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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9130 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione di parte ricorrente, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 18-11-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 3-11-2025, in data 10-12-2025 ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7622/2025 Ruolo Generale Lavoro
T R A
, nato a San Felice a [...], il [...] (C.F. Parte_1
), rapp.to e difeso, giusta procura speciale in atti dagli avv.ti Salvatore C.F._1 Giannattasio e Andrea Giannattasio, presso i quali elegge domicilio in Castellammare di Stabia (NA), alla via S. Allende 36/a Ricorrente
E
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli CP_2 Convenuto contumace
OGGETTO: personale docente a tempo determinato –– indennità ferie non godute
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 26-3-2025 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
chiedendo: Controparte_1
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente, quale docente precario con un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) nell'anno scolastico 2023/24, ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 23,77 giorni di ferie maturate e non godute. ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo – con consequenziale CONDANNA giudiziale – a carico della resistente di corrispondere al ricorrente la somma di € Controparte_3 1.662,24, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 23,77 giorni di ferie maturate e non godute nell'anno scolastico 2023/24. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari”. Ha rappresentato di essere un docente precario di scuola secondaria di I grado;
di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto in forza di plurimi contratti di supplenza fino al CP_1 termine delle attività didattiche (30 Giugno), in particolare, nell'anno scolastico 2023/2024 presso l'istituto scolastico statale “Bracco Napoli” dal 11/09/2023 al 30/06/2024 ad orario pieno;
che durante il citato anno di servizio, decurtando i giorni di ferie usufruiti su richiesta, aveva maturato un monte ferie non godute pari a n. 23,77 giorni.
1 Tanto premesso, richiamate le pertinenti norme del CCNL del comparto scuola nonché i principi eurocomunitari in tema di indennità sostitutiva delle ferie non fruite, accolti anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, ha concluso nel modo sopra interamente riportato. Con decreto del 3.11.2025 il giudice ha fissato l'udienza di discussione al 18.11.2025. L'Amministrazione convenuta non si è costituita. Concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
***** Nel merito il ricorso è fondato nei termini segnati dalla seguente motivazione, in adesione a quanto già affermato in precedenti pronunce conformi emesse da questo stesso Ufficio (per tutte, cfr. Per_ sentenza giud. Urzini n. 4719/2025 e sentenza giud. n. 6766/2025) e dalla Corte di Appello di Napoli in atti, le cui motivazioni appaiono pienamente condivisibili e vengono qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., avvalorate dalla giurisprudenza più recente della Corte di cassazione. Il thema decidendum del presente giudizio riguarda il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute da parte ricorrente durante le supplenze svolte nell'anno scolastico indicato (AA.S.S. 2023/2024). La norma collettiva vigente ratione temporis è l'art. 35 del CCNL 2019 il quale al comma 2 prevede che “
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”. In tale comma non è stato inserito il secondo periodo del previgente art. 19 del CCNL 2007 il quale prevedeva che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. La Suprema Corte, nella sentenza n. 11968 del 7.5.2025, nell'interpretare l'art. 19 cit., ha ben evidenziato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il personale docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni” e, in relazione alla normativa contrattuale e legale vigente ratione temporis, ha affermato il seguente principio di diritto "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore,
2 mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro". I principi enunciati dai giudici di legittimità si attagliano anche al periodo di causa ove la contrattazione collettiva ha eliminato la facoltatività della fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni e risulta intervenuto l'art. 1 della Legge 228/2012 con cui il legislatore ha dettato una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. Il comma 54 recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Secondo il comma 54 del suddetto articolo 1, dunque il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - gode delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il successivo comma 55 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha poi integrato l'articolo 5, comma, 8, del DL n. 95/12, stabilendo che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non si applica «al personale docente … limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 16715/2024 ha stabilito che i docenti non di ruolo non sono automaticamente in ferie durante la sospensione delle lezioni in assenza di una loro richiesta o di un provvedimento esplicito del dirigente scolastico (esclusi scrutini, esami di Stato e attività valutative: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”. La stessa Corte di cassazione, già nella sentenza n. 14268/2022, recependo i principi comunitari, aveva osservato che non si può perdere il diritto all'indennità per ferie non godute senza una previa verifica che il lavoratore sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare tale diritto, tramite un'adeguata informazione ed è illegittimo decurtare automaticamente i giorni di sospensione delle lezioni dalle ferie maturate. La normativa interna deve quindi essere interpretata in conformità con l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE e in considerazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sentenze della Grande sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569 e C-570/2016; in causa C-619/2016; in causa C-684/2016), che ha confermato la legittimità della disposizione che prevede la perdita delle ferie delle quali il lavoratore non ha chiesto la fruizione e
3 del suo relativo diritto a un'indennità finanziaria, solo previa verifica della circostanza che lo stesso sia stato effettivamente posto in condizione dal datore di lavoro di esercitare il proprio diritto attraverso un'informazione adeguata. Discende, da ciò, che è onere del datore di lavoro informare il lavoratore della possibilità di fruire delle ferie annuali retribuite ed assicurarsi concretamente che quest'ultimo si trovi nella condizione di usufruirne. Nel caso in esame, parte convenuta, regolarmente citata in giudizio e rimasta contumace, non ha fornito la prova di aver adempiuto a tale onere. I giorni di ferie spettanti al personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato, come stabilito dall'articolo 38, comma 2, del CCNL Istruzione e ricerca 2019-2021 (e precedentemente dall'art. 19, comma 2, del CCNL precedente). La monetizzazione delle ferie non godute per il personale a tempo determinato è dunque consentita sulla base della differenza tra i giorni di ferie dovuti e i giorni di sospensione delle lezioni, meno i giorni di ferie e/o riposi effettivamente goduti. Tanto esposto, l'applicazione dei principi giurisprudenziali appena richiamati consente di accogliere in punto di diritto la domanda attorea dal momento che il non ha specificamente CP_1 contestato, come sarebbe stato suo onere, il numero di ferie maturate e non godute, né ha dato dimostrazione specifica di avere inutilmente invitato il docente a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Quanto al numero di ferie maturate, è corretto il calcolo attoreo come esplicitato nel ricorso e desumibile dalle buste paga di fine rapporto, per ciascuno degli anni scolastici in cui la ricorrente ha lavorato. Pertanto, parte convenuta va condannata al pagamento dell'importo di euro € 1.662,24 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute nell'anno scolastico 2023/2024, oltre interessi legali dalla domanda (trattandosi di voce risarcitoria) al saldo, ex art. 22, co. 36, Legge 724/1994. Il carattere seriale della controversia giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico dell'Amministrazione soccombente e liquidate come in dispositivo. Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.
P.Q.M.
Il dott. Francesco Armato, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 3-1-2025 nell'interesse di , ogni diversa istanza disattesa, Parte_1 così provvede: 1) dichiara il diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie non godute nell'anno scolastico 2023/2024, e per l'effetto condanna il convenuto a corrispondere al ricorrente l'importo CP_1 di euro 1.662,24 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
2) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_1
, in persona del pro tempore, alla rifusione, in favore del ricorrente, del residuo, che
[...] CP_2 liquida in complessivi euro 1.313,00 oltre I.VA., C.P.A. e spese generali, nonché rimborso del C.U., con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si comunichi. Napoli, 10-12-2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
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Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione di parte ricorrente, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 18-11-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 3-11-2025, in data 10-12-2025 ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7622/2025 Ruolo Generale Lavoro
T R A
, nato a San Felice a [...], il [...] (C.F. Parte_1
), rapp.to e difeso, giusta procura speciale in atti dagli avv.ti Salvatore C.F._1 Giannattasio e Andrea Giannattasio, presso i quali elegge domicilio in Castellammare di Stabia (NA), alla via S. Allende 36/a Ricorrente
E
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli CP_2 Convenuto contumace
OGGETTO: personale docente a tempo determinato –– indennità ferie non godute
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 26-3-2025 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
chiedendo: Controparte_1
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente, quale docente precario con un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) nell'anno scolastico 2023/24, ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 23,77 giorni di ferie maturate e non godute. ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo – con consequenziale CONDANNA giudiziale – a carico della resistente di corrispondere al ricorrente la somma di € Controparte_3 1.662,24, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 23,77 giorni di ferie maturate e non godute nell'anno scolastico 2023/24. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari”. Ha rappresentato di essere un docente precario di scuola secondaria di I grado;
di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto in forza di plurimi contratti di supplenza fino al CP_1 termine delle attività didattiche (30 Giugno), in particolare, nell'anno scolastico 2023/2024 presso l'istituto scolastico statale “Bracco Napoli” dal 11/09/2023 al 30/06/2024 ad orario pieno;
che durante il citato anno di servizio, decurtando i giorni di ferie usufruiti su richiesta, aveva maturato un monte ferie non godute pari a n. 23,77 giorni.
1 Tanto premesso, richiamate le pertinenti norme del CCNL del comparto scuola nonché i principi eurocomunitari in tema di indennità sostitutiva delle ferie non fruite, accolti anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, ha concluso nel modo sopra interamente riportato. Con decreto del 3.11.2025 il giudice ha fissato l'udienza di discussione al 18.11.2025. L'Amministrazione convenuta non si è costituita. Concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
***** Nel merito il ricorso è fondato nei termini segnati dalla seguente motivazione, in adesione a quanto già affermato in precedenti pronunce conformi emesse da questo stesso Ufficio (per tutte, cfr. Per_ sentenza giud. Urzini n. 4719/2025 e sentenza giud. n. 6766/2025) e dalla Corte di Appello di Napoli in atti, le cui motivazioni appaiono pienamente condivisibili e vengono qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., avvalorate dalla giurisprudenza più recente della Corte di cassazione. Il thema decidendum del presente giudizio riguarda il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute da parte ricorrente durante le supplenze svolte nell'anno scolastico indicato (AA.S.S. 2023/2024). La norma collettiva vigente ratione temporis è l'art. 35 del CCNL 2019 il quale al comma 2 prevede che “
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”. In tale comma non è stato inserito il secondo periodo del previgente art. 19 del CCNL 2007 il quale prevedeva che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. La Suprema Corte, nella sentenza n. 11968 del 7.5.2025, nell'interpretare l'art. 19 cit., ha ben evidenziato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il personale docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni” e, in relazione alla normativa contrattuale e legale vigente ratione temporis, ha affermato il seguente principio di diritto "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore,
2 mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro". I principi enunciati dai giudici di legittimità si attagliano anche al periodo di causa ove la contrattazione collettiva ha eliminato la facoltatività della fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni e risulta intervenuto l'art. 1 della Legge 228/2012 con cui il legislatore ha dettato una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. Il comma 54 recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Secondo il comma 54 del suddetto articolo 1, dunque il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - gode delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il successivo comma 55 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha poi integrato l'articolo 5, comma, 8, del DL n. 95/12, stabilendo che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non si applica «al personale docente … limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 16715/2024 ha stabilito che i docenti non di ruolo non sono automaticamente in ferie durante la sospensione delle lezioni in assenza di una loro richiesta o di un provvedimento esplicito del dirigente scolastico (esclusi scrutini, esami di Stato e attività valutative: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”. La stessa Corte di cassazione, già nella sentenza n. 14268/2022, recependo i principi comunitari, aveva osservato che non si può perdere il diritto all'indennità per ferie non godute senza una previa verifica che il lavoratore sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare tale diritto, tramite un'adeguata informazione ed è illegittimo decurtare automaticamente i giorni di sospensione delle lezioni dalle ferie maturate. La normativa interna deve quindi essere interpretata in conformità con l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE e in considerazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sentenze della Grande sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569 e C-570/2016; in causa C-619/2016; in causa C-684/2016), che ha confermato la legittimità della disposizione che prevede la perdita delle ferie delle quali il lavoratore non ha chiesto la fruizione e
3 del suo relativo diritto a un'indennità finanziaria, solo previa verifica della circostanza che lo stesso sia stato effettivamente posto in condizione dal datore di lavoro di esercitare il proprio diritto attraverso un'informazione adeguata. Discende, da ciò, che è onere del datore di lavoro informare il lavoratore della possibilità di fruire delle ferie annuali retribuite ed assicurarsi concretamente che quest'ultimo si trovi nella condizione di usufruirne. Nel caso in esame, parte convenuta, regolarmente citata in giudizio e rimasta contumace, non ha fornito la prova di aver adempiuto a tale onere. I giorni di ferie spettanti al personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato, come stabilito dall'articolo 38, comma 2, del CCNL Istruzione e ricerca 2019-2021 (e precedentemente dall'art. 19, comma 2, del CCNL precedente). La monetizzazione delle ferie non godute per il personale a tempo determinato è dunque consentita sulla base della differenza tra i giorni di ferie dovuti e i giorni di sospensione delle lezioni, meno i giorni di ferie e/o riposi effettivamente goduti. Tanto esposto, l'applicazione dei principi giurisprudenziali appena richiamati consente di accogliere in punto di diritto la domanda attorea dal momento che il non ha specificamente CP_1 contestato, come sarebbe stato suo onere, il numero di ferie maturate e non godute, né ha dato dimostrazione specifica di avere inutilmente invitato il docente a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Quanto al numero di ferie maturate, è corretto il calcolo attoreo come esplicitato nel ricorso e desumibile dalle buste paga di fine rapporto, per ciascuno degli anni scolastici in cui la ricorrente ha lavorato. Pertanto, parte convenuta va condannata al pagamento dell'importo di euro € 1.662,24 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute nell'anno scolastico 2023/2024, oltre interessi legali dalla domanda (trattandosi di voce risarcitoria) al saldo, ex art. 22, co. 36, Legge 724/1994. Il carattere seriale della controversia giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico dell'Amministrazione soccombente e liquidate come in dispositivo. Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.
P.Q.M.
Il dott. Francesco Armato, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 3-1-2025 nell'interesse di , ogni diversa istanza disattesa, Parte_1 così provvede: 1) dichiara il diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie non godute nell'anno scolastico 2023/2024, e per l'effetto condanna il convenuto a corrispondere al ricorrente l'importo CP_1 di euro 1.662,24 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
2) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_1
, in persona del pro tempore, alla rifusione, in favore del ricorrente, del residuo, che
[...] CP_2 liquida in complessivi euro 1.313,00 oltre I.VA., C.P.A. e spese generali, nonché rimborso del C.U., con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si comunichi. Napoli, 10-12-2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
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