TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/11/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 3343/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso Nr. 3343/2022 R.G. promosso da:
(C.F. , nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Rimini (RN), Piazzetta Carlo Zavagli n. 1 presso lo studio dell'avv. Calderisi Roberta che la rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Porto Potenza Picena (MC), Via Beethoven, n. 52 presso lo studio dell'avv. Pistelli Massimo che lo rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge - CONCLUSIONI: i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dagli atti e dai documenti di causa risulta quanto segue.
hanno contratto matrimonio civile in Rimini (RN) in data 05/11/2018 e Parte_1 CP_1 non hanno avuto figli.
Con ricorso depositato in data 27/10/2022, ha chiesto al Tribunale di “dichiarare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del sig. , per le ragioni di cui in CP_1 narrativa, autorizzandoli a vivere separati;
disporre che il IG. versi, quale contributo al mantenimento CP_1 della moglie IG.ra , la somma mensile di €. 300,00 o della minor somma che verrà stabilita in Parte_1 corso di causa”, con vittoria di spese di lite.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi, non si è costituito e non è comparso all'udienza del 07/02/2023 CP_1 dinnanzi al Presidente del Tribunale il quale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “a) pone a carico del marito un assegno mensile di euro 250 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, che e priva di mezzi di sussistenza e di capacità di lavoro, considerata l'età, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
” (cfr. gli atti di causa).
Con comparsa depositata in data 04/04/2023, si è costituito in giudizio non opponendosi CP_1 alla pronuncia di separazione, ma chiedendo la revoca del contributo al mantenimento della moglie posto a suo carico dall'ordinanza presidenziale.
All'udienza del 19/04/2023, innanzi al Giudice Istruttore nominato dal Presidente del Tribunale per la trattazione della causa, il difensore di parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale voglia pronunciarsi preliminarmente sullo status con sentenza non definitiva - rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. - e disporre la successiva rimessione della causa in istruttoria con concessione dei termini di cui all'art. art. 183, comma 6, c.p.c. Il difensore di parte resistente si è rimesso a giustizia sulla pronuncia di sentenza non definitiva sullo status, associandosi alla richiesta di concessione dei termini di cui all'art. art. 183, comma 6, c.p.c. (cfr. gli atti di causa).
Con sentenza non definitiva n. 511/2023, pubblicata in data 29/05/2023, il Tribunale di Rimini ha dichiarato la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a Parte_1 CP_1
Rimini (RN) in data 05/11/2018, trascritto al n. 168, Parte I, dell'anno 2018 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rimini (RN), disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice Istruttore, a scioglimento della riserva assunta in data 12/04/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 04/12/2024, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. Verificato l'avvenuto deposito delle note di precisazione delle conclusioni, il Giudice Istruttore ha assegnato i richiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c., rimettendo all'esito la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento riservandosi di concludere, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Tutto ciò premesso, va precisato che, essendo già stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, il thema decidendum resta circoscritto alle statuizioni accessorie oggetto delle istanze formulate dalla ricorrente la quale, in primo luogo, ha proposto domanda di addebito della separazione.
Più in particolare, la ha rappresentato di essere stata vittima di gravi episodi di maltrattamento da Pt_1 parte del marito il quale, nel corso del procedimento penale aperto a seguito della denuncia querela dalla stessa sporta, è stato sottoposto alla misura dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dai luoghi frequentati dall'odierna ricorrente.
Ciò posto, va rilevato che, così come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (cfr. Cass. n. 16691/2020). Ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito, è necessario, quindi, che l'istante comprovi che una determinata condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio abbia determinato essa stessa la frattura del rapporto di coniugio, quale causa - unica o comunque prevalente e determinante - della intollerabilità della convivenza.
Alla luce degli elementi acquisiti al presente giudizio, la domanda di addebito della separazione a carico del merita di essere accolta. CP_1
IGnificative risultano le circostanze indicate nell'ordinanza del 09.07.2022 con cui è stata applicata all'odierno resistente la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla dal predetto Pt_1 provvedimento, infatti, risulta che tra il mese di marzo e il mese di luglio 2022 si sono verificati diversi gravi episodi di maltrattamenti posti in essere dal a carico del quale sono stati raccolti elementi di natura CP_1
“dichiarativa (le denunce della p.o. e le sommarie informazioni a riscontro delle persone informate), documentale (i referti medici confermativi delle denunziate lesioni), e più schiettamente investigativa”. Il BRIZI, peraltro, a fronte di quanto rappresentato in atti dall'odierna ricorrente a supporto della domanda di addebito della separazione dalla stessa proposta, non ha svolto alcuna specifica contestazione e non ha negato le circostanze allegate dalla Pt_1
Può dirsi, quindi, provato che il abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal CP_1 matrimonio che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Quanto alle questioni economiche, la ha chiesto di porre a carico del il pagamento Pt_1 CP_1 dell'importo mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa.
Come è noto, in diritto, la corresponsione dell'assegno di mantenimento nell'ambito della separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché, una volta accertata la sussistenza degli elementi costituitivi del diritto all'assegno - rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti - occorre determinarne l'importo secondo quanto necessario a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale.
Tanto premesso, al fine di verificare la possibilità di riconoscere in favore della un contributo al Pt_1 proprio mantenimento, è necessario procedere alla ricostruzione della complessiva situazione economico - patrimoniale delle parti.
L'odierna ricorrente ha rappresentato di essere portatrice di handicap e invalida all'80%, producendo la relativa documentazione rilasciata dall'Inps; ha allegato di non avere un proprio reddito e, all'udienza presidenziale del 07.02.2023, ha rappresentato di non avere i requisiti di presenza in Italia per la pensione. In data 03.12.2024, ha depositato attestazione ISEE valida fino alla data del 31.12.2024 da cui risulta un reddito di euro 576,00.
Il ha dedotto di essere affetto da invalidità, - come emerge dalla documentazione prodotta da cui CP_1 risulta che è stata allo stesso riconosciuta una invalidità del 85% - di aver subito sfratto per morosità Per_ dall'abitazione di proprietà presso cui alloggiava, di percepire una pensione sociale di circa 650 euro, oltre a100 euro a titolo di reddito di cittadinanza.
L'odierno resistente ha prodotto attestazione ISEE valida fino alla data del 31.12.2023 da cui risulta che il reddito dallo stesso percepito nell'anno 2023 è di euro 9.108,00 (pari ad euro 759,00 mensili) ed attestazione
ISEE valida fino alla data del 31.12.2024 da cui risulta che il reddito dallo stesso percepito nell'anno 2023 è di euro 9.344,00 (pari ad euro 779,00 circa mensili).
Ciò posto, considerata l'esistenza di una disparità economica tra i coniugi atteso che la non Pt_1 disponendo di un reddito adeguato, versa in una condizione di attuale debolezza economica rispetto al marito, deve riconoscersi in favore dell'odierna ricorrente il diritto all'assegno di mantenimento che il
Collegio ritiene equo determinare nella misura di euro 100,00 mensili rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT - con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza - che il verserà alla CP_1
n via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Pt_1 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n. 55/2014 come da dispositivo, in ragione del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori minimi per tutte le fasi del giudizio, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate, con pagamento a favore dello Stato, in quanto la isulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Nella Pt_1 condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite non viene applicata la riduzione degli importi spettanti al difensore prevista dall'art. 130 DPR 130/2002 (in termini Cass., Ord. n. 22017 del
11/09/2018: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
27/10/2022 da ei confronti di Parte_1 CP_1 premesso che con sentenza non definitiva n. 511/2023, pubblicata in data 29/05/2023, il Tribunale di Rimini ha dichiarato la separazione personale dei coniugi che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio a Rimini (RN) in data 05/11/2018, trascritto al n. 168, Parte I, dell'anno 2018 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rimini (RN), così provvede:
a) ADDEBITA la separazione dei coniugi a CP_1
b) DISPONE che versi a a titolo di assegno di mantenimento, in via CP_1 Parte_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 100,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
c) condanna alla rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che si liquidano in euro CP_1
3.809,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e
Cpa, come per legge, con pagamento a favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso Nr. 3343/2022 R.G. promosso da:
(C.F. , nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Rimini (RN), Piazzetta Carlo Zavagli n. 1 presso lo studio dell'avv. Calderisi Roberta che la rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Porto Potenza Picena (MC), Via Beethoven, n. 52 presso lo studio dell'avv. Pistelli Massimo che lo rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge - CONCLUSIONI: i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dagli atti e dai documenti di causa risulta quanto segue.
hanno contratto matrimonio civile in Rimini (RN) in data 05/11/2018 e Parte_1 CP_1 non hanno avuto figli.
Con ricorso depositato in data 27/10/2022, ha chiesto al Tribunale di “dichiarare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del sig. , per le ragioni di cui in CP_1 narrativa, autorizzandoli a vivere separati;
disporre che il IG. versi, quale contributo al mantenimento CP_1 della moglie IG.ra , la somma mensile di €. 300,00 o della minor somma che verrà stabilita in Parte_1 corso di causa”, con vittoria di spese di lite.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi, non si è costituito e non è comparso all'udienza del 07/02/2023 CP_1 dinnanzi al Presidente del Tribunale il quale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “a) pone a carico del marito un assegno mensile di euro 250 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, che e priva di mezzi di sussistenza e di capacità di lavoro, considerata l'età, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
” (cfr. gli atti di causa).
Con comparsa depositata in data 04/04/2023, si è costituito in giudizio non opponendosi CP_1 alla pronuncia di separazione, ma chiedendo la revoca del contributo al mantenimento della moglie posto a suo carico dall'ordinanza presidenziale.
All'udienza del 19/04/2023, innanzi al Giudice Istruttore nominato dal Presidente del Tribunale per la trattazione della causa, il difensore di parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale voglia pronunciarsi preliminarmente sullo status con sentenza non definitiva - rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. - e disporre la successiva rimessione della causa in istruttoria con concessione dei termini di cui all'art. art. 183, comma 6, c.p.c. Il difensore di parte resistente si è rimesso a giustizia sulla pronuncia di sentenza non definitiva sullo status, associandosi alla richiesta di concessione dei termini di cui all'art. art. 183, comma 6, c.p.c. (cfr. gli atti di causa).
Con sentenza non definitiva n. 511/2023, pubblicata in data 29/05/2023, il Tribunale di Rimini ha dichiarato la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a Parte_1 CP_1
Rimini (RN) in data 05/11/2018, trascritto al n. 168, Parte I, dell'anno 2018 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rimini (RN), disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice Istruttore, a scioglimento della riserva assunta in data 12/04/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 04/12/2024, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. Verificato l'avvenuto deposito delle note di precisazione delle conclusioni, il Giudice Istruttore ha assegnato i richiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c., rimettendo all'esito la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento riservandosi di concludere, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Tutto ciò premesso, va precisato che, essendo già stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, il thema decidendum resta circoscritto alle statuizioni accessorie oggetto delle istanze formulate dalla ricorrente la quale, in primo luogo, ha proposto domanda di addebito della separazione.
Più in particolare, la ha rappresentato di essere stata vittima di gravi episodi di maltrattamento da Pt_1 parte del marito il quale, nel corso del procedimento penale aperto a seguito della denuncia querela dalla stessa sporta, è stato sottoposto alla misura dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dai luoghi frequentati dall'odierna ricorrente.
Ciò posto, va rilevato che, così come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (cfr. Cass. n. 16691/2020). Ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito, è necessario, quindi, che l'istante comprovi che una determinata condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio abbia determinato essa stessa la frattura del rapporto di coniugio, quale causa - unica o comunque prevalente e determinante - della intollerabilità della convivenza.
Alla luce degli elementi acquisiti al presente giudizio, la domanda di addebito della separazione a carico del merita di essere accolta. CP_1
IGnificative risultano le circostanze indicate nell'ordinanza del 09.07.2022 con cui è stata applicata all'odierno resistente la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla dal predetto Pt_1 provvedimento, infatti, risulta che tra il mese di marzo e il mese di luglio 2022 si sono verificati diversi gravi episodi di maltrattamenti posti in essere dal a carico del quale sono stati raccolti elementi di natura CP_1
“dichiarativa (le denunce della p.o. e le sommarie informazioni a riscontro delle persone informate), documentale (i referti medici confermativi delle denunziate lesioni), e più schiettamente investigativa”. Il BRIZI, peraltro, a fronte di quanto rappresentato in atti dall'odierna ricorrente a supporto della domanda di addebito della separazione dalla stessa proposta, non ha svolto alcuna specifica contestazione e non ha negato le circostanze allegate dalla Pt_1
Può dirsi, quindi, provato che il abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal CP_1 matrimonio che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Quanto alle questioni economiche, la ha chiesto di porre a carico del il pagamento Pt_1 CP_1 dell'importo mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa.
Come è noto, in diritto, la corresponsione dell'assegno di mantenimento nell'ambito della separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché, una volta accertata la sussistenza degli elementi costituitivi del diritto all'assegno - rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti - occorre determinarne l'importo secondo quanto necessario a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale.
Tanto premesso, al fine di verificare la possibilità di riconoscere in favore della un contributo al Pt_1 proprio mantenimento, è necessario procedere alla ricostruzione della complessiva situazione economico - patrimoniale delle parti.
L'odierna ricorrente ha rappresentato di essere portatrice di handicap e invalida all'80%, producendo la relativa documentazione rilasciata dall'Inps; ha allegato di non avere un proprio reddito e, all'udienza presidenziale del 07.02.2023, ha rappresentato di non avere i requisiti di presenza in Italia per la pensione. In data 03.12.2024, ha depositato attestazione ISEE valida fino alla data del 31.12.2024 da cui risulta un reddito di euro 576,00.
Il ha dedotto di essere affetto da invalidità, - come emerge dalla documentazione prodotta da cui CP_1 risulta che è stata allo stesso riconosciuta una invalidità del 85% - di aver subito sfratto per morosità Per_ dall'abitazione di proprietà presso cui alloggiava, di percepire una pensione sociale di circa 650 euro, oltre a100 euro a titolo di reddito di cittadinanza.
L'odierno resistente ha prodotto attestazione ISEE valida fino alla data del 31.12.2023 da cui risulta che il reddito dallo stesso percepito nell'anno 2023 è di euro 9.108,00 (pari ad euro 759,00 mensili) ed attestazione
ISEE valida fino alla data del 31.12.2024 da cui risulta che il reddito dallo stesso percepito nell'anno 2023 è di euro 9.344,00 (pari ad euro 779,00 circa mensili).
Ciò posto, considerata l'esistenza di una disparità economica tra i coniugi atteso che la non Pt_1 disponendo di un reddito adeguato, versa in una condizione di attuale debolezza economica rispetto al marito, deve riconoscersi in favore dell'odierna ricorrente il diritto all'assegno di mantenimento che il
Collegio ritiene equo determinare nella misura di euro 100,00 mensili rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT - con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza - che il verserà alla CP_1
n via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Pt_1 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n. 55/2014 come da dispositivo, in ragione del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori minimi per tutte le fasi del giudizio, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate, con pagamento a favore dello Stato, in quanto la isulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Nella Pt_1 condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite non viene applicata la riduzione degli importi spettanti al difensore prevista dall'art. 130 DPR 130/2002 (in termini Cass., Ord. n. 22017 del
11/09/2018: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
27/10/2022 da ei confronti di Parte_1 CP_1 premesso che con sentenza non definitiva n. 511/2023, pubblicata in data 29/05/2023, il Tribunale di Rimini ha dichiarato la separazione personale dei coniugi che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio a Rimini (RN) in data 05/11/2018, trascritto al n. 168, Parte I, dell'anno 2018 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rimini (RN), così provvede:
a) ADDEBITA la separazione dei coniugi a CP_1
b) DISPONE che versi a a titolo di assegno di mantenimento, in via CP_1 Parte_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 100,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
c) condanna alla rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che si liquidano in euro CP_1
3.809,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e
Cpa, come per legge, con pagamento a favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi