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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/01/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
3680/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di IA in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del giudice onorario dott.sa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 22 gennaio 2025 ha emesso ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3680/2024 R.G.Lavoro , promosso
DA
nato ad [...] in data [...] cf , residente Parte_1 C.F._1
In Adrano vi a Cartesio 57 , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Silluzio, giusta procura alle liti in atti di giudizio , domiciliato in IA presso lo studio del suo procuratore di fiducia in via
E. D'Angiò n. 2 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Predidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , rappresentato e difeso in P.IVA_1
giudizio dall'avv. Vincenza Marina Marinelli come da procura in atti , domiciliato ai fini del giudizio in IA, Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale INPS;
Resistente
Oggetto : recupero indebito su assegno sociale
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 09.04.2024 parte ricorrente impugnava l'avviso di rideterminazione
Con
dell'assegno sociale n. 078-210004048006, cat . percepito dal ricorrente odierno per rate non spettanti riscosse nel periodo intercorso dal 2002 al 2024.
CP_ In via preliminare eccepiva la prescrizione delle somme richieste dall' a titolo di recupero da indebito, evidenziando che nessuna comunicazione era mai pervenuta al ricorrente odierno.
Deduceva l'illegittimità del recupero azionato dall'istituto che configgeva con la previsione di cui all'art. 52 , comma 2 della L. n. 88/1986 che non ammette il recupero delle somme corrisposte al pensionato , salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo del beneficiario.
Richiamava altresì l'art. 13 della legge 412/1991, secondo il quale la sanatoria opera in relazione
CP_ a somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento comunicato al beneficiario ,
e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore , salvo che l'indebita percezione fosse dovuta a dolo dell'interessato .
Richiamava la giurisprudenza sia di legittimità che costituzionale , formatasi in ordina alle norme indicate. Deduceva l'inapplicabilità dell'art. 2033 c.c. nella materia assistenziale in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici percepiti in buona fede.
Deduceva che in tali casi le prestazioni erano destinazione al soddisfacimento di bisogni alimen-
tari propri e della famiglia , tale destinazione ha fatto sì che si affermasse il principio specifico di settore che esclude la ripetizione se l'erogazione indebita non sia addebitabile al percettore.
Richiamava pronunce di Corte Costituzionale e Cassazione,in cui le prestazioni assistenziali , come l'assegno sociale , in cui si riconosceva che le medesime rivestivano natura alimentare, in quanto fondate sullo stato di bisogno del beneficiario a differenza delle prestazioni previdenziali che presuppongono un rapporto assicurativo ed hanno funzione di tutela.
Parte ricorrente richiamava altresì l'indebito dovuto a mancanza di requisiti reddituali evocando anche per tale fattispecie la Cassazione in recenti pronunce , che evidenziavano la necessità di comprovare il dolo del beneficiario ricevente , atto a fare venire meno l'affidamento del medesimo beneficiario , destinatario della prestazione assistenziale. Evocava giurisprudenza di legittimità,
afferentel'art. 42 d.l. 269/2003 , convertito in legge n. 326/2003 che prevede al comma 5 , le verifiche sui requisiti reddituali dei beneficiari , allo scopo di sospendere le prestazioni e procedere al recupero di indebito .
CP_ Rimane fermo il principio che nessun dolo da omessa comunicazione sussiste quando già
conosce i redditi percepiti dal beneficiario di prestazione assistenziale.
Eseguita pertanto una vasta disamina dei principi elaborati dalla giurisprudenza e richiamati da leggi , parte ricorrente chiedeva la sospensione del provvedimento di rideterminazione dell'assegno
CP_
e che fosse riconosciuto come non dovuto l'obbligo di restituzione delle somme richieste da per il periodo intercorso da 2022 al 2024, per il decorso di prescrizione e per le ragioni espresse dai principi evocati ed elaborati dalla giurisprudenza .
Il Tribunale non riteneva sussistere le ragioni per la sospensione e fissava l'udienza di discussio-
ne . Successivamente si costituiva che contestava la domanda del ricorrente per infondatezza , CP_1
evidenziava che nessuna prescrizione di somme indebite fosse decorsa e documentava in giudizio l'invio del provvedimento che contestava l'indebito . Quest'ultimo traeva origine dall'obbligo di comunicazione dei dati reddituali , come dichiarati nel modello 730 e pervenuti all'istituto a seguito sollecito.
Dalla legittima attività di controllo dei dati reddituali era intervenuta la contestazione di indebito poiché i redditi percepiti dal ricorrente odierno nel periodo intercorso dal 2022 al 2024 erano su-
periori ai limiti previsti dalla legge per potere beneficiare dell'assegno sociale.
La causa veniva istruita con deposito di note scritte autorizzate e documenti.
Successivamente delegata per discussione e decisione del presente giudizio , all'esito dell'udienza dell'23.10.2024 , all'udienza odierna, a seguito di discussione documentata da verbale, ad esito di camera di consiglio ,questo giudice definiva il giudizio col presente provvedimento , ex art. 429
c.p.c. dando lettura delle ragioni in fatto e diritto sottese alla decisione.
∗∗∗∗∗∗∗∗
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che l'indebito per cui è causa trae origine dal provvedimento sulla rico-
stituzione della prestazione recante data 07 marzo 2024, notificato a mezzo raccomandata con av-
CP_ viso ricevimento in data 22 marzo 2024 da parte della sede di IA , a seguito del controllo eseguito dall'istituto Previdenziale sui dati reddituali dichiarati dal ricorrente odierno,
per verificare il diritto alla percezione del beneficio dell'assegno sociale.
Nella ricostituzione sono stati inseriti i redditi rilevanti ai fini della concessione del beneficio di maggiorazione sociale , ricavati dalle dichiarazioni fiscali prodotte dal ricorrente, con richiamo
CP_ all'art. 38 legge 448/2001 ( cfr. allegati 1-2 fascicolo ).
La pretesa dell'istituto nasce pertanto dalle verifiche reddituali eseguite , in sede di accertamento per la verifica del beneficio di maggiorazione sociale , sono rilevanti i redditi di qualsiasi natura,
compresi quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta .
Il fondamento normativo si individua nella legge 140 del 15 aprile 1985 , che ha istituito la maggio razione sociale in favore dei titolari ultrasessantacinquenni di pensione a carico dell'Assicurazione
generale Obbligatoria e delle Gestioni speciali , che non superino i limiti di reddito stabiliti, la maggiorazione si corrisponde a domanda dell'interessato.
Altro riferimento normativo è dato dalla legge 544 del 29.12.1988 , art. 1 ed art. 12 ; la legge 388
del 23 dicembre 2000, all'art. 69 ha aumentato l'importo della maggiorazione sociale per i pensio-
nati ultras sessantenni ed ultra settantacinquenni , ed ha sancito che la maggiorazione spetta anche sulle pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
alle condizioni di cui alla legge 544/1988.
Infine dal 1° gennaio 2002 la legge 28 dicembre 2001 n. 448 all'art. 38 , commi da 1 a 6 ha innovato la disciplina delle maggiorazioni sociali prevista da varie disposizioni di legge. L'art. 38
commi 1 e 2 prevede in favore dei soggetti ultrasettantenni che non superino i limiti di reddito per-
sonale e cumulato con quello del coniuge , l'incremento fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro ( i milione di lire ) per tredici mensilità.
La maggiorazione è corrisposta in misura intera o ridotta , in relazione alla specifica situazione red-
dituale dell'interessato. Secondo quanto previsto dal comma 5 lettera c) , qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non superare i limiti medesimi previsti dalla legge .
Ai fini della valutazione del citato art. 38 concorrono i redditi di qualsiasi natura pertanto concorro no i redditi assoggettabili ad Irpef, sia a tassazione corrente che a tassazione separata , i redditi tassati alla fonte , i redditi esenti da IRPEF , sia del titolare che del coniuge , e questo è dovuto all'espresso richiamo dell'art. 38 , comma 4 , della legge n. 448/2001 , al comma 1, lettere a) ,b) , c)
che per effetto della legge del 2001 vengono ad essere incrementate.
Tutti i disposti normativi indicati che riguardano la maggiorazione sociale , fanno riferimento a tutte le tipologie di reddito . I “ redditi propri” , cui fa riferimento l'art. 38 , comma 5 , L. 448/2001 ,
istitutiva “ dell'incremento al milione “, ai fini del calcolo della maggiorazione sociale include i redditi di qualsiasi natura , compresi quelli esenti da imposte.
Il comma 6 dell'art. 38 citato , esclude dal computo dei redditi esclusivamente il reddito da casa di abitazione .
La ragione di questa scelta legislativa risiede nel riconoscere un ulteriore incremento della prestazio ne assistenziale già riconosciuta soltanto a coloro che si trovino in condizione di effettiva indigenza e non a coloro che percepiscono comunque un reddito superiore ai limiti previsti dalle leggi in materia di maggiorazioni sociali.
Nel caso a mano occorre osservare che il riconoscimento del beneficio ha regole specifiche sue pro-
prie e non segue i criteri reddituali per il riconoscimento della prestazione di assegno sociale.
Nella fattispecie all'esame la rideterminazione della prestazione è stata eseguita dall'istituto come diretta conseguenza della verifica dei dati reddituali , eseguita “ a posteriori “ ovverosia in un secondo momento , alla presentazione delle dichiarazioni contenute nei modelli presentati dal ricorrente odierno.
Il beneficio della maggiorazione sociale per sua natura è legato alle modificazioni sul “ quantum” e anche sull'”an” non appena sono noti i dati reddituali presentati a consuntivo.
Nella fattispecie il ricorrente non ha fornito la prova di possedere per l'anno in questione e per il periodo intercorso dal 2022 sino al 2024 , i requisiti previsti dalla legge in materia specifica del beneficio della maggiorazione.
Sebbene tale onere sia carico del ricorrente medesimo in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., non sono provati in giudizio i fatti che costituiscono il diritto a percepire l'assegno sociale nel periodo 2022-2024 e provano l'illegittimità della richiesta dell'istituto.
Il ricorrente non ha provato i limiti reddituali che avrebbero consentito il godimento della presta- zione assistenziale rideterminata nel periodo in contestazione.
La conoscenza del recupero e la comunicazione della rideterminazione dell'assegno sono provati in giudizio ed escludono il decorso di prescrizione.
Alla luce delle ragioni esposte il ricorso non può trovare accoglimento e sussistono altresì profili nell'atteggiamento del ricorrente che escludono la buona fede .
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Dalla dichiarazione reddituale del ricorrente e dalla delibera del COA IA in atti depositate ed allegate a ricorso , che documentano l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio , le spese sono dichiarate irripetibili tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di IA , in funzione di Giudice del lavoro , definitivamente pronun-
ciando nella causa iscritta al n. 3680/2024 R.G. lavoro , così provvede :
Rigetta il ricorso;
CP_ Conferma il provvedimento di recupero delle somme notificato da n. 078-210004048006;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio tra le parti .
IA 22 .01.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di IA in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del giudice onorario dott.sa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 22 gennaio 2025 ha emesso ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3680/2024 R.G.Lavoro , promosso
DA
nato ad [...] in data [...] cf , residente Parte_1 C.F._1
In Adrano vi a Cartesio 57 , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Silluzio, giusta procura alle liti in atti di giudizio , domiciliato in IA presso lo studio del suo procuratore di fiducia in via
E. D'Angiò n. 2 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Predidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , rappresentato e difeso in P.IVA_1
giudizio dall'avv. Vincenza Marina Marinelli come da procura in atti , domiciliato ai fini del giudizio in IA, Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale INPS;
Resistente
Oggetto : recupero indebito su assegno sociale
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 09.04.2024 parte ricorrente impugnava l'avviso di rideterminazione
Con
dell'assegno sociale n. 078-210004048006, cat . percepito dal ricorrente odierno per rate non spettanti riscosse nel periodo intercorso dal 2002 al 2024.
CP_ In via preliminare eccepiva la prescrizione delle somme richieste dall' a titolo di recupero da indebito, evidenziando che nessuna comunicazione era mai pervenuta al ricorrente odierno.
Deduceva l'illegittimità del recupero azionato dall'istituto che configgeva con la previsione di cui all'art. 52 , comma 2 della L. n. 88/1986 che non ammette il recupero delle somme corrisposte al pensionato , salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo del beneficiario.
Richiamava altresì l'art. 13 della legge 412/1991, secondo il quale la sanatoria opera in relazione
CP_ a somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento comunicato al beneficiario ,
e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore , salvo che l'indebita percezione fosse dovuta a dolo dell'interessato .
Richiamava la giurisprudenza sia di legittimità che costituzionale , formatasi in ordina alle norme indicate. Deduceva l'inapplicabilità dell'art. 2033 c.c. nella materia assistenziale in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici percepiti in buona fede.
Deduceva che in tali casi le prestazioni erano destinazione al soddisfacimento di bisogni alimen-
tari propri e della famiglia , tale destinazione ha fatto sì che si affermasse il principio specifico di settore che esclude la ripetizione se l'erogazione indebita non sia addebitabile al percettore.
Richiamava pronunce di Corte Costituzionale e Cassazione,in cui le prestazioni assistenziali , come l'assegno sociale , in cui si riconosceva che le medesime rivestivano natura alimentare, in quanto fondate sullo stato di bisogno del beneficiario a differenza delle prestazioni previdenziali che presuppongono un rapporto assicurativo ed hanno funzione di tutela.
Parte ricorrente richiamava altresì l'indebito dovuto a mancanza di requisiti reddituali evocando anche per tale fattispecie la Cassazione in recenti pronunce , che evidenziavano la necessità di comprovare il dolo del beneficiario ricevente , atto a fare venire meno l'affidamento del medesimo beneficiario , destinatario della prestazione assistenziale. Evocava giurisprudenza di legittimità,
afferentel'art. 42 d.l. 269/2003 , convertito in legge n. 326/2003 che prevede al comma 5 , le verifiche sui requisiti reddituali dei beneficiari , allo scopo di sospendere le prestazioni e procedere al recupero di indebito .
CP_ Rimane fermo il principio che nessun dolo da omessa comunicazione sussiste quando già
conosce i redditi percepiti dal beneficiario di prestazione assistenziale.
Eseguita pertanto una vasta disamina dei principi elaborati dalla giurisprudenza e richiamati da leggi , parte ricorrente chiedeva la sospensione del provvedimento di rideterminazione dell'assegno
CP_
e che fosse riconosciuto come non dovuto l'obbligo di restituzione delle somme richieste da per il periodo intercorso da 2022 al 2024, per il decorso di prescrizione e per le ragioni espresse dai principi evocati ed elaborati dalla giurisprudenza .
Il Tribunale non riteneva sussistere le ragioni per la sospensione e fissava l'udienza di discussio-
ne . Successivamente si costituiva che contestava la domanda del ricorrente per infondatezza , CP_1
evidenziava che nessuna prescrizione di somme indebite fosse decorsa e documentava in giudizio l'invio del provvedimento che contestava l'indebito . Quest'ultimo traeva origine dall'obbligo di comunicazione dei dati reddituali , come dichiarati nel modello 730 e pervenuti all'istituto a seguito sollecito.
Dalla legittima attività di controllo dei dati reddituali era intervenuta la contestazione di indebito poiché i redditi percepiti dal ricorrente odierno nel periodo intercorso dal 2022 al 2024 erano su-
periori ai limiti previsti dalla legge per potere beneficiare dell'assegno sociale.
La causa veniva istruita con deposito di note scritte autorizzate e documenti.
Successivamente delegata per discussione e decisione del presente giudizio , all'esito dell'udienza dell'23.10.2024 , all'udienza odierna, a seguito di discussione documentata da verbale, ad esito di camera di consiglio ,questo giudice definiva il giudizio col presente provvedimento , ex art. 429
c.p.c. dando lettura delle ragioni in fatto e diritto sottese alla decisione.
∗∗∗∗∗∗∗∗
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che l'indebito per cui è causa trae origine dal provvedimento sulla rico-
stituzione della prestazione recante data 07 marzo 2024, notificato a mezzo raccomandata con av-
CP_ viso ricevimento in data 22 marzo 2024 da parte della sede di IA , a seguito del controllo eseguito dall'istituto Previdenziale sui dati reddituali dichiarati dal ricorrente odierno,
per verificare il diritto alla percezione del beneficio dell'assegno sociale.
Nella ricostituzione sono stati inseriti i redditi rilevanti ai fini della concessione del beneficio di maggiorazione sociale , ricavati dalle dichiarazioni fiscali prodotte dal ricorrente, con richiamo
CP_ all'art. 38 legge 448/2001 ( cfr. allegati 1-2 fascicolo ).
La pretesa dell'istituto nasce pertanto dalle verifiche reddituali eseguite , in sede di accertamento per la verifica del beneficio di maggiorazione sociale , sono rilevanti i redditi di qualsiasi natura,
compresi quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta .
Il fondamento normativo si individua nella legge 140 del 15 aprile 1985 , che ha istituito la maggio razione sociale in favore dei titolari ultrasessantacinquenni di pensione a carico dell'Assicurazione
generale Obbligatoria e delle Gestioni speciali , che non superino i limiti di reddito stabiliti, la maggiorazione si corrisponde a domanda dell'interessato.
Altro riferimento normativo è dato dalla legge 544 del 29.12.1988 , art. 1 ed art. 12 ; la legge 388
del 23 dicembre 2000, all'art. 69 ha aumentato l'importo della maggiorazione sociale per i pensio-
nati ultras sessantenni ed ultra settantacinquenni , ed ha sancito che la maggiorazione spetta anche sulle pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
alle condizioni di cui alla legge 544/1988.
Infine dal 1° gennaio 2002 la legge 28 dicembre 2001 n. 448 all'art. 38 , commi da 1 a 6 ha innovato la disciplina delle maggiorazioni sociali prevista da varie disposizioni di legge. L'art. 38
commi 1 e 2 prevede in favore dei soggetti ultrasettantenni che non superino i limiti di reddito per-
sonale e cumulato con quello del coniuge , l'incremento fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro ( i milione di lire ) per tredici mensilità.
La maggiorazione è corrisposta in misura intera o ridotta , in relazione alla specifica situazione red-
dituale dell'interessato. Secondo quanto previsto dal comma 5 lettera c) , qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non superare i limiti medesimi previsti dalla legge .
Ai fini della valutazione del citato art. 38 concorrono i redditi di qualsiasi natura pertanto concorro no i redditi assoggettabili ad Irpef, sia a tassazione corrente che a tassazione separata , i redditi tassati alla fonte , i redditi esenti da IRPEF , sia del titolare che del coniuge , e questo è dovuto all'espresso richiamo dell'art. 38 , comma 4 , della legge n. 448/2001 , al comma 1, lettere a) ,b) , c)
che per effetto della legge del 2001 vengono ad essere incrementate.
Tutti i disposti normativi indicati che riguardano la maggiorazione sociale , fanno riferimento a tutte le tipologie di reddito . I “ redditi propri” , cui fa riferimento l'art. 38 , comma 5 , L. 448/2001 ,
istitutiva “ dell'incremento al milione “, ai fini del calcolo della maggiorazione sociale include i redditi di qualsiasi natura , compresi quelli esenti da imposte.
Il comma 6 dell'art. 38 citato , esclude dal computo dei redditi esclusivamente il reddito da casa di abitazione .
La ragione di questa scelta legislativa risiede nel riconoscere un ulteriore incremento della prestazio ne assistenziale già riconosciuta soltanto a coloro che si trovino in condizione di effettiva indigenza e non a coloro che percepiscono comunque un reddito superiore ai limiti previsti dalle leggi in materia di maggiorazioni sociali.
Nel caso a mano occorre osservare che il riconoscimento del beneficio ha regole specifiche sue pro-
prie e non segue i criteri reddituali per il riconoscimento della prestazione di assegno sociale.
Nella fattispecie all'esame la rideterminazione della prestazione è stata eseguita dall'istituto come diretta conseguenza della verifica dei dati reddituali , eseguita “ a posteriori “ ovverosia in un secondo momento , alla presentazione delle dichiarazioni contenute nei modelli presentati dal ricorrente odierno.
Il beneficio della maggiorazione sociale per sua natura è legato alle modificazioni sul “ quantum” e anche sull'”an” non appena sono noti i dati reddituali presentati a consuntivo.
Nella fattispecie il ricorrente non ha fornito la prova di possedere per l'anno in questione e per il periodo intercorso dal 2022 sino al 2024 , i requisiti previsti dalla legge in materia specifica del beneficio della maggiorazione.
Sebbene tale onere sia carico del ricorrente medesimo in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., non sono provati in giudizio i fatti che costituiscono il diritto a percepire l'assegno sociale nel periodo 2022-2024 e provano l'illegittimità della richiesta dell'istituto.
Il ricorrente non ha provato i limiti reddituali che avrebbero consentito il godimento della presta- zione assistenziale rideterminata nel periodo in contestazione.
La conoscenza del recupero e la comunicazione della rideterminazione dell'assegno sono provati in giudizio ed escludono il decorso di prescrizione.
Alla luce delle ragioni esposte il ricorso non può trovare accoglimento e sussistono altresì profili nell'atteggiamento del ricorrente che escludono la buona fede .
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Dalla dichiarazione reddituale del ricorrente e dalla delibera del COA IA in atti depositate ed allegate a ricorso , che documentano l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio , le spese sono dichiarate irripetibili tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di IA , in funzione di Giudice del lavoro , definitivamente pronun-
ciando nella causa iscritta al n. 3680/2024 R.G. lavoro , così provvede :
Rigetta il ricorso;
CP_ Conferma il provvedimento di recupero delle somme notificato da n. 078-210004048006;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio tra le parti .
IA 22 .01.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo