Sentenza 23 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 07/04/2026, n. 2742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2742 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02742/2026REG.PROV.COLL.
N. 02639/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2639 del 2025, proposto da
MA IL, rappresentato e difeso dall’avvocato Piero Franceschi, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via S. Sonnino n. 37;
contro
CH GR, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Caboni, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Tuveri n. 84;
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 943/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di CH GR e della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2026 il Cons. OM AT e uditi per le parti gli avvocati Pietro Franceschi e Riccardo Caboni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia sottoposta all’esame della Sezione concerne il concorso pubblico indetto dalla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari per l’assunzione a tempo indeterminato di un dipendente nei servizi generali (IV livello, Area Tecnico‑Amministrativa).
2. In primo grado il signor CH GR ha impugnato la graduatoria finale, che collocava il signor MA IL al primo posto con 30 punti e il signor GR al secondo con 29 punti, nonché l’art. 10 del bando, il quale attribuiva 0,50 punti per ogni mese di servizio prestato presso la medesima Fondazione. Tale previsione aveva consentito al signor IL di ottenere 5 punti determinanti. Il ricorrente ha inoltre contestato il possesso dei requisiti da parte del controinteressato e la valutazione comparativa dei rispettivi titoli.
3. Il signor IL ha proposto ricorso incidentale, contestando a sua volta il possesso dei requisiti professionali del signor GR e l’attribuzione, in suo favore, di 4 punti per l’esperienza lavorativa, ritenendo che avrebbero dovuto essere soltanto 2.
4. Il TAR ha accolto il ricorso principale, ritenendo illegittima la previsione dell’art. 10 del bando, poiché il CCNL delle Fondazioni lirico‑sinfoniche qualifica il servizio svolto presso la stessa Fondazione come mero titolo di preferenza a parità di merito e non come elemento valutabile con punteggio aggiuntivo. Secondo il TAR, l’attribuzione di 0,5 punti per ciascun mese introduceva un favor indebito in favore degli interni, in contrasto con il CCNL e con il Regolamento interno. Di conseguenza, il TAR ha annullato i 5 punti attribuiti al sig. IL, riducendone il punteggio a 25 punti. Il signor GR, rimasto con 29 punti, risultava così primo in graduatoria. Il TAR ha inoltre respinto il ricorso incidentale del signor IL, ritenendo che il signor GR possedesse i requisiti professionali richiesti: l’attività svolta come tecnico del suono sulle navi da crociera comprendeva infatti mansioni di movimentazione attrezzature, montaggio, smontaggio e attività coerenti con il profilo posto a concorso. I 4 punti attribuiti a GR sono stati considerati corretti, poiché l’art. 10 del bando prevedeva un calcolo delle esperienze su base annua e i periodi lavorativi del ricorrente superavano le soglie richieste. Il TAR ha rilevato, inoltre, che anche un’eventuale riduzione dei punti di GR non avrebbe modificato l’esito finale, una volta decurtati i 5 punti del signor IL.
5. Avverso tale sentenza il signor IL ha proposto appello articolato in sette motivi.
5.1. Tardività dell’impugnazione dell’art. 10 del bando.
L’appellante sostiene che il TAR avrebbe errato nel ritenere non immediatamente lesiva la clausola dell’art. 10. La disposizione, attribuendo fino a 5 punti per l’esperienza maturata presso il Teatro, avrebbe inciso in modo determinante sull’esito della selezione e dunque doveva essere tempestivamente impugnata. Richiama giurisprudenza secondo cui anche le clausole non escludenti, ma idonee a incidere sui criteri valutativi, sarebbero immediatamente lesive. Poiché il ricorso è stato notificato l’8 gennaio 2024, esso sarebbe tardivo rispetto al termine decorrente dal 12 settembre 2023.
5.2. Erroneità dell’annullamento dell’art. 10 per violazione del CCNL.
Secondo l’appellante, il CCNL disciplina solo i titoli di preferenza e non vincola i criteri di valutazione del punteggio, rimessi alla discrezionalità della Fondazione. Le due previsioni (CCNL e bando) avrebbero ambiti diversi e non sarebbero incompatibili.
5.3. Difetto di legittimazione del signor GR a invocare il CCNL.
Il CCNL, in quanto contratto di diritto privato, non sarebbe direttamente opponibile da un soggetto estraneo al settore. Il ricorrente non sarebbe titolare di alcun diritto derivante dal contratto collettivo e non avrebbe quindi legittimazione a invocarlo.
5.4. Erroneità del rigetto del primo motivo del ricorso incidentale.
L’appellante sostiene che il signor GR non avrebbe dichiarato alcuna esperienza come tecnico del suono nella domanda di partecipazione. Le mansioni svolte sulla nave non sarebbero equivalenti alla movimentazione di oggetti/arredi e carico/scarico richiesti dal bando.
5.5. Omessa pronuncia sul secondo motivo del ricorso incidentale.
Il TAR avrebbe erroneamente affermato che l’art. 10 valuta l’esperienza “in anni”, senza considerare che la Commissione avrebbe sommato periodi stagionali discontinui trasformandoli in annualità piene. Inoltre sarebbero stati conteggiati periodi non documentati e giorni di malattia non rilevanti.
5.6. Erronea applicazione delle regole sul ricorso incidentale.
L’appellante sostiene che il TAR avrebbe dovuto esaminare prioritariamente il ricorso incidentale, poiché una riduzione di 2 punti al signor GR lo avrebbe posto alla pari con altro candidato (Vargiu), con conseguente soccombenza per il criterio anagrafico.
5.7. Necessità del rinnovo integrale della procedura.
Poiché l’art. 10 è stato annullato, il TAR avrebbe dovuto annullare l’intero bando per consentire alla Fondazione di ridefinire i criteri selettivi.
6. L’originario ricorrente resiste all’appello e ripropone i motivi assorbiti dal TAR, deducendo in estrema sinteticità che:
- il TAR avrebbe correttamente ritenuto tempestiva l’impugnazione, la clausola del bando sarebbe divenuta lesiva solo quando ha inciso concretamente sulla graduatoria con l’attribuzione del punteggio al concorrente avversario;
- la sentenza avrebbe poi applicato correttamente l’art. 3 del Regolamento interno, che rinvia al CCNL per i titoli di preferenza e art. 1 CCNL, che attribuisce al servizio prestato presso la Fondazione solo valore di preferenza a parità di merito. L’art. 10 del bando, invece, introduceva un punteggio aggiuntivo, in contrasto con tale disciplina e con i principi di imparzialità, creando una disparità irragionevole a favore dei lavoratori già impiegati presso il Teatro Lirico;
- viene riproposto il profilo dell’irragionevolezza intrinseca, poiché il sistema premiava sproporzionatamente pochi mesi di servizio presso la Fondazione rispetto a esperienze pluriennali presso altri enti;
- sarebbe infondata la tesi secondo cui l’odierno appellato non avrebbe potuto richiamare il CCNL: egli avrebbe pieno interesse legittimo a che il concorso si svolga secondo il Regolamento della Fondazione, che a sua volta recepisce il CCNL. Non servirebbe essere parte del contratto collettivo;
- il TAR avrebbe correttamente ritenuto che GR possedesse i 24 mesi richiesti dal bando: la documentazione (schede Costa Crociere) dimostrerebbe che il tecnico del suono svolgeva anche mansioni di movimentazione, carico/scarico e gestione attrezzature;
- la Commissione avrebbe applicato nel suo caso correttamente l’art. 10 del bando: il punteggio per l’esperienza professionale si calcolerebbe in anni, non in mesi o giorni; ogni periodo superiore a 7 mesi è considerato annualità; il signor GR avrebbe maturato 10 annualità, corrispondenti a 4 punti;
- il TAR avrebbe anche correttamente ritenuto irrilevante il secondo motivo del ricorso incidentale perché, anche sottraendo 2 punti a GR, questi avrebbe comunque mantenuto interesse alla decisione e sarebbe rimasto avanti a IL dopo la decurtazione dei 5 punti illegittimamente attribuiti a quest’ultimo;
- il ricorso incidentale sarebbe tardivo.
7. Si è costituita la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, depositando difese di stile.
8. In vista dell’udienza pubblica le parti private hanno depositato memorie conclusionali, cui il signor GR ha replicato il 10 marzo 2026.
9. All’udienza del 31 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. I motivi di appello, connessi per materia, non sono condivisibili. L’infondatezza dei primi due motivi è già sufficiente a determinare il rigetto dell’impugnazione.
11. Preliminarmente, va confermata l’ammissibilità del ricorso introduttivo. La clausola è divenuta lesiva solo nel momento in cui ha trovato concreta applicazione, incidendo con un punteggio specifico sulla posizione del ricorrente. Solo allora la lesione è divenuta attuale.
12. Va premesso che la procedura valorizzava in modo particolarmente incisivo il servizio svolto all’interno della Fondazione, mediante l’attribuzione di 0,50 punti per ogni mese di servizio attinente alle mansioni poste a concorso.
13. Il TAR ha ritenuto che tale previsione fosse in contrasto con il CCNL, che contempla il servizio interno come mero titolo preferenziale a parità di punteggio.
14. Occorre premettere che nella procedura controversa è stato valorizzato particolarmente il riconoscimento, da parte della Fondazione, dell’esperienza all’interno dell’amministrazione che bandisce il concorso. Questo era contemplato dall’ 10 del bando di concorso nella parte in cui aveva previsto l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 0,50 per ogni mese di servizio pregresso svolto (con mansioni attinenti a quella messa a concorso) presso la stessa Fondazione.
15. Il TAR invece ha ritenuto che “ nel considerare mero titolo di preferenza a parità di punteggio il servizio svolto presso lo stesso ente che ha svolto la procedura concorsuale, il che, peraltro, è pienamente ragionevole e funzionale a evitare un favor sproporzionato per coloro che abbiano svolto precedenti servizi pregressi all’interno dell’ente stesso, a scapito di altri che abbiano maturato esperienze, per ipotesi non meno significative e formative, presso differenti e omologhe istituzioni liriche. Evidente, dunque, l’illegittimità della disposizione del bando ora in esame che attribuiva un peso ponderale aggiuntivo a ogni mese di servizio prestato presso la Fondazione di Cagliari - peraltro in misura elevatissima, addirittura pari a 0,5 per ciascun mese - ponendosi in diretto contrasto con la disposizione contrattuale sopra riferita. ”
16. L’appellante ripropone il medesimo argomento già svolto in primo grado, sostenendo che il servizio pregresso svolto presso il Teatro Lirico non debba valere “soltanto” come titolo di preferenza a parità di merito, ma possa invece costituire anche un fattore valutabile mediante attribuzione di punteggi aggiuntivi.
17. Tale deduzione non è condivisibile, potendo confermare sostanzialmente che la previsione concorsuale era sproporzionata e quindi illegittima.
18. Il Regolamento di selezione richiama il CCNL, che all’art. 1, dispone in modo chiaro, che l’aver prestato servizio nella Fondazione per almeno 18 mesi costituisce solo titolo di preferenza a parità di merito. Pertanto non consente di attribuire punteggi aggiuntivi ai fini del merito, né lascia margini di discrezionalità sul punto. La norma contrattuale è precisa e tassativa: il servizio interno rileva esclusivamente come titolo di preferenza e solo se vi è parità di punteggio finale. Non può trasformarsi in un titolo che determina un vantaggio competitivo nella fase valutativa. L’art. 10 del bando prevedeva invece un punteggio aggiuntivo di 0,5 punti per ogni mese di servizio svolto presso il Teatro di Cagliari. Risulta evidente che una previsione del genere non solo altera la ratio del CCNL, ma sovverte la natura della selezione aperta, che deve garantire parità di trattamento tra candidati “interni” ed “esterni”, e costituisce un evidente favor irragionevole e sproporzionato per chi abbia anche solo pochi mesi di servizio nel Teatro o addirittura nessuna, ma ha esperienza in altri enti simili. Non si tratta di un lieve scostamento, ma di un meccanismo particolarmente incisivo, idoneo a stravolgere l’intera graduatoria. Come correttamente evidenziato nella sentenza, l’attribuzione di soli pochi mesi di servizio interno ha prodotto un incremento pari a 5 punti, sufficiente a portare il candidato interno in cima alla graduatoria, sovvertendo la logica meritocratica della selezione. L’appellante sostiene che le previsioni del Regolamento non possano limitare la discrezionalità dell’Amministrazione nella redazione del bando, ma tale assunto è contrario ai principi generali nei concorsi pubblici. La discrezionalità amministrativa si esercita entro e non oltre il perimetro delle fonti sovraordinate. Se il Regolamento di assunzione ed il CCNL costituiscono una cornice normativa vincolante, il bando non può derogare né sovvertire tale cornice. Il TAR ha correttamente rilevato che i criteri di valutazione del bando devono essere conformi a tali regole. Sfugge al Collegio uno spazio per valorizzare diversamente il servizio pregresso presso l’ente che bandisce la selezione. Anche ammettendo — per mera ipotesi — che il CCNL non avesse efficacia vincolante sul punto, il criterio prescelto sarebbe comunque irragionevole e sproporzionato. L’appellante si limita a richiamare una presunta “prassi diffusa”, senza però confutare l’evidente sproporzione del punteggio attribuito (0,5 punti/mese) e l’effetto distorsivo sul merito della selezione, che si trasforma in una discriminazione irragionevole tra esperienze maturate in teatri diversi ma omologhi. Il TAR ha sottolineato — con espressioni inequivocabili — l’“elevatissima” sproporzione del punteggio aggiuntivo e la sua abnormità. Pertanto, anche superando il profilo della violazione della norma, resta comunque il vizio sostanziale di irragionevolezza del provvedimento, autonomamente idoneo a determinare l’illegittimità della clausola. Ciò viene particolarmente in rilievo se si considera che per esperienze lavorative tra i 7-9 anni, sono previsti 3 punti, se maturate presso “altri datori di lavoro” e 4 punti, se presso altre Fondazioni Lirico sinfoniche. Il limite massimo considerabile (oltre 9 anni) è nella prima ipotesi di soli 4 punti, mentre per la seconda è di 5 punti. Invece, ai candidati che hanno maturato l’esperienza presso il Teatro di Cagliari, vengono attribuiti 0,50 punti al mese, ossia 6 punti all’anno, con un massimo di ben 12 punti. Da ciò consegue che nel caso oggetto del giudizio sono stati assegnati all’appellante 5 punti per 8 mesi complessivi, i quali non avrebbero potuto essere attribuiti neppure con un’esperienza di quasi 40 anni svolta presso un’altra Fondazione lirico-sinfonica (in quanto il punteggio massimo per oltre 9 anni di esperienza presso altre Fondazioni lirico-sinfoniche sono complessivamente solo 5 punti).
19. Non sono neppure fondate le ulteriori censure, alla luce dei seguenti ragionamenti:
- avendo già confermata l’illegittimità dell’art. 10 del bando, per la dirimente considerazione della natura sproporzionata e discriminatoria di essa, l’ulteriore critica del difetto di legittimazione ad invocare la norma del CCNL da parte del signor GR non è in grado di mutare l’accoglimento del ricorso;
- per quanto riguarda l’erroneo rigetto del ricorso incidentale invocato dall’odierno appellante, è sufficiente considerare che:
i) il signor IL aveva contestato l’interpretazione della Commissione, sostenendo che attraverso un’interpretazione estensiva della esperienza nel settore richiesto, vi rientrasse anche quella da lui svolta e richiamata nella domanda. L’odierno appellante contestava che anche il signor GR non avesse indicato un’esperienza lavorativa valida ai fini dell’utile computo dei 24 mesi di esperienza nel settore della movimentazione di oggetti e/o arredi e di carico e scarico. L’appellante contesta come il signor GR, tra i servizi attinenti avrebbe indicato dei periodi di lavoro nei quali ha svolto le mansioni di tecnico del suono a bordo della Costa Crociere, che non sarebbero computabili;
ii) per quanto riguarda il contestato possesso, da parte del signor GR, del requisito previsto dall’art. 3 del bando, ossia l’esperienza di almeno 24 mesi nel settore della movimentazione di oggetti e/o arredi e del carico e scarico, sul piano documentale risulta provato che l’esperienza come ‘ Lounge Technician ’ e ‘ Sound Technician ’ su navi Costa Crociere comprendesse stabilmente attività di movimentazione, spostamento, assemblaggio e smontaggio di strumenti, arredi e attrezzature tecniche, emergendo dalla scheda (“ job description ”) che «opera sugli impianti tecnici di luci e suoni» e «può spostare parti delle attrezzature da un luogo all’altro della nave», è «responsabile di tenere in ordine il proprio luogo di lavoro ed i depositi assegnati per il materiale»; inoltre il “ job profile ” specifica che « Provides routine maintenance …» (attività di manutenzione ordinaria, che include lo smontaggio e riposizionamento delle casse audio e altre apparecchiature, supporto ai fornitori esterni in caso di manutenzione straordinaria, comprensivo della rimozione fisica delle apparecchiature); inoltre prevede che « supports in assembling and dismantling the required equipment… », che risulta essere l’attività di assemblaggio e smontaggio delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività a bordo; tale attività era continuata nel tempo, per oltre 24 mesi, come conferma il work certificate dimesso nel giudizio, ulteriormente avvalorato dai plurimi certificati di formazione (docc. 27–29) relativi all’uso di carrelli elevatori e muletti;
iii) non è condivisibile che al ricorrente di primo grado spettassero 2 invece di 4 punti per l’esperienza professionale. L’art. 10 del bando prevede che l’esperienza non è valutata in mesi o giorni, ma in anni e i periodi inferiori a 7 mesi non sono computati come annualità. Da ciò consegue che ogni anno con almeno 7 mesi di servizio deve essere computato come una annualità piena. L’appellante sostiene invece che l’arrotondamento sia previsto solo per difetto e possa operare una sola volta per evitare discriminazioni. Ciò è contraddetto dal dato testuale della disciplina. Comunque risulta che il signor GR aveva maturato annualità piene negli anni 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2022 (10 annualità), e quindi i 4 punti sono stati correttamente assegnati;
iv) il TAR ha correttamente affermato che l’accoglimento del ricorso principale rendeva comunque irrilevante la questione relativa al secondo motivo del ricorso incidentale, poiché al signor IL sarebbero stati detratti 5 punti, ciò avrebbe comunque consentito al signor GR di superarlo, che avrebbe comunque conservato un interesse differenziato per il miglior posizionamento in graduatoria;
- in ordine alla richiesta di annullamento dell’intera procedura concorsuale è sufficiente rilevare che tale annullamento presuppone l’accoglimento del ricorso incidentale nella sua interezza, che è invece è già stato considerato infondato, e comunque l’appellante non specifica quali elementi – oltre a quelli già esaminati – porterebbero alla caducazione dell’intera procedura, che ad avviso del Collegio non necessita rinnovare per il solo annullamento dell’art. 10 del bando.
20. Stante l’infondatezza dei motivi dell’appello il Collegio è esonerato di esaminare i motivi riproposti di parte appellata.
21. La peculiarità della causa permette di poter compensare le spese di lite del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa interamente le spese di lite del secondo grado di giudizio tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR ME, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
OM AT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM AT | AR ME |
IL SEGRETARIO