Rigetto
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01710/2026REG.PROV.COLL.
N. 09038/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9038 del 2023, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Santese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, Marina militare, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, in persona del Direttore generale pro tempore , non costituito in giudizio, Ministero della difesa, Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, in persona del Comandante generale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima stralcio) n.-OMISSIS-resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
Visto il decreto n. 77/2025 con cui è stata fissata l’udienza pubblica di trattazione del merito della controversia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il consigliere ND EN e uditi per le parti l’avvocato Sergio Santese;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dal decreto di decadenza dalla ferma prefissata di un anno nella Marina militare (a decorrere dal 17 luglio 2013) emesso il 25 giugno 2013 dal Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare, di concerto con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
b) da tutti i relativi atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, in particolare: i) dal provvedimento di collocamento in congedo illimitato per fine ferma, emesso in data 16 luglio 2013 dal comandante del Corpo della Capitaneria di porto di Ancona; ii) dalla comunicazione di avvio del procedimento di decadenza del ricorrente, emesso in data 30 maggio 2013, dal coordinatore della Divisione I reparto della DGPM del Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) con il decreto dirigenziale n. 229 del 30 novembre 2012, veniva indetta la procedura per il reclutamento, per il 2013, di 1.400 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) nella Marina militare;
b) il signor -OMISSIS- partecipava al concorso e, In sede di presentazione on line della relativa istanza, dichiarava di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado con il giudizio o votazione di "ottimo 9-10”;
c) con decreto n. 60 del 7 marzo 2013 veniva approvata la relativa graduatoria di merito nella quale il signor -OMISSIS-, piazzandosi al 732° posto, con punti 13, trovava utile collocazione;
d) in esito alla richiesta di controllo del contenuto dell’autocertificazione resa, l’Istituto comprensivo Minervino di Lecce attestava, invece, che il -OMISSIS- aveva conseguito il diploma di licenza media riportando il giudizio di “distinto”;
e) in data 30 maggio 2013 l’amministrazione avviava il procedimento di decadenza dalla ferma prefissata di un anno, per effetto di quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, del bando di reclutamento;
f) in data 4 giugno 2013 il -OMISSIS-, in servizio presso MARICENTRO Taranto, produceva una memoria difensiva;
g) con nota M_D MCENTA 0009303 del 23 giugno 2013 il Centro di selezione addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare, segnalava la vicenda alla Procura della Repubblica, ravvisando l’ipotesi di violazione dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
h) il procedimento si concludeva con il provvedimento di decadenza n. 136 del 25 giugno 2013 e con il provvedimento di collocamento in congedo illimitato per fine ferma del 16 luglio 2013, entrambi notificati in data 16 luglio 2013;
i) con ricorso al T.a.r. per il Lazio il ricorrente, odierno appellante, chiedeva, previa sospensiva, l’annullamento dei provvedimenti sub 1., articolando il seguente motivo di gravame: “ Eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione di legge e, segnatamente, degli artt. 3 e 10, comma 1, lett. b), e 21 bis della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 24, secondo comma, della Costituzione. ”. Nella circostanza il ricorrente chiedeva altresì il risarcimento del danno subito, indicato nel mancato percepimento dello “stipendio” nonché “ nel danno emergente per le spese del presente procedimento ”.
3. Il Ministero della difesa e il Comando generale delle Capitanerie di porto si sono costituiti nel giudizio di primo grado.
4. Il T.a.r.. per il Lazio, Roma, (sezione prima bis ) con l’ordinanza n. 4419 del 14 novembre 2013 respingeva l’istanza cautelare, ritenendo che “ non si ravvisano nel caso in esame i presupposti per la misura cautelare richiesta, atteso che risulta, prima facie, la mancanza del fumus boni iuris per evidente erroneità della dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione alla selezione per il reclutamento in contestazione in relazione al giudizio finale contenuto nel titolo di studio di licenza media”. Tale ordinanza, appellata dal ricorrente, veniva confermata in sede di gravame dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n.781/2014.
5. L’impugnata sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. -OMISSIS- ha respinto il gravame e ha compensato le spese di lite.
5.1. In particolare il Tribunale, dopo avere esposto il quadro normativo di riferimento e la lex specialis del concorso, ha ritenuto che:
- “ la dichiarazione resa dal ricorrente ha inciso sui suoi requisiti soggettivi poiché ha privato, a mente del bando, il candidato delle qualità richieste per l’accesso a posti nelle pubbliche amministrazioni che esercitano – come nel caso in esame - competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, da intendersi avuto riguardo a comportamenti riferibili all’aspirante che facciano dubitare che il medesimo possa mantenere un comportamento consono alle funzioni da espletare ”;
- “ il Collegio ribadisce, infatti, che: Ed invero, l’amministrazione militare è tenuta a compiere un rigoroso apprezzamento dei requisiti soggettivi dell’aspirante milite, a ragione dei delicati e particolari compiti di difesa cui il personale delle forze armate è destinato ”;
- “ Il provvedimento impugnato dà adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto l’amministrazione della difesa ad escludere il ricorrente dalla procedura selettiva de qua, in vincolata applicazione della normativa di settore e del bando di concorso, alle quali, in presenza dell’accertamento della mancanza anche di uno solo dei prescritti requisiti, accede l’esclusione dalla selezione, senza cha al riguardo residuino ulteriori margini di discrezionalità. ”;
- “ La valutazione del falso innocuo …. sconta un giudizio ex ante e non ex post, con la conseguenza che non può essere considerato innocuo né irrilevante il falso potenzialmente in grado di incidere sulle determinazioni dell’Amministrazione. Nel caso di specie, la dichiarazione era potenzialmente in grado ….. di alterare l’ordine della graduatoria, fino a consentire al candidato di rientrare tra i vincitori del concorso. ”;
- “ Anche l’eventualità che il ricorrente possa essere caduto in errore avrebbe potuto, tutt’al più, attenuare il grado di responsabilità soggettiva sul piano della rilevanza penale, giammai esonerare il suo autore dalle conseguenze del proprio atto ai fini amministrativi, vale a dire nel rapporto con la pubblica amministrazione, improntato a canoni di autoresponsabilità, diligenza, lealtà specie quando la dichiarazione viene resa nell’ambito di procedure selettive rette dal principio della par condicio competitorum ”.
6. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 22 ottobre 2023 e depositato il 15 novembre 2023, lamentando il seguente motivo di gravame (estesi da pag. 3 a pag. 4): “ Errore nel giudicare, difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità manifesta, contraddittorietà; eccesso di potere. ”.
6.1. L’appellante ha rilevato:
- “ Il giudice di prime cure […] si è soffermato solo sulla “lex specialis” del relativo quadro normativo di riferimento (che non è stata oggetto, in alcun modo, di gravame), anziché sul vero ed esclusivo motivo di impugnazione (“violazione dell’obbligo, da parte del resistente, di valutare – essendone parte integrante del relativo procedimento– le memorie scritte prodotte dal ricorrente in data 04/06/2013, quale partecipante all’anzidetto procedimento – avviato con comunicazione emessa il 30/05/2013 - da cui è scaturito il provvedimento gravato; di motivare sul rigetto delle stesse”). ”;
- “ La sentenza quivi appellata – pur avendo dato atto dell’avvio del procedimento di decadenza e del relativo esito – non ha neppure dato atto delle controdeduzioni dell’interessato, avendole del tutto ignorate al pari dell’Amministrazione resistente .”;
- “ In conclusione, il giudice di prime cure non ha in alcun modo valutato la doglianza con la quale il ricorrente aveva censurato la violazione del corretto e doveroso procedimento amministrativo con cui ha subito la illegittima decadenza impugnata. ”;
6.2. L’appellante ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, in riforma della sentenza impugnata, l’annullamento degli atti impugnati, la condanna della parte resistente al risarcimento del danno subito (danno emergente e lucro cessante) nella complessiva somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), ovvero della maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 17 luglio 2013, con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
7. In data 14 novembre 2023 parte appellante ha formulato istanza di fissazione in presenza di udienza.
8. Il Ministero della difesa e il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto si è costituito in giudizio con atto depositato il 20 novembre 2023.
9. Con la memoria del 25 gennaio 2024 la parte appellata ha rilevato:
- “ il -OMISSIS-, nella domanda di partecipazione al concorso, ammette di avere conseguito il giudizio di “ottimo” anziché quello di “distinto” effettivamente riportato nel diploma di istruzione secondaria di primo grado. Tuttavia, giustifica tale dichiarazione in modo apodittico, come un errore commesso in buona fede, dimostrando di avere tenuto una condotta superficiale o quanto meno negligente, tenuto conto che, nella compilazione on-line della domanda, si doveva solo scegliere, in un menu a tendina, una delle seguenti quattro voci: “ottimo 9-10”, “distinto 8”, “buono 7” e “sufficiente 6”. ”;
- “ In ogni caso, è opportuno precisare che la buona fede è un requisito rilevante esclusivamente sotto il profilo penalistico dell’assenza del dolo e, dunque, dell’elemento soggettivo del reato. Viceversa, com’è noto, sul piano amministrativo, la buona fede soggettiva è totalmente irrilevante, in quanto ai fini dell’esclusione dalla procedura di reclutamento è sufficiente l’elemento oggettivo della dichiarazione non veritiera prodotta dal concorrente nella domanda di reclutamento. ”;
- “ il semplice accertamento della non veridicità della dichiarazione contenuta nella domanda di reclutamento comporta, ai sensi dell’articolo 4, comma 9 del bando e degli articoli 75 e 76 del citato d.p.r. n. 445/2000, la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ”;
- “ nel caso di specie, non è possibile rinvenire i presupposti di fatto e di diritto della richieste risarcitorie, in particolare le componenti indefettibili del danno emergente e del lucro cessante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1223 e 2043 del codice civile, elementi che devono essere allegati e provati dal ricorrente a supporto della sua domanda, unitamente alla prova dell’elemento soggettivo dell’illecito, ma che il -OMISSIS- ha esposto nel ricorso in modo meramente enunciativo, astratto e teorico, senza alcun riferimento né ad allegazioni di fatti concreti né, tantomeno, a prove .”.
10. In data 4 dicembre 2025 il Presidente di questa sezione seconda, con decreto n. 77/2025, ha disposto che, attesa la soppressione dell’udienza pubblica e della camera di consiglio del 10 febbraio 2026, la trattazione degli affari assegnati alla udienza – pubblica e camerale - del 10 febbraio 2026 è differita al giorno 12 febbraio 2026.
11. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 12 febbraio 2026.
12. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
13. L’odierno appellante ha partecipato a una procedura selettiva dichiarando, in sede di presentazione on line della relativa istanza, di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado con il giudizio o votazione di "ottimo 9-10”. Per effetto di tale dichiarazione il signor -OMISSIS- ha trovato utile collocazione nella graduatoria di merito. I successivi controlli avviati dall’amministrazione hanno tuttavia evidenziato che il candidato, a differenza di quanto dichiarato in occasione della presentazione della domanda, aveva conseguito il diploma di licenza media riportando il diverso giudizio di “distinto”. Di conseguenza, l’amministrazione ha avviato una duplice azione diretta, da un lato, a determinare la decadenza dalla ferma prefissata di un anno e il conseguente collocamento in congedo illimitato per fine ferma del -OMISSIS- e, dall’altro, a segnalare la vicenda alla competente Procura della Repubblica.
Ciò premesso, parte appellante segnala difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità manifesta, contraddittorietà; eccesso di potere, lamentando che la sentenza, così come l’amministrazione, non ha considerato le diverse osservazioni e controdeduzioni svolte dal ricorrente nel giudizio di primo grado. La censura non può essere accolta.
La traiettoria argomentativa di parte appellante si basa sul fatto che il candidato ha effettivamente presentato una dichiarazione non veritiera ma che questa circostanza è stata dovuta a un errore commesso in buona fede per superficialità o, al più, negligenza.
Tale tesi non è condivisibile alla luce del quadro normativo qui conferente. Infatti, l’art. 3, comma 4 del bando di reclutamento, per il 2013, di 1.400 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) nella Marina militare indica che “ l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso sia dei requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito, di preferenza e di precedenza, nonché del diritto alla riserva dei posti ”. Dal canto suo l’art. 4, comma 9, dello stesso bando statuisce: “ Con l’invio telematico della domanda con la modalità indicata nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. ”.
Il tema delle “ Esclusioni ” è in particolare disciplinato dall’art. 7 del bando che, mentre al comma 1 dispone “ Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, l’esclusione dal reclutamento le domande: […] c) contenenti dichiarazioni non veritiere in relazione al giudizio o alla votazione conseguiti con il diploma di istruzione secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di preferenza e di precedenza, al diritto alla riserva dei posti. ”, il successivo comma 4 prevede “ I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della DGPM, anche se già incorporati. In quest’ultimo caso il servizio prestato sarà considerato servizio di fatto. ”.
A completare il quadro soccorrono gli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 che, rispettivamente, stabiliscono “ Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ” e, al comma 1, “ Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà ”.
Dalla piana lettura delle citate disposizioni si evince che il candidato, al momento della presentazione della domanda, aveva piena contezza dei requisiti necessari per partecipare alla selezione concorsuale così come delle conseguenze sul piano amministrativo e penale di eventuali dichiarazioni non corrispondenti al vero.
In questo quadro, nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale, consolidato nella giurisprudenza, di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori, incompletezze, sviste, negligenze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum , che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta, insufficiente o non veritiera ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero del titolo necessario per l'ammissione al concorso ( ex aliis , Cons. Stato, sez. VI, n. 1655/2026, n. 8376/2025; sez. VII, n. 7334/2024; sez. II, n. 9269/2023).
Ne discende che le disposizioni del bando, che costituisce lex specialis della procedura concorsuale, vincolano rigidamente l’amministrazione ad un’applicazione puntuale e priva di ambiti di discrezionalità, onde evitare di ledere, qualora si consentisse la modifica delle regole di gara, i principi del legittimo affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti la cui tutela trova la sua piena consacrazione nel principio dell’autovincolo e nel conseguente divieto di disapplicazione del bando, quale atto con cui l’amministrazione si è vincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva.
L’amministrazione, in ossequio alla cennata lex specialis e a garanzia dei candidati , ha quindi correttamente avviato i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e sul possesso dei requisiti di ammissione per la partecipazione alla procedura concorsuale, rese nelle rispettive domande di partecipazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, al fine di garantire il corretto esercizio dell’azione amministrativa, prima di procedere all’eventuale esclusione di alcuni partecipati per mancanza dei requisiti previsti.
Per quanto in particolare concerne le dichiarazioni non veritiere formulate in sede di concorso il Collegio ricorda che, per giurisprudenza consolidata, “ il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75 nel prevedere, quanto alle dichiarazioni sostitutive, che la ‘non veridicità del contenuto’ comporta la decadenza del dichiarante ‘dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera’, opera ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l’impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l’inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio ”, di guisa che “ la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75 ” in caso di “ assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti ”, “ per tali evidentemente intendendosi i requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare ” (Cons. Stato, sez. V, n. 9594/2025).
Del resto, in tema di dichiarazioni non veritiere, questa sezione ha già chiarito come la non corrispondenza al vero dei dati dichiarati abbia di per sé rilievo decadenziale dei benefici, giacché in un sistema basato sulle autodichiarazioni la funzionalità delle operazioni, le esigenze di celerità procedimentale e di parità di trattamento nonché il principio di autoresponsabilità impongono un onere di veritiera dichiarazione di tutti i dati in possesso dell’interessato, non assumendo alcun rilievo il profilo della colpa o della buona fede, essendo dirimente, in materia di autodichiarazione, il dato oggettivo della difformità tra quanto dichiarato e la realtà (sentenze n. 943/2025, n. 5576/2022) che nel caso di specie risulta di palmare evidenza. Ciò detto, resta comunque fermo che il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà, dell'autoresponsabilità e della leale collaborazione tra amministrazione pubblica e privato - rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni veritiere, non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti (Cons. Stato, sez. V, n. 7471/2024).
Su tali consolidate basi ermeneutiche, al fine di sondare la fondatezza dell’appello in esame, non resta che verificare se il quadro motivazionale che connota l’atto impugnato sia oltre che esaustivo sul piano lessicale anche connotato da sufficienti elementi di coerenza rispetto alle risultanze procedimentali.
Ebbene, dalla lettura della documentazione in atti, non solo non emergono elementi che denotano un difetto di motivazione ovvero una esorbitanza delle valutazioni svolte dall’amministrazione dall’ambito che le compete e dal quadro istruttorio, ma risulta evidente che l'esclusione dell’odierno appellante dal concorso ha costituito un atto dovuto, privo di margini di discrezionalità, a garanzia dei principi di par condicio competitorum , imparzialità e buon andamento dell’amministrazione. D’altronde, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, " il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, per cui le regole da esso risultanti vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in forza del principio di tutela della par condicio dei concorrenti " (Cons. di Stato, sez. I, parere n. 57/2026; sez. V, n.1969/ 2013; sez. II, n.375/2015). Le censure addotte non possono essere pertanto condivise e non risultano sussistere i vizi dedotti dal ricorrente e sindacabili dal giudice amministrativo.
14. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto, con salvezza degli atti impugnati.
15. Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 9038/2023), lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado di giudizio, che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in favore della parte appellata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB OR, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
ND EN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND EN | AB OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.