TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 13/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 16.4.2024 ed iscritta al n. 494 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F.: , nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Brianza alla via Diaz n. 8, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Grazia Di Nella e Maria Zaccara del
Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Milano, via Boccaccio n. 4,
giusta procura agli atti telematici
- (C.F. : ), nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2 C.F._2
Brianza alla via Diaz n. 8, rappresentato e difeso dall'avv. IO Recalcati del oro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Piazzetta Pattari n. 1/3, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 20.12.2024 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate: pagina 1 di 7 “1) Il Sig. sino al 31.12.2026 continuerà a contribuire al mantenimento di IO, maggiorenne e non Pt_2
economicamente autosufficiente, mediante il versamento al figlio, entro il giorno cinque di ogni mese, della somma pari ad €
1.500,00. Si precisa che tale importo tiene conto delle spese dell'attuale abitazione condotta in locazione nella quale abita
IO. Il suddetto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione maggio 2025).
A decorrere dal giorno 1 gennaio 2027, se IO non avesse ancora raggiunto l'indipendenza economica, il Sig. Pt_2
corrisponderà direttamente al figlio il minore importo di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento.
2) Il Sig. rimborserà il 100% delle spese straordinarie del figlio IO alla moglie o al figlio che ne abbiano Pt_2
anticipato la spesa. Tale obbligazione permarrà sino al di lui raggiungimento dell'autonomia economica, così come previsto e
regolato dalle linee guida sulle spese straordinarie sottoscritte in data 29 marzo 2018 dal Tribunale di Lecco.
Di seguito le varie tipologie di spese straordinarie con specifica di quelle per le quali non è richiesto il preventivo accordo dei
genitori e di quelle per le quali, invece, è richiesto il preventivo accordo:
Le spese extra assegno, nell'interesse dei figli, dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%
ciascuno o in diversa misura, in proporzione al reddito, secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari
prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali,
laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista. - Spese
mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture
private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa,
per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del
professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e
fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture
private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di
base e/ o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da
istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c)
gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione
informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio
pagina 2 di 7 personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/
o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni
pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da
istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e)
stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o
parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze
lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo
esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso
di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura
dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di
trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive
ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti
attrezzature; b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c)
viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo
prolungato, prescuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento
della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture). Le spese
straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta, non manifesti motivato dissenso
scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal richiedente (comunque non inferiore a
giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il rimborso dovrà
avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
3) Il Sig. sino al 31 dicembre 2026, e successivamente sino al proprio pensionamento, verserà alla Sig.ra entro Pt_2 Pt_1
il giorno cinque di ogni mese, la somma pari ad € 2.000,00 a titolo di assegno divorzile. Il suddetto importo verrà rivalutato
annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione maggio 2025).
A decorrere dal mese successivo al pensionamento del Sig. e, in ogni caso non prima del giorno 1 gennaio 2027, lo Pt_2
stesso corrisponderà a titolo di assegno divorzile della moglie il minor importo pari ad € 1.500,00, che verrà aumentato di €
pagina 3 di 7 200,00 a decorrere dal mese successivo nel quale il Sig. cesserà di contribuire al mantenimento del figlio IO. I Pt_2
suddetti importi verranno rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 16.4.2024 e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la separazione consensuale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 della Legge n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 34/2024 del 22/24.5.2024 è stata pronunciata la separazione alle condizioni volute dai coniugi e valutate positivamente dal Collegio.
2. - A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ciascuna delle parti ha depositato note scritte per ottenere la sentenza di divorzio.
3. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, pronunciata su ricorso congiunto, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi. Nel caso di specie, dal momento della separazione –
pronunciata con sentenza n. 34/2024 del 22/24.5.2024 – è decorso il semestre ed i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
4. - L'accordo raggiunto dai coniugi sul concorso del padre al mantenimento del figlio IO,
maggiorenne e non economicamente autosufficiente, si palesa adeguato a soddisfare le esigenze dello stesso nel contesto reddituale dei due genitori.
5. - Quanto all'assegno di divorzio posto a carico del viene valutato positivamente dal Pt_2
Collegio, in quanto adeguato alla luce delle condizioni dei coniugi, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e del reddito di entrambi, il tutto valutato anche in rapporto alla durata del matrimonio.
6. - Spese di giudizio integralmente compensate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
pagina 4 di 7 DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 9.7.1994 in Besana Brianza tra
(C.F. , nata a [...] il [...] e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...]; matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile C.F._2
del medesimo Comune al n. 33, parte II, serie A degli atti di matrimonio dell'anno 1994;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Besana Brianza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
PONE
a carico di , a titolo di contributo nel mantenimento del figlio maggiorenne ma non Parte_2
economicamente indipendente la somma mensile di euro 1.500,00, da versarsi entro il giorno 5 Per_1
di goni mese oltre a rivalutazione ISTAT annuale a far data dall'1.5.2025;
DISPONE che, a decorrere dal giorno 1.1.2027, se IO non avrà ancora raggiunto l'indipendenza economica, il corrisponderà direttamente al figlio il minore importo di 400,00 euro a titolo di contributo al Pt_2
mantenimento, oltre al 100% delle spese straordinarie, sino al di lui raggiungimento dell'autonomia economica, così come previsto e regolato dalle linee guida sulle spese straordinarie sottoscritte in data 29
marzo 2018 dal Tribunale di Lecco. Di seguito le varie tipologie di spese straordinarie con specifica di quelle per le quali non è richiesto il preventivo accordo dei genitori e di quelle per le quali, invece, è
richiesto il preventivo accordo:
Le spese extra assegno, nell'interesse dei figli, dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno o in diversa misura, in proporzione al reddito, secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
pagina 5 di 7 - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo,
ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività
agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
pagina 6 di 7 - Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei),
ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, prescuola e dopo-
scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto,
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il rimborso dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
PONE
a carico di , a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro 2.000,00 da versarsi a Parte_2
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese sino al 31 dicembre 2026, oltre a Parte_1
rivalutazione ISTAT annuale a far data dall'1.5.2025.
DISPONE
che, a decorrere dal mese successivo al pensionamento del e, in ogni caso non prima del giorno Pt_2
1.1.2027, lo stesso corrisponderà a titolo di assegno divorzile della moglie il minor importo pari ad euro
1.500,00, che verrà aumentato di euro 200,00 a decorrere dal mese successivo nel quale il cesserà Pt_2
di contribuire al mantenimento del figlio IO. I suddetti importi verranno rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT.
Spese di giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Riccardo De Alberti, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98. pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 16.4.2024 ed iscritta al n. 494 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F.: , nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Brianza alla via Diaz n. 8, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Grazia Di Nella e Maria Zaccara del
Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Milano, via Boccaccio n. 4,
giusta procura agli atti telematici
- (C.F. : ), nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2 C.F._2
Brianza alla via Diaz n. 8, rappresentato e difeso dall'avv. IO Recalcati del oro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Piazzetta Pattari n. 1/3, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 20.12.2024 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate: pagina 1 di 7 “1) Il Sig. sino al 31.12.2026 continuerà a contribuire al mantenimento di IO, maggiorenne e non Pt_2
economicamente autosufficiente, mediante il versamento al figlio, entro il giorno cinque di ogni mese, della somma pari ad €
1.500,00. Si precisa che tale importo tiene conto delle spese dell'attuale abitazione condotta in locazione nella quale abita
IO. Il suddetto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione maggio 2025).
A decorrere dal giorno 1 gennaio 2027, se IO non avesse ancora raggiunto l'indipendenza economica, il Sig. Pt_2
corrisponderà direttamente al figlio il minore importo di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento.
2) Il Sig. rimborserà il 100% delle spese straordinarie del figlio IO alla moglie o al figlio che ne abbiano Pt_2
anticipato la spesa. Tale obbligazione permarrà sino al di lui raggiungimento dell'autonomia economica, così come previsto e
regolato dalle linee guida sulle spese straordinarie sottoscritte in data 29 marzo 2018 dal Tribunale di Lecco.
Di seguito le varie tipologie di spese straordinarie con specifica di quelle per le quali non è richiesto il preventivo accordo dei
genitori e di quelle per le quali, invece, è richiesto il preventivo accordo:
Le spese extra assegno, nell'interesse dei figli, dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%
ciascuno o in diversa misura, in proporzione al reddito, secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari
prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali,
laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista. - Spese
mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture
private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa,
per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del
professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e
fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture
private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di
base e/ o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da
istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c)
gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione
informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio
pagina 2 di 7 personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/
o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni
pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da
istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e)
stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o
parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze
lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo
esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso
di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura
dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di
trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive
ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti
attrezzature; b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c)
viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo
prolungato, prescuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento
della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture). Le spese
straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta, non manifesti motivato dissenso
scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal richiedente (comunque non inferiore a
giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il rimborso dovrà
avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
3) Il Sig. sino al 31 dicembre 2026, e successivamente sino al proprio pensionamento, verserà alla Sig.ra entro Pt_2 Pt_1
il giorno cinque di ogni mese, la somma pari ad € 2.000,00 a titolo di assegno divorzile. Il suddetto importo verrà rivalutato
annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione maggio 2025).
A decorrere dal mese successivo al pensionamento del Sig. e, in ogni caso non prima del giorno 1 gennaio 2027, lo Pt_2
stesso corrisponderà a titolo di assegno divorzile della moglie il minor importo pari ad € 1.500,00, che verrà aumentato di €
pagina 3 di 7 200,00 a decorrere dal mese successivo nel quale il Sig. cesserà di contribuire al mantenimento del figlio IO. I Pt_2
suddetti importi verranno rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 16.4.2024 e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la separazione consensuale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 della Legge n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 34/2024 del 22/24.5.2024 è stata pronunciata la separazione alle condizioni volute dai coniugi e valutate positivamente dal Collegio.
2. - A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ciascuna delle parti ha depositato note scritte per ottenere la sentenza di divorzio.
3. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, pronunciata su ricorso congiunto, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi. Nel caso di specie, dal momento della separazione –
pronunciata con sentenza n. 34/2024 del 22/24.5.2024 – è decorso il semestre ed i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
4. - L'accordo raggiunto dai coniugi sul concorso del padre al mantenimento del figlio IO,
maggiorenne e non economicamente autosufficiente, si palesa adeguato a soddisfare le esigenze dello stesso nel contesto reddituale dei due genitori.
5. - Quanto all'assegno di divorzio posto a carico del viene valutato positivamente dal Pt_2
Collegio, in quanto adeguato alla luce delle condizioni dei coniugi, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e del reddito di entrambi, il tutto valutato anche in rapporto alla durata del matrimonio.
6. - Spese di giudizio integralmente compensate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
pagina 4 di 7 DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 9.7.1994 in Besana Brianza tra
(C.F. , nata a [...] il [...] e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...]; matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile C.F._2
del medesimo Comune al n. 33, parte II, serie A degli atti di matrimonio dell'anno 1994;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Besana Brianza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
PONE
a carico di , a titolo di contributo nel mantenimento del figlio maggiorenne ma non Parte_2
economicamente indipendente la somma mensile di euro 1.500,00, da versarsi entro il giorno 5 Per_1
di goni mese oltre a rivalutazione ISTAT annuale a far data dall'1.5.2025;
DISPONE che, a decorrere dal giorno 1.1.2027, se IO non avrà ancora raggiunto l'indipendenza economica, il corrisponderà direttamente al figlio il minore importo di 400,00 euro a titolo di contributo al Pt_2
mantenimento, oltre al 100% delle spese straordinarie, sino al di lui raggiungimento dell'autonomia economica, così come previsto e regolato dalle linee guida sulle spese straordinarie sottoscritte in data 29
marzo 2018 dal Tribunale di Lecco. Di seguito le varie tipologie di spese straordinarie con specifica di quelle per le quali non è richiesto il preventivo accordo dei genitori e di quelle per le quali, invece, è
richiesto il preventivo accordo:
Le spese extra assegno, nell'interesse dei figli, dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno o in diversa misura, in proporzione al reddito, secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
pagina 5 di 7 - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo,
ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività
agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
pagina 6 di 7 - Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei),
ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, prescuola e dopo-
scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto,
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il rimborso dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
PONE
a carico di , a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro 2.000,00 da versarsi a Parte_2
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese sino al 31 dicembre 2026, oltre a Parte_1
rivalutazione ISTAT annuale a far data dall'1.5.2025.
DISPONE
che, a decorrere dal mese successivo al pensionamento del e, in ogni caso non prima del giorno Pt_2
1.1.2027, lo stesso corrisponderà a titolo di assegno divorzile della moglie il minor importo pari ad euro
1.500,00, che verrà aumentato di euro 200,00 a decorrere dal mese successivo nel quale il cesserà Pt_2
di contribuire al mantenimento del figlio IO. I suddetti importi verranno rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT.
Spese di giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Riccardo De Alberti, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98. pagina 7 di 7