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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/12/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 980/2025
REPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Fabrizio
Valloni, ha pronunciato ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 980/2025 promossa da:
' rappresentato e difeso Parte_1 (C. F. C.F. 1
dall'avv. Bruno Guaraldi, del Foro di Modena, con domicilio eletto
Filippo Capellini, Via Ravenna, nello studioin dell'avvocato n.18 (domicilio digitale: Giuseppe Pasolini
) ; Email_1
OPPONENTE
contro rappresentata e difesa, (C. F. C.F. 2 OP
Monica Masotti del Foro di Forlì (domicilio digitale: dall'Avv.
Email_2 ;
OPPOSTA CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 19.11.2025. Tali conclusioni sono qui richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza,
ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il presente giudizio trae origine dal ricorso ex art. 281-undecies
c.p.c., depositato in data 02.05.2025, con cui Parte_1 ha svolto opposizione avverso il precetto notificatogli in data avente ad oggetto il pagamento della 28.03.2025 da OP
somma di € 11.231,40, oltre interessi e spese, a titolo di rimborso delle spese straordinarie da quest'ultima sostenute nell'interesse dei due figli.
Più nel dettaglio, l'opponente ha contestato la debenza e l'entità del credito azionato, eccependo: (i) di essere tenuto al rimborso
delle spese straordinarie nella misura del 70% e non del 100% come risulta dal precetto;
(ii) l'errata qualificazione di talune spese come straordinarie e, per le spese ritenute straordinarie, la mancata previa concertazione. На inoltre eccepito in compensazione un controcredito da esso vantato nei confronti di OP per spese straordinarie da lui sostenute nel periodo 2018-2025 per complessivi € 8.104,93. На dichiarato, infine, di avere già la somma di € corrisposto in data 01.05.2025 alla controparte
4.043,10, richiesta con atto di precetto.
Si è costituita in giudizio OP eccependo el'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.
All'udienza del 17.07.2025, l'opponente ha rinunciato alla istanza di sospensione ex art. 615 CO. 1 c.p.c. ed alle parti sono stati
concessi i termini di cui all'art. 281-duodecies, 4° CO., c.p.c..
Alla successiva udienza del 19.11.2025 la causa, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, è stata trattenuta in
decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
L'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
In via preliminare, è utile precisare che all'udienza del 19.11.2025 le parti hanno dato atto che parte opposta ha rinunciato al
pignoramento presso terzi avviato.
La rinuncia al pignoramento da parte del creditore procedente non fa venire meno l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che ha ad oggetto l'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata del creditore opposto. Venendo all'esame dei motivi di opposizione, il ricorrente si duole del fatto che la somma precettata è pari all'importo delle spese straordinarie nella misura del 100% quando in realtà egli è tenuto al pagamento nella misura del 70%.
Il motivo è fondato. Sul punto a ben vedere non c'è neppure reale motivo di contrapposizione tra le parti. L'opposta, infatti,
sostiene di avere inteso richiedere il 70% della somma come indicato a pag. 7 dell'atto di precetto. Sennonché, a pag. 11 dell'atto di precetto, la formulazione letterale della intimazione indica l'importo considerato come intero generando una obiettiva difficoltà
di comprensione della somma precettata.
Ciò chiarito, si può affermare che il credito azionato è pari ad euro € 7.861,98 cioè il 70% dell'intero.
Il ricorrente, ancora, contesta il carattere straordinario di talune voci di spesa indicate in precetto. Il motivo è infondato. Si
considerano spese straordinarie non soltanto quelle oggettivamente imprevedibili nell'an, ma anche quelle che pur essendo relative ad attività prevedibili sono, comunque, indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie ovvero spese che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità
esulano dall'ordinario regime di vita dei figli (Cass. n° 379/2021;
Cass. n° 1070/2018).
Ne consegue, con riferimento al caso di specie che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, alle spese relative alle visite specialistiche eseguite privatamente oculistiche, (visite cardiologiche), così come i tamponi, la sistemazione degli occhiali da vista e l'abbonamento del treno va riconosciuta natura di spesa straordinaria. Quanto alle spese dell'abbonamento del treno poi,
l'odierno ricorrente si duole del fatto che 1' CP_1 non ha richiesto il bonus trasporti: la doglianza è infondata non essendo stato dimostrata la sussistenza dei presupposti in concreto per poter accedere a detto bonus.
Il ricorrente inoltre lamenta la mancata previa concertazione delle spese straordinarie effettuate, come previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna. La giurisprudenza di legittimità, a riguardo, ha avuto occasione di chiarire che l'assenza della previa concertazione non implica di per sé la irripetibilità delle spese straordinarie sostenute da un
genitore nell'interesse del figlio (cfr. Cass. Ordinanza n. 2467 del
08/02/2016 secondo cui: "In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge divorziato può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi ma non comporta l'irripetibilità delle spese (nella specie, relative all'iscrizione ad un corso sportivo ed all'attività scoutistica)
effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia").
Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva delle spese straordinarie e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate,
il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del figlio mediante la valutazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass.
Ordinanza n. 16175 del 30/07/2015; nello stesso senso, Cass. n
6799/2022; Cass. n° 5059/2021).
legittimità оPiù di recente, la giurisprudenza di (Cass. n
14564/2023) ha affermato che In tema di rimborso delle spese "1
straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l'art. 155, comma 3, c.c. (oggi art. 337-ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione "alle decisioni di maggiore interesse", mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è
tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso".
Ciò premesso, le spese contestate per l'assenza di previo accordo riguardano spese mediche relative a prestazioni eseguite privatamente, ovverosia al di fuori del SNN, ed i costi del vestiario ricollegato all'attività sportiva (in specie, Faenza Calcio). In applicazione di quanto sopra richiamato, va affermata la rimborsabilità delle predette spese poiché riguardano attività
rispondenti all'interesse del minore sotto il profilo della salute e dello sviluppo psicofisico e non è allegato, ancora prima che provato, che risultino sproporzionate rispetto alle condizioni
economiche dei genitori.
Venendo all'esame del controcredito eccepito in compensazione si osserva quanto segue.
Parte_1 ha eccepito in compensazione un credito pari ad € 2.431,48, corrispondente alla misura del 30% di € 8.104,93 a titolo di rimborso spese straordinarie.
Infondata è l'eccezione della irripetibilità delle spese precedenti all'udienza presidenziale. È noto che, a prescindere dall'esistenza di un titolo fondante il riparto degli oneri di mantenimento dei figli tra i genitori, ciascuno di essi sia tenuto a provvedere al mantenimento degli stessi in ragione delle "rispettive sostanze"
(art. 148 c.c.). Conseguentemente ove uno soltanto dei genitori-
coniugi abbia provveduto integralmente alle spese di mantenimento del figlio minore, quegli potrà ottenere il rimborso della quota a carico dell'altro, anche per il periodo anteriore alla proposizione della domanda, atteso che tale obbligo nasce per effetto della filiazione.
Infondata è altresì l'eccezione secondo cui le spese sostenute che vanno dal 12.07.2019 al 31.08.2020 sarebbero coperte da giudicato in virtù della sentenza di appello Trib. Ravenna n° 516/2023 pubbl.
in data 27.07.2023. Dalla lettura del provvedimento non si evince
che vi fosse una domanda di compensazione del Parte_1 in relazione
a spese straordinarie sostenute dallo stesso sicché alcun giudicato si è verificato sul punto. Vanno invece escluse le spese relative alla tassa di iscrizione universitaria del figlio essendo già stata rimborsata dalla Per_1
60,00 in data 18.03.2025 e la spesa CP_1 pro-quota 30% pari ad € relativa a n 3 ecografie Dott. Per_2 per il costo complessivo di
€ 276,00 (€ 92,00 cad.) difettando la prova che sono state effettuate nei confronti del figlio (la documentazione non consente di riferire le prestazioni univocamente al figlio).
Le altre spese indicate dal ricorrente al punto 2 del ricorso invece,
ed in particolare le spese per le scarpe per lo sport e i costi per la patente di guida, devono invece essere rimborsate in quanto funzionali all'interesse dei figli e congrue, in assenza di specifica prova contraria, alle condizioni economiche dei genitori. In
particolare, con riferimento ai costi per il conseguimento della patente è rimasto indimostrato il dissenso espresso da parte della
(dai messaggi whatsapp in atti non si evince un dissenso CP_1
coevo all'avvio del corso per il conseguimento della patente) ed il fatto che sarebbe stato un regalo del padre al figlio.
In definitiva l'ammontare del controcredito va quindi individuato in euro 2.288,68 ottenuto sottraendo da 2431,48 l'importo di euro 142.80
(200+276*30%)
OP medianteInfine, Parte_1 ha provveduto a versare a bonifico bancario, la somma di € 4.043,10, come documentato dal bonifico prodotto sub doc. 8 (fascicolo opponente). Tale pagamento
è stato effettuato spontaneamente dal debitore successivamente alla notifica del precetto e costituisce un fatto estintivo parziale dell'obbligazione. Alla luce del pagamento effettuato, l'importo precettato deve essere ulteriormente decurtato della correlativa somma. In definitiva: il credito della CP_1 è pari ad euro 7.861,98. Al credito deve essere sottratto l'importo di euro € 2288,68
(controcredito) ed euro 4.043,10 (somma già corrisposta).
Si CP_1 ha diritto a procedere inottiene quindi che 1'
executivis per la somma di euro € 1530,20.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di
con pagamento in favore dello Stato, stante laParte_1
provvisoria ammissione al gratuito patrocinio di OP con
delibera del COA del 29.4.2025.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 1.278, oltre accessori di legge e costi vivi di causa se documentati, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 1.100 ed euro 5.200, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori in aderenza ai minimi, attesa la semplicità della questione trattata.
L'art. 96 co. c.p.c. richiede la prova di uno specifico danno che nessuna delle parti ha allegato (CC III 27.10.2015 n. 21798). L'art. 96 co. 3 c.p.c., invece, stabilisce una sanzione la cui natura non
è intrinsecamente difforme dal danno punitivo (CC VI-3 21.2.2018 n.
4136). La temerarietà della lite, però, è testualmente incompatibile con la soccombenza e sottende la consapevolezza dell'infondatezza delle domande proposte e delle tesi sostenute o l'inosservanza della normale diligenza per l'acquisizione di tale coscienza; non è sufficiente, invece, la mera opinabilità del diritto fatto valere
(CC I 9.2.2017 n. 3464). Ne consegue il rigetto delle richieste ex art. 96 c.p.c. formulate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione come in motivazione, così dispone:
a procedere ad esecuzione accerta il diritto di OP
forzata per la somma di euro € 1.530,20;
а rifondere le spese del presente condanna Parte_1
giudizio con pagamento in favore dello Stato, stante l'ammissione provvisoria al gratuito patrocinio di OP , liquidate in complessivi euro 1.278 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- rigetta nel resto.
Provvede, con separato decreto, sulla istanza di liquidazione del compenso spettante al difensore di parte opposta ammessa
provvisoriamente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Ravenna, il 19.12.2025
Il Giudice
Dr. Fabrizio Valloni
REPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Fabrizio
Valloni, ha pronunciato ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 980/2025 promossa da:
' rappresentato e difeso Parte_1 (C. F. C.F. 1
dall'avv. Bruno Guaraldi, del Foro di Modena, con domicilio eletto
Filippo Capellini, Via Ravenna, nello studioin dell'avvocato n.18 (domicilio digitale: Giuseppe Pasolini
) ; Email_1
OPPONENTE
contro rappresentata e difesa, (C. F. C.F. 2 OP
Monica Masotti del Foro di Forlì (domicilio digitale: dall'Avv.
Email_2 ;
OPPOSTA CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 19.11.2025. Tali conclusioni sono qui richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza,
ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il presente giudizio trae origine dal ricorso ex art. 281-undecies
c.p.c., depositato in data 02.05.2025, con cui Parte_1 ha svolto opposizione avverso il precetto notificatogli in data avente ad oggetto il pagamento della 28.03.2025 da OP
somma di € 11.231,40, oltre interessi e spese, a titolo di rimborso delle spese straordinarie da quest'ultima sostenute nell'interesse dei due figli.
Più nel dettaglio, l'opponente ha contestato la debenza e l'entità del credito azionato, eccependo: (i) di essere tenuto al rimborso
delle spese straordinarie nella misura del 70% e non del 100% come risulta dal precetto;
(ii) l'errata qualificazione di talune spese come straordinarie e, per le spese ritenute straordinarie, la mancata previa concertazione. На inoltre eccepito in compensazione un controcredito da esso vantato nei confronti di OP per spese straordinarie da lui sostenute nel periodo 2018-2025 per complessivi € 8.104,93. На dichiarato, infine, di avere già la somma di € corrisposto in data 01.05.2025 alla controparte
4.043,10, richiesta con atto di precetto.
Si è costituita in giudizio OP eccependo el'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.
All'udienza del 17.07.2025, l'opponente ha rinunciato alla istanza di sospensione ex art. 615 CO. 1 c.p.c. ed alle parti sono stati
concessi i termini di cui all'art. 281-duodecies, 4° CO., c.p.c..
Alla successiva udienza del 19.11.2025 la causa, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, è stata trattenuta in
decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
L'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
In via preliminare, è utile precisare che all'udienza del 19.11.2025 le parti hanno dato atto che parte opposta ha rinunciato al
pignoramento presso terzi avviato.
La rinuncia al pignoramento da parte del creditore procedente non fa venire meno l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che ha ad oggetto l'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata del creditore opposto. Venendo all'esame dei motivi di opposizione, il ricorrente si duole del fatto che la somma precettata è pari all'importo delle spese straordinarie nella misura del 100% quando in realtà egli è tenuto al pagamento nella misura del 70%.
Il motivo è fondato. Sul punto a ben vedere non c'è neppure reale motivo di contrapposizione tra le parti. L'opposta, infatti,
sostiene di avere inteso richiedere il 70% della somma come indicato a pag. 7 dell'atto di precetto. Sennonché, a pag. 11 dell'atto di precetto, la formulazione letterale della intimazione indica l'importo considerato come intero generando una obiettiva difficoltà
di comprensione della somma precettata.
Ciò chiarito, si può affermare che il credito azionato è pari ad euro € 7.861,98 cioè il 70% dell'intero.
Il ricorrente, ancora, contesta il carattere straordinario di talune voci di spesa indicate in precetto. Il motivo è infondato. Si
considerano spese straordinarie non soltanto quelle oggettivamente imprevedibili nell'an, ma anche quelle che pur essendo relative ad attività prevedibili sono, comunque, indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie ovvero spese che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità
esulano dall'ordinario regime di vita dei figli (Cass. n° 379/2021;
Cass. n° 1070/2018).
Ne consegue, con riferimento al caso di specie che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, alle spese relative alle visite specialistiche eseguite privatamente oculistiche, (visite cardiologiche), così come i tamponi, la sistemazione degli occhiali da vista e l'abbonamento del treno va riconosciuta natura di spesa straordinaria. Quanto alle spese dell'abbonamento del treno poi,
l'odierno ricorrente si duole del fatto che 1' CP_1 non ha richiesto il bonus trasporti: la doglianza è infondata non essendo stato dimostrata la sussistenza dei presupposti in concreto per poter accedere a detto bonus.
Il ricorrente inoltre lamenta la mancata previa concertazione delle spese straordinarie effettuate, come previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna. La giurisprudenza di legittimità, a riguardo, ha avuto occasione di chiarire che l'assenza della previa concertazione non implica di per sé la irripetibilità delle spese straordinarie sostenute da un
genitore nell'interesse del figlio (cfr. Cass. Ordinanza n. 2467 del
08/02/2016 secondo cui: "In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge divorziato può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi ma non comporta l'irripetibilità delle spese (nella specie, relative all'iscrizione ad un corso sportivo ed all'attività scoutistica)
effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia").
Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva delle spese straordinarie e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate,
il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del figlio mediante la valutazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass.
Ordinanza n. 16175 del 30/07/2015; nello stesso senso, Cass. n
6799/2022; Cass. n° 5059/2021).
legittimità оPiù di recente, la giurisprudenza di (Cass. n
14564/2023) ha affermato che In tema di rimborso delle spese "1
straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l'art. 155, comma 3, c.c. (oggi art. 337-ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione "alle decisioni di maggiore interesse", mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è
tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso".
Ciò premesso, le spese contestate per l'assenza di previo accordo riguardano spese mediche relative a prestazioni eseguite privatamente, ovverosia al di fuori del SNN, ed i costi del vestiario ricollegato all'attività sportiva (in specie, Faenza Calcio). In applicazione di quanto sopra richiamato, va affermata la rimborsabilità delle predette spese poiché riguardano attività
rispondenti all'interesse del minore sotto il profilo della salute e dello sviluppo psicofisico e non è allegato, ancora prima che provato, che risultino sproporzionate rispetto alle condizioni
economiche dei genitori.
Venendo all'esame del controcredito eccepito in compensazione si osserva quanto segue.
Parte_1 ha eccepito in compensazione un credito pari ad € 2.431,48, corrispondente alla misura del 30% di € 8.104,93 a titolo di rimborso spese straordinarie.
Infondata è l'eccezione della irripetibilità delle spese precedenti all'udienza presidenziale. È noto che, a prescindere dall'esistenza di un titolo fondante il riparto degli oneri di mantenimento dei figli tra i genitori, ciascuno di essi sia tenuto a provvedere al mantenimento degli stessi in ragione delle "rispettive sostanze"
(art. 148 c.c.). Conseguentemente ove uno soltanto dei genitori-
coniugi abbia provveduto integralmente alle spese di mantenimento del figlio minore, quegli potrà ottenere il rimborso della quota a carico dell'altro, anche per il periodo anteriore alla proposizione della domanda, atteso che tale obbligo nasce per effetto della filiazione.
Infondata è altresì l'eccezione secondo cui le spese sostenute che vanno dal 12.07.2019 al 31.08.2020 sarebbero coperte da giudicato in virtù della sentenza di appello Trib. Ravenna n° 516/2023 pubbl.
in data 27.07.2023. Dalla lettura del provvedimento non si evince
che vi fosse una domanda di compensazione del Parte_1 in relazione
a spese straordinarie sostenute dallo stesso sicché alcun giudicato si è verificato sul punto. Vanno invece escluse le spese relative alla tassa di iscrizione universitaria del figlio essendo già stata rimborsata dalla Per_1
60,00 in data 18.03.2025 e la spesa CP_1 pro-quota 30% pari ad € relativa a n 3 ecografie Dott. Per_2 per il costo complessivo di
€ 276,00 (€ 92,00 cad.) difettando la prova che sono state effettuate nei confronti del figlio (la documentazione non consente di riferire le prestazioni univocamente al figlio).
Le altre spese indicate dal ricorrente al punto 2 del ricorso invece,
ed in particolare le spese per le scarpe per lo sport e i costi per la patente di guida, devono invece essere rimborsate in quanto funzionali all'interesse dei figli e congrue, in assenza di specifica prova contraria, alle condizioni economiche dei genitori. In
particolare, con riferimento ai costi per il conseguimento della patente è rimasto indimostrato il dissenso espresso da parte della
(dai messaggi whatsapp in atti non si evince un dissenso CP_1
coevo all'avvio del corso per il conseguimento della patente) ed il fatto che sarebbe stato un regalo del padre al figlio.
In definitiva l'ammontare del controcredito va quindi individuato in euro 2.288,68 ottenuto sottraendo da 2431,48 l'importo di euro 142.80
(200+276*30%)
OP medianteInfine, Parte_1 ha provveduto a versare a bonifico bancario, la somma di € 4.043,10, come documentato dal bonifico prodotto sub doc. 8 (fascicolo opponente). Tale pagamento
è stato effettuato spontaneamente dal debitore successivamente alla notifica del precetto e costituisce un fatto estintivo parziale dell'obbligazione. Alla luce del pagamento effettuato, l'importo precettato deve essere ulteriormente decurtato della correlativa somma. In definitiva: il credito della CP_1 è pari ad euro 7.861,98. Al credito deve essere sottratto l'importo di euro € 2288,68
(controcredito) ed euro 4.043,10 (somma già corrisposta).
Si CP_1 ha diritto a procedere inottiene quindi che 1'
executivis per la somma di euro € 1530,20.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di
con pagamento in favore dello Stato, stante laParte_1
provvisoria ammissione al gratuito patrocinio di OP con
delibera del COA del 29.4.2025.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 1.278, oltre accessori di legge e costi vivi di causa se documentati, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 1.100 ed euro 5.200, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori in aderenza ai minimi, attesa la semplicità della questione trattata.
L'art. 96 co. c.p.c. richiede la prova di uno specifico danno che nessuna delle parti ha allegato (CC III 27.10.2015 n. 21798). L'art. 96 co. 3 c.p.c., invece, stabilisce una sanzione la cui natura non
è intrinsecamente difforme dal danno punitivo (CC VI-3 21.2.2018 n.
4136). La temerarietà della lite, però, è testualmente incompatibile con la soccombenza e sottende la consapevolezza dell'infondatezza delle domande proposte e delle tesi sostenute o l'inosservanza della normale diligenza per l'acquisizione di tale coscienza; non è sufficiente, invece, la mera opinabilità del diritto fatto valere
(CC I 9.2.2017 n. 3464). Ne consegue il rigetto delle richieste ex art. 96 c.p.c. formulate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione come in motivazione, così dispone:
a procedere ad esecuzione accerta il diritto di OP
forzata per la somma di euro € 1.530,20;
а rifondere le spese del presente condanna Parte_1
giudizio con pagamento in favore dello Stato, stante l'ammissione provvisoria al gratuito patrocinio di OP , liquidate in complessivi euro 1.278 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- rigetta nel resto.
Provvede, con separato decreto, sulla istanza di liquidazione del compenso spettante al difensore di parte opposta ammessa
provvisoriamente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Ravenna, il 19.12.2025
Il Giudice
Dr. Fabrizio Valloni