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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/12/2025, n. 2511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2511 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa RO Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.12.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 5082/2024 del Ruolo Generale
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv.to Antonio Panico, come in Parte_1 atti
-ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Di Feo che CP_1 lo rappresenta e lo difende in virtù di procura generale alle liti per atto notarile, come in atti
- resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.09.24, il ricorrente in epigrafe, ha convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ Accertare e dichiarare il CP_1 diritto del ricorrente, per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto, ad ottenere le somme a titolo di trattamento di fine rapporto e conseguentemente condannare la resistente Amministrazione per quanto detto in diritto ed in particolare l' , Controparte_2 in persona del Direttore e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Istituto sito in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, al pagamento nei confronti del ricorrente delle somme che complessivamente ammontano ad Euro 12.251,39 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. ed art. 150 disp. Att. c.p.c. dalla data di maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione ai procuratori costituiti anticipatari.” Ha dedotto, a riguardo: di aver lavorato alle dipendenze della
[...]
, società operante nel settore dell'igiene ambientale, a decorrere dal Controparte_3
22.09.1999 al 25.02.2014, data in cui il rapporto di lavoro cessava per licenziamento per fine appalto e per passaggio di cantiere;
la società datrice di lavoro veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza recante n. 13/2014; in seguito alla dichiarazione di fallimento della società, il ricorrente proponeva domanda di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 93 L.F. avente ad oggetto il pagamento del t.f.r., anche complementare, retribuzioni maturate e non corrisposte e accessori di fine rapporto, il tutto, per l'importo di € 24.135,07; con provvedimento di ammissione al passivo il ricorrente veniva ammesso fra i creditori, in privilegio ex art. 2751-bis n.1 c.c., per un importo complessivo di € 21.783,10 a titolo di trattamento di fine rapporto, retribuzioni maturate e non corrisposte, ratei 13ma e 14ma mensilità; in virtù di tale provvedimento di ammissione al passivo, il ricorrente proponeva domanda di ammissione al Fondo di Garanzia presso la competente , CP_1 al fine di ottenere la liquidazione delle somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 L.n. 297/1982; circa il trattamento di fine rapporto, in parte lo stesso era stato devoluto alla previdenza complementare e, precisamente, al fondo Previambiente;
la società fallita pur trattenendo in busta paga le quote mensili da versare al fondo di previdenza complementare, non provvedeva al versamento e pertanto, alla cessazione del rapporto di lavoro risultava una omissione contributiva a carico del ricorrente pari ad € 10.712,13; la competente sede con CP_1 provvedimento di liquidazione t.f.r. del 28.03.2017, relativo alla domanda presentata dal ricorrente, disponeva la liquidazione del t.f.r. per una somma pari ad € 4.648,10; a fronte dell'importo complessivo TFR pari ad € 16.408,03, l' detraeva la quota CP_1 di previdenza complementare pari ad € 10.712,10; con ulteriore e successiva comunicazione del 23.07.2020, l comunicava, altresì, l'accoglimento della CP_1 domanda di intervento in relazione alla posizione di previdenza complementare, per un importo pari ad € 12.251,39, comprensivo di rivalutazione, chiedendo che fosse, altresì, inviato l'atto di quietanza allegato alla comunicazione stessa;
con comunicazione del 12.09.2023, l , comunicava al ricorrente che la domanda di CP_1 intervento del fondo di garanzia in relazione alla posizione previdenziale complementare non veniva accolta, adducendo quale motivazione “quietanze non pervenute”; con domanda di riesame del 25.10.2023 il ricorrente depositava la sola quietanza sottoscritta dallo stesso, munite di documento di riconoscimento, non essendo in possesso della quietanza della curatela;
con missiva del 30.10.2023 l' CP_1 comunicava nuovamente la reiezione della domanda, motivando la reiezione perché
“domanda duplicata 5101. 17/06/2016. 0117285 prat.n.5105 26303”; n data CP_1
6.11.2023, depositava nuova domanda di riesame, alla quale non era data risposta;
Si è costituto l resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. Ha CP_1 eccepito in particolare l'intervenuta decadenza ex art. 47 DPR 639/70. Acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata decisa. Il ricorso merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte. Invero, in data 23.07.2020, l' comunicava l'accoglimento della domanda di CP_1 intervento in relazione alla posizione di previdenza complementare, per un importo pari ad € 12.251,39, comprensivo di rivalutazione e pertanto accertava il diritto del ricorrente alle somme TFR di previdenza complementare. Successivamente rigettava la domanda per il mancato deposito delle quietanze di previdenza complementare. In data 25.10.2023 il ricorrente provvedeva ad inoltrare domanda di riesame allegando il deposito delle quietanze all'epoca non pervenute. Pertanto, il ricorrente, a fronte della reiezione della domanda non provvedeva ad inoltrare una nuova domanda ma un riesame, sul presupposto che il suo diritto al TFR di previdenza complementare fosse stato già accertato come dovuto dall' . CP_1
Si osserva e che la quietanza citata non compare tra i documenti prescritti per legge quale presupposto per l'ammissione e la liquidazione della domanda La circolare n.70/2023, al paragrafo 10.1 lett. A), prevede: copia autentica dello stato passivo, dichiarazione di non opposizione, copia autentica del decreto che ha deciso l'opposizione se proposta, modello SR52 sottoscritto dal responsabile della procedura, copia della domanda di ammissione al passivo. Nessun atto di quietanza è previsto Difatti, il fondo di garanzia è surrogato di diritto nel privilegio spettante al lavoratore, così come previsto dall'art.2, co.7, L.n.297/1982, e che in sede di surrogazione lo stesso è tenuto a provare, l'avvenuta erogazione della prestazione (contabile di pagamento) e la sussistenza del diritto al tfr del lavoratore (ammissione allo stato passivo). Elementi, questi, già in possesso dell'istituto il quale con comunicazione del 23.07.2020 accoglieva la domanda di previdenza complementare. Solamente in data 12.09.2023 l' comunicava il rigetto della domanda. Precedentemente a tale data CP_1 nessun interesse a ricorrere avverso il provvedimento dell' vi era per il CP_1 ricorrente. E' altresì infondata l'eccezione di decadenza, ex art. 47 DPR 639/70. La norma dispone: “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”. E' pacifico che il Fondo di garanzia rientra nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee di cui all'art. 24 della l. 88/89 (cfr. Cass. 08/07/2014, n.15531; Cass. S.U. 19992/2009). Sostiene l' che il termine di un anno e trecento giorni previsto dall'art. 47 co. 3 CP_2 del DPR 639/70, a pena di decadenza dalla possibilità di proporre l'azione giudiziaria sia decorso. In realtà, in data 12.09.2023 l' comunicava il rigetto della domanda ed in data CP_1
09.09.2024 stato depositato il presente ricorso;
i precedenti provvedimenti dell' CP_1 erano stati favorevoli all'istante.Difatti il ricorrente si attivava tempestivamente ed in ogni modo, al fine di ottenere il riconoscimento di quanto dovutogli. Con riferimento alle date indicate di presentazione della domanda e del ricorso, non si è verificata la decadenza del diritto del ricorrente all'accesso al Fondo di Garanzia. L' va pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 complessiva somma di €. 12.251,39, oltre interessi e rivalutazione come per legge stante la natura retributiva del credito (S.U. n. 13988/2002). Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di CP_1
€. 12.251,39 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro CP_1
2000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 16.12. 25 Il Giudice del lavoro
dott.ssa RO Molè
Il Giudice del lavoro, dott.ssa RO Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.12.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 5082/2024 del Ruolo Generale
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv.to Antonio Panico, come in Parte_1 atti
-ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Di Feo che CP_1 lo rappresenta e lo difende in virtù di procura generale alle liti per atto notarile, come in atti
- resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.09.24, il ricorrente in epigrafe, ha convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ Accertare e dichiarare il CP_1 diritto del ricorrente, per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto, ad ottenere le somme a titolo di trattamento di fine rapporto e conseguentemente condannare la resistente Amministrazione per quanto detto in diritto ed in particolare l' , Controparte_2 in persona del Direttore e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Istituto sito in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, al pagamento nei confronti del ricorrente delle somme che complessivamente ammontano ad Euro 12.251,39 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. ed art. 150 disp. Att. c.p.c. dalla data di maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione ai procuratori costituiti anticipatari.” Ha dedotto, a riguardo: di aver lavorato alle dipendenze della
[...]
, società operante nel settore dell'igiene ambientale, a decorrere dal Controparte_3
22.09.1999 al 25.02.2014, data in cui il rapporto di lavoro cessava per licenziamento per fine appalto e per passaggio di cantiere;
la società datrice di lavoro veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza recante n. 13/2014; in seguito alla dichiarazione di fallimento della società, il ricorrente proponeva domanda di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 93 L.F. avente ad oggetto il pagamento del t.f.r., anche complementare, retribuzioni maturate e non corrisposte e accessori di fine rapporto, il tutto, per l'importo di € 24.135,07; con provvedimento di ammissione al passivo il ricorrente veniva ammesso fra i creditori, in privilegio ex art. 2751-bis n.1 c.c., per un importo complessivo di € 21.783,10 a titolo di trattamento di fine rapporto, retribuzioni maturate e non corrisposte, ratei 13ma e 14ma mensilità; in virtù di tale provvedimento di ammissione al passivo, il ricorrente proponeva domanda di ammissione al Fondo di Garanzia presso la competente , CP_1 al fine di ottenere la liquidazione delle somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 L.n. 297/1982; circa il trattamento di fine rapporto, in parte lo stesso era stato devoluto alla previdenza complementare e, precisamente, al fondo Previambiente;
la società fallita pur trattenendo in busta paga le quote mensili da versare al fondo di previdenza complementare, non provvedeva al versamento e pertanto, alla cessazione del rapporto di lavoro risultava una omissione contributiva a carico del ricorrente pari ad € 10.712,13; la competente sede con CP_1 provvedimento di liquidazione t.f.r. del 28.03.2017, relativo alla domanda presentata dal ricorrente, disponeva la liquidazione del t.f.r. per una somma pari ad € 4.648,10; a fronte dell'importo complessivo TFR pari ad € 16.408,03, l' detraeva la quota CP_1 di previdenza complementare pari ad € 10.712,10; con ulteriore e successiva comunicazione del 23.07.2020, l comunicava, altresì, l'accoglimento della CP_1 domanda di intervento in relazione alla posizione di previdenza complementare, per un importo pari ad € 12.251,39, comprensivo di rivalutazione, chiedendo che fosse, altresì, inviato l'atto di quietanza allegato alla comunicazione stessa;
con comunicazione del 12.09.2023, l , comunicava al ricorrente che la domanda di CP_1 intervento del fondo di garanzia in relazione alla posizione previdenziale complementare non veniva accolta, adducendo quale motivazione “quietanze non pervenute”; con domanda di riesame del 25.10.2023 il ricorrente depositava la sola quietanza sottoscritta dallo stesso, munite di documento di riconoscimento, non essendo in possesso della quietanza della curatela;
con missiva del 30.10.2023 l' CP_1 comunicava nuovamente la reiezione della domanda, motivando la reiezione perché
“domanda duplicata 5101. 17/06/2016. 0117285 prat.n.5105 26303”; n data CP_1
6.11.2023, depositava nuova domanda di riesame, alla quale non era data risposta;
Si è costituto l resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. Ha CP_1 eccepito in particolare l'intervenuta decadenza ex art. 47 DPR 639/70. Acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata decisa. Il ricorso merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte. Invero, in data 23.07.2020, l' comunicava l'accoglimento della domanda di CP_1 intervento in relazione alla posizione di previdenza complementare, per un importo pari ad € 12.251,39, comprensivo di rivalutazione e pertanto accertava il diritto del ricorrente alle somme TFR di previdenza complementare. Successivamente rigettava la domanda per il mancato deposito delle quietanze di previdenza complementare. In data 25.10.2023 il ricorrente provvedeva ad inoltrare domanda di riesame allegando il deposito delle quietanze all'epoca non pervenute. Pertanto, il ricorrente, a fronte della reiezione della domanda non provvedeva ad inoltrare una nuova domanda ma un riesame, sul presupposto che il suo diritto al TFR di previdenza complementare fosse stato già accertato come dovuto dall' . CP_1
Si osserva e che la quietanza citata non compare tra i documenti prescritti per legge quale presupposto per l'ammissione e la liquidazione della domanda La circolare n.70/2023, al paragrafo 10.1 lett. A), prevede: copia autentica dello stato passivo, dichiarazione di non opposizione, copia autentica del decreto che ha deciso l'opposizione se proposta, modello SR52 sottoscritto dal responsabile della procedura, copia della domanda di ammissione al passivo. Nessun atto di quietanza è previsto Difatti, il fondo di garanzia è surrogato di diritto nel privilegio spettante al lavoratore, così come previsto dall'art.2, co.7, L.n.297/1982, e che in sede di surrogazione lo stesso è tenuto a provare, l'avvenuta erogazione della prestazione (contabile di pagamento) e la sussistenza del diritto al tfr del lavoratore (ammissione allo stato passivo). Elementi, questi, già in possesso dell'istituto il quale con comunicazione del 23.07.2020 accoglieva la domanda di previdenza complementare. Solamente in data 12.09.2023 l' comunicava il rigetto della domanda. Precedentemente a tale data CP_1 nessun interesse a ricorrere avverso il provvedimento dell' vi era per il CP_1 ricorrente. E' altresì infondata l'eccezione di decadenza, ex art. 47 DPR 639/70. La norma dispone: “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”. E' pacifico che il Fondo di garanzia rientra nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee di cui all'art. 24 della l. 88/89 (cfr. Cass. 08/07/2014, n.15531; Cass. S.U. 19992/2009). Sostiene l' che il termine di un anno e trecento giorni previsto dall'art. 47 co. 3 CP_2 del DPR 639/70, a pena di decadenza dalla possibilità di proporre l'azione giudiziaria sia decorso. In realtà, in data 12.09.2023 l' comunicava il rigetto della domanda ed in data CP_1
09.09.2024 stato depositato il presente ricorso;
i precedenti provvedimenti dell' CP_1 erano stati favorevoli all'istante.Difatti il ricorrente si attivava tempestivamente ed in ogni modo, al fine di ottenere il riconoscimento di quanto dovutogli. Con riferimento alle date indicate di presentazione della domanda e del ricorso, non si è verificata la decadenza del diritto del ricorrente all'accesso al Fondo di Garanzia. L' va pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 complessiva somma di €. 12.251,39, oltre interessi e rivalutazione come per legge stante la natura retributiva del credito (S.U. n. 13988/2002). Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di CP_1
€. 12.251,39 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro CP_1
2000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 16.12. 25 Il Giudice del lavoro
dott.ssa RO Molè