di ZO (VA), censita al Catasto Fabbricati al foglio 5, mappale 2949, sub 1, cat. A/7, cl. 6, vani 6, piano S1-T-1, mq 104, foglio 5, mappale 2949, sub. 2, cat. C/6, cl. 9, mq 32, nonché area annessa al fabbricato, censita al Catasto
Terreni del medesimo comune al foglio 9, mappale 2949, ente urbano, are 02.88, ha alienato al figlio la propria quota di proprietà della villetta, riservandosi il diritto di CP_2 abitazione vitalizio;
vii. che il contratto di compravendita per cui è causa è un atto di disposizione patrimoniale revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c., ricorrendo, nella specie, tutti i presupposti dell'azione proposta.
Nonostante la regolarità delle notifiche eseguite, non si sono costituiti nel presente giudizio i sig.ri e restando contumaci. Controparte_1 CP_2
All'esito della prima udienza, parte attrice ha chiesto trattenersi la causa in decisione e questo giudice ha fissato udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., udienza all'esito della quale è stato, infine, riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
La domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita per cui è causa deve trovare accoglimento, sussistendo, per i motivi di seguito indicati, tutti i requisiti richiesti ex lege per la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo.
Giova premettere che l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. è un rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore e presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente, non costituendo, come noto, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito, un antecedente logico – giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria. L'azione proposta non richiede neppure la concreta esigibilità di tale credito, potendo l'azione essere esperita, nel concorso con gli altri requisiti di legge, anche per crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali (vd. Cass. civ. n. 5246/2006; Cass. civ. n. 6511/2004).
Tanto chiarito – posta la finalità cautelare e conservativa dell'azione proposta e precisato che il bene, in caso di positivo esperimento dell'actio pauliana, non torna nel patrimonio del debitore, conservando l'atto la sua validità e restando unicamente soggetto all'aggressione del solo creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni – secondo la giurisprudenza formatasi in materia, occorre, ai fini dell'accoglimento della domanda, la ricorrenza di tre requisiti: l'esistenza di un diritto di credito, l'eventus damni e l'elemento soggettivo costituito dalla consapevolezza da parte del debitore e, in caso di atto a titolo oneroso, anche del terzo, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni), oppure, in caso di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto da parte del disponente rispetto al credito futuro e la partecipazione del terzo a tale dolosa preordinazione (scientia fraudis e partecipatio fraudis).
Nella specie, sussiste l'atto di disposizione patrimoniale, inteso come un qualsiasi atto che incida sulla consistenza delle componenti attive del patrimonio del debitore, essendo indiscutibile la possibilità di esperire l'azione revocatoria nei confronti dell'atto di vendita del
4 diritto di proprietà (prodotto sub doc. 13 fascicolo parte attrice), trattandosi di atto avente funzione dispositiva a contenuto patrimoniale.
Quanto alla sussistenza del credito e fermo restando che non compete a questo giudice accertare l'effettiva sussistenza delle ragioni di credito dedotte dalla NC attorea e che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la legittimazione ad agire compete anche ai creditori potenziali o eventuali, che egualmente hanno interesse a vedere non intaccata la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez.
Un. n. 9440/2004), nella specie, parte attrice ha prodotto i contratti di conto corrente (doc. 1) e di finanziamento (doc. 2), le fideiussioni rilasciate dal sig. (docc. 3 e 4) e il decreto CP_1 ingiuntivo (doc. 11) con cui il Tribunale di TO RS ha accertato giudizialmente, nell'ambito del giudizio monitorio introdotto dalla NC creditrice, la pretesa creditoria che fonda la proposizione della presente azione revocatoria. Ne consegue che non può sussistere alcun dubbio in ordine alla sussistenza delle ragioni di credito che legittimano l'attrice alla proposizione dell'actio pauliana nei confronti di Controparte_1
Sussiste, altresì, il presupposto dell'eventus damni, avendo il convenuto Mazza – disponente, attraverso l'atto di compravendita per cui è causa, diminuito la garanzia patrimoniale, in modo tale da rendere comunque più difficile la soddisfazione del diritto del NC creditrice.
Ed infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, avendo la c.d. actio pauliana la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l'eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, così come avvenuto nel caso di specie, ove risulta essere stato pagato un corrispettivo di euro 25.000, anche in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Nella specie, infatti, per effetto del contratto di compravendita del 16 maggio 2024, dal patrimonio del debitore è fuoriuscita la quota di ½ di un cespite immobiliare, sostituito da un diritto di abitazione e da una somma di denaro. Al riguardo, non può sfuggire come il primo sia impignorabile e la seconda difficilmente tracciabile. È evidente, pertanto, come ne sia derivata una maggiore aleatorietà delle possibilità di soddisfazione della creditrice.
Peraltro, poiché a fondamento dell'azione, non è richiesta, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, ne consegue che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, in capo al convenuto, il quale eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (cfr. Cass. civ. n. 11471/2003).
Sul punto, fermo quanto sopra e ribadito che grava sul debitore, e non già sull'attore, l'onere di provare l'insussistenza del pregiudizio al creditore (indicando l'esistenza di beni ulteriori, oltre a quelli oggetto dell'atto dispositivo, idonei a costituire adeguata garanzia delle ragioni creditorie), nella specie, parte attrice ha dedotto che, in seguito all'atto dispositivo per cui è causa, il debitore è rimasto proprietario unicamente di alcuni terreni siti nel Comune di
5 Oltrona di San Mamette (CO), per la quota di 1/3, tra cui n. 1 prati, n. 2 boschi cedui e n. 4 seminativi arborati e n. 1 incolto produttivo.
Tanto chiarito, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (cfr. Cass. civ. n. 27546/2014).
Nella specie, l'atto dispositivo per cui è causa è successivo al sorgere del credito, rectius al sorgere della ragione di credito azionata dalla NC con il ricorso monitorio, tenuto conto che l'assunzione delle obbligazioni da parte dei soci amministratori di e Controparte_4 il rilascio delle fideiussioni sono intervenuti in epoca significativamente anteriore rispetto al compimento dell'atto dispositivo.
A tal proposito, giova qui richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'articolo 2901 c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (cosiddetta scientia damni); in altri termini, l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (così Cass. civ. n. 330/2023).
Poiché, nella specie, l'atto dispositivo è stato posto in essere successivamente al sorgere del credito e, precisamente, pochi giorni dopo la richiesta di pagamento, a mezzo pec, del 7 maggio 2024, inviata dalla alla Società e il giorno dopo la comunicazione del 15 CP_3 maggio 2025, a firma dello stesso con cui la Società, dopo aver dato Controparte_1 atto delle proprie difficoltà economiche e dunque dell'impossibilità di provvedere ai pagamenti dovuti, chiedeva alla di poter beneficiare di una sospensione dei pagamenti, CP_3 dopo aver peraltro disatteso un precedente piano di rientro, accettato dalla ma non CP_3 onorato dalla Società e dai suoi soci illimitatamente responsabili nonché garanti (vd. doc. 6, 7 e 8 fascicolo attrice).
Trattandosi di atto dispositivo successivo al sorgere delle ragioni di credito della NC attorea, è sufficiente, come già evidenziato, in capo al disponente, la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis).
6 Per quanto attiene al convenuto nessun dubbio può sussistere in ordine Controparte_1 alla consapevolezza in capo al disponente del pregiudizio che, con la vendita della quota del 50% del compendio immobiliare di sua proprietà, stava arrecando alle ragioni della NC creditrice. La conoscenza della situazione debitoria della non poteva, infatti, non Pt_5 essergli nota, tenuto conto del ruolo di socio amministratore rivestito sino alla messa in liquidazione della e del ruolo di liquidatore successivamente ricoperto (cfr. visura Pt_5 camerale prodotta sub doc. 12 fascicolo attrice).
Peraltro, si è già detto che, con la comunicazione del 15 maggio 2024, intervenuta il giorno prima del compimento dell'atto dispositivo del 16 maggio 2024, lo stesso CP_1 ha comunicato alla NC creditrice le difficoltà economiche della Società, chiedendo
[...] una moratoria in relazione all'esposizione debitoria complessiva (doc. 8 fascicolo attrice). A ciò si aggiunga che, in data 28 giugno 2023, con comunicazione ancora una volta a firma anche di la Società aveva trasmesso alla NC una proposta di piano di Controparte_1 rientro accettata dalla NC (la quale aveva espressamente precisato che, a fronte dei versamenti stabiliti, non sarebbero state “avviate azioni per il recupero forzoso delle nostre ragioni di credito”) (vd. doc. 6) e successivamente non onorata e ciò a ulteriore conferma della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al debitore disponente.
Sulla base degli elementi indicati risultano, pertanto, acclarate la sussistenza quantomeno di una ragione di credito anteriore all'atto dispositivo e la scientia damni in capo al disponente.
Infine, in ordine all'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente, si è già detto che, in presenza di atto a titolo oneroso, quale appare quello posto in essere dagli odierni convenuti (in disparte ogni valutazione in ordine alla congruità del prezzo asseritamente corrisposto), anche per il terzo contraente occorre la conoscenza del pregiudizio alle ragioni dei creditori per effetto dell'atto di disposizione, potendo tale elemento psicologico, in conformità al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni (cfr. Cass. civ. n. 5105/2006).
La conoscenza in capo a della lesione delle ragioni del creditore può cogliersi CP_2 presuntivamente nel rapporto di filiazione con l'acquirente, essendo il figlio, CP_2 peraltro convivente, di di anni 21 al momento del compimento dell'atto Controparte_1 dispositivo.
Tenuto conto dello stretto rapporto di parentela tra le parti, nonché del rapporto di convivenza, appare infatti ragionevole ritenere che fosse a conoscenza delle CP_2 difficoltà economiche in cui versava, quantomeno sin dall'anno 2023, la Società di cui il padre era socio e amministratore e che lo stesso fosse a conoscenza della difficoltà paterna di onorare le obbligazioni assunte.
A ciò si aggiunga che l'atto dispositivo di cui si discute, appare privo di una propria autonoma ragione giustificativa, distinta dal voler sottrarre alla garanzia generica dei creditori il cespite immobiliare adibito a residenza familiare, tenuto conto che, con il predetto atto, il sig. CP_2 ha acquistato la titolarità dell'abitazione ove già risiedeva (e risiede) con i genitori e
[...] che i medesimi genitori, parti venditrici, si sono riservati il diritto di abitazione vitalizio della
7 villetta, così continuando ad abitarla nonostante l'intervenuta alienazione (vd. certificato contestuale di famiglia e di residenza prodotto sub doc. 14). Da tali circostanze è possibile desumere, con ragionevole certezza, che fosse ben a conoscenza delle CP_2 esposizioni debitorie del padre e che acquistando l'immobile abbia inteso ottenere il risultato di consentire ai genitori (e a sé stesso) di continuare a vivere nella casa di abitazione, sottraendola all'esecuzione dei creditori paterni.
Per tutti i motivi già indicati la domanda ai sensi dell'art. 2901 c.c. proposta da parte attrice deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. n. 55/2014 (avuto riguardo “all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela
l'azione è diretta”), dimidiando i valori medi in ragione del numero e della scarsa complessità delle questioni trattate, nonché dell'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e istanza disattesa: in accoglimento della domanda proposta da revoca e Parte_1 dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice, l'atto di compravendita del 16 maggio 2024 a rogito del Notaio di Varese, iscritto al Persona_1 ruolo del Collegio Notarile di Milano, Rep. 46506 Racc. 18329 trascritto in data 22 maggio 2024 Reg. Gen. 9970 e Reg. Part. 7322, con cui riservandosi il diritto di Controparte_1 abitazione vitalizio, ha trasferito a la quota di proprietà pari a ½ del CP_2 compendio immobiliare sito nel Comune di ZO (VA), censito al Catasto Fabbricati al foglio 5, mappale 2949, sub 1, cat. A/7, cl. 6, vani 6, piano S1-T-1, mq 104, Via Sottocampagna n. 2/1, foglio 5, mappale 2949, sub. 2, cat. C/6, cl. 9, mq 32, nonché area annessa al fabbricato, censita al Catasto Terreni del medesimo comune al foglio 9, mappale 2949, ente urbano, are 02.88; ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Varese di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di cui sopra a norma dell'art. 2655 c.c.; condanna e in solido tra di loro, a rifondere a Controparte_1 CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite Parte_1 del presente giudizio che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 7.052,00, per compensi, oltre a rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa, se dovute e come per legge.
Così deciso in Varese, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice
Ida Carnevale
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Sezione Seconda Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Ida Carnevale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2700/2024, promossa da
(cod. fisc. ), con sede legale a Parte_1 P.IVA_1
, Piazza Garibaldi n. 16, in persona dei procuratori e Pt_1 Parte_2 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Della Cagnoletta ed elettivamente Parte_3 domiciliata presso lo studio del difensore a TO RS (VA), v.le Duca D'Aosta n.16, giusta procura in atti attrice contro
(cod. fisc. ), nato ad [...] il 22 Controparte_1 CodiceFiscale_1 maggio 1964 e residente a [...]1 e
(cod. fisc. ), nato a [...] il 10 CP_2 CodiceFiscale_2 settembre 2002 e residente a [...]1 convenuti contumaci
avente ad oggetto: “azione revocatoria”
CONCLUSIONI
Nell'interesse di Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: NEL MERITO
In via principale
- accertata la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 2901 c.c. in relazione all'atto di compravendita trascritto in data 22.05.2024 ai nn. 9970/7322 tra il sig.
, C.F. , nato ad [...] il [...], la sig.ra Controparte_1 C.F._3
(C.F. ), nata a [...] il [...] e il sig. Parte_4 C.F._4 [...]
, C.F. , nato a [...] il [...], tutti residenti in CP_2 C.F._5
21023 – ZO (VA), Via Sottocampagna n. 2/1, dichiarare ai sensi dell'art. 2901 c.c.
l'inefficacia nei confronti di società per azioni dell'atto di cessione Parte_1 di diritti a titolo oneroso del 16.05.2024 a rogito del Notaio di Varese Rep. Persona_1
46506 Racc. 18329 trascritto, avente per oggetto il trasferimento della quota pari a ½ appartenente al sig. dei seguenti beni immobili siti nel Comune di Controparte_1
ZO (VA), così censiti ai rispettivi Catasti, in via Via Sottocampagna n. 2/1:
- Foglio 5, mappale 2949, sub 1, cat. A/7, cl. 6, vani 6, piano S1-T-1, mq 104;
- Foglio mappale 2949, sub. 2, cat. C/6, cl. 9, mq 32;
- Foglio 9, mappale 2949, ente urbano, are 02.88.
In ogni caso con vittoria di spese, dei compensi di causa ed oltre rimborso delle spese forfetarie, I.V.A. e C.P.A.
IN VIA ISTRUTTORIA
Richiesta ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Stante la necessità di verificare se la somma complessiva di Euro 50.000,00 corrisposta dal sig. al padre e alla madre ciascuno per Euro 25.000,00, tramite assegno, sia CP_1 riconducibile al patrimonio del medesimo e, di conseguenza, se l'operazione abbia rappresentato realmente una compravendita o, in verità, una donazione di fatto e stante la rilevanza di tale circostanza in relazione al profilo soggettivo della presente azione, si chiede che il Giudice voglia disporre ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al Sig. e/o CP_2
a Controparte_3
- di copia fonte-retro dell'assegno bancario n. 5207236829-02 tratto su Controparte_3
Filiale di Varese emesso dal sig. e intestato al sig. dal CP_2 Controparte_1 quale risulti l'effettivo incasso in favore del beneficiario;
- di copia fonte-retro dell'assegno bancario n. 5207236828-01 tratto su Controparte_3
Filiale di Varese emesso dal sig. e intestato alla sig.ra dal CP_2 Parte_4 quale risulti l'effettivo incasso in favore della beneficiaria;
- degli estratti di conto corrente del conto intestato al sig. acceso presso CP_2 [...] relativi al periodo gennaio – maggio 2024; CP_3
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, – premesso di Parte_1 vantare ragioni di credito nei confronti del convenuto nella qualità di Controparte_1 socio amministratore di Controparte_4
, nonché in forza di due fideiussioni rilasciate dal medesimo convenuto a garanzia
[...] delle obbligazioni assunte dalla predetta Società – ha convenuto in giudizio CP_1
nella qualità di parte venditrice, e il sig. figlio del convenuto
[...] CP_2 principale, nella qualità di parte acquirente, al fine di far accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., nei suoi confronti, del contratto di compravendita del 16 maggio 2024, con cui il sig. riservandosi il diritto di abitazione Controparte_1 vitalizio, ha alienato al figlio la sua quota di proprietà pari a ½ della villetta sita a ZO (VA), via Sottocampagna n. 2/1, per un corrispettivo di euro 25.000.
A fondamento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta, parte attrice ha dedotto: i. di vantare, nei confronti di un credito complessivo di euro 51.204,27, portato dal Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1709/2024 del 14 novembre 2024, con cui il Tribunale di TO RS ha ingiunto alla società , nonché Controparte_4 ai garanti e soci illimitatamente responsabili sig.ri e , di Controparte_1 Controparte_4 pagare la somma di euro 25.423,87, quale saldo debitore del conto corrente n. 20657 aperto dalla Società presso la Filiale di Somma Lombardo (VA) in data 23 giugno 2015, nonché la somma di euro 25.780,40, quale saldo debitore del contratto di mutuo chirografario n. 1393998 sottoscritto dalla medesima Società presso la Filiale di Somma Lombardo (VA) in data 18 novembre 2021; ii. che il sig. socio illimitatamente responsabile di CP_1 [...] ha altresì rilasciato, in favore della Società da lui amministrata, CP_4 rispettivamente, in data 19 gennaio 2016 e in data 18 ottobre 2021, una fideiussione generica limitata sino alla concorrenza di euro 200.000,00 e una fideiussione specifica relativa alle obbligazioni derivanti dal predetto contratto di mutuo chirografario;
iii. che, a far data dai primi mesi dell'anno 2023, si è resa morosa nel pagamento del Controparte_4 saldo debitore relativo al conto corrente n. 20657/42 e delle rate mensili relative al mutuo chirografario n. 1393998/11, proponendo alla NC, nel mese di giugno 2023, un piano di rientro che non veniva rispettato;
iv. che la NC, pertanto, in data 7 maggio 2024, ha inviato formale richiesta di pagamento alla Società e, con comunicazione datata 15 maggio 2024, la società ha chiesto, “a fronte delle difficoltà economiche incontrate nell'esercizio CP_4 dell'attività d'impresa e dell'attuale incapacità di provvedere ai pagamenti concordati, di beneficiare della sospensione del pagamento di tutte le somme, dovute a Parte_1
, sia a titolo di quota capitale che interessi, per un periodo di 12 mesi …”,
[...] richiesta non accolta dalla NC;
v. che la con lettere dell'8 agosto 2024, ha quindi CP_3 comunicato la revoca dal finanziamento chirografario n. 1393998, la decadenza dal beneficio del termine ed il recesso contrattuale dal rapporto di conto corrente n. 20657, nonché depositato, in data 23 ottobre 2024, ricorso avanti il Tribunale di TO RS per la concessione di decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale adito in data 14 novembre 2024; vi. che, in data 16 maggio 2024, il sig. titolare unitamente alla moglie sig.ra CP_1 [...]
(in regime di separazione dei beni), del diritto di proprietà, ciascuno per la quota di Parte_4
3 ½, sull'unità abitativa sita nel Comune di ZO (VA), censita al Catasto Fabbricati al foglio 5, mappale 2949, sub 1, cat. A/7, cl. 6, vani 6, piano S1-T-1, mq 104, foglio 5, mappale 2949, sub. 2, cat. C/6, cl. 9, mq 32, nonché area annessa al fabbricato, censita al Catasto
Terreni del medesimo comune al foglio 9, mappale 2949, ente urbano, are 02.88, ha alienato al figlio la propria quota di proprietà della villetta, riservandosi il diritto di CP_2 abitazione vitalizio;
vii. che il contratto di compravendita per cui è causa è un atto di disposizione patrimoniale revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c., ricorrendo, nella specie, tutti i presupposti dell'azione proposta.
Nonostante la regolarità delle notifiche eseguite, non si sono costituiti nel presente giudizio i sig.ri e restando contumaci. Controparte_1 CP_2
All'esito della prima udienza, parte attrice ha chiesto trattenersi la causa in decisione e questo giudice ha fissato udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., udienza all'esito della quale è stato, infine, riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
La domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita per cui è causa deve trovare accoglimento, sussistendo, per i motivi di seguito indicati, tutti i requisiti richiesti ex lege per la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo.
Giova premettere che l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. è un rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore e presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente, non costituendo, come noto, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito, un antecedente logico – giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria. L'azione proposta non richiede neppure la concreta esigibilità di tale credito, potendo l'azione essere esperita, nel concorso con gli altri requisiti di legge, anche per crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali (vd. Cass. civ. n. 5246/2006; Cass. civ. n. 6511/2004).
Tanto chiarito – posta la finalità cautelare e conservativa dell'azione proposta e precisato che il bene, in caso di positivo esperimento dell'actio pauliana, non torna nel patrimonio del debitore, conservando l'atto la sua validità e restando unicamente soggetto all'aggressione del solo creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni – secondo la giurisprudenza formatasi in materia, occorre, ai fini dell'accoglimento della domanda, la ricorrenza di tre requisiti: l'esistenza di un diritto di credito, l'eventus damni e l'elemento soggettivo costituito dalla consapevolezza da parte del debitore e, in caso di atto a titolo oneroso, anche del terzo, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni), oppure, in caso di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto da parte del disponente rispetto al credito futuro e la partecipazione del terzo a tale dolosa preordinazione (scientia fraudis e partecipatio fraudis).
Nella specie, sussiste l'atto di disposizione patrimoniale, inteso come un qualsiasi atto che incida sulla consistenza delle componenti attive del patrimonio del debitore, essendo indiscutibile la possibilità di esperire l'azione revocatoria nei confronti dell'atto di vendita del
4 diritto di proprietà (prodotto sub doc. 13 fascicolo parte attrice), trattandosi di atto avente funzione dispositiva a contenuto patrimoniale.
Quanto alla sussistenza del credito e fermo restando che non compete a questo giudice accertare l'effettiva sussistenza delle ragioni di credito dedotte dalla NC attorea e che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la legittimazione ad agire compete anche ai creditori potenziali o eventuali, che egualmente hanno interesse a vedere non intaccata la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez.
Un. n. 9440/2004), nella specie, parte attrice ha prodotto i contratti di conto corrente (doc. 1) e di finanziamento (doc. 2), le fideiussioni rilasciate dal sig. (docc. 3 e 4) e il decreto CP_1 ingiuntivo (doc. 11) con cui il Tribunale di TO RS ha accertato giudizialmente, nell'ambito del giudizio monitorio introdotto dalla NC creditrice, la pretesa creditoria che fonda la proposizione della presente azione revocatoria. Ne consegue che non può sussistere alcun dubbio in ordine alla sussistenza delle ragioni di credito che legittimano l'attrice alla proposizione dell'actio pauliana nei confronti di Controparte_1
Sussiste, altresì, il presupposto dell'eventus damni, avendo il convenuto Mazza – disponente, attraverso l'atto di compravendita per cui è causa, diminuito la garanzia patrimoniale, in modo tale da rendere comunque più difficile la soddisfazione del diritto del NC creditrice.
Ed infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, avendo la c.d. actio pauliana la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l'eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, così come avvenuto nel caso di specie, ove risulta essere stato pagato un corrispettivo di euro 25.000, anche in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Nella specie, infatti, per effetto del contratto di compravendita del 16 maggio 2024, dal patrimonio del debitore è fuoriuscita la quota di ½ di un cespite immobiliare, sostituito da un diritto di abitazione e da una somma di denaro. Al riguardo, non può sfuggire come il primo sia impignorabile e la seconda difficilmente tracciabile. È evidente, pertanto, come ne sia derivata una maggiore aleatorietà delle possibilità di soddisfazione della creditrice.
Peraltro, poiché a fondamento dell'azione, non è richiesta, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, ne consegue che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, in capo al convenuto, il quale eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (cfr. Cass. civ. n. 11471/2003).
Sul punto, fermo quanto sopra e ribadito che grava sul debitore, e non già sull'attore, l'onere di provare l'insussistenza del pregiudizio al creditore (indicando l'esistenza di beni ulteriori, oltre a quelli oggetto dell'atto dispositivo, idonei a costituire adeguata garanzia delle ragioni creditorie), nella specie, parte attrice ha dedotto che, in seguito all'atto dispositivo per cui è causa, il debitore è rimasto proprietario unicamente di alcuni terreni siti nel Comune di
5 Oltrona di San Mamette (CO), per la quota di 1/3, tra cui n. 1 prati, n. 2 boschi cedui e n. 4 seminativi arborati e n. 1 incolto produttivo.
Tanto chiarito, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (cfr. Cass. civ. n. 27546/2014).
Nella specie, l'atto dispositivo per cui è causa è successivo al sorgere del credito, rectius al sorgere della ragione di credito azionata dalla NC con il ricorso monitorio, tenuto conto che l'assunzione delle obbligazioni da parte dei soci amministratori di e Controparte_4 il rilascio delle fideiussioni sono intervenuti in epoca significativamente anteriore rispetto al compimento dell'atto dispositivo.
A tal proposito, giova qui richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'articolo 2901 c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (cosiddetta scientia damni); in altri termini, l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (così Cass. civ. n. 330/2023).
Poiché, nella specie, l'atto dispositivo è stato posto in essere successivamente al sorgere del credito e, precisamente, pochi giorni dopo la richiesta di pagamento, a mezzo pec, del 7 maggio 2024, inviata dalla alla Società e il giorno dopo la comunicazione del 15 CP_3 maggio 2025, a firma dello stesso con cui la Società, dopo aver dato Controparte_1 atto delle proprie difficoltà economiche e dunque dell'impossibilità di provvedere ai pagamenti dovuti, chiedeva alla di poter beneficiare di una sospensione dei pagamenti, CP_3 dopo aver peraltro disatteso un precedente piano di rientro, accettato dalla ma non CP_3 onorato dalla Società e dai suoi soci illimitatamente responsabili nonché garanti (vd. doc. 6, 7 e 8 fascicolo attrice).
Trattandosi di atto dispositivo successivo al sorgere delle ragioni di credito della NC attorea, è sufficiente, come già evidenziato, in capo al disponente, la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis).
6 Per quanto attiene al convenuto nessun dubbio può sussistere in ordine Controparte_1 alla consapevolezza in capo al disponente del pregiudizio che, con la vendita della quota del 50% del compendio immobiliare di sua proprietà, stava arrecando alle ragioni della NC creditrice. La conoscenza della situazione debitoria della non poteva, infatti, non Pt_5 essergli nota, tenuto conto del ruolo di socio amministratore rivestito sino alla messa in liquidazione della e del ruolo di liquidatore successivamente ricoperto (cfr. visura Pt_5 camerale prodotta sub doc. 12 fascicolo attrice).
Peraltro, si è già detto che, con la comunicazione del 15 maggio 2024, intervenuta il giorno prima del compimento dell'atto dispositivo del 16 maggio 2024, lo stesso CP_1 ha comunicato alla NC creditrice le difficoltà economiche della Società, chiedendo
[...] una moratoria in relazione all'esposizione debitoria complessiva (doc. 8 fascicolo attrice). A ciò si aggiunga che, in data 28 giugno 2023, con comunicazione ancora una volta a firma anche di la Società aveva trasmesso alla NC una proposta di piano di Controparte_1 rientro accettata dalla NC (la quale aveva espressamente precisato che, a fronte dei versamenti stabiliti, non sarebbero state “avviate azioni per il recupero forzoso delle nostre ragioni di credito”) (vd. doc. 6) e successivamente non onorata e ciò a ulteriore conferma della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al debitore disponente.
Sulla base degli elementi indicati risultano, pertanto, acclarate la sussistenza quantomeno di una ragione di credito anteriore all'atto dispositivo e la scientia damni in capo al disponente.
Infine, in ordine all'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente, si è già detto che, in presenza di atto a titolo oneroso, quale appare quello posto in essere dagli odierni convenuti (in disparte ogni valutazione in ordine alla congruità del prezzo asseritamente corrisposto), anche per il terzo contraente occorre la conoscenza del pregiudizio alle ragioni dei creditori per effetto dell'atto di disposizione, potendo tale elemento psicologico, in conformità al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni (cfr. Cass. civ. n. 5105/2006).
La conoscenza in capo a della lesione delle ragioni del creditore può cogliersi CP_2 presuntivamente nel rapporto di filiazione con l'acquirente, essendo il figlio, CP_2 peraltro convivente, di di anni 21 al momento del compimento dell'atto Controparte_1 dispositivo.
Tenuto conto dello stretto rapporto di parentela tra le parti, nonché del rapporto di convivenza, appare infatti ragionevole ritenere che fosse a conoscenza delle CP_2 difficoltà economiche in cui versava, quantomeno sin dall'anno 2023, la Società di cui il padre era socio e amministratore e che lo stesso fosse a conoscenza della difficoltà paterna di onorare le obbligazioni assunte.
A ciò si aggiunga che l'atto dispositivo di cui si discute, appare privo di una propria autonoma ragione giustificativa, distinta dal voler sottrarre alla garanzia generica dei creditori il cespite immobiliare adibito a residenza familiare, tenuto conto che, con il predetto atto, il sig. CP_2 ha acquistato la titolarità dell'abitazione ove già risiedeva (e risiede) con i genitori e
[...] che i medesimi genitori, parti venditrici, si sono riservati il diritto di abitazione vitalizio della
7 villetta, così continuando ad abitarla nonostante l'intervenuta alienazione (vd. certificato contestuale di famiglia e di residenza prodotto sub doc. 14). Da tali circostanze è possibile desumere, con ragionevole certezza, che fosse ben a conoscenza delle CP_2 esposizioni debitorie del padre e che acquistando l'immobile abbia inteso ottenere il risultato di consentire ai genitori (e a sé stesso) di continuare a vivere nella casa di abitazione, sottraendola all'esecuzione dei creditori paterni.
Per tutti i motivi già indicati la domanda ai sensi dell'art. 2901 c.c. proposta da parte attrice deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. n. 55/2014 (avuto riguardo “all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela
l'azione è diretta”), dimidiando i valori medi in ragione del numero e della scarsa complessità delle questioni trattate, nonché dell'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e istanza disattesa: in accoglimento della domanda proposta da revoca e Parte_1 dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice, l'atto di compravendita del 16 maggio 2024 a rogito del Notaio di Varese, iscritto al Persona_1 ruolo del Collegio Notarile di Milano, Rep. 46506 Racc. 18329 trascritto in data 22 maggio 2024 Reg. Gen. 9970 e Reg. Part. 7322, con cui riservandosi il diritto di Controparte_1 abitazione vitalizio, ha trasferito a la quota di proprietà pari a ½ del CP_2 compendio immobiliare sito nel Comune di ZO (VA), censito al Catasto Fabbricati al foglio 5, mappale 2949, sub 1, cat. A/7, cl. 6, vani 6, piano S1-T-1, mq 104, Via Sottocampagna n. 2/1, foglio 5, mappale 2949, sub. 2, cat. C/6, cl. 9, mq 32, nonché area annessa al fabbricato, censita al Catasto Terreni del medesimo comune al foglio 9, mappale 2949, ente urbano, are 02.88; ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Varese di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di cui sopra a norma dell'art. 2655 c.c.; condanna e in solido tra di loro, a rifondere a Controparte_1 CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite Parte_1 del presente giudizio che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 7.052,00, per compensi, oltre a rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa, se dovute e come per legge.
Così deciso in Varese, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice
Ida Carnevale
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