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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/11/2025, n. 2942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2942 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. n° 7287/2024 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 6 novembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Stefania POLLICORO - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
- Convenuto, contumace -
OGGETTO: “INDENNIZZO IN RENDITA PER MALATTIE PROFESSIONALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 19 luglio 2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla erogazione delle prestazioni di legge, non attribuite in sede amministrativa, a seguito delle menomazioni della propria integrità psico-fisica derivanti da malattia professionale (sindrome del tunnel carpale bilaterale) denunciata in data 12 gennaio 2022, da cumularsi con quelle derivanti da altre malattie professionali e/o infortuni sul lavoro (“deficit uditivo bilaterale” e “tendinopatia cronica di spalla bilaterale”) ulteriormente denunciate (per le quali è stata riconosciuta una menomazione solo nella complessiva misura del 15%), e conseguentemente condannare l' al pagamento delle relative somme nell'ammontare CP_1 previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Nonostante rituale notifica, l' è rimasto contumace. CP_1
Nel corso del giudizio, acquisiti i verbali relativi alle prove testimoniali espletate
1 Sentenza R.G. n° 7287/24 in altro giudizio svoltosi inter partes, è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
In ordine al fatto che – ai fini della prova testimoniale - sia stata disposta l'acquisizione dei verbali relativi alle prove espletate in altro giudizio svoltosi inter partes, è appena il caso di rilevare che: «Il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche gli elementi istruttori raccolti in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisiti al giudizio della cui cognizione è investito;
ne consegue che è irrilevante l'inutilizzabilità nel diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poiché a rilevare è
l'effettiva utilizzabilità dell'elemento istruttorio nella causa in cui essa viene acquisita» (sic CASS. SEZ. III. 3 NOVEMBRE 2021 N° 31312; conf. CASS. LAV. 3
APRILE 2017 N° 8603, CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2014 N° 9843 e CASS. SEZ. III, 14
MAGGIO 2013 N° 11555).
Nel merito, premesso che il ricorso risulta proponibile (attesa la presentazione di idonea istanza in sede amministrativa), opina il TRIBUNALE che la domanda sia parzialmente fondata e, conseguentemente, debba essere accolta limitatamente a quanto di ragione. Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente risulta affetta dalla ulteriore patologia denunciata, che deve essere considerata di origine professionale per la prolungata e costante esposizione - durante l'attività lavorativa di autista di mezzi pesanti – ad attività a carattere usurante.
Pertanto, quanto al nesso eziologico, la tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui parte ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede giudiziale, nonché nella fase amministrativa ed in sede testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Tale affezione va cumulata con quelle derivanti dalle altre malattie e/o
2 Sentenza R.G. n° 7287/24 infortuni sopra indicati, come di seguito ulteriormente specificati:
---------------
Essi, quindi, determinano una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella complessiva misura del 18
(diciotto)%, con decorrenza dalla data dell'ultima domanda amministrativa del
12 gennaio 2022.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati
3 Sentenza R.G. n° 7287/24 evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27
LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009
N° 10222). Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Appare inoltre orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze. Infatti, il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , CP_1 secondo la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 citt., per determinare il grado complessivo di inabilità rilevante per la rendita. La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato” (così testualmente CASS. LAV. 21/12/2005
N° 28298; conforme CASS. LAV. 8/4/2002 N° 5009, con riferimento anche a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche CASS. LAV. 28/11/2001 N° 15041).
Orbene, trattandosi di un complessivo grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (6%, trattandosi di eventi tutti successivi al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex
D.Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV.
8 OTTOBRE 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n°
38/00, essendo comunque il grado di menomazione complessivamente pari o superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura e con la decorrenza suddetta, di talché l' deve CP_1 essere condannato al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
4 Sentenza R.G. n° 7287/24 Nella liquidazione della riconosciuta prestazione, peraltro, deve ovviamente procedersi alla deduzione di quanto eventualmente già erogato e/o da erogarsi a titolo di indennizzo in capitale atteso che, ai sensi del comma quinto dell'art.
13 del D. Lgs. n° 38/00, “Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato”.
°°°°°°°°°°°°°°
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza (ovviamente nei limiti della stessa, avuto riguardo alla misura dell'incremento dell'indennizzo accertato in questa sede) e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione
(criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SS.UU., 11 SETTEMBRE 2007, N.
19014).
Si precisa altresì che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 - sì è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto
(anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non presentare specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano Parte_2
N° 13452 e N° 949 (quanto alla
[...] Parte_3 applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive
a quelle oggetto della condanna (sul punto, cfr. CASS. LAV. 31 GENNAIO 2011 N°
2148 e, soprattutto, 18 SETTEMBRE 2012 N° 15656). Parte_4
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne CP_1 anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128
r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D.
Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 18 (diciotto)%, con decorrenza dalla data dell'ultima domanda amministrativa del 12 gennaio 2022, condanna l' al pagamento CP_1 dei relativi ratei maturati e maturandi - salva deduzione di quanto eventualmente già erogato e/o da erogarsi a titolo di indennizzo in capitale -, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.500,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Stefania POLLICORO, dichiaratasi anticipataria;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 10 novembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
6 Sentenza R.G. n° 7287/24
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 Sentenza R.G. n° 7287/24
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 6 novembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Stefania POLLICORO - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
- Convenuto, contumace -
OGGETTO: “INDENNIZZO IN RENDITA PER MALATTIE PROFESSIONALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 19 luglio 2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla erogazione delle prestazioni di legge, non attribuite in sede amministrativa, a seguito delle menomazioni della propria integrità psico-fisica derivanti da malattia professionale (sindrome del tunnel carpale bilaterale) denunciata in data 12 gennaio 2022, da cumularsi con quelle derivanti da altre malattie professionali e/o infortuni sul lavoro (“deficit uditivo bilaterale” e “tendinopatia cronica di spalla bilaterale”) ulteriormente denunciate (per le quali è stata riconosciuta una menomazione solo nella complessiva misura del 15%), e conseguentemente condannare l' al pagamento delle relative somme nell'ammontare CP_1 previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Nonostante rituale notifica, l' è rimasto contumace. CP_1
Nel corso del giudizio, acquisiti i verbali relativi alle prove testimoniali espletate
1 Sentenza R.G. n° 7287/24 in altro giudizio svoltosi inter partes, è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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In ordine al fatto che – ai fini della prova testimoniale - sia stata disposta l'acquisizione dei verbali relativi alle prove espletate in altro giudizio svoltosi inter partes, è appena il caso di rilevare che: «Il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche gli elementi istruttori raccolti in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisiti al giudizio della cui cognizione è investito;
ne consegue che è irrilevante l'inutilizzabilità nel diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poiché a rilevare è
l'effettiva utilizzabilità dell'elemento istruttorio nella causa in cui essa viene acquisita» (sic CASS. SEZ. III. 3 NOVEMBRE 2021 N° 31312; conf. CASS. LAV. 3
APRILE 2017 N° 8603, CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2014 N° 9843 e CASS. SEZ. III, 14
MAGGIO 2013 N° 11555).
Nel merito, premesso che il ricorso risulta proponibile (attesa la presentazione di idonea istanza in sede amministrativa), opina il TRIBUNALE che la domanda sia parzialmente fondata e, conseguentemente, debba essere accolta limitatamente a quanto di ragione. Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente risulta affetta dalla ulteriore patologia denunciata, che deve essere considerata di origine professionale per la prolungata e costante esposizione - durante l'attività lavorativa di autista di mezzi pesanti – ad attività a carattere usurante.
Pertanto, quanto al nesso eziologico, la tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui parte ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede giudiziale, nonché nella fase amministrativa ed in sede testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Tale affezione va cumulata con quelle derivanti dalle altre malattie e/o
2 Sentenza R.G. n° 7287/24 infortuni sopra indicati, come di seguito ulteriormente specificati:
---------------
Essi, quindi, determinano una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella complessiva misura del 18
(diciotto)%, con decorrenza dalla data dell'ultima domanda amministrativa del
12 gennaio 2022.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati
3 Sentenza R.G. n° 7287/24 evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27
LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009
N° 10222). Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Appare inoltre orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze. Infatti, il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , CP_1 secondo la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 citt., per determinare il grado complessivo di inabilità rilevante per la rendita. La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato” (così testualmente CASS. LAV. 21/12/2005
N° 28298; conforme CASS. LAV. 8/4/2002 N° 5009, con riferimento anche a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche CASS. LAV. 28/11/2001 N° 15041).
Orbene, trattandosi di un complessivo grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (6%, trattandosi di eventi tutti successivi al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex
D.Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV.
8 OTTOBRE 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n°
38/00, essendo comunque il grado di menomazione complessivamente pari o superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura e con la decorrenza suddetta, di talché l' deve CP_1 essere condannato al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
4 Sentenza R.G. n° 7287/24 Nella liquidazione della riconosciuta prestazione, peraltro, deve ovviamente procedersi alla deduzione di quanto eventualmente già erogato e/o da erogarsi a titolo di indennizzo in capitale atteso che, ai sensi del comma quinto dell'art.
13 del D. Lgs. n° 38/00, “Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato”.
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Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza (ovviamente nei limiti della stessa, avuto riguardo alla misura dell'incremento dell'indennizzo accertato in questa sede) e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione
(criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SS.UU., 11 SETTEMBRE 2007, N.
19014).
Si precisa altresì che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 - sì è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto
(anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non presentare specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano Parte_2
N° 13452 e N° 949 (quanto alla
[...] Parte_3 applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive
a quelle oggetto della condanna (sul punto, cfr. CASS. LAV. 31 GENNAIO 2011 N°
2148 e, soprattutto, 18 SETTEMBRE 2012 N° 15656). Parte_4
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne CP_1 anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128
r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D.
Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 18 (diciotto)%, con decorrenza dalla data dell'ultima domanda amministrativa del 12 gennaio 2022, condanna l' al pagamento CP_1 dei relativi ratei maturati e maturandi - salva deduzione di quanto eventualmente già erogato e/o da erogarsi a titolo di indennizzo in capitale -, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.500,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Stefania POLLICORO, dichiaratasi anticipataria;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 10 novembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
6 Sentenza R.G. n° 7287/24
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 Sentenza R.G. n° 7287/24