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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 20454/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20454/22 R.G. promossa da:
e Parte_1 Parte_2
con l'Avv. Luca Trovato
attori contro
Controparte_1
con l'Avv. Carlo Ferrotta e l'Avv. Roberto Guarino
convenuto
premesso
che
- in seguito all'ordinanza di incompetenza per valore emessa dal Giudice di Pace il 5.10.22,
con citazione in riassunzione notificata il 26.10.22 i Sig.ri hanno Parte_3
instaurato il presente procedimento impugnando la delibera dell'assemblea condominiale pagina 1 di 5 del 31.7.21 con la quale sono stati approvati il consuntivo della gestione 2020/21 e il preventivo della gestione 2021/22 contestando gli importi loro addebitati per consumi di riscaldamento;
- il si è costituito in giudizio instando per il rigetto della domanda;
CP_1
- l'istruttoria è consistita nello svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di memorie conclusive e dei successivi termini assegnati per il deposito di notte udienza scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- gli attori hanno impugnato il secondo punto della delibera condominiale del 31 luglio 2021
assumendo l'erroneità degli importi posti a loro carico per consumi di riscaldamento;
- i conteggi e l'ulteriore documentazione prodotta sono stati sottoposti a vaglio peritale;
- in quella sede è emerso, in primo luogo, come riportato nella tabella a pagina 7 della relazione che nelle stagioni 2015-2016 e 2016-2017 i consumi totali indicati nella colonna
A sono stati inferiori alla somma dei consumi delle singole unità immobiliari indicati nella colonna B, il che è tecnicamente impossibile perché, anche prescindendo dai consumi involontari, l'insieme dei singoli consumi non può essere superiore alla fornitura complessivamente erogata;
- nei tre esercizi successivi, per contro, la fornitura totale è stata superiore, come è
normale, alla somma dei consumi delle singole unità immobiliari;
- tuttavia la differenza, astrattamente riconducibile ai consumi involontari, è andata crescendo in moto inspiegabile, più che raddoppiando tra il terzo e il quarto esercizio e aumentando ulteriormente dal quarto al quinto esercizio così da raggiungere una pagina 2 di 5 percentuale prossima al 30% non giustificabile in base ai soli consumi involontari che non avrebbero potuto aumentare con una tale progressione;
- tali considerazioni sono sufficienti per affermare l'esistenza di palesi errori di contabilizzazione, ancorché non sia stato possibile appurare neppure in sede peritale quali siano le cause delle predette discrepanze;
- occorre in secondo luogo considerare che, come è stato appurato dal consulente tecnico d'ufficio, la ripartizione della quota fissa per riscaldamento, che per definizione non è
correlata ai consumi, è avvenuta inserendo la spesa per quota fissa nell'ambito della spesa per consumi di ciascun condomino;
- il criterio è erroneo perché la quota fissa tariffaria, che prescinde dall'entità delle forniture,
costituisce un onere gestionale;
- gli importi addebitati agli attori risultano dunque erronei, con ancora maggiore evidenza,
sotto questo profilo;
- poiché il presente giudizio di impugnazione ha ad oggetto esclusivamente la validità del secondo punto deliberato dall'assemblea condominiale, ai fini della decisione è sufficiente prendere atto, per i motivi che precedono, dell'erroneità dei consumi a carico degli attori,
senza che si renda necessario procedere in questa sede ad una più approfondita verifica del funzionamento dell'intero sistema di contabilizzazione e alla specifica rideterminazione degli specifici da loro dovuti;
- dovrà essere cura del procedere a tali accertamenti e rideterminare in base al CP_1
loro esito e alla normativa applicabile ratione temporis le somme dovute dai singoli condomini negli esercizi oggetto di causa e negli esercizi successivi operando le necessarie correzioni anche al fine di prevenire ulteriori costosi contenziosi;
pagina 3 di 5 - le considerazioni che precedono hanno carattere assorbente e comportano l'annullamento delle impugnate delibere di approvazione del consuntivo 2020-2021 e del preventivo 2021-2022 a prescindere dalle ulteriori doglianze degli attori;
- le spese di lite seguono la soccombenza del;
CP_1
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa compreso nello scaglione da 26.000,01 a 52.000 euro dovendosi far riferimento alla somma di circa 40.000 euro complessivamente consuntivata e preventivata per l'intero condominio anziché ai soli importi posti a carico degli attori (Cass. 9068/22), del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento di mediazione
- attivazione della mediazione: euro 300
- negoziazione: euro 600
2) compensi di causa a) fase di studio: euro 1.000
b) fase introduttiva: euro 700
c) fase istruttoria: euro 1.200
d) fase decisionale: euro 1.450
per complessivi euro 5.250, oltre ad euro 1.585 per esposti comprensivi di euro 1.040 per spese di CTP (27 + 518 + 1.040), 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA
come per legge;
- per gli stessi motivi nei rapporti interni alle parti le spese di C.T.U. vengono definitivamente poste integralmente a carico del;
CP_1
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
pagina 4 di 5 definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- annulla le delibere di cui al punto 2 approvate dall'assemblea ordinaria del
[...]
, VIA del 31.7.21; Controparte_1 Controparte_1
- condanna il Controparte_1
[...
al pagamento a favore di e delle spese Parte_1 Parte_2
processuali che liquida in euro 1.585 per esposti ed euro 5.250 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende;
- pone le spese di C.T.U. integralmente a carico del Controparte_1
[...] Controparte_1
Così deciso in Torino il 25 febbraio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20454/22 R.G. promossa da:
e Parte_1 Parte_2
con l'Avv. Luca Trovato
attori contro
Controparte_1
con l'Avv. Carlo Ferrotta e l'Avv. Roberto Guarino
convenuto
premesso
che
- in seguito all'ordinanza di incompetenza per valore emessa dal Giudice di Pace il 5.10.22,
con citazione in riassunzione notificata il 26.10.22 i Sig.ri hanno Parte_3
instaurato il presente procedimento impugnando la delibera dell'assemblea condominiale pagina 1 di 5 del 31.7.21 con la quale sono stati approvati il consuntivo della gestione 2020/21 e il preventivo della gestione 2021/22 contestando gli importi loro addebitati per consumi di riscaldamento;
- il si è costituito in giudizio instando per il rigetto della domanda;
CP_1
- l'istruttoria è consistita nello svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di memorie conclusive e dei successivi termini assegnati per il deposito di notte udienza scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- gli attori hanno impugnato il secondo punto della delibera condominiale del 31 luglio 2021
assumendo l'erroneità degli importi posti a loro carico per consumi di riscaldamento;
- i conteggi e l'ulteriore documentazione prodotta sono stati sottoposti a vaglio peritale;
- in quella sede è emerso, in primo luogo, come riportato nella tabella a pagina 7 della relazione che nelle stagioni 2015-2016 e 2016-2017 i consumi totali indicati nella colonna
A sono stati inferiori alla somma dei consumi delle singole unità immobiliari indicati nella colonna B, il che è tecnicamente impossibile perché, anche prescindendo dai consumi involontari, l'insieme dei singoli consumi non può essere superiore alla fornitura complessivamente erogata;
- nei tre esercizi successivi, per contro, la fornitura totale è stata superiore, come è
normale, alla somma dei consumi delle singole unità immobiliari;
- tuttavia la differenza, astrattamente riconducibile ai consumi involontari, è andata crescendo in moto inspiegabile, più che raddoppiando tra il terzo e il quarto esercizio e aumentando ulteriormente dal quarto al quinto esercizio così da raggiungere una pagina 2 di 5 percentuale prossima al 30% non giustificabile in base ai soli consumi involontari che non avrebbero potuto aumentare con una tale progressione;
- tali considerazioni sono sufficienti per affermare l'esistenza di palesi errori di contabilizzazione, ancorché non sia stato possibile appurare neppure in sede peritale quali siano le cause delle predette discrepanze;
- occorre in secondo luogo considerare che, come è stato appurato dal consulente tecnico d'ufficio, la ripartizione della quota fissa per riscaldamento, che per definizione non è
correlata ai consumi, è avvenuta inserendo la spesa per quota fissa nell'ambito della spesa per consumi di ciascun condomino;
- il criterio è erroneo perché la quota fissa tariffaria, che prescinde dall'entità delle forniture,
costituisce un onere gestionale;
- gli importi addebitati agli attori risultano dunque erronei, con ancora maggiore evidenza,
sotto questo profilo;
- poiché il presente giudizio di impugnazione ha ad oggetto esclusivamente la validità del secondo punto deliberato dall'assemblea condominiale, ai fini della decisione è sufficiente prendere atto, per i motivi che precedono, dell'erroneità dei consumi a carico degli attori,
senza che si renda necessario procedere in questa sede ad una più approfondita verifica del funzionamento dell'intero sistema di contabilizzazione e alla specifica rideterminazione degli specifici da loro dovuti;
- dovrà essere cura del procedere a tali accertamenti e rideterminare in base al CP_1
loro esito e alla normativa applicabile ratione temporis le somme dovute dai singoli condomini negli esercizi oggetto di causa e negli esercizi successivi operando le necessarie correzioni anche al fine di prevenire ulteriori costosi contenziosi;
pagina 3 di 5 - le considerazioni che precedono hanno carattere assorbente e comportano l'annullamento delle impugnate delibere di approvazione del consuntivo 2020-2021 e del preventivo 2021-2022 a prescindere dalle ulteriori doglianze degli attori;
- le spese di lite seguono la soccombenza del;
CP_1
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa compreso nello scaglione da 26.000,01 a 52.000 euro dovendosi far riferimento alla somma di circa 40.000 euro complessivamente consuntivata e preventivata per l'intero condominio anziché ai soli importi posti a carico degli attori (Cass. 9068/22), del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento di mediazione
- attivazione della mediazione: euro 300
- negoziazione: euro 600
2) compensi di causa a) fase di studio: euro 1.000
b) fase introduttiva: euro 700
c) fase istruttoria: euro 1.200
d) fase decisionale: euro 1.450
per complessivi euro 5.250, oltre ad euro 1.585 per esposti comprensivi di euro 1.040 per spese di CTP (27 + 518 + 1.040), 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA
come per legge;
- per gli stessi motivi nei rapporti interni alle parti le spese di C.T.U. vengono definitivamente poste integralmente a carico del;
CP_1
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
pagina 4 di 5 definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- annulla le delibere di cui al punto 2 approvate dall'assemblea ordinaria del
[...]
, VIA del 31.7.21; Controparte_1 Controparte_1
- condanna il Controparte_1
[...
al pagamento a favore di e delle spese Parte_1 Parte_2
processuali che liquida in euro 1.585 per esposti ed euro 5.250 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende;
- pone le spese di C.T.U. integralmente a carico del Controparte_1
[...] Controparte_1
Così deciso in Torino il 25 febbraio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 5 di 5