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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PROVITERA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2869/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190030339744000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4969/2025 depositato il
18/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 02820190030339744000, notificata in data 31.3.2025 dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione, per omesso e/o carente versamento per l'imposta IRPEF dovuta per l'anno 2015 a seguito di controllo formale ex art. 36 ter D.P.R. 600/1973. Il ricorrente ha chiesto, con vittoria di spese, l'annullamento del prefato atto per non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di liquidazione automatizzato, quale atto presupposto della cartella,
e per intervenuta prescrizione del tributo.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
La controversia è stata trattata e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va osservato che, a fronte della contestazione sollevata dalla parte ricorrente, parte avversa – sulla quale grava l'onere della prova – non ha dimostrato di aver ritualmente comunicato l'esito del controllo formale ex art. 36 ter D.P.R. n. 600/73, richiamato nella cartella esattoriale opposta e che ne costituisce il presupposto, atteso che la documentazione prodotta da parte resistente attiene alla comunicazione inviata per l'anno di imposta 2019, mentre la cartella impugnata è relativa all'anno di imposta
2015.
Orbene, occorre considerare - come da giurisprudenza della S.C. (Cass. n. 11000/2014; n. 15311 del
04/07/2014; n.12927/2016; n. 23805/2016; n. 14949 del 08/06/2018; n. 18402/2018; n. 28311/2021; n.
24813/2021; n. 15063/2022) - che, in tema di accertamenti delle dichiarazioni tributarie, l'attività di controllo formale svolta ai sensi dell'art. 36-ter, comma 2, .P.R. n. 600 del 1973 differisce dal cd. "controllo automatizzato" in sede di liquidazione dell'imposta di cui al precedente art. 36-bis, comma 2; infatti, quest'ultimo ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori attribuendo all'Amministrazione finanziaria, all'esito di una verifica meramente cartolare, il potere di provvedere sulla base dei dati già in suo possesso, senza la possibilità di una diversa ricostruzione sostanziale dei dati esposti dal contribuente, al quale viene consentito, all'esito di apposita comunicazione, di regolarizzare gli aspetti formali;
viceversa, la prima fattispecie consente una, sia pur ridotta, attività istruttoria seguita - a pena di nullità - dalla comunicazione dell'esito del controllo, con conseguente potere dell'Ufficio di escludere, in tutto o in parte, le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti al contribuente.
Sulla base di tale distinzione, la cartella di pagamento, che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo ex art. 36 ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è nulla poiché tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell'iscrizione al ruolo.
Ne consegue che l'iscrizione a ruolo diretta della maggiore imposta è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché il disconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un credito d'imposta non può avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d'imposta o quanto meno bonario;
in particolare, la negazione della detrazione nell'anno in verifica di un credito non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica verifiche e valutazioni giuridiche con la conseguenza che il disconoscimento del credito e l'iscrizione della conseguente maggiore imposta deve avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica.
Pertanto, nel caso che ci occupa, il disconoscimento del maggior credito di imposta dichiarato non poteva avvenire mediante l'emissione di una cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, ma richiedeva un previo avviso di recupero di credito di imposta, o quanto meno l'avviso bonario, la cui mancanza è causa di illegittimità della cartella impugnata.
Quanto esposto comporta l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, ed esime dall'esaminare le ulteriori questioni sollevate.
La particolarità della materia e motivi di equità consentono, tuttavia, di compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PROVITERA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2869/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190030339744000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4969/2025 depositato il
18/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 02820190030339744000, notificata in data 31.3.2025 dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione, per omesso e/o carente versamento per l'imposta IRPEF dovuta per l'anno 2015 a seguito di controllo formale ex art. 36 ter D.P.R. 600/1973. Il ricorrente ha chiesto, con vittoria di spese, l'annullamento del prefato atto per non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di liquidazione automatizzato, quale atto presupposto della cartella,
e per intervenuta prescrizione del tributo.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
La controversia è stata trattata e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va osservato che, a fronte della contestazione sollevata dalla parte ricorrente, parte avversa – sulla quale grava l'onere della prova – non ha dimostrato di aver ritualmente comunicato l'esito del controllo formale ex art. 36 ter D.P.R. n. 600/73, richiamato nella cartella esattoriale opposta e che ne costituisce il presupposto, atteso che la documentazione prodotta da parte resistente attiene alla comunicazione inviata per l'anno di imposta 2019, mentre la cartella impugnata è relativa all'anno di imposta
2015.
Orbene, occorre considerare - come da giurisprudenza della S.C. (Cass. n. 11000/2014; n. 15311 del
04/07/2014; n.12927/2016; n. 23805/2016; n. 14949 del 08/06/2018; n. 18402/2018; n. 28311/2021; n.
24813/2021; n. 15063/2022) - che, in tema di accertamenti delle dichiarazioni tributarie, l'attività di controllo formale svolta ai sensi dell'art. 36-ter, comma 2, .P.R. n. 600 del 1973 differisce dal cd. "controllo automatizzato" in sede di liquidazione dell'imposta di cui al precedente art. 36-bis, comma 2; infatti, quest'ultimo ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori attribuendo all'Amministrazione finanziaria, all'esito di una verifica meramente cartolare, il potere di provvedere sulla base dei dati già in suo possesso, senza la possibilità di una diversa ricostruzione sostanziale dei dati esposti dal contribuente, al quale viene consentito, all'esito di apposita comunicazione, di regolarizzare gli aspetti formali;
viceversa, la prima fattispecie consente una, sia pur ridotta, attività istruttoria seguita - a pena di nullità - dalla comunicazione dell'esito del controllo, con conseguente potere dell'Ufficio di escludere, in tutto o in parte, le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti al contribuente.
Sulla base di tale distinzione, la cartella di pagamento, che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo ex art. 36 ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è nulla poiché tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell'iscrizione al ruolo.
Ne consegue che l'iscrizione a ruolo diretta della maggiore imposta è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché il disconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un credito d'imposta non può avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d'imposta o quanto meno bonario;
in particolare, la negazione della detrazione nell'anno in verifica di un credito non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica verifiche e valutazioni giuridiche con la conseguenza che il disconoscimento del credito e l'iscrizione della conseguente maggiore imposta deve avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica.
Pertanto, nel caso che ci occupa, il disconoscimento del maggior credito di imposta dichiarato non poteva avvenire mediante l'emissione di una cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, ma richiedeva un previo avviso di recupero di credito di imposta, o quanto meno l'avviso bonario, la cui mancanza è causa di illegittimità della cartella impugnata.
Quanto esposto comporta l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, ed esime dall'esaminare le ulteriori questioni sollevate.
La particolarità della materia e motivi di equità consentono, tuttavia, di compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.