Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 14
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Accolto
    Mancata notifica avviso di liquidazione

    L'amministrazione non ha dimostrato di aver ritualmente comunicato l'esito del controllo formale ex art. 36 ter D.P.R. n. 600/73, atteso che la documentazione prodotta attiene ad un anno d'imposta diverso da quello della cartella impugnata. La mancata comunicazione dell'esito del controllo ex art. 36 ter D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è causa di nullità della cartella, in quanto tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell'iscrizione al ruolo. Il disconoscimento del maggior credito di imposta dichiarato non poteva avvenire mediante l'emissione di una cartella di pagamento, ma richiedeva un previo avviso di recupero di credito di imposta, o quanto meno l'avviso bonario, la cui mancanza è causa di illegittimità della cartella impugnata.

  • Accolto
    Intervenuta prescrizione del tributo

    La Corte ha accolto il ricorso per la mancata notifica dell'avviso di liquidazione, ritenendo assorbite le ulteriori questioni, inclusa quella della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 14
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 14
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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