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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXII, sentenza 13/01/2026, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 493/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ESPOSITO LIANA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10526/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Is. C5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250069849050000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20662/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti: Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'Avv. Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), nato a [...] il [...] , ricorreva contro l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e la REGIONE CAMPANIA avverso la cartella esattoriale n. 07120250069849050000 Ruolo n. 2025/002475, notificata in data
31/03/2025 ed avente ad oggetto Tassa automobilistica relativa all'annualità 2019 di € 517,93 comprensiva di diritti e spese.
Motivi del ricorso: 1) omessa notifica dell'atto prodromico: operava il disconoscimento ex art. 214 cpc della notifica dell'AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA RACCOMANDATA N. AINIM220729RR0031923 DATATA
30/09/2022 apparentemente a propria firma ma apocrifa e mai apposta dallo stesso. 2) decadenza e prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ribadiva la correttezza del proprio operato ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi di ricorso.
Non si costituiva in giudizio la Regione Campania.
Il Giudice, all'esito dell'udienza, esaminati gli atti e documenti di causa, decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, secondo quanto di seguito esposto ed argomentato.
La prescrizione è lo strumento con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).
Il termine entro cui va in prescrizione il diritto dell'amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte é il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” (art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).
Tanto premesso in punto di diritto, nel merito si osserva che nel caso di specie la doglianza esposta dal ricorrente risulta infondata: egli stesso ha prodotto la notifica dell'atto prodromico effettuata in data 30.9.22, come tale idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione.
E' pur vero che il ricorrente ha effettuato il disconoscimento della propria sottoscrizione ex art. 2719 c.c..
Al riguardo, tuttavia, si osserva che tale disconoscimento avrebbe dovuto essere seguito da querela di falso, che la parte non ha allegato (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1572 del 24/01/2007 (Rv. 595303): “La querela di falso ed il disconoscimento della scrittura privata sono istituti preordinati a finalità diverse e del tutto indipendenti fra loro, in quanto il primo postula l'esistenza di una scrittura riconosciuta, della quale si intende eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dall'art. 2702 cod. civ., mentre l'altro, investendo la stessa provenienza del documento, mira ad impedire che la scrittura acquisti detta efficacia, e si risolve in un'impugnazione vincolata da forme particolari, volta a negare l'autenticità del documento che si assume contraffatto. La scrittura privata deriva infatti la sua efficacia dal riconoscimento, espresso o tacito, che ne faccia il soggetto contro il quale essa è prodotta;
quest'ultimo, pertanto, ove voglia impedire tale riconoscimento e contesti il documento, deve operarne il disconoscimento, che pone a carico della controparte l'onere di dimostrare, in contrario, che la scrittura non è stata contraffatta e proviene invece effettivamente dal suo autore apparente. (Nella fattispecie, la S.C., in applicazione del detto principio di diritto, ha accolto il ricorso avverso la sentenza della commissione tributaria, la quale, a fronte del disconoscimento, da parte del contribuente, della sottoscrizione di un contratto di affitto, aveva affermato che sarebbe stato necessario proporre querela di falso, anziché porre a carico dell'Ufficio l'onere di chiedere la verificazione)”.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
La circostanza che la Regione Campania non si è costituita in giudizio e che l'Agenzia delle Entrate ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi di ricorso rende opportuno compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria primo grado in composizione monocratica, così decide: rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ESPOSITO LIANA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10526/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Is. C5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250069849050000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20662/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti: Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'Avv. Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), nato a [...] il [...] , ricorreva contro l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e la REGIONE CAMPANIA avverso la cartella esattoriale n. 07120250069849050000 Ruolo n. 2025/002475, notificata in data
31/03/2025 ed avente ad oggetto Tassa automobilistica relativa all'annualità 2019 di € 517,93 comprensiva di diritti e spese.
Motivi del ricorso: 1) omessa notifica dell'atto prodromico: operava il disconoscimento ex art. 214 cpc della notifica dell'AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA RACCOMANDATA N. AINIM220729RR0031923 DATATA
30/09/2022 apparentemente a propria firma ma apocrifa e mai apposta dallo stesso. 2) decadenza e prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ribadiva la correttezza del proprio operato ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi di ricorso.
Non si costituiva in giudizio la Regione Campania.
Il Giudice, all'esito dell'udienza, esaminati gli atti e documenti di causa, decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, secondo quanto di seguito esposto ed argomentato.
La prescrizione è lo strumento con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).
Il termine entro cui va in prescrizione il diritto dell'amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte é il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” (art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).
Tanto premesso in punto di diritto, nel merito si osserva che nel caso di specie la doglianza esposta dal ricorrente risulta infondata: egli stesso ha prodotto la notifica dell'atto prodromico effettuata in data 30.9.22, come tale idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione.
E' pur vero che il ricorrente ha effettuato il disconoscimento della propria sottoscrizione ex art. 2719 c.c..
Al riguardo, tuttavia, si osserva che tale disconoscimento avrebbe dovuto essere seguito da querela di falso, che la parte non ha allegato (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1572 del 24/01/2007 (Rv. 595303): “La querela di falso ed il disconoscimento della scrittura privata sono istituti preordinati a finalità diverse e del tutto indipendenti fra loro, in quanto il primo postula l'esistenza di una scrittura riconosciuta, della quale si intende eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dall'art. 2702 cod. civ., mentre l'altro, investendo la stessa provenienza del documento, mira ad impedire che la scrittura acquisti detta efficacia, e si risolve in un'impugnazione vincolata da forme particolari, volta a negare l'autenticità del documento che si assume contraffatto. La scrittura privata deriva infatti la sua efficacia dal riconoscimento, espresso o tacito, che ne faccia il soggetto contro il quale essa è prodotta;
quest'ultimo, pertanto, ove voglia impedire tale riconoscimento e contesti il documento, deve operarne il disconoscimento, che pone a carico della controparte l'onere di dimostrare, in contrario, che la scrittura non è stata contraffatta e proviene invece effettivamente dal suo autore apparente. (Nella fattispecie, la S.C., in applicazione del detto principio di diritto, ha accolto il ricorso avverso la sentenza della commissione tributaria, la quale, a fronte del disconoscimento, da parte del contribuente, della sottoscrizione di un contratto di affitto, aveva affermato che sarebbe stato necessario proporre querela di falso, anziché porre a carico dell'Ufficio l'onere di chiedere la verificazione)”.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
La circostanza che la Regione Campania non si è costituita in giudizio e che l'Agenzia delle Entrate ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi di ricorso rende opportuno compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria primo grado in composizione monocratica, così decide: rigetta il ricorso e compensa le spese.