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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/12/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1008/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1008/2023, promossa da:
, C.F. E P.I.VA. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Cimino, presso il cui studio legale sito in Messina, Viale Regina Elena n.325, è domiciliata, giusta procura in atti.
Appellante
Contro
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Albanese, CP_1 C.F._1
presso il cui studio, sito in Serra San Bruno (VV) Via Alfonso Scrivo n. 25, ha eletto domicilio, come da procura in atti.
Appellato
Oggetto: Appello avverso Sentenza n. 531/2023 del Giudice di Pace di Vibo Valentia.
CONCLUSIONI: All'udienza di discussione ex. art. 281 sexsies c.p.c., del 10/11/2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate. IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente e tempestivamente notificato, Parte_2
, ha proposto appello avverso la sentenza n. 531/2023, del Giudice di Pace di Vibo
[...]
Valentia, emessa in data 15/02/2023 nella causa R.G. n.2698/2022, che ha accolto la domanda di accertamento negativo e/o di opposizione ex art. 615 c.p.c. avanzata da , avverso CP_1
l'estratto di ruolo n. 2019 del 2014 sotteso alla cartella esattoriale n. 09420140012088467, avente ad oggetto l'omesso versamento della Tassa Automobilistica per l'anno 2008 per l'ammontare di €
1.444, 45, dichiarando prescritto il credito ed annullando la cartella.
A fondamento della impugnazione ha dedotto, come motivi di appello: a) il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, in violazione agli artt. 2 e 19 Dlgs 546/92; b) l'inammissibilità,
per carenza di interesse, della opposizione avente ad oggetto in violazione dell'art. 12 comma 4-bis del DPR 602/1973 l'estratto di ruolo;
c) erroneità della sentenza nella valutazione della documentazione prodotta in violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/92, per aver dichiarato l'omessa notifica degli atti opposti e la conseguente prescrizione del credito sotteso;
d) illegittimità
della sentenza per non aver dichiarato la carenza di legittimazione passiva di CP_2
Si costituiva in giudizio , eccependo l'inammissibilità dell'appello per tardività CP_1
della impugnazione ex artt. 325 e 326 c.p.c., e nel merito contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dall'appellante e chiedendo, pertanto, la conferma delle statuizioni del Giudice di Pace.
Acquisito il fascicolo di primo grado, come disposto dal GOP in momentanea sostituzione del magistrato titolare, seguivano una serie di rinvii. Questo Giudice, divenuto assegnatario del fascicolo dal 24.01.2024, data la natura documentale della causa, rinviava per la discussione ex art. 281 c.p.c.
all'udienza del 10/11/2025, che si svolgeva in trattazione scritta, con il deposito delle note conclusive delle parti.
Preliminarmente, rispetto alla eccezione di tardività dell'impugnazione ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., sollevata da parte appellata, occorre dichiarare l'ammissibilità dell'appello per rispetto dei termini ad impugnare, posto che dalla documentazione in atti non risulta l'avvenuta notifica della sentenza di primo grado, dalla quale decorrerebbe il c.d. termine breve di trenta giorni.
La sentenza oggetto dell'odierno appello è stata pubblicata, mediante deposito in cancelleria,
in data 15.02.2023 e la citazione in appello risulta notificata via pec in data 27.07.2023, quindi nel rispetto del termine indicato dall'art. 327 c.p.c. (“Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il
ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non
possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”).
Ciò posto, si osserva che in ossequio al principio della ragione più liquida, viene analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc.
civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017
n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n.
154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass.
civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029;
Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n.
6709; Corte d'Appello di Firenze 7 ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001).
Tanto premesso, l'appello è fondato, dovendo trovare pieno accoglimento, in totale riforma della impugnata sentenza, l'eccezione di giurisdizione del giudice ordinario eccepito da
[...]
. Parte_1
Orbene, la tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed
è contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità tal che si rende necessaria la disamina che segue.
Il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del
1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria (“tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio”.) precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica». Per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Nel caso di specie, la domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata, ed avente ad oggetto l'estratto di ruolo e la conseguente cartella esattoriale per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno di imposta 2008.
Giova rilevare che, a conforto di una ormai consolidata giurisprudenza “In tema di
controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, spetta alla giurisdizione
tributaria la cognizione sull'opposizione alla cartella di pagamento (promossa ai sensi dell'art. 615,
comma 1, c.p.c.) con la quale siano dedotti fatti relativi alla carenza della originaria pretesa tributaria o all'estinzione della stessa (nella specie, per intervenuta prescrizione) che si assumano
verificati anteriormente alla notificazione della cartella. Inoltre, in tema di controversie su atti di
riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e
giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti
incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso
sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o
dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in
caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria
spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere
dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti
in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella
esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità
di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella
o dell'intimazione.” (Corte Cassazione- sez. V- Ordinanza n. 26681/2023).
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd.
“petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez.
Un., 31.07.2018 n. 20350).
Poiché nel caso in esame è pacifico che agli atti opposti siano sottesi crediti di natura erariale,
questi ultimi, per le ragioni sopra esposte, radicano la giurisdizione del Giudice tributario.
Occorre inoltre precisare che, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'“an” o al
“quantum” del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria,
rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione -
cfr. Cass. S.U., n.23832/2007. Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della
cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della
notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le
controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il
contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la
relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022,
più recentemente ordinanza della Corte di Cass. n. 2098 del 30 gennaio 2025). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale
conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs.
n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Le incertezze giurisprudenziali sussistenti in materia costituiscono le “gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92,
comma secondo, cod. proc. civ., dovendosi tener conto anche della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77), con cui la disposizione normativa di cui si tratta è
stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice
unico di Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1008/2023 R.G., così
provvede:
- ACCOGLIE l'appello per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, in RIFORMA
INTEGRALE della sentenza impugnata emessa del Giudice di Pace di Vibo Valentia n. 531/2023
del 17.02.2023, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
-COMPENSA integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia, il 17 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1008/2023, promossa da:
, C.F. E P.I.VA. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Cimino, presso il cui studio legale sito in Messina, Viale Regina Elena n.325, è domiciliata, giusta procura in atti.
Appellante
Contro
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Albanese, CP_1 C.F._1
presso il cui studio, sito in Serra San Bruno (VV) Via Alfonso Scrivo n. 25, ha eletto domicilio, come da procura in atti.
Appellato
Oggetto: Appello avverso Sentenza n. 531/2023 del Giudice di Pace di Vibo Valentia.
CONCLUSIONI: All'udienza di discussione ex. art. 281 sexsies c.p.c., del 10/11/2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate. IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente e tempestivamente notificato, Parte_2
, ha proposto appello avverso la sentenza n. 531/2023, del Giudice di Pace di Vibo
[...]
Valentia, emessa in data 15/02/2023 nella causa R.G. n.2698/2022, che ha accolto la domanda di accertamento negativo e/o di opposizione ex art. 615 c.p.c. avanzata da , avverso CP_1
l'estratto di ruolo n. 2019 del 2014 sotteso alla cartella esattoriale n. 09420140012088467, avente ad oggetto l'omesso versamento della Tassa Automobilistica per l'anno 2008 per l'ammontare di €
1.444, 45, dichiarando prescritto il credito ed annullando la cartella.
A fondamento della impugnazione ha dedotto, come motivi di appello: a) il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, in violazione agli artt. 2 e 19 Dlgs 546/92; b) l'inammissibilità,
per carenza di interesse, della opposizione avente ad oggetto in violazione dell'art. 12 comma 4-bis del DPR 602/1973 l'estratto di ruolo;
c) erroneità della sentenza nella valutazione della documentazione prodotta in violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/92, per aver dichiarato l'omessa notifica degli atti opposti e la conseguente prescrizione del credito sotteso;
d) illegittimità
della sentenza per non aver dichiarato la carenza di legittimazione passiva di CP_2
Si costituiva in giudizio , eccependo l'inammissibilità dell'appello per tardività CP_1
della impugnazione ex artt. 325 e 326 c.p.c., e nel merito contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dall'appellante e chiedendo, pertanto, la conferma delle statuizioni del Giudice di Pace.
Acquisito il fascicolo di primo grado, come disposto dal GOP in momentanea sostituzione del magistrato titolare, seguivano una serie di rinvii. Questo Giudice, divenuto assegnatario del fascicolo dal 24.01.2024, data la natura documentale della causa, rinviava per la discussione ex art. 281 c.p.c.
all'udienza del 10/11/2025, che si svolgeva in trattazione scritta, con il deposito delle note conclusive delle parti.
Preliminarmente, rispetto alla eccezione di tardività dell'impugnazione ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., sollevata da parte appellata, occorre dichiarare l'ammissibilità dell'appello per rispetto dei termini ad impugnare, posto che dalla documentazione in atti non risulta l'avvenuta notifica della sentenza di primo grado, dalla quale decorrerebbe il c.d. termine breve di trenta giorni.
La sentenza oggetto dell'odierno appello è stata pubblicata, mediante deposito in cancelleria,
in data 15.02.2023 e la citazione in appello risulta notificata via pec in data 27.07.2023, quindi nel rispetto del termine indicato dall'art. 327 c.p.c. (“Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il
ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non
possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”).
Ciò posto, si osserva che in ossequio al principio della ragione più liquida, viene analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc.
civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017
n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n.
154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass.
civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029;
Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n.
6709; Corte d'Appello di Firenze 7 ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001).
Tanto premesso, l'appello è fondato, dovendo trovare pieno accoglimento, in totale riforma della impugnata sentenza, l'eccezione di giurisdizione del giudice ordinario eccepito da
[...]
. Parte_1
Orbene, la tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed
è contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità tal che si rende necessaria la disamina che segue.
Il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del
1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria (“tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio”.) precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica». Per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Nel caso di specie, la domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata, ed avente ad oggetto l'estratto di ruolo e la conseguente cartella esattoriale per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno di imposta 2008.
Giova rilevare che, a conforto di una ormai consolidata giurisprudenza “In tema di
controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, spetta alla giurisdizione
tributaria la cognizione sull'opposizione alla cartella di pagamento (promossa ai sensi dell'art. 615,
comma 1, c.p.c.) con la quale siano dedotti fatti relativi alla carenza della originaria pretesa tributaria o all'estinzione della stessa (nella specie, per intervenuta prescrizione) che si assumano
verificati anteriormente alla notificazione della cartella. Inoltre, in tema di controversie su atti di
riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e
giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti
incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso
sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o
dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in
caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria
spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere
dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti
in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella
esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità
di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella
o dell'intimazione.” (Corte Cassazione- sez. V- Ordinanza n. 26681/2023).
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd.
“petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez.
Un., 31.07.2018 n. 20350).
Poiché nel caso in esame è pacifico che agli atti opposti siano sottesi crediti di natura erariale,
questi ultimi, per le ragioni sopra esposte, radicano la giurisdizione del Giudice tributario.
Occorre inoltre precisare che, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'“an” o al
“quantum” del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria,
rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione -
cfr. Cass. S.U., n.23832/2007. Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della
cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della
notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le
controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il
contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la
relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022,
più recentemente ordinanza della Corte di Cass. n. 2098 del 30 gennaio 2025). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale
conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs.
n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Le incertezze giurisprudenziali sussistenti in materia costituiscono le “gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92,
comma secondo, cod. proc. civ., dovendosi tener conto anche della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77), con cui la disposizione normativa di cui si tratta è
stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice
unico di Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1008/2023 R.G., così
provvede:
- ACCOGLIE l'appello per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, in RIFORMA
INTEGRALE della sentenza impugnata emessa del Giudice di Pace di Vibo Valentia n. 531/2023
del 17.02.2023, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
-COMPENSA integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia, il 17 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella