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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 118/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
RI AN, Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 985/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale EV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - EV
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 195/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 3
e pubblicata il 04/06/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11320239006366856000 TRIBUTI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11320239006366654000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11320130023796157503 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11320160014060117503 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11320180003796115503 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11320180023787673503 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 107/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti insistono su quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, ha proposto appello avverso la sentenza n. 195/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di EV,
Sez. 3, pronunciata il 23.04.2024 e depositata il 04.06.2024 che ha rigettato il ricorso proposto avverso gli avvisi di intimazione di pagamento n. 11320239006366654000 e n. 11320239006366856000 nonché le sottese cartelle di pagamento, emessi dall'Agenzia delle Entrate- IS, nell'ambito della procedura di riscossione coattiva dei crediti tributari portati, rispettivamente, da 21 cartelle di pagamento per complessivi
55.459,16 Euro.
L'attuale appellante, sig. Ricorrente_1, viene chiamato a rispondere di detti debiti, in forza dell'estensione, effettuata dall'Agente della IS, di una coobbligazione solidale, quale successore a titolo universale della sig.ra Nominativo_1 (madre del ricorrente) la quale, fino alla data della sua scomparsa, era socia della Società_1 snc, con responsabilità solidalmente e illimitatamente, sia pure in via sussidiaria, per i debiti della società partecipata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2291 e 2304 del codice civile.
Le cartelle di pagamento, afferenti a crediti erariali, rinvengono tutte dall'iscrizione a ruolo agli esiti dei controlli automatizzati 36-bis delle dichiarazioni fiscali IRAP, IVA e 770 riferite agli anni d'imposta compresi tra il 2009 ed il 2016, presentate dalla Società_1 snc. Le violazioni contestate si sostanziano in omessi o tardivi versamenti di imposte dichiarate e altre pretese dovute dalla stessa società, che riguardano: (a) Diritto
Camera di Commercio anni 2012, 2013, 2015 e 2016 per 829,24 euro;
(b) Irap anni 2010, 2013, 2014 e
2015 per 5.475,49 euro;
(c) Iva anni 2009, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 per 43.260,82 euro;
(d) Ritenute su redditi di lavoro autonomo anni 2014 e 2015 per 1.337,10 euro;
(e) Tassa automobilistica art. 17 L.
449/1997 anni 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017 per 4.556,51 euro.
Con il ricorso introduttivo avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di EV il ricorrente eccepiva:
(1) difetto di notifica dell'atto presupposto;
(2) difetto di legittimazione passiva art. 2284 cc. e responsabilità patrimoniale art. 2304 cc.; (3) illegittima applicazione delle sanzioni;
(4) illegittimità costituzionale dell'addebito degli oneri di riscossione;
concludendo per la nullità degli atti impugnati.
La C.G.T. di I Grado di EV, dopo aver ricostruito i fatti di causa, ha respinto tutte le eccezioni, affermandola legittimità dell'estensione al sig. Ricorrente_1 , in qualità di erede della sig.ra Nominativo_1 , delle obbligazioni tributarie a carico della società partecipata da quest'ultima. Con l'atto di appello il contribuente lamenta l'erroneità della sentenza per i seguenti motivi:
1. Mancata notifica degli atti presupposti;
2. preventiva escussione del patrimonio sociale, atteso che il giudice di prime cure avrebbe ritenuto pacifica l'insufficienza del patrimonio sociale;
3. Illegittimità degli aggi e oneri della riscossione. Conclude per la riforma della sentenza e la declaratoria di illegittimità degli avvisi di intimazione di pagamento. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di EV si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni, confutando ciascun motivo di appello e le argomentazioni difensive svolte, poiché destituite di qualunque fondamento. Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con la condanna dell'appellante alle spese di giudizio del doppio grado.
Si è costituita in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate – IS, preliminarmente si riporta alle difese svolte in primo grado, contesta i motivi di appello ex adverso proposti ed eccepiti poiché infondati in fatto e in diritto. Conclude per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
L'appellante ha prodotto una memoria illustrativa e di replica alle controdeduzioni degli Uffici ed insiste sui motivi di appello, rinviando alle medesime conclusioni.
All'odierna trattazione in Pubblica udienza il Relatore espone i fatti, le questioni della controversia e illustra le ragioni delle parti costituite come in atti, successivamente la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, in base al principio della ragione più liquida, ritiene, preliminarmente, di esaminare il motivo di appello sulla preventiva escussione del patrimonio sociale, in riferimento alla indimostrata insufficienza del patrimonio della società, atteso che la responsabilità solidale ed illimitata del socio agisce in via meramente sussidiaria rispetto al patrimonio sociale (art. 2304 cc.). Con la Sentenza n. 28709/2020, depositata il
16.12.2020, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto l'annosa questione della impugnabilità della cartella di pagamento notificata al socio illimitatamente responsabile, derivante da un avviso di accertamento notificato alla società ma dalla stessa non impugnato, riconoscendogli la facoltà di eccepire la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, secondo i criteri di ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, individuati nel pronunciamento stesso. La Corte ha osservato che tramite l'impugnazione della cartella il socio può contestare il diritto di procedere all'esecuzione con riferimento a quel titolo (quindi per debiti tributari), analogamente a quanto farebbe con l'opposizione all'esecuzione rispetto a debiti sociali di altra natura (cfr. Cass. 14 maggio 2019, n. 12714), essendo pienamente legittimato ad adire il giudice tributario, impugnando la cartella, e proponendo in tal sede l'intera gamma delle contestazioni che gli spettano. Più specificatamente, come rileva la Suprema Corte, il socio può impugnare la cartella di pagamento sollevando una serie di (eventuali) contestazioni, come, ad esempio, l'inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, oppure l'insistenza originaria o sopravvenuta della pretesa tributaria (per inesistenza dei fatti costitutivi o per esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi), o ancora, egli potrà contestare il fondamento della propria responsabilità, o anche la propria qualità di socio, sottraendosi all'efficacia esecutiva del titolo “sociale”, e infine, potrà anche contestare l'improcedibilità dell'azione esecutiva nei propri confronti perché l'ente creditore non si è soddisfatto prima sui beni che compongono il patrimonio sociale.
Quanto al caso in esame, le Sezioni Unite precisano che, tra le contestazioni esperibili, il socio può far valere anche l'improcedibilità dell'azione esecutiva nei propri confronti perché l'ente creditore ha disatteso il principio del beneficium excussionis.
Sul punto gli LI rammentano che la responsabilità sussidiaria scatta soltanto quando il creditore non riesce a soddisfarsi, in tutto o in parte, sui beni dell'obbligato principale. Nelle società in nome collettivo e in quelle in accomandita semplice l'onere probatorio si inverte, essendo il creditore a dover dimostrare l'insufficienza del patrimonio sociale.
Come è stato pure affermato che preventiva escussione costituisce un presupposto fondante l'azione di riscossione coattiva nei confronti del socio (Cass. 8 maggio 2003, n. 7000); sicché la pretesa tributaria va fatta valere nei confronti della società e solo dopo l'inutile tentativo di escussione di questa può essere fatta valere la pretesa esecutiva nei confronti del socio (Cass. 9 maggio 2007, n. 10584).
Dunque, il contribuente può far valere l'improcedibilità dell'azione esecutiva nei propri confronti perché l'ente creditore non si è soddisfatto prima sui beni che compongono il patrimonio sociale. Il beneficium excussionis presidia, difatti, il patrimonio del socio nei confronti del creditore sociale, perché subordina la garanzia generale da esso offerta a quella correlata al patrimonio della società.
Dunque, muovendo da tali considerazioni le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale;
se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto;
se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario".
In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarata l'illegittimità degli avvisi di intimazione di pagamento.
In relazione alle spese di giudizio, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni ritenute evidenti in ordine alla complessità della vertenza, alla sussistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti e sulla base della controvertibilità delle questioni trattate, si delineano specifiche circostanze per la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, Sezione 1, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e dichiara l'illegittimità degli avvisi di intimazione di pagamento. Spese compensate. Così deciso in Venezia-Mestre, lì 10 febbraio 2026 Il Giudice relatore Dott. Francesco Mercurio Il Presidente Dott.
RL RI MP
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
RI AN, Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 985/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale EV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - EV
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 195/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 3
e pubblicata il 04/06/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11320239006366856000 TRIBUTI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11320239006366654000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11320130023796157503 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11320160014060117503 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11320180003796115503 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11320180023787673503 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 107/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti insistono su quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, ha proposto appello avverso la sentenza n. 195/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di EV,
Sez. 3, pronunciata il 23.04.2024 e depositata il 04.06.2024 che ha rigettato il ricorso proposto avverso gli avvisi di intimazione di pagamento n. 11320239006366654000 e n. 11320239006366856000 nonché le sottese cartelle di pagamento, emessi dall'Agenzia delle Entrate- IS, nell'ambito della procedura di riscossione coattiva dei crediti tributari portati, rispettivamente, da 21 cartelle di pagamento per complessivi
55.459,16 Euro.
L'attuale appellante, sig. Ricorrente_1, viene chiamato a rispondere di detti debiti, in forza dell'estensione, effettuata dall'Agente della IS, di una coobbligazione solidale, quale successore a titolo universale della sig.ra Nominativo_1 (madre del ricorrente) la quale, fino alla data della sua scomparsa, era socia della Società_1 snc, con responsabilità solidalmente e illimitatamente, sia pure in via sussidiaria, per i debiti della società partecipata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2291 e 2304 del codice civile.
Le cartelle di pagamento, afferenti a crediti erariali, rinvengono tutte dall'iscrizione a ruolo agli esiti dei controlli automatizzati 36-bis delle dichiarazioni fiscali IRAP, IVA e 770 riferite agli anni d'imposta compresi tra il 2009 ed il 2016, presentate dalla Società_1 snc. Le violazioni contestate si sostanziano in omessi o tardivi versamenti di imposte dichiarate e altre pretese dovute dalla stessa società, che riguardano: (a) Diritto
Camera di Commercio anni 2012, 2013, 2015 e 2016 per 829,24 euro;
(b) Irap anni 2010, 2013, 2014 e
2015 per 5.475,49 euro;
(c) Iva anni 2009, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 per 43.260,82 euro;
(d) Ritenute su redditi di lavoro autonomo anni 2014 e 2015 per 1.337,10 euro;
(e) Tassa automobilistica art. 17 L.
449/1997 anni 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017 per 4.556,51 euro.
Con il ricorso introduttivo avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di EV il ricorrente eccepiva:
(1) difetto di notifica dell'atto presupposto;
(2) difetto di legittimazione passiva art. 2284 cc. e responsabilità patrimoniale art. 2304 cc.; (3) illegittima applicazione delle sanzioni;
(4) illegittimità costituzionale dell'addebito degli oneri di riscossione;
concludendo per la nullità degli atti impugnati.
La C.G.T. di I Grado di EV, dopo aver ricostruito i fatti di causa, ha respinto tutte le eccezioni, affermandola legittimità dell'estensione al sig. Ricorrente_1 , in qualità di erede della sig.ra Nominativo_1 , delle obbligazioni tributarie a carico della società partecipata da quest'ultima. Con l'atto di appello il contribuente lamenta l'erroneità della sentenza per i seguenti motivi:
1. Mancata notifica degli atti presupposti;
2. preventiva escussione del patrimonio sociale, atteso che il giudice di prime cure avrebbe ritenuto pacifica l'insufficienza del patrimonio sociale;
3. Illegittimità degli aggi e oneri della riscossione. Conclude per la riforma della sentenza e la declaratoria di illegittimità degli avvisi di intimazione di pagamento. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di EV si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni, confutando ciascun motivo di appello e le argomentazioni difensive svolte, poiché destituite di qualunque fondamento. Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con la condanna dell'appellante alle spese di giudizio del doppio grado.
Si è costituita in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate – IS, preliminarmente si riporta alle difese svolte in primo grado, contesta i motivi di appello ex adverso proposti ed eccepiti poiché infondati in fatto e in diritto. Conclude per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
L'appellante ha prodotto una memoria illustrativa e di replica alle controdeduzioni degli Uffici ed insiste sui motivi di appello, rinviando alle medesime conclusioni.
All'odierna trattazione in Pubblica udienza il Relatore espone i fatti, le questioni della controversia e illustra le ragioni delle parti costituite come in atti, successivamente la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, in base al principio della ragione più liquida, ritiene, preliminarmente, di esaminare il motivo di appello sulla preventiva escussione del patrimonio sociale, in riferimento alla indimostrata insufficienza del patrimonio della società, atteso che la responsabilità solidale ed illimitata del socio agisce in via meramente sussidiaria rispetto al patrimonio sociale (art. 2304 cc.). Con la Sentenza n. 28709/2020, depositata il
16.12.2020, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto l'annosa questione della impugnabilità della cartella di pagamento notificata al socio illimitatamente responsabile, derivante da un avviso di accertamento notificato alla società ma dalla stessa non impugnato, riconoscendogli la facoltà di eccepire la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, secondo i criteri di ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, individuati nel pronunciamento stesso. La Corte ha osservato che tramite l'impugnazione della cartella il socio può contestare il diritto di procedere all'esecuzione con riferimento a quel titolo (quindi per debiti tributari), analogamente a quanto farebbe con l'opposizione all'esecuzione rispetto a debiti sociali di altra natura (cfr. Cass. 14 maggio 2019, n. 12714), essendo pienamente legittimato ad adire il giudice tributario, impugnando la cartella, e proponendo in tal sede l'intera gamma delle contestazioni che gli spettano. Più specificatamente, come rileva la Suprema Corte, il socio può impugnare la cartella di pagamento sollevando una serie di (eventuali) contestazioni, come, ad esempio, l'inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, oppure l'insistenza originaria o sopravvenuta della pretesa tributaria (per inesistenza dei fatti costitutivi o per esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi), o ancora, egli potrà contestare il fondamento della propria responsabilità, o anche la propria qualità di socio, sottraendosi all'efficacia esecutiva del titolo “sociale”, e infine, potrà anche contestare l'improcedibilità dell'azione esecutiva nei propri confronti perché l'ente creditore non si è soddisfatto prima sui beni che compongono il patrimonio sociale.
Quanto al caso in esame, le Sezioni Unite precisano che, tra le contestazioni esperibili, il socio può far valere anche l'improcedibilità dell'azione esecutiva nei propri confronti perché l'ente creditore ha disatteso il principio del beneficium excussionis.
Sul punto gli LI rammentano che la responsabilità sussidiaria scatta soltanto quando il creditore non riesce a soddisfarsi, in tutto o in parte, sui beni dell'obbligato principale. Nelle società in nome collettivo e in quelle in accomandita semplice l'onere probatorio si inverte, essendo il creditore a dover dimostrare l'insufficienza del patrimonio sociale.
Come è stato pure affermato che preventiva escussione costituisce un presupposto fondante l'azione di riscossione coattiva nei confronti del socio (Cass. 8 maggio 2003, n. 7000); sicché la pretesa tributaria va fatta valere nei confronti della società e solo dopo l'inutile tentativo di escussione di questa può essere fatta valere la pretesa esecutiva nei confronti del socio (Cass. 9 maggio 2007, n. 10584).
Dunque, il contribuente può far valere l'improcedibilità dell'azione esecutiva nei propri confronti perché l'ente creditore non si è soddisfatto prima sui beni che compongono il patrimonio sociale. Il beneficium excussionis presidia, difatti, il patrimonio del socio nei confronti del creditore sociale, perché subordina la garanzia generale da esso offerta a quella correlata al patrimonio della società.
Dunque, muovendo da tali considerazioni le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale;
se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto;
se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario".
In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarata l'illegittimità degli avvisi di intimazione di pagamento.
In relazione alle spese di giudizio, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni ritenute evidenti in ordine alla complessità della vertenza, alla sussistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti e sulla base della controvertibilità delle questioni trattate, si delineano specifiche circostanze per la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, Sezione 1, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e dichiara l'illegittimità degli avvisi di intimazione di pagamento. Spese compensate. Così deciso in Venezia-Mestre, lì 10 febbraio 2026 Il Giudice relatore Dott. Francesco Mercurio Il Presidente Dott.
RL RI MP