Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 118
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Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Altro
    Mancata notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto assorbita ogni altra questione dall'accoglimento del motivo relativo alla preventiva escussione del patrimonio sociale.

  • Accolto
    Preventiva escussione del patrimonio sociale

    La Corte, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, ha affermato che il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In caso di società in nome collettivo, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale. Non avendo l'amministrazione fornito tale prova, il motivo di appello è stato accolto.

  • Altro
    Illegittimità degli aggi e oneri della riscossione

    La Corte ha ritenuto assorbita ogni altra questione dall'accoglimento del motivo relativo alla preventiva escussione del patrimonio sociale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 118
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 118
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo