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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/12/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai signori
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. IO PP Giudice ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.212/2022 RGCA
Promossa da
, nato Il 6.11.1937 a Catania, , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Roldano Ingrassia che lo rappresenta e difende per procura rilasciata ex art.83 c.p.c. su foglio separato da considerarsi parte integrante con l'atto di appello
Appellante
Contro
1 , nato a [...] il [...], Controparte_1 [...]
rappresentato e difeso dall' Avv. Gaspare Agnello che lo C.F._2
rappresenta e difende per procura rilasciata ex art.83 c.p.c. su foglio separato da considerarsi parte integrante con la comparsa di costituzione
Appellato
Conclusioni delle parti
Per l'Appellante: Piaccia alla Corte d'appello adita, in via preliminare disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima per le ragioni esposte;
nel merito, rigettare la domanda riconvenzionale di volta ad ottenere la pronunzia di ordine di cessazione Controparte_1
dell'esercizio della servitù di passaggio vantata da , Parte_1
disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per i motivi spiegati;
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Per l'appellato : Piaccia all'Ecc. Corte, rigettare l'istanza di sospensione della sentenza e l'appello siccome infondato. Con vittoria di spese del grado.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione ritualmente notificato, evocò in Parte_1
giudizio davanti al Tribunale di Enna, il fratello Controparte_1
proponendo domanda di intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio di persone e con mezzi meccanici per tutta la lunghezza e la larghezza della strada posta sul fondo intestato al convenuto, odierno appellato, identificata in Catasto del Comune di
Regalbuto f.62, part.992, in favore dell'unità di terreno di esso appellante, riportata nel N.C.T. del Comune di Racalbuto al foglio 62, partt.821e 673 e nel Catasto Fabbricati al f.62, part.820(2e 8) deducendo che su tale stradella aveva “sempre esercitato liberamente il passaggio per la
2 costruzione, per provvedere all'ordinaria manutenzione dell'immobile in cui risiede, per l'accesso, sistemazione, coltivazione e la pulizia dei due spezzoni di terreno, a gradoni ad esso retrostanti” e che nessuno dei due spezzoni di terreno risultava altrimenti raggiungibile.
costituitosi, contestò la domanda attrice perché Controparte_1
infondata, eccepì che il passaggio sulla stradella da parte dell'attore era avvenuto in maniera arbitraria ed abusiva e che l'Interclusione del terreno retrostante all'edificio era da imputare solo alla decisione di Parte_1
per aver edificato un immobile di dimensioni tali da occupare l'intero fondo. In ogni caso contestò l'esistenza del requisito dell'apparenza per la mancanza di opere visibili strumentali al passaggio esercitato e che al più, la domanda attrice avrebbe dovuto limitarsi al passaggio di persone e mai con mezzi meccanici;
propose domanda riconvenzionale volta ad ottenere la cessazione delle turbative poste in essere dall'attore nonché il risarcimento del danno ex articolo 949 c.c. e la rimozione di tubature di acqua e gas;
chiese in ogni caso la condanna di alla Parte_1
corresponsione a favore del fratello di una indennità per il CP_1
sacrificio derivante dall'imposizione della servitù di passaggio da liquidarsi in via equitativa.
L'iter istruttorio venne compiuto con acquisizioni documentali prova testimoniale e CTU.
Con sentenza n.400/2022, il Tribunale di Enna rigetto' la domanda di usucapione della servitù di passaggio spiegata da;
accolse la Parte_1
domanda riconvenzionale avanzata da di negatoria Controparte_1
servitutis di passaggio avanzata dall'attore, ordinando per l'effetto a di astenersi per il futuro dalla utilizzazione della stradella Parte_1
oggetto di causa senza la previa autorizzazione di , Controparte_1
dichiarando inammissibili per il resto, la domanda riconvenzionale avanzata da , e la reconventio reconvetionis avanzata da Controparte_1
in seno alla memoria di cui all'art. 183 co.6 n.1 c.p.c. Parte_1
3 condannando alla rifusione delle spese legali e a carico di Parte_1
entrambe le parti in solido le spese di CTU.
*****
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello Parte_1
chiedendone la riforma per i motivi che verranno più avanti illustrati.
Costituitosi in giudizio, ha chiesto di rigettarsi l'appello Controparte_1
perché infondato in fatto e diritto con il favore delle spese del grado.
In corso di giudizio, con ordinanza riservata depositata il 27 gennaio 2023 ritenuti insussistenti i presupposti per pronunciare l'ordinanza ex artt. 348 bis 348 ter c.p.c. rigettata la richiesta di inibitoria formulata dall'appellante, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13 marzo 2025 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art.127ter c.p.c., D.lgs.n.149/2022, la causa è stata posta in decisione, concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memoria di replica.
****
Le censure oggetto dell'appello sono infondate.
L'appellante con quattro motivi di impugnazione che possono trattarsi congiuntamente in ragione della loro connessione sostiene l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione versata in atti;
specificamente, per avere il Tribunale, dichiarato insussistente il requisito dell'apparenza della servitù di passaggio (primo motivo), negando che possa ritenersi quesita la prova che la funzione della stradella fosse stata quella ab origine di dare accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente, non avendo l'attore fornito un quid pluris
(quale rimedio per la dichiarata interclusione e fornito prova di opere visibili e permanenti poste in essere per la precisata funzione) per tale
4 dimostrazione, come richiesto dalle norme di riferimento (secondo motivo) affermando erroneamente, che l'utilizzo della stradella possa ritenersi frutto di mera tolleranza atteso il rapporto parenterale tra le parti (terzo motivo) con la conseguenza del rigetto della domanda introduttiva del giudizio e dell'accoglimento della riconvenzionale del convenuto di negatoria servitutis (quarto motivo).
Le censure non possono trovare favorevole apprezzamento in quanto l'appellante ripropone argomentazioni già vagliate dal Tribunale che con adeguata motivazione e disamina degli elementi di giudizio ha messo in evidenza il valore poco significativo e contrastante delle risultanze della prova testimoniale in relazione a quanto richiesto dalle norme di riferimento applicabili alla fattispecie.
In punto di diritto, appare opportuno ricordare che
Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile;
ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente e occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù.
Cassazione civile sez. II, 12/11/2024, n.29174
Pertanto, affinché venga accertata l'usucapione di una servitù di passaggio, non è sufficiente dimostrare il decorso del tempo e l'esistenza di una strada, bensì occorre provare che tale opera, sin
5 dall'inizio, presentava i requisiti della visibilità e permanenza ed era stata realizzata per la specifica destinazione alla servitù
Nella fattispecie, nessuno dei presupposti previsti dalla norma può ritenersi soddisfatto.
L'appellante aveva indicato oltre al tracciato esistente, la presenza di un piccolo deposito di attrezzi, un pollaio e una vasca di cemento per l'acqua quali opere visibili e permanenti integranti il predetto presupposto.
Correttamente il tribunale ha rilevato che quelle opere che si trovano sul fondo asseritamente dominante e quindi mai potrebbero servire ad esercitare la dedotta servitù di passaggio. Esse possono solo attestare l'interesse dell'attore ed appellante alla costituzione della servitù, non dimostrarne gli elementi costitutivi.
Quanto, invece, al tracciato che denoterebbe la funzione della stradella di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente si osserva che la stessa è preesistente all'atto di divisione ed è di proprietà del signor costituendo l'unica via di accesso alla propria abitazione Controparte_1
anch'essa preesistente al 1977. Essa è dunque di proprietà di
[...]
e non vi sono opere visibili strumentali al passaggio esercitato CP_1
dal e, soprattutto, nulla attesta che sia stata realizzata al Parte_1
preciso scopo di dare accesso al fondo di quest'ultimo. Di nessuna valenza, poi, è la circostanza sostenuta dall' appellante che il non Controparte_1
ha mai utilizzato questa stradella che insiste sul proprio fondo per raggiungere la propria abitazione, dal momento che di per sé non ha alcun rilievo l'uso che il proprietario del fondo asserito servente faccia o non faccia della strada ivi insistente, ma, appunto, essendo necessario dimostrare che la strada sia stata realizzata in funzione dell'accesso e dell'utilità del fondo dominante.
Con riferimento anche al presupposto del decorso del tempo utile all'usucapione, va rilevato a tal fine per meglio precisare i termini della questione, che la part.lla 992 su cui insiste la strada oggetto di causa è
6 stata generata nel 2007 a seguito del frazionamento del terreno di proprietà del convenuto, part. 672, in due particelle ossia la 992 e 993, data nella quale fu originata la stradella in contestazione, che quindi è sorta proprio in quell'anno lungo la particella 992 per consentire al proprietario delle due particelle di accedere al suo fondo.
Quindi non si può affermare quindi che abbia utilizzato la Parte_1
stradella da oltre 30 anni, in quanto la stessa insiste sulla particella 992 costituita solo nel 2007 (CTp-Domina all.1/F e 7).
Non può quindi che ribadirsi il difetto di prova sul requisito dell'apparenza.
Ininfluenti a tal fine si sono rivelate le deposizioni dei testi
(contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellante) che non hanno avuto ad oggetto il profilo in questione e sono state orientate principalmente alla dimostrazione dell'esercizio del possesso che, tuttavia, per quanto detto, non è presupposto sufficiente per l'usucapione di una servitù di passaggio.
Le prove testimoniali espletate non vanno al cuore del problema in quanto volte sostanzialmente alla dimostrazione del possesso ossia dell'utilizzo, pedonale o con mezzi meccanici, del passaggio, ma che nulla dimostrano in ordine al momento della realizzazione dell'opera ed alla strumentalità della stessa rispetto alla costituzione della servitù (peraltro sentito a prova contraria, ha confermato l'utilizzo della Persona_1
stradella anche da parte dell'odierno convenuto (cfr.Verbale del
21.09.2017) ed ha negato la circostanza (l'unica avente una potenziale rilevanza in ordine alla prova della sussistenza del presupposto dell'apparenza della servitù, intesa quale finalizzazione della stradella a servizio del fondo asseritamente dominante) capitolo n.2 della memoria
183 co. 6 n.2 volto a dimostrare che fosse stato quest'ultimo “circa trent'anni or sono, a provvedere allo spianamento del terreno ove insiste
7 la strada” E sul quale l'attore aveva indicato quale testimone tale Tes_1
che non risulta essere stato escusso su tale circostanza.
[...]
Del tutto irrilevanti gli ulteriori capitoli di prova ammessi dal giudice vertendo essenzialmente sull'esercizio del passaggio da parte dell'attore senza autorizzazione, con mezzi meccanici nonché della realizzazione di impianti di gas e di acqua senza rendere conto e senza opposizione di alcuno, ovvero sull'esistenza delle opere realizzate, sulle dimensioni della stradella, sul mancato uso della stessa da parte del convenuto(circostanza smentita da ) prove che non hanno fornito alcun contributo Persona_1
alla dimostrazione di cui in premessa.
La prova nella fattispecie deve essere particolarmente rigorosa soprattutto in considerazione dei rapporti familiari tra i soggetti della vicenda (fratelli) che rendono plausibile un passaggio esercitato solo grazie alla tolleranza del proprietario. Va ricordato che
La parte che rivendica la costituzione per usucapione di una servitù di passaggio sul fondo del prossimo congiunto a differenza di quanto accade nei rapporti tra estranei non può limitarsi ad accreditare il verificarsi del passaggio per il periodo ultraventennale, per soddisfare l'onere probatorio circa la sussistenza del possesso ad usucapionem. È invece tenuto a distinguere il passaggio esercitato in forza di tolleranza del proprietario da quello esercitato uti dominus, valorizzando solo quest'ultimo al fine di verificare la maturazione del termine minimo per usucapire il diritto.
Cass. 4 giugno 2019 n. 15183.
Non sembra che l'attore ed appellante abbia mai operato, valorizzato e provato tale fondamentale distinzione.
Neppure ha valenza la dimostrazione dell'interclusione del fondo dell'odierno appellante a seguito della costruzione eseguita fino alla linea di confine, in quanto tale circostanza, esattamente come quella della presenza di pollaio, vasca e deposito, può solo denotare l'interesse di
8 alla dichiarazione di esistenza della servitù, ma non a CP_2
dimostrarla. E, come correttamente ritenuto dal tribunale, il presente giudizio è diretto “all'accertamento del dedotto acquisto per usucapione da parte dell'attore di una servitù di passaggio e non ad ottenere la costituzione di quest'ultima a cagione dell'interclusione del fondo dello stesso”.
Conclusivamente, l'appello è infondato e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi
€.2.520,00 oltre IVA e CPA se dovuti come per legge e rimborso spese generali al 15% vanno poste a carico dell'appellante ed a favore degli appellati.
Sussistono i presupposti per dichiarare l'obbligo dell'appellante di pagare una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.400/2022 pubblicata dal Tribunale di Enna il
6.06.2022 e appellata da Parte_1
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado liquidate come in parte motiva.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002,se dovuto.
Caltanissetta 20 ottobre 2025
IL Giudice Ausiliario Est. IL PRESIDENTE
IO PP Dott. Roberto Rezzonico
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