CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 300/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MAZZUCA LUCIANO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1552/2025 depositato il 14/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione LA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - VI Valentia
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920210003087651000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 133/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17.11.2025 all'Agenzia delle Entrate SC e Regione LA (e depositato il 14.12.2025) il contribuente Ricorrente_1 difeso dall'Avv. Difensore_1 , impugna la cartella di pagamento n. 13920210003087651000 notificata tra il 25 settembre 2025 e il 1° ottobre 2025 per un importo di €. 278,27 per Tassa automobilistica anno d'imposta 2016 ed espone quanto segue.
In data 16 ottobre 2025, a mezzo del sottoscritto difensore, il sig. Ricorrente_1 richiedeva ad DE copia della relata di notifica della cartella di pagamento oggi impugnata, non essendo presente sulla busta e nella allegata cartella alcun dato di un tracciamento postale del plico raccomandato ai fini della verifica della corretta data di ricezione;
ad oggi DE non ha rilasciato alcuna copia di referto di notifica, nonostante il legittimo esercizio del diritto di accesso agli atti esercitato dall'odierno ricorrente, cosicché al momento non si può essere precisi in merito alla data di notifica dell'atto impugnato.
In ogni caso, la richiesta di pagamento deve essere ritenuta illegittima, essendo al momento della notifica
(settembre 2025) già intervenuta la prescrizione del credito, dovendo la cartella giungere all'indirizzo dell'odierno ricorrente entro il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo alla notifica dell'atto di accertamento che, da quanto è dato apprendersi dalla stessa cartella sarebbe stato notificato al sig. Ricorrente_1 dalla Regione LA, in data 18.10.2019;
il termine triennale di prescrizione entro cui la cartella avrebbe dovuto essere notificata al sig. Ricorrente_1 era il 31.12.2022, cui andava aggiunto il termine di 542 relativo alla sospensione da normativa emergenziale covid 19, con prescrizione certa del credito alla data del 25.06.2024.
In data 29.01.2026 il contribuente presenta memorie illustrative ed espone quanto segue.
Il contribuente, prima e dopo la proposizione del ricorso, ha formalmente richiesto ad ADER copia integrale della notifica della cartella impugnata. Tali richieste sono rimaste prive di riscontro: ADER non ha trasmesso la documentazione richiesta e non si è neppure costituita in giudizio, così ponendo il contribuente nella oggettiva impossibilità di produrre un documento che, per sua natura, è nella esclusiva disponibilità dell'ente impositore/riscossore.
In tale contesto, l'unica prova che il contribuente è in grado di fornire in ordine alla data di notificazione della cartella impugnata è rappresentata dalla stampa della propria posizione debitoria, estratta dal cassetto fiscale ADER, accessibile esclusivamente tramite credenziali personali.
Come chiaramente evincibile dalla stampa che viene allegata agli atti del giudizio, la cartella di pagamento oggetto di impugnazione risulta notificata in data 30.09.2025. in assenza di contestazione da parte resistente la prova del rispetto del termine di notifica ai fini della tempestività del ricorso può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche indiziario ed in ogni caso oltre i termini di produzione documentale.
La data di notificazione della cartella deve ritenersi quella del 30.09.2025, come risulta dalla stampa ufficiale del cassetto fiscale ADER;
l'eventuale mancanza di ulteriore documentazione di notifica è imputabile esclusivamente ad ADER;
non sussiste alcuna causa di inammissibilità del ricorso;
il ricorso deve pertanto ritenersi perfettamente tempestivo ed ammissibile, in quanto proposto nel termine di 60 gg. dalla notifica.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato ammissibile e tempestivo e, nel merito, accolto, con conseguente annullamento della cartella impugnata per intervenuta prescrizione del tributo richiesto, relativo al supposto mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2016.
Da quanto è dato apprendersi dalla impugnata cartella l'atto di accertamento (di cui in atti non vi è traccia) sarebbe stato notificato al Sig. Ricorrente_1 dalla Regione LA, in data 18.10.2019.
Il termine triennale di prescrizione entro cui la cartella avrebbe dovuto essere notificata al Sig. Ricorrente_1 era il 31.12.2022, cui andava aggiunto il termine di 542 relativo alla sospensione da normativa emergenziale covid 19, con prescrizione certa del credito alla data del 25.06.2024.
L'Agenzia delle Entrate SC in data 29.01.2026 si costituisce ed espone quanto segue.
Merito della pretesa a ruolo, carenza di legittimazione passiva.
Si eccepisce, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito, della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo.
Quanto ai crediti aventi natura diversa da quella tributaria, si rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di ingiunzioni amministrative, per le contestazioni circa la debenza è legittimata passiva necessaria, unicamente l'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, anche se il giudizio è instaurato a seguito di notifica della cartella o dell'avviso di mora emessi dal concessionario della riscossione, poiché questi è un semplice adiectus solutionis causa.
In ordine alla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'Ente Creditore.
Nel caso di riscossione di somme a mezzo ruolo, infatti, legittimato passivo nel giudizio di opposizione avverso alla cartella esattoriale emessa dall'ente di esazione, allorquando siano dedotti vizi antecedenti alla consegna del ruolo, cui appartiene la doglianza della mancata notificazione degli atti prodromici, è soltanto l'ente impositore, quale titolare del relativo credito e soggetto che ha materialmente compiuto l'attività di iscrizione a ruolo, e non il soggetto incaricato della riscossione.
In via preliminare e pregiudiziale si precisa che la cartella oggi opposta non è altro che una ristampa della stessa cartella già notificata in data 02.05.2023, il cui esito di notifica non era stato, al momento dell'emissione dell'atto opposto, acquisito al sistema informatico. Pertanto, non si tratta di doppia imposizione, ma semplicemente di duplice stampa con ulteriore notifica della medesima cartella.
Prescrizione/decadenza riferibile a ente impositore.
Per mero tuziorismo difensivo, si evidenzia che il ruolo relativo alla cartella di pagamento n.
13920210003087651000 è stato reso esecutivo in data 21.05.2021 e solo successivamente preso in consegna dall'Agente della SC, il quale ha provveduto alla notifica della cartella in data 30.09.2025
(come da estratto ruolo e referto di notifica che si allega).
Qualsiasi contestazione, pertanto, afferente alla fase antecedente alla consegna del ruolo all'agente della riscossione contempla la carenza di legittimazione passiva dello stesso e deve essere rivolta esclusivamente nei confronti di detto Ente Impositore, cui compete ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la formazione del ruolo, la determinazione dell'importo della pretesa e l'indicazione sintetica della motivazione dell'iscrizione.
Sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtù della disciplina emergenziale (art.68, commi
1,2,2-bis e4-bis del DL 18/2020 e art. 12 D. Lgs n.159/2015).
Il Decreto-legge n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n.25/E del
20 agosto 2020, è derivata la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio
2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 D.L.18/2020) al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg. per la quasi totalità di essi e di 558gg. per quelli con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni sopra menzionati.
Carichi affidati dal 08.03.2020 al 31.12.2021.
Contrariamente a quanto asserito da controparte, non risulta intervenuta la decadenza/prescrizione del credito, dal momento che per i carichi affidati dal 08.03.2020 al 31.12.2021, i termini nei confronti del debitore devono intendersi prorogati di ventiquattro mesi, in forza dell'art. 68, comma 4-bis, del DL n.18/2020 che ha disposto, “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”, alla lett. b, la proroga di “ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3,della legge 27 luglio 2000, n.212, e a ogni altra disposizione di legge vigente”, dei “termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
L'Ente Impositore Regione LA ha indicato nel ruolo, contenuto in cartella, di aver provveduto alla notifica dell'accertamento (anno 2016) in data 18.01.2019.
Il ruolo 0001194/2021 è stato reso esecutivo in data 21.05.2021 e solo successivamente preso in consegna da parte dell'Agente della SC in data 25.06.2021, il quale ha provveduto alla notifica della cartella in data 02.05.2023 come da referto di notifica della cartella di pagamento, che si allega, in ottemperanza alle disposizioni normative relative al periodo di sospensione dei termini a seguito del periodo emergenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'Agente della SC ha offerto prova documentale di aver notificato – per i medesimi carichi oggi in contestazione – precedente cartella di pagamento in data 2 maggio 2023.
Tanto rilevato è assorbente il rilievo che in difetto di tempestiva impugnazione – nel termine perentorio di
60 giorni dalla data della precedente notificazione termine stabilita a pena di inammissibilità articolo 21 del d. lgs 31 dicembre 1992 n. 546 – tutti i carichi in contestazione sono divenuti definitivi intangibili e irretrattabili.
Sicchè resta preclusa la proposizione di qualsiasi eccezione e questione – in rito e nel merito – circa la dovutezza del tributo litigioso. Consegue il rigetto del ricorso.
Il regolamento delle spese processuali - a favore della sola parte intimata e resistente - segue la soccombenza, ai sensi dell'art. 15, commi 1, 2-ter, e 2-sexies, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La Corte provvede alla relativa liquidazione in misura congrua ed equa, come da dispositivo che segue, secondo lo scaglione di valore della causa;
in base alle voci previste dalla Tariffa forense, approvata con D.
M. 13 agosto 2022, n. 147, nella specie ricorrenti, e nella osservanza dei criteri ibidem stabiliti.
P.Q.M.
Rigetto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 150,00 per compensi oltre spese generali.
Così deciso in VI Valentia in data 10.02.2026.
Il Presidente
CI AZ
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MAZZUCA LUCIANO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1552/2025 depositato il 14/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione LA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - VI Valentia
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920210003087651000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 133/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17.11.2025 all'Agenzia delle Entrate SC e Regione LA (e depositato il 14.12.2025) il contribuente Ricorrente_1 difeso dall'Avv. Difensore_1 , impugna la cartella di pagamento n. 13920210003087651000 notificata tra il 25 settembre 2025 e il 1° ottobre 2025 per un importo di €. 278,27 per Tassa automobilistica anno d'imposta 2016 ed espone quanto segue.
In data 16 ottobre 2025, a mezzo del sottoscritto difensore, il sig. Ricorrente_1 richiedeva ad DE copia della relata di notifica della cartella di pagamento oggi impugnata, non essendo presente sulla busta e nella allegata cartella alcun dato di un tracciamento postale del plico raccomandato ai fini della verifica della corretta data di ricezione;
ad oggi DE non ha rilasciato alcuna copia di referto di notifica, nonostante il legittimo esercizio del diritto di accesso agli atti esercitato dall'odierno ricorrente, cosicché al momento non si può essere precisi in merito alla data di notifica dell'atto impugnato.
In ogni caso, la richiesta di pagamento deve essere ritenuta illegittima, essendo al momento della notifica
(settembre 2025) già intervenuta la prescrizione del credito, dovendo la cartella giungere all'indirizzo dell'odierno ricorrente entro il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo alla notifica dell'atto di accertamento che, da quanto è dato apprendersi dalla stessa cartella sarebbe stato notificato al sig. Ricorrente_1 dalla Regione LA, in data 18.10.2019;
il termine triennale di prescrizione entro cui la cartella avrebbe dovuto essere notificata al sig. Ricorrente_1 era il 31.12.2022, cui andava aggiunto il termine di 542 relativo alla sospensione da normativa emergenziale covid 19, con prescrizione certa del credito alla data del 25.06.2024.
In data 29.01.2026 il contribuente presenta memorie illustrative ed espone quanto segue.
Il contribuente, prima e dopo la proposizione del ricorso, ha formalmente richiesto ad ADER copia integrale della notifica della cartella impugnata. Tali richieste sono rimaste prive di riscontro: ADER non ha trasmesso la documentazione richiesta e non si è neppure costituita in giudizio, così ponendo il contribuente nella oggettiva impossibilità di produrre un documento che, per sua natura, è nella esclusiva disponibilità dell'ente impositore/riscossore.
In tale contesto, l'unica prova che il contribuente è in grado di fornire in ordine alla data di notificazione della cartella impugnata è rappresentata dalla stampa della propria posizione debitoria, estratta dal cassetto fiscale ADER, accessibile esclusivamente tramite credenziali personali.
Come chiaramente evincibile dalla stampa che viene allegata agli atti del giudizio, la cartella di pagamento oggetto di impugnazione risulta notificata in data 30.09.2025. in assenza di contestazione da parte resistente la prova del rispetto del termine di notifica ai fini della tempestività del ricorso può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche indiziario ed in ogni caso oltre i termini di produzione documentale.
La data di notificazione della cartella deve ritenersi quella del 30.09.2025, come risulta dalla stampa ufficiale del cassetto fiscale ADER;
l'eventuale mancanza di ulteriore documentazione di notifica è imputabile esclusivamente ad ADER;
non sussiste alcuna causa di inammissibilità del ricorso;
il ricorso deve pertanto ritenersi perfettamente tempestivo ed ammissibile, in quanto proposto nel termine di 60 gg. dalla notifica.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato ammissibile e tempestivo e, nel merito, accolto, con conseguente annullamento della cartella impugnata per intervenuta prescrizione del tributo richiesto, relativo al supposto mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2016.
Da quanto è dato apprendersi dalla impugnata cartella l'atto di accertamento (di cui in atti non vi è traccia) sarebbe stato notificato al Sig. Ricorrente_1 dalla Regione LA, in data 18.10.2019.
Il termine triennale di prescrizione entro cui la cartella avrebbe dovuto essere notificata al Sig. Ricorrente_1 era il 31.12.2022, cui andava aggiunto il termine di 542 relativo alla sospensione da normativa emergenziale covid 19, con prescrizione certa del credito alla data del 25.06.2024.
L'Agenzia delle Entrate SC in data 29.01.2026 si costituisce ed espone quanto segue.
Merito della pretesa a ruolo, carenza di legittimazione passiva.
Si eccepisce, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito, della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo.
Quanto ai crediti aventi natura diversa da quella tributaria, si rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di ingiunzioni amministrative, per le contestazioni circa la debenza è legittimata passiva necessaria, unicamente l'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, anche se il giudizio è instaurato a seguito di notifica della cartella o dell'avviso di mora emessi dal concessionario della riscossione, poiché questi è un semplice adiectus solutionis causa.
In ordine alla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'Ente Creditore.
Nel caso di riscossione di somme a mezzo ruolo, infatti, legittimato passivo nel giudizio di opposizione avverso alla cartella esattoriale emessa dall'ente di esazione, allorquando siano dedotti vizi antecedenti alla consegna del ruolo, cui appartiene la doglianza della mancata notificazione degli atti prodromici, è soltanto l'ente impositore, quale titolare del relativo credito e soggetto che ha materialmente compiuto l'attività di iscrizione a ruolo, e non il soggetto incaricato della riscossione.
In via preliminare e pregiudiziale si precisa che la cartella oggi opposta non è altro che una ristampa della stessa cartella già notificata in data 02.05.2023, il cui esito di notifica non era stato, al momento dell'emissione dell'atto opposto, acquisito al sistema informatico. Pertanto, non si tratta di doppia imposizione, ma semplicemente di duplice stampa con ulteriore notifica della medesima cartella.
Prescrizione/decadenza riferibile a ente impositore.
Per mero tuziorismo difensivo, si evidenzia che il ruolo relativo alla cartella di pagamento n.
13920210003087651000 è stato reso esecutivo in data 21.05.2021 e solo successivamente preso in consegna dall'Agente della SC, il quale ha provveduto alla notifica della cartella in data 30.09.2025
(come da estratto ruolo e referto di notifica che si allega).
Qualsiasi contestazione, pertanto, afferente alla fase antecedente alla consegna del ruolo all'agente della riscossione contempla la carenza di legittimazione passiva dello stesso e deve essere rivolta esclusivamente nei confronti di detto Ente Impositore, cui compete ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la formazione del ruolo, la determinazione dell'importo della pretesa e l'indicazione sintetica della motivazione dell'iscrizione.
Sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtù della disciplina emergenziale (art.68, commi
1,2,2-bis e4-bis del DL 18/2020 e art. 12 D. Lgs n.159/2015).
Il Decreto-legge n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n.25/E del
20 agosto 2020, è derivata la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio
2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 D.L.18/2020) al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg. per la quasi totalità di essi e di 558gg. per quelli con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni sopra menzionati.
Carichi affidati dal 08.03.2020 al 31.12.2021.
Contrariamente a quanto asserito da controparte, non risulta intervenuta la decadenza/prescrizione del credito, dal momento che per i carichi affidati dal 08.03.2020 al 31.12.2021, i termini nei confronti del debitore devono intendersi prorogati di ventiquattro mesi, in forza dell'art. 68, comma 4-bis, del DL n.18/2020 che ha disposto, “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”, alla lett. b, la proroga di “ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3,della legge 27 luglio 2000, n.212, e a ogni altra disposizione di legge vigente”, dei “termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
L'Ente Impositore Regione LA ha indicato nel ruolo, contenuto in cartella, di aver provveduto alla notifica dell'accertamento (anno 2016) in data 18.01.2019.
Il ruolo 0001194/2021 è stato reso esecutivo in data 21.05.2021 e solo successivamente preso in consegna da parte dell'Agente della SC in data 25.06.2021, il quale ha provveduto alla notifica della cartella in data 02.05.2023 come da referto di notifica della cartella di pagamento, che si allega, in ottemperanza alle disposizioni normative relative al periodo di sospensione dei termini a seguito del periodo emergenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'Agente della SC ha offerto prova documentale di aver notificato – per i medesimi carichi oggi in contestazione – precedente cartella di pagamento in data 2 maggio 2023.
Tanto rilevato è assorbente il rilievo che in difetto di tempestiva impugnazione – nel termine perentorio di
60 giorni dalla data della precedente notificazione termine stabilita a pena di inammissibilità articolo 21 del d. lgs 31 dicembre 1992 n. 546 – tutti i carichi in contestazione sono divenuti definitivi intangibili e irretrattabili.
Sicchè resta preclusa la proposizione di qualsiasi eccezione e questione – in rito e nel merito – circa la dovutezza del tributo litigioso. Consegue il rigetto del ricorso.
Il regolamento delle spese processuali - a favore della sola parte intimata e resistente - segue la soccombenza, ai sensi dell'art. 15, commi 1, 2-ter, e 2-sexies, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La Corte provvede alla relativa liquidazione in misura congrua ed equa, come da dispositivo che segue, secondo lo scaglione di valore della causa;
in base alle voci previste dalla Tariffa forense, approvata con D.
M. 13 agosto 2022, n. 147, nella specie ricorrenti, e nella osservanza dei criteri ibidem stabiliti.
P.Q.M.
Rigetto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 150,00 per compensi oltre spese generali.
Così deciso in VI Valentia in data 10.02.2026.
Il Presidente
CI AZ