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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/12/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2946/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2946/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. MARTINUZZI BARBARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. MARTINUZZI BARBARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa di proprietà della madre, sita in Novara – via Farinelli n.
6. starà con la Per_1 madre o con il padre a fine settimana alternati. In settimana, invece, starà con il padre dalle ore 18.00 della domenica fino alle ore 18.00 del martedì e con la madre dalle ore 18.00 del martedì sino alle ore 11.00 del sabato.
Pag.
1 - Il figlio trascorrerà, ad anni alterni con ciascun genitore le festività natalizie, il Capodanno, la Pasqua e Pasquetta, i ponti primaverili, altre festività, compleanni e/o ricorrenze di qualsivoglia genere, previo accordo tra le parti ed in base ai rispettivi impegni lavorativi.
- I genitori avranno diritto a tenere il figlio per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive Per_1 per il periodo che va da giugno a settembr i anno, da comunicarsi con anticipo all'altro genitore e comunque non oltre il 15 maggio.
- Il signor corrisponderà mensilmente la somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento del figlio minore CP_1 che dovrà essere versata entro il 15 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
- Il padre provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie che saranno sostenute nell'interesse della prole, da individuarsi secondo quanto previsto dal protocollo di Torino;
- L'assegno unico familiare, che verrà erogato da Inps, sarà percepito interamente dalla signora Pt_1
- Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, co ltresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
- I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE e sono genitori di nato il Parte_1 CP_1 Persona_2
7/12/2011. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. essi hanno adito il Tribunale al fine di ottenere, stante la cessazione della loro convivenza, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole e ai rapporti economici riportate in epigrafe. Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta. Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il PM in sede non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi del minore. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede: 1) omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 18.12.2025.
Pag. 2 Il Presidente Andrea Ghinetti
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2946/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. MARTINUZZI BARBARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. MARTINUZZI BARBARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa di proprietà della madre, sita in Novara – via Farinelli n.
6. starà con la Per_1 madre o con il padre a fine settimana alternati. In settimana, invece, starà con il padre dalle ore 18.00 della domenica fino alle ore 18.00 del martedì e con la madre dalle ore 18.00 del martedì sino alle ore 11.00 del sabato.
Pag.
1 - Il figlio trascorrerà, ad anni alterni con ciascun genitore le festività natalizie, il Capodanno, la Pasqua e Pasquetta, i ponti primaverili, altre festività, compleanni e/o ricorrenze di qualsivoglia genere, previo accordo tra le parti ed in base ai rispettivi impegni lavorativi.
- I genitori avranno diritto a tenere il figlio per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive Per_1 per il periodo che va da giugno a settembr i anno, da comunicarsi con anticipo all'altro genitore e comunque non oltre il 15 maggio.
- Il signor corrisponderà mensilmente la somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento del figlio minore CP_1 che dovrà essere versata entro il 15 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
- Il padre provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie che saranno sostenute nell'interesse della prole, da individuarsi secondo quanto previsto dal protocollo di Torino;
- L'assegno unico familiare, che verrà erogato da Inps, sarà percepito interamente dalla signora Pt_1
- Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, co ltresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
- I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE e sono genitori di nato il Parte_1 CP_1 Persona_2
7/12/2011. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. essi hanno adito il Tribunale al fine di ottenere, stante la cessazione della loro convivenza, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole e ai rapporti economici riportate in epigrafe. Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta. Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il PM in sede non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi del minore. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede: 1) omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 18.12.2025.
Pag. 2 Il Presidente Andrea Ghinetti
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