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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 09/07/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 09/07/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate degli avv. DANIELA GIOVANNA
ROMEO e SILVESTRO PISCIOTTA, nell'interesse di , ritenuta la Parte_1 causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1362/2025 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1 C.F._1
DANIELA GIOVANNA ROMEO e SILVESTRO PISCIOTTA
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - docente a tempo determinato in servizio presso l' Parte_1 [...]
(TP) - ha esposto di avere prestato attività lavorativa in favore Controparte_2 dell'amministrazione convenuta in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato e, precisamente, nel corso degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024. Ha dedotto di non avere potuto usufruire, durante tali annualità, delle ferie maturate e di non essere stata invitata dal Dirigente scolastico al godimento delle stesse.
La ricorrente, ritenendo di avere diritto al pagamento dell'indennità per le ferie maturate e non godute e fornendo una interpretazione comunitariamente orientata dell'art. 1, commi
1 54 ss della l. n. 228/2012 e delle disposizione del CCNL di settore, ha convenuto in giudizio il e del al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 CP_1 conclusioni: “ - ACCOGLIERE il presente Ricorso per tutte le ragioni ampiamente dedotte in parte narrativa, conseguentemente, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente all'ottenimento dell'indennità sostitutiva per ferire e festività soppresse non godute per le annualità scolastiche 2019/2020 2020/2021 2021/2022, 2022/2023 2023/2024; Conseguentemente,
CONDANNARE, il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_3 pagamento della somma complessiva di € 7.362,59 a titolo di ferie e festività soppresse non godute negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 determinata come in parte narrativa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.”.
2. Il , benché regolarmente evocato, non si è Controparte_1 costituito.
3. La causa, stante la natura documentale della stessa, è stata decisa all'odierna udienza tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c.
4. Al fine di vagliare la fondatezza del ricorso è necessario procedere ad una breve ricostruzione del variegato panorama normativo e giurisprudenziale esistente in materia di ferie.
4.1. In punto di diritto, va quindi preliminarmente osservato che la materia della fruizione e monetizzazione delle ferie del personale scolastico a tempo determinato era regolata, fino all'entrata in vigore del D.L.95/2012, convertito in legge 135/2012, dagli artt.
13 e 19 del C.C.N.L. Comparto Scuola 29.11.2007 (quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007).
La prima disposizione, al comma 15, prevedeva, per il personale a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato, la monetizzazione delle ferie spettanti non godute all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
L'art. 19, comma 2, del C.C.N.L. prevedeva: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato era tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
2 La norma disponeva quindi: a) la non obbligatorietà, per il personale assunto a tempo determinato, della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo); b) la possibilità di monetizzazione delle ferie non godute.
L'art. 5 comma 8 d.l. n. 95/2012 del 06.07.2012, convertito in legge 135/2012 del
07.08.2012, ha introdotto la seguente disciplina: “le ferie spettanti al personale, delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”.
La legge di stabilità 2013, n. 228/2012, ha disciplinato la fattispecie delle ferie dei docenti all'art. 1 co. 54 ss.
In particolare, il comma 54 ha previsto che: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il co. 55 ha invece modificato l'art. 5 co. 8 DL 95/2012 conv. L. 135/2012: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
3 Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni)
e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013.
In altri termini, con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012 per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
4.2. Le superiori disposizioni vanno devono essere interpretate alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di diritto alle ferie ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea è più volte intervenuta sulla tematica relativa alle ferie, precisando che:
a) ogni lavoratore, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, della Direttiva 2003/99, deve beneficiare “di un diritto alle ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane”; diritto che “deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione” (cfr. Corte giustizia UE, 13.12.2018, n. 385, p. 22);
b) il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti dell'unico diritto “a ferie annuali retribuite” (cfr. Corte giustizia UE,
20.1.2009, n. 350, p. 60);
c) la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite è “di consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione” (cfr. Corte giustizia UE, 13.12.2018, n. 385,
p. 26);
d) l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione: in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (cfr. Corte giustizia UE, 16.03.2006, n. 131, p. 50);
4 e) il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. È stato, infatti, precisato che “tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali «retribuite», il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. Corte giustizia UE, 25.11.2021, n. 960, p. 29) nonché che “quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che,
a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti”
(cfr. Corte Giustizia UE, 6.11.2018, n. 874, p. 22);
f) il lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute e che “la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro ” (cfr. Corte giustizia UE, 25.11.2021, n. 960, p. 34);
g) l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 “osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto” (Corte Giustizia UE, 6.11.2018, n. 874, p. 24);
h) l'art. 7 della direttiva 2003/88 osta anche “a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà” (v. Corte di Giustizia UE, 18.1.2024, n. 53);
g) in linea di principio, la direttiva più volte citata non osta a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto “purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce” (cfr. Corte
5 Giustizia UE, 6.11.2018, n. 874, p. 24); a tal proposito, “il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (cfr. Corte Giustizia UE, 6.11.2018, n. 874, p. 45).
4.3. La giurisprudenza europea sopra riportata è stata recentemente richiamata dalla
Suprema Corte di Cassazione con le pronunce nn. 21780/2022, 17643/2023 e n.
3339/2024.
In quest'ultimo provvedimento, i giudici di legittimità hanno precisato che “secondo l'interpretazione del diritto interno (ivi compreso dell'art. 5, comma 8 del D.L. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 135 del 2012) conforme al diritto dell'Unione: “a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. n. 15652/2018); c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. n.
23153/2022; Cass. n. 21780/2022).
La Corte di Giustizia in data 18 gennaio 2024, in C-218/2022 ha inoltre affermato che l'art. 7 della direttiva 203/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, e l'art. 31,
PAR. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego, sia negli anni recedenti, e non goduti alla data di cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non avere goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà”.
6 5. In ragione delle superiori coordinate ermeneutiche è stato affermato che “il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012” nonché “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Cass. Civ. n. 16715/2024).
6. Passando alla disamina del caso di specie, va premesso che la ricorrente ha lamentato di non essere stata adeguatamente informata del diritto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stata formalmente invitata a goderne.
In applicazione delle superiori coordinate ermeneutiche si osserva che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia invitato il lavoratore a godere delle ferie ovvero abbia avvisato lo stesso che, in caso di mancata fruizione delle stesse, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento.
Ma, a fronte della mancata costituzione in giudizio, simile prova non è stata fornita dal
, il quale, pertanto, in applicazione dell'art. 7 della Controparte_1 direttiva 2003/88, oltre che dell'art. 36 Cost., non può che essere condannato al pagamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute dal ricorrente al momento della cessazione dei rapporti di lavoro.
7. Con riferimento alla quantificazione della indennità in discorso, la sua determinazione si articola nei seguenti passaggi.
Innanzitutto, si premette che tutti i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra le parti in causa prevedono n. 18 ore di lavoro settimanali, in linea con il monte ore settimanali della cattedra completa previsto dal CCNL comparto scuola.
7 Tanto precisato, occorre adesso considerare il numero di giorni di servizio prestati in ogni annualità scolastica: tale dato si ricava considerando il numero di giorni intercorrenti tra la data inizio e quella di termine dei singoli contratti di lavoro.
Quanto al numero di ferie spettanti ad ogni lavoratore, l'art. 13, comma 2, del CCNL
Scuola 2007 sancisce che: “Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito, non inferiore a trenta giorni lavorativi”. Conseguentemente, per conoscere il numero di giorni di ferie maturati dal lavoratore in ogni mensilità è necessario dividere il numero totale di giorni di ferie di cui ha diritto in una annualità, cioè 30, per il numero di mesi che compongono un anno solare, cioè 12. Il risultato che si ottiene, ovvero 2,5, è dunque il numero di giornate di ferie maturate dal lavoratore in ogni mese di lavoro prestato.
Per individuare il numero di giorni di ferie maturati dalla parte ricorrente è quindi necessario dividere il numero di giorni di servizio prestati in ogni annualità scolastica per 30 ovvero per i giorni che compongono il mese e, successivamente, moltiplicare il risultato ottenuto per 2,5.
Al fine di ottenere il numero di giorni monetizzabili si deve tenere conto, oltre che del numero di giorni di ferie maturati nel periodo di cui è causa, altresì delle giornate di riposo.
Esse trovano esplicita regolamentazione all'art. 1 comma 54 della L. n. 288/2012, secondo cui “Ai fini del computo delle ferie, delle festività soppresse e dei riposi di cui all'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza”. Il legislatore, dunque, rimanda direttamente al CCNL di comparto scuola. Invero, la materia in discorso viene trattata dall'art. 13 del CCNL comparto scuola 2007/08, secondo cui: “1.
A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge
23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
Si deve evidenziare che, ai fini dell'indennità in esame, il concetto di “giornate di risposo” appena indicato è comprensivo del concetto di “festività soppresse”. Dunque, atteso che le giornate di riposo di cui il lavoratore può astrattamente godere sono quattro in una annualità, tale dato deve necessariamente essere adeguato al numero di giorni di lavoro effettivamente prestati dal lavoratore nel periodo contrattuale di riferimento. Tale cifra si ottiene dalla divisione del numero di giorni previsti, ovvero 4, per il numero di giorni che
8 compongono un anno solare, ovvero 365. Il risultato ottenuto deve poi essere moltiplicato per il numero di giorni di lavoro effettivamente prestato dal lavoratore.
Il totale da monetizzare è quindi pari alla somma delle ferie maturate e delle giornate di riposo.
Il risultato così ottenuto deve poi essere moltiplicato per la retribuzione giornaliera lorda.
8. Nel caso di specie appaiono manifestamente corretti i conteggi prospettati dalla parte ricorrente, sebbene il quantum richiesto sia inferiore alla somma effettivamente spettante determinata alla luce della modalità di calcolo come sopra dettagliatamente prospettata. Nel rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.,
è fatta preclusione a questo Giudice di condannare la parte resistente al pagamento di una somma superiore rispetto a quella domandata.
Il convenuto, quindi, deve essere condannato al pagamento in favore della CP_1 parte ricorrente, della somma lorda di € 7.362,59 oltre interessi come per legge.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- condanna il al pagamento in favore della parte Controparte_1 ricorrente della somma lorda di € 7.362,59 a titolo di indennità per ferie maturate e non godute per i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi negli anni scolastici di cui è causa, oltre interessi come per legge;
- condanna il al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in euro 2.109,00 oltre IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore degli antistatari.
Così deciso in Marsala, il 9.7.2025; depositato alle ore 15:46
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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