Art. 9.
Sono istituiti con effetto dal 1 gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alla tabella N, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255 , duemilasettecentotrenta posti complessivamente di personale ausiliario (bidello, custode, usciere e portantino) delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria.
Sono istituiti con effetto dal 1 gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alla tabella N, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255 , duemilasettecentotrenta posti complessivamente di personale ausiliario (bidello, custode, usciere e portantino) delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria.