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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 04/02/2026, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1697/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALABRESE LUIGI, Presidente
NO EM, RE
DE RENZIS LUISA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15543/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230169934382000 IRAP 2019 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società Ricorrente_1 s.p.a., con ricorso ritualmente notificato, ha impugnato il diniego di rateizzazione G23934 del 13.10.2025 protocollo 5568659 del 23.09.2025 in riferimento alla cartella 09720230169934382000, la Società provvedeva a depositare ricorso avverso la predetta cartella di pagamento, impugnata davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma (R.G.R.
13075/2025). La ricorrente ha dedotto la illegittimità del diniego.
La ricorrente ha successivamente depositato memoria di costituzione dell'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale I di Roma nel giudizio avente ad oggetto la suddetta cartella con cui è stata CHIESTA
L'ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi, ha chiesto: << 1) Dichiarare la cessazione della materia del contendere. 2) Visto il venir meno dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. della ricorrente. 3) Con compensazione delle spese di lite>>.
Essendo cessata la materia del contendere relativamente alla cartella, va parimenti dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente al diniego di rateizzazione.
Le spese di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali.
Roma 29 gennaio 2026
Il giudice estensore Emilio Norelli il Presidente Luigi Calabrese
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALABRESE LUIGI, Presidente
NO EM, RE
DE RENZIS LUISA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15543/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230169934382000 IRAP 2019 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società Ricorrente_1 s.p.a., con ricorso ritualmente notificato, ha impugnato il diniego di rateizzazione G23934 del 13.10.2025 protocollo 5568659 del 23.09.2025 in riferimento alla cartella 09720230169934382000, la Società provvedeva a depositare ricorso avverso la predetta cartella di pagamento, impugnata davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma (R.G.R.
13075/2025). La ricorrente ha dedotto la illegittimità del diniego.
La ricorrente ha successivamente depositato memoria di costituzione dell'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale I di Roma nel giudizio avente ad oggetto la suddetta cartella con cui è stata CHIESTA
L'ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi, ha chiesto: << 1) Dichiarare la cessazione della materia del contendere. 2) Visto il venir meno dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. della ricorrente. 3) Con compensazione delle spese di lite>>.
Essendo cessata la materia del contendere relativamente alla cartella, va parimenti dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente al diniego di rateizzazione.
Le spese di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali.
Roma 29 gennaio 2026
Il giudice estensore Emilio Norelli il Presidente Luigi Calabrese