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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/02/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
il giorno 5 febbraio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1733/2023 del Ruolo
Generale Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
codice Parte_1
fiscale . in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Simona Miglio
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso per procura in atti dall'Avv. Daniele Pietrosanti
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri – Sezione
Lavoro – n. 46/23
1 CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in riforma totale della sentenza n. 46/2023 del Giudice Unico del Tribunale di Velletri, rigettare tutte le domande dell'originario ricorrente e, per l'effetto, confermare integralmente l'indebito di €. 6.941,60. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
a) rigettare la domanda così come formulata da parte appellante, in quanto destituita da qualsiasi fondamento per i motivi su esposti e comunque non provata, confermando la sentenza di primo grado. CP_ b) Condannare l' al pagamento delle spese del grado d'appello in favore del procuratore antistatario da liquidarsi in corrispondenza a quanto disposto dal DM 147/22 anche alla luce di quanto previsto dall'art. 4 comma 1 bis del DM 147/14 così come modificato dall'art 2 comma 1 lett. B tenuto conto che il presente ricorso è redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, agiva nei confronti Controparte_1
CP_ dell' al fine di far dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti con cui gli era stata chiesta la restituzione di € 6.941,60 ovvero per far dichiarare l'irripetibilità di tale somma, condannando l' alla restituzione di tutte le somme medio tempore CP_2
recuperate a tale titolo.
In sintesi, il ricorrente allegava: di essere titolare dal 1° luglio 2001 di pensione VO n. 13635039;
CP_ che l'importo di tale pensione veniva ricalcolata dall' dall'agosto 2015, come da comunicazione del 7 luglio 2017, e in tale occasione l'assegno al nucleo familiare veniva determinato ricomprendendo nel nucleo la coniuge
[...]
(già a carico dal luglio 2011) nonché tre nipoti minorenni ( Per_1 Per_2
e ) a carico dall'agosto 2015 al dicembre
[...] Persona_3 Persona_4
2016;
CP_ che con lettera del 6 giugno 2019 l' gli comunicava la riliquidazione del trattamento per assegni al nucleo, limitandolo, quanto ai tre nipoti, al solo mese di agosto 2015;
2 CP_ che con lettera del 19 giugno 2019 l' gli comunicava che gli erano stati pagati € 6.941,60 in più sulla pensione, in quanto la madre dei minori aveva percepito per gli anni 2015/2016 l'≪assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori≫ posto a carico dei comuni dall'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n.
448 nonché la disoccupazione non agricola, e il padre il medesimo assegno per CP_ l'anno 2017, prestazioni a dire dell' ≪incompatibili con la prestazione concessa≫ (cioè con l'ordinario assegno al nucleo familiare≫), preannunziando il recupero della predetta somma mediante trattenute mensili sulla pensione in godimento del ricorrente.
Il contestava la legittimità della pretesa, deducendo che i nipoti CP_1
erano con lui conviventi, come da idonea attestazione, e a suo carico, e che i loro genitori non avevano lavorato negli anni 2015, 2016 e 2017, come da certificato del centro per l'impiego, risultando da certificazione dell'Agenzia delle Entrate (a carico della sola madre) redditi per il solo anno 2016 pari ad € 820,00.
Il ricorrente negava pure l'incompatibilità tra i redditi anzidetti e l' e CP_3 deduceva l'irrilevanza dei redditi percepiti dal padre dei minori per l'anno 2017, CP_ annualità estranea al periodo dell'indebito per stessa ammissione dell' nelle menzionate comunicazioni.
Infine, il ricorrente invocava la disciplina speciale dell'indebito in materia assistenziale e negava la sussistenza del dolo nella percezione delle somme.
CP_ L' si costituiva richiamando in generale tutti i presupposti per il riconoscimento dell'a.n.f. e focalizzava la resistenza sulla presenza di redditi, sia pur modesti, in capo ai genitori e per questo l'insussistenza della vivenza dei nipoti a carico del nonno. Inoltre, l' negava l'applicabilità della disciplina speciale Pt_1 dell'indebito in materia assistenziale ritenendo la natura previdenziale degli a.n.f., dunque l'irrilevanza dell'animus percipiendi in relazione all'eccezione sollevata in via alternativa dal ricorrente. Eccepiva infine l'inammissibilità della domanda restitutoria in assenza di prova sull'effettiva trattenuta delle somme.
Con la sentenza appellata, il Tribunale, ritenuta la natura assistenziale dell' e dunque l'applicabilità della disciplina speciale dell'indebito in subiecta CP_3 materia, ha ritenuto l'insussistenza del dolo dell'accipiens, e ha ritenuto
3 CP_ insussistente il presupposto dell'incompatibilità dei redditi dedotta dall' nelle sue comunicazioni.
CP_ L' ha impugnato la sentenza, insistendo nella natura previdenziale del trattamento e dunque nell'applicazione del più severo regime dell'indebito oggettivo, censurando inoltre l'omessa valutazione da parte del Tribunale della propria tesi fondata sul difetto di prova circa la vivenza dei nipoti a carico del nonno, negandola ancora per il fatto che i genitori avrebbero percepito redditi sia pur modestissimi negli anni 2015 e 2016.
Il resiste in appello replicando nel merito dei motivi di gravame CP_1
e condividendo la decisione appellata, della quale ha chiesto la conferma.
All'udienza del 5 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è infondato.
Va evidenziato anzitutto che non vi è questione sul tipo di prestazione-base da cui muovono le opposte tesi (assegno al nucleo familiare).
CP_ Va poi considerato che l' non si dilunga più sull'intero plesso normativo che regge il trattamento in esame, né fa questione sulla compatibilità tra le prestazioni (assegni dei comuni e disoccupazione) erogate ai genitori dei minori a carico dell'appellato, non contestando la decisione del Tribunale sul punto specifico e anzi ammettendo che tale profilo era stato erroneamente indicato nelle comunicazioni dell' . CP_2
L'appellante fa ormai questione: dell'effettiva sussistenza del presupposto della vivenza a carico in ragione dell'asserita percezione di redditi da parte dei genitori dei nipoti (e non per altri aspetti) per gli anni 2015 e 2016, della natura (previdenziale o assistenziale) della prestazione (a.n.f.) ai fini della disciplina dell'indebito applicabile.
4 Ciò posto, l'appello risulta infondato sulla base della seguente più liquida ragione.
Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, conv. in L. 3 maggio 1988, n. 153, il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono anche far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Come ricorda Cass. 25663/2023:
≪ la legge n. 153/ 1988, nell'ambito di una riforma delle prestazioni a tutela della famiglia, ha introdotto l'istituto degli assegni al nucleo familiare. Quanto ai membri della famiglia cui riferirsi, va considerato che il paradigma preso a riferimento dal legislatore è quello della famiglia-tipo, rappresentato da una struttura elementare, composta dai due coniugi e dai relativi figli minori di età, o anche maggiori qualora si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro remunerato. I soggetti inclusi nel nucleo familiare hanno diritto all'assegno anche se non conviventi e non a carico del richiedente per avere entrate proprie.
Calcolo del reddito familiare nella sua globalità e tramonto del requisito della “vivenza a carico” - pilastro delle precedenti “prestazioni familiari” – costituiscono per il legislatore ineludibili punti di passaggio per giungere al riconoscimento dell'apporto economico della famiglia intesa quale soggetto autonomo di riferimento, distinto dal singolo componente, produttore di reddito da lavoro.≫.
Anche la dottrina evidenzia che con la nuova disciplina scompare il requisito della vivenza a carico, e la legge ha ormai assunto il nucleo, ridisegnato e ristretto, come referente della prestazione, graduando la stessa in ragione del bisogno.
5 Tanto precisato, va chiarito che le condizioni di ordine anagrafico, fisico e sociale previste dall'art. 2, comma 6, del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, conv. in L. 3 maggio 1988, n. 153, per la ricomprensione dei nipoti del nel nucleo CP_1
familiare, non sono state messe in discussione nella fattispecie. Così, non è stato neppure smentito che i nipoti fossero conviventi e nel nucleo familiare del
CP_1
Come infatti allegato dal ricorrente dal primo grado e non specificamente
CP_ contestato o comunque confutato dall' risulta per tabulas il possesso del requisito della convivenza dei nipoti in quanto i minori e Persona_2 Per_3
per tutto il periodo contestato (08/15 – 12/16) risultavano inseriti nello Per_4
stato di famiglia del ricorrente, come da certificato di stato di famiglia rilasciato dal
Comune di Pomezia in data 03.09.2015 (v. stato di famiglia in atti) dal quale emerge che i minori vivevano presso l'abitazione del nonno, circostanza persistita sinché il papà, , ha chiesto ed ottenuto in data 03.04.2017 il trasferimento Persona_5
della residenza della propria famiglia presso il Comune di Ardea come da certificato in atti (v. Iscrizione anagrafica comune di Ardea).
Il fatto poi che i minori nel periodo contestato fossero mantenuti dal nonno
è avvalorato dalle dichiarazioni dei redditi depositate da cui si evince che il era l'unico soggetto titolare di un reddito cospicuo, laddove i genitori CP_1
dei minori per il periodo in questione non avevano percepito che modestissime somme per lo più a titolo di a.n.f. e disoccupazione, e in ogni caso, va sottolineato, la percezione di modesti redditi da parte dei genitori converge semplicemente a riprovare la veridicità della composizione del nucleo familiare del CP_1
oramai sganciata dalla vivenza carico in senso stretto ai fini che qui rilevano.
CP_ L' fa pertanto questione di un presupposto, la vivenza a carico in senso stretto, che non è più necessario - una volta che sia pacifico l'integrazione, nel periodo in esame, dei nipoti nel nucleo familiare -, per cui il motivo di appello che impinge il presupposto dell'indebito è fuori centro, e irrilevante quello sulla natura previdenziale od assistenziale del trattamento ai fini del regime dell'indebito, attesa per l'appunto l'esclusione in radice di una ipotesi di indebito.
6 In assenza, dunque, della ragione di fatto e di diritto alla quale CP_ indefettibilmente si annette l'elemento impeditivo addotto dall' l'appello risulta infondato.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto respinto.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, aumentate ex art. 4, comma 1-bis, DM 55/2014.
Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello, determinate in € 3.900,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
il giorno 5 febbraio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1733/2023 del Ruolo
Generale Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
codice Parte_1
fiscale . in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Simona Miglio
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso per procura in atti dall'Avv. Daniele Pietrosanti
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri – Sezione
Lavoro – n. 46/23
1 CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in riforma totale della sentenza n. 46/2023 del Giudice Unico del Tribunale di Velletri, rigettare tutte le domande dell'originario ricorrente e, per l'effetto, confermare integralmente l'indebito di €. 6.941,60. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
a) rigettare la domanda così come formulata da parte appellante, in quanto destituita da qualsiasi fondamento per i motivi su esposti e comunque non provata, confermando la sentenza di primo grado. CP_ b) Condannare l' al pagamento delle spese del grado d'appello in favore del procuratore antistatario da liquidarsi in corrispondenza a quanto disposto dal DM 147/22 anche alla luce di quanto previsto dall'art. 4 comma 1 bis del DM 147/14 così come modificato dall'art 2 comma 1 lett. B tenuto conto che il presente ricorso è redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, agiva nei confronti Controparte_1
CP_ dell' al fine di far dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti con cui gli era stata chiesta la restituzione di € 6.941,60 ovvero per far dichiarare l'irripetibilità di tale somma, condannando l' alla restituzione di tutte le somme medio tempore CP_2
recuperate a tale titolo.
In sintesi, il ricorrente allegava: di essere titolare dal 1° luglio 2001 di pensione VO n. 13635039;
CP_ che l'importo di tale pensione veniva ricalcolata dall' dall'agosto 2015, come da comunicazione del 7 luglio 2017, e in tale occasione l'assegno al nucleo familiare veniva determinato ricomprendendo nel nucleo la coniuge
[...]
(già a carico dal luglio 2011) nonché tre nipoti minorenni ( Per_1 Per_2
e ) a carico dall'agosto 2015 al dicembre
[...] Persona_3 Persona_4
2016;
CP_ che con lettera del 6 giugno 2019 l' gli comunicava la riliquidazione del trattamento per assegni al nucleo, limitandolo, quanto ai tre nipoti, al solo mese di agosto 2015;
2 CP_ che con lettera del 19 giugno 2019 l' gli comunicava che gli erano stati pagati € 6.941,60 in più sulla pensione, in quanto la madre dei minori aveva percepito per gli anni 2015/2016 l'≪assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori≫ posto a carico dei comuni dall'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n.
448 nonché la disoccupazione non agricola, e il padre il medesimo assegno per CP_ l'anno 2017, prestazioni a dire dell' ≪incompatibili con la prestazione concessa≫ (cioè con l'ordinario assegno al nucleo familiare≫), preannunziando il recupero della predetta somma mediante trattenute mensili sulla pensione in godimento del ricorrente.
Il contestava la legittimità della pretesa, deducendo che i nipoti CP_1
erano con lui conviventi, come da idonea attestazione, e a suo carico, e che i loro genitori non avevano lavorato negli anni 2015, 2016 e 2017, come da certificato del centro per l'impiego, risultando da certificazione dell'Agenzia delle Entrate (a carico della sola madre) redditi per il solo anno 2016 pari ad € 820,00.
Il ricorrente negava pure l'incompatibilità tra i redditi anzidetti e l' e CP_3 deduceva l'irrilevanza dei redditi percepiti dal padre dei minori per l'anno 2017, CP_ annualità estranea al periodo dell'indebito per stessa ammissione dell' nelle menzionate comunicazioni.
Infine, il ricorrente invocava la disciplina speciale dell'indebito in materia assistenziale e negava la sussistenza del dolo nella percezione delle somme.
CP_ L' si costituiva richiamando in generale tutti i presupposti per il riconoscimento dell'a.n.f. e focalizzava la resistenza sulla presenza di redditi, sia pur modesti, in capo ai genitori e per questo l'insussistenza della vivenza dei nipoti a carico del nonno. Inoltre, l' negava l'applicabilità della disciplina speciale Pt_1 dell'indebito in materia assistenziale ritenendo la natura previdenziale degli a.n.f., dunque l'irrilevanza dell'animus percipiendi in relazione all'eccezione sollevata in via alternativa dal ricorrente. Eccepiva infine l'inammissibilità della domanda restitutoria in assenza di prova sull'effettiva trattenuta delle somme.
Con la sentenza appellata, il Tribunale, ritenuta la natura assistenziale dell' e dunque l'applicabilità della disciplina speciale dell'indebito in subiecta CP_3 materia, ha ritenuto l'insussistenza del dolo dell'accipiens, e ha ritenuto
3 CP_ insussistente il presupposto dell'incompatibilità dei redditi dedotta dall' nelle sue comunicazioni.
CP_ L' ha impugnato la sentenza, insistendo nella natura previdenziale del trattamento e dunque nell'applicazione del più severo regime dell'indebito oggettivo, censurando inoltre l'omessa valutazione da parte del Tribunale della propria tesi fondata sul difetto di prova circa la vivenza dei nipoti a carico del nonno, negandola ancora per il fatto che i genitori avrebbero percepito redditi sia pur modestissimi negli anni 2015 e 2016.
Il resiste in appello replicando nel merito dei motivi di gravame CP_1
e condividendo la decisione appellata, della quale ha chiesto la conferma.
All'udienza del 5 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è infondato.
Va evidenziato anzitutto che non vi è questione sul tipo di prestazione-base da cui muovono le opposte tesi (assegno al nucleo familiare).
CP_ Va poi considerato che l' non si dilunga più sull'intero plesso normativo che regge il trattamento in esame, né fa questione sulla compatibilità tra le prestazioni (assegni dei comuni e disoccupazione) erogate ai genitori dei minori a carico dell'appellato, non contestando la decisione del Tribunale sul punto specifico e anzi ammettendo che tale profilo era stato erroneamente indicato nelle comunicazioni dell' . CP_2
L'appellante fa ormai questione: dell'effettiva sussistenza del presupposto della vivenza a carico in ragione dell'asserita percezione di redditi da parte dei genitori dei nipoti (e non per altri aspetti) per gli anni 2015 e 2016, della natura (previdenziale o assistenziale) della prestazione (a.n.f.) ai fini della disciplina dell'indebito applicabile.
4 Ciò posto, l'appello risulta infondato sulla base della seguente più liquida ragione.
Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, conv. in L. 3 maggio 1988, n. 153, il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono anche far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Come ricorda Cass. 25663/2023:
≪ la legge n. 153/ 1988, nell'ambito di una riforma delle prestazioni a tutela della famiglia, ha introdotto l'istituto degli assegni al nucleo familiare. Quanto ai membri della famiglia cui riferirsi, va considerato che il paradigma preso a riferimento dal legislatore è quello della famiglia-tipo, rappresentato da una struttura elementare, composta dai due coniugi e dai relativi figli minori di età, o anche maggiori qualora si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro remunerato. I soggetti inclusi nel nucleo familiare hanno diritto all'assegno anche se non conviventi e non a carico del richiedente per avere entrate proprie.
Calcolo del reddito familiare nella sua globalità e tramonto del requisito della “vivenza a carico” - pilastro delle precedenti “prestazioni familiari” – costituiscono per il legislatore ineludibili punti di passaggio per giungere al riconoscimento dell'apporto economico della famiglia intesa quale soggetto autonomo di riferimento, distinto dal singolo componente, produttore di reddito da lavoro.≫.
Anche la dottrina evidenzia che con la nuova disciplina scompare il requisito della vivenza a carico, e la legge ha ormai assunto il nucleo, ridisegnato e ristretto, come referente della prestazione, graduando la stessa in ragione del bisogno.
5 Tanto precisato, va chiarito che le condizioni di ordine anagrafico, fisico e sociale previste dall'art. 2, comma 6, del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, conv. in L. 3 maggio 1988, n. 153, per la ricomprensione dei nipoti del nel nucleo CP_1
familiare, non sono state messe in discussione nella fattispecie. Così, non è stato neppure smentito che i nipoti fossero conviventi e nel nucleo familiare del
CP_1
Come infatti allegato dal ricorrente dal primo grado e non specificamente
CP_ contestato o comunque confutato dall' risulta per tabulas il possesso del requisito della convivenza dei nipoti in quanto i minori e Persona_2 Per_3
per tutto il periodo contestato (08/15 – 12/16) risultavano inseriti nello Per_4
stato di famiglia del ricorrente, come da certificato di stato di famiglia rilasciato dal
Comune di Pomezia in data 03.09.2015 (v. stato di famiglia in atti) dal quale emerge che i minori vivevano presso l'abitazione del nonno, circostanza persistita sinché il papà, , ha chiesto ed ottenuto in data 03.04.2017 il trasferimento Persona_5
della residenza della propria famiglia presso il Comune di Ardea come da certificato in atti (v. Iscrizione anagrafica comune di Ardea).
Il fatto poi che i minori nel periodo contestato fossero mantenuti dal nonno
è avvalorato dalle dichiarazioni dei redditi depositate da cui si evince che il era l'unico soggetto titolare di un reddito cospicuo, laddove i genitori CP_1
dei minori per il periodo in questione non avevano percepito che modestissime somme per lo più a titolo di a.n.f. e disoccupazione, e in ogni caso, va sottolineato, la percezione di modesti redditi da parte dei genitori converge semplicemente a riprovare la veridicità della composizione del nucleo familiare del CP_1
oramai sganciata dalla vivenza carico in senso stretto ai fini che qui rilevano.
CP_ L' fa pertanto questione di un presupposto, la vivenza a carico in senso stretto, che non è più necessario - una volta che sia pacifico l'integrazione, nel periodo in esame, dei nipoti nel nucleo familiare -, per cui il motivo di appello che impinge il presupposto dell'indebito è fuori centro, e irrilevante quello sulla natura previdenziale od assistenziale del trattamento ai fini del regime dell'indebito, attesa per l'appunto l'esclusione in radice di una ipotesi di indebito.
6 In assenza, dunque, della ragione di fatto e di diritto alla quale CP_ indefettibilmente si annette l'elemento impeditivo addotto dall' l'appello risulta infondato.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto respinto.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, aumentate ex art. 4, comma 1-bis, DM 55/2014.
Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello, determinate in € 3.900,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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