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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 15/11/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
DR AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2383/2021 r.g. proposta
da
(cod. fisc./P.IVA , in persona del legale rap- Parte_1 P.IVA_1
presentante p.t., elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale (pec:
dell'avv. Ezio Pugliese (cod. fisc. Email_1
), che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto C.F._1
di citazione;
- attrice -
contro
1 (cod. fisc. , in persona del Sindaco, legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Crotone, alla via Vittorio Vene-
to, presso lo studio dell'avv. Vanessa Calabrò (cod. fisc. – C.F._2
pec: , la quale lo rappresenta e difende, unitamente Email_2
all'avv. Cesira Salvati (cod. fisc. – pec: C.F._3 Email_3
per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, giusta delibera di
G.C. n. 28 del 24.3.2022;
- convenuto –
OGGETTO: pagamento fatture ed interessi da cessione di credito per fornitura elettrica.
CONCLUSIONI: i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 22.9.2025, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa, ed hanno chiesto la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del pro-
cesso possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio il esponendo: di aver acquistato Controparte_1
2 pro soluto i crediti vantati da nei confronti del con- Controparte_2 CP_1
venuto a seguito della somministrazione di energia elettrica e/o gas, con scrit-
tura privata del 24.3.2021 stipulata dinanzi al notaio dott. Persona_1
rep. n. 6080, racc. n. 5343; che la cessione era stata notificata al Comune di
[...]
in data 22.4.2021; che altra scrittura privata era stata stipulata in data CP_1
25.6.2021 (rep. 6815, racc. 6028) sempre dinanzi al medesimo notaio e tra le stes-
se parti;
che la cessione era stata notificata al convenuto in data CP_1
20.7.2021, oltre che a mezzo pec il 12.7.2021; che altra scrittura privata era stata stipulata in data 23.9.2021 (rep. 7328, racc. 6478) sempre dinanzi al medesimo notaio e tra le stesse parti;
che la cessione era stata notificata al Comune conve-
nuto in data 22.10.2021, oltre che a mezzo pec il 17.10.2021; che in data 24.3.2021
aveva con atto notarile (rep. 6081/5344) rilasciato in favore di CP_2 [...]
mandato irrevocabile all'incasso; che le fatture cedute erano analiti- Parte_2
camente indicate nel prospetto contenuto in citazione, per un importo comples-
sivo di € 369.934,57 per capitale oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2022;
che era dovuto altresì l'indennizzo ex art. 6 d.lgs. n. 231/2022; che la sommini-
strazione era stata effettuata in servizio di salvaguardia. Chiedeva, pertanto,
l'accertamento dell'esistenza del credito e per l'effetto la condanna del CP_1
convenuto al pagamento della somma di €369.934,57, per capitale ed €32.480,00
per indennizzo ex art.6 d.lgs.231/2002; oltre gli interessi moratori ex d.lgs.231/2002 dalle singole scadenze sino alla data del saldo effettivo.
I.2.- Si costituiva il convenuto, con propria comparsa, deducen- CP_1
3 do: che era priva di legittimazione ad agire in quanto il Parte_1 [...]
non aveva mai prestato il proprio consenso alle cessioni, anzi aveva CP_1
rifiutato le cessioni con comunicazioni del 3.4.2021, 12.7.2021 e 22.10.2021; che il mandato irrevocabile all'incasso era incompatibile con le cessioni e comunque non era mai stato notificato al che non erano dovuti gli interessi mora- CP_1
tori ex d.lgs. n. 231/2002 in quanto l'Ente non era mai stato costituito in mora;
che il aveva compiuto pagamenti parziali (mandato di pagamento n. CP_1
509 del 05.07.2021 per l'importo pari ad € 21.100,32; mandato di pagamento n.
513 del 05.07.2021 per l'importo pari ad € 17.020,84; mandato di pagamento n.
1092 del 13.12.2021 per l'importo pari ad € 25.290,32), tanto che le somme dovu-
te avrebbero dovuto essere rideterminate. Chiedeva, pertanto, la declaratoria di mancanza di legittimazione ad agire in capo a , nel merito il riget- Parte_1
to delle domande formulate, con condanna di controparte al pagamento del ri-
sarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
I.3.- Espletata l'istruttoria a mezzo della sola produzione documentale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
I.4.- In data 22.9.2025, sulla precisazione delle conclusioni, come compiu-
te dalle parti, la causa era trattenuta in decisione.
* * * *
II.- La domanda di parte attrice è fondata parzialmente e dev'essere ac-
4 colta, per quanto di ragione, tenuto conto dei pagamenti parziali compiuti dal convenuto. CP_1
Risulta da allegazioni in fatto sostanzialmente incontestate o comunque incontrovertibilmente acclarate dalle produzioni documentali di causa che:
- ha emesso numerose fatture, per gli anni 2020 e Controparte_2
2021, nei confronti del per fornitura di energia elettrica e Controparte_1
gas in regime di salvaguardia per un importo complessivo di € 405.558,58, im-
porto del quale è stato incassata la somma di € 182.383,36, con la conseguenza che l'importo del credito ammonta ad € 223.175,22, per sorte capitale ed €
126.212,76 per interessi (come da prospetto depositato da con la Parte_1
comparsa conclusionale);
- è divenuta cessionaria dei crediti vantati nei con- Parte_1
fronti dell'Ente convenuto, attraverso la stipula di atti di cessione nella forma della scrittura privata autenticata da notaio (del 23.3.2021, 25.6.2021 e 23.9.2021),
regolarmente notificati a parte debitrice, con allegazione dell'elenco delle fattu-
re relative ai crediti ceduti, che comprendono anche gli interessi di mora matu-
rati e maturandi.
Ebbene, tali circostanze trovano puntuale riscontro nella documentazio-
ne allegata da parte attrice.
Risulta, altresì, provata la legittimazione attiva dell'attrice, avendo parte attrice prodotto gli atti di cessione, debitamente comunicati al debitore, nonché
l'elenco delle fatture relative ai crediti ceduti per un ammontare complessivo
5 pari alla somma suindicata.
Giova, infatti, sottolineare che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, spetta al creditore provare soltanto la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, allegando l'inadempimento della controparte.
Di contro, spetta al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estinti-
vo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Deve altresì evidenziarsi che le cessioni in esame rientrano in operazioni di c.d. “cartolarizzazione”, come tali soggette alla disciplina speciale dettata L.
130/1999.
In particolare, l'art. 1 della citata legge prevede che “Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario”, mentre l'art. 4 comma 4 bis (introdotto dall'art. 12 D.L. 145/2013 conv. in L. 9/2014) dispone che “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, non-
ché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge”.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune conve-
nuto, ai fini della efficacia ed opponibilità della cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, l'unica disciplina applicabile, in base al criterio di specialità, è
quella recata dalla L. 130/1999, che costituisce un'eccezione alla comune disci-
plina relativa alle cessioni del credito nei confronti della P.A. (art. 117 D. Lgs.
6 163/2006 come sostituito dall'art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016).
Proprio con riferimento ai rapporti tra la disciplina di cui alla L. 130/199
e quella stabilita dal Codice degli appalti (che prevede che “le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualo-
ra queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al ces-
sionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessioni”), la giuri-
sprudenza ha di recente affermato che “non può condividersi la tesi secondo cui la norma del nuovo codice degli appalti (art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016)
avrebbe abrogato implicitamente la norma recata del comma 4-bis dell'art. 4
della L. 130/1999 in quanto successiva, poiché la norma in questione è mera-
mente riproduttiva della precedente disposizione recata dall'art. 117 del d.lgs.
n. 163/06 che era ad essa antecedente. Neppure risulta convincente la tesi se-
condo cui la norma del codice degli appalti prevarrebbe, in base al principio di specialità, sulla disposizione recata dall'art. 4, comma 4 bis, della L. 130/1999,
in quanto tale disposizione si appalesa speciale rispetto alla disciplina codicisti-
ca, mentre la norma recata dal comma 4-bis dell'art. 4 cit. è norma speciale ri-
spetto a tutte le disposizioni che disciplinano le formalità per la cessione dei crediti, con la conseguenza che l'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016, che ri-
chiama le sole “cessione dei crediti” e non contiene un espresso riferimento alla
“cartolarizzazione” è inapplicabile, essendo prevalente la disciplina speciale re-
cata dall'art. 4, comma 4-bis, della L. 130/1999. Neppure è possibile ricorrere ad
7 un'interpretazione estensiva dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, fa-
cendo rientrare le “cartolarizzazioni” nell'ambito delle “cessione dei crediti”, in quanto, essendo tale disposizione derogatoria rispetto alla disciplina comune,
deve essere interpretata restrittivamente. Peraltro, l'omesso espresso riferimen-
to a tale strumento da parte del legislatore può ragionevolmente spiegarsi in considerazione della ratio della norma relativa alle cartolarizzazioni, che è quel-
la di favorire la competitività delle imprese, consentendo alle imprese cedenti di conseguire il pagamento delle proprie fatture in termini rapidissimi, assicuran-
do una regolarità di cash flow indispensabile per il finanziamento dell'attività”
(cfr. C.d.S. 5561/2020).
Nel caso di specie, l'opponente ha dato prova di aver provveduto alle ordinarie formalità comunicative, nonché a quelle specifiche previste dall'art. 4
l. n. 130/1999 - in particolare, la pubblicazione in GU. delle relative informazio-
ni - finalizzate alla opponibilità delle operazioni, con la conseguenza che deve ritenersi prodotto “l'effetto di inapplicabilità degli articoli 69 e 70 del regio de-
creto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedono formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge”, secondo quanto previsto dalla norma recata dal comma 4-bis dell'art. 4 della L.
130/1999.
Ne discende che deve ritenersi valida ed efficace nei confronti dell'ente ceduto la cessione di credito tra la e Controparte_2 Parte_1
non trovando applicazione, nelle operazioni di cartolarizzazione quale quella in
8 esame, tutte le formalità previste per la cessione dei crediti verso la P.A., né es-
sendo richiesta l'adesione di quest'ultima.
Del resto non vi sono dubbi che le prestazioni oggetto delle fatture erano tutte concluse al momento della cessione del credito, né parte convenuta ha di-
chiarato il contrario nei propri atti.
Ne consegue che le opposizioni formalmente comunicate a Parte_3
ma dal convenuto (del 3.4.2021, 12.7.2021 e 22.10.2021) non hanno al- CP_1
cun effetto con riguardo alla regolarità della cessione del credito ed alla legitti-
mazione attiva della società attrice.
Non sono analizzabili, in quanto irrilevanti, le contestazioni di parte convenuta in merito all'inefficacia nei suoi confronti del mandato irrevocabile all'incasso, in quanto parte attrice agisce nella presente sede in ragione delle cessioni dei crediti come analizzate.
Parte attrice ha inoltre prodotto tutta la documentazione probatoria rela-
tiva alla titolarità del credito ed alla legittimazione attiva (fatture, documenta-
zione attestante i rapporti di fornitura , contratti di cessione del CP_2
credito con prova della notifica).
Quanto agli avvenuti pagamenti da parte del di parte delle fat- CP_1
ture azionate, considerato che nel prospetto finale depositato unitamente alla comparsa conclusionale ne tiene conto, gli stessi devono ritenersi Parte_1
provati ed accettati.
Considerato che le somme come indicate da parte attrice sono dovute,
9 sono conseguentemente dovuti anche gli interessi come richiesti.
Nessun dubbio che si verta in un'ipotesi di ritardato pagamento;
ne con-
segue che correttamente parte attrice chiede la condanna del convenu- CP_1
to al pagamento anche degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii. sugli importi di cui alle singole fatture, dalla scadenza delle stesse e fino all'effettivo pagamento.
In definitiva il convenuto dev'essere condannato al pagamento CP_1
in favore di della somma di € 223.175,22, per sorte capitale Parte_1
ed € 126.212,76 per interessi, oltre successivi interessi come per legge dalla data di deposito della sentenza a quella di effettivo pagamento.
Da ultimo, a parte attrice deve essere riconosciuto l'importo di € 40,00
per ciascuna delle fatture azionate, dovuto a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6, comma secondo, d. lgs. 231/2002.
In particolare, la norma de qua ha previsto il diritto del creditore al rim-
borso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente cor-
rispostegli.
Il secondo periodo dell'art. 6 stabilisce, inoltre, che “il creditore ha diritto
ad un importo minimo forfettario pari ad Euro 40 a titolo di risarcimento del danno, con
possibilità di prova del maggior danno”.
Nel caso di specie il creditore non ha richiesto il maggior danno, nè il de-
bitore ha provato che il ritardo nell'adempimento non è a lui imputabile;
ne consegue che il creditore ha diritto a vedersi riconosciuto un importo forfettario
10 di € 40 per ogni fattura insoluta a titolo di risarcimento del danno per un totale,
come calcolato da parte attrice, di € 36.040,00.
III. Le spese seguono la soccombenza e parte convenuta dev'essere con-
dannata al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, in applica-
zione dei compensi medi di cui alla tariffa del D.M. n. 55/2014, come aggiorna-
to dal D:M. n. 147/2022, ridotti opportunamente per la semplicità delle questio-
ni giuridiche controverse e tenuto conto dell'importo come ridotto a seguito dei pagamenti parziali.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definiti-
vamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione ritual-
mente, da (cod. fisc./P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., contro il (cod. fisc. Controparte_1
), in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t. (R.G. n. P.IVA_2
2383/2021), così provvede:
a) Accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e per l'effetto con-
danna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle seguenti somme: € 223.175,22, per sorte capitale ed €
[...]
126.212,76 per interessi, oltre successivi interessi come per legge dalla da-
ta di deposito della sentenza a quella di effettivo pagamento;
€ 36.040,00
per le fatture per spese di recupero;
b) Condanna il al pagamento delle spese di lite in fa- Controparte_1
11 vore di che quantifica in € 1.241,00 per esborsi ed € Controparte_3
7.052,00 per compensi professionali, oltre compenso forfettario del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Crotone, il 15 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa DR AN
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