Ordinanza collegiale 3 maggio 2024
Ordinanza collegiale 3 ottobre 2024
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 07/02/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01012/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01778/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1778 del 2023, proposto da
Farmaceutici Damor Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberico Selvaggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asp Reggio Calabria, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato formatosi su:
- il decreto ingiuntivo n. 8101/2015 R.G. 51515/2015 reso dal Giudice di Pace di Napoli il 2/10/2015, notificato in data 9/11/2015, non opposto e munito del decreto di esecutorietà il 28/11/2016, rinotificato con f.e. il 18/11/2017;
- il decreto ingiuntivo n. 6595/2011 R.G. 50272/2011 reso dal Giudice di Pace di Napoli il 16/09/2011, notificato in data 12/10/2011, non opposto e munito del decreto di esecutorietà il 16/11/2012, rinotificato con f.e. il 9/02/2012;
- il decreto ingiuntivo n. 6119/2011 R.G. 46090/11 reso dal Giudice di Pace di Napoli l’11/08/2011, notificato in data 30/09/2011, non opposto e munito del decreto di esecutorietà il 10/1/2012 e rinotificato con f.e. il 9/02/2012;
- il decreto ingiuntivo n. 4047/11 R.G. 26430/11 reso dal Giudice di Pace di Napoli, notificato in data 04/06/2011, non opposto e munito del decreto di esecutorietà il 14/11/2011 e rinotificato con f.e. il 13/12/2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 il dott. Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza da parte dell’Azienda resistente dei seguenti provvedimenti giurisdizionali:
1) Decreto Ingiuntivo n. 8101/2015 RG. 51515/2015 reso dal Giudice di Pace di Napoli il 20/10/2015, notificato in data 9/11/2015, non opposto e munito del decreto di esecutorietà il 28/11/2016, rinotificato con f. e. il 18/11/2017;
2) decreto ingiuntivo n. 6595/2011 rg. 50272/2011 reso dal Giudice di Pace di Napoli il 16/09/2011, notificato in data 12/10/2011, non opposto e munito del decreto di esecutorietà il 16/11/2012, rinotificato con fe il 9/02/2011;
3) Decreto Ingiuntivo. 6119/2011 rg. 46090/11 reso dal Giudice di Pace di Napoli il 11/08/2011, notificato in data 30/09/2011, non opposto e munito del decreto di esecutorietà il 10/1/2012 e rinotificato con fe il 9/02/2012;
4) Decreto Ingiuntivo 4047/11 rg. 26430/11 reso dal Giudice di Pace di Napoli notificato in data 04/06/2011, non opposto e munito del decreto di esecutorietà il 14/11/2011 e rinotificato con il 13/12/2011;
Non si è costituita in giudizio l’Azienda resistente.
Alla camera di consiglio del 6 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Invero, come da dichiarazione di parte ricorrente depositata in giudizio in data 12 novembre 2024, è venuto meno ogni interesse alla definizione nel merito della presente controversia, con consequenziale improcedibilità del ricorso.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente, Estensore
Paola Palmarini, Consigliere
Domenico De Falco, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO