Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00137/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01201/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1201 del 2022, proposto dal signor LE OL, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Ingroia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione, in persona del Ministro pro tempore , e l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della prova disciplinare orale per la scuola superiore di II grado, classe di concorso “ A066 – Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica ”, sostenuta in data 12.07.2022 alle ore 10:40 dinanzi alla commissione nazionale di cui all’art. 8, co. 1, del decreto ministeriale n. 242 del 2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’istruzione e dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il dott. ID De AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. LE OL ha partecipato alla procedura di cui all’art. 59, co. 4-9, del decreto legge n. 73/2021, come convertito, finalizzata alla conversione del contratto di insegnamento a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso “ A066 – Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica ” presso l’Istituto di istruzione superiore “Sassetti – Peruzzi” di Firenze.
2. – Risulta che l’interessato, dopo aver svolto il prescritto percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 59/2017, veniva dalla commissione giudicato non idoneo all’esito della prova disciplinare svolta in data 12.07.2022 ai sensi dell’art. 8, co. 1, del decreto ministeriale n. 242/2021.
3. – Risulta, altresì, che, nella stessa sessione del 12.07.2022, si svolgevano dinnanzi alla commissione i colloqui di altri candidati (cfr. doc. 7 della produzione dell’Amministrazione resistente del 4.11.2022) e che almeno una di essi, la sig.ra RI VI AR, superava la prova ottenendo un giudizio di idoneità (come si evince dal doc. 4 della produzione di parte ricorrente del 11.10.2022).
4. – Con ricorso notificato e depositato in data 11.10.2022, il ricorrente ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale l’esito negativo della procedura straordinaria di reclutamento di cui sopra, deducendo che la sua prova disciplinare orale non è stata valutata « da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio », come prescritto dall’art. 59, co. 7, del decreto legge n. 73/2021, ma da una commissione della quale erano componenti due docenti in servizio nel medesimo istituto scolastico nel quale il ricorrente aveva svolto il prescritto percorso annuale di formazione iniziale e prova.
5. – L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e non ha depositato memorie, ma solo una relazione dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana corredata da documenti.
6. – All’udienza pubblica del 8 gennaio 2026, come da verbale, il Tribunale ha rilevato la possibile di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di atti presupposti (ovvero dei decreti di nomina della commissione) e, inoltre, per la sua mancata notifica ad almeno un controinteressato.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione, come da istanza scritta depositata da entrambe le parti.
7. – Con il ricorso all’esame del collegio, il sig. OL ha testualmente chiesto l’annullamento « Della prova disciplinare orale per la Scuola superiore di II Grado, Classe di concorso A066 - Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica - sostenuta in data 12.07.2022 alle ore 10:40 dinanzi alla Commissione Nazionale ex art. 8 co.1 del Decreto Ministeriale 30 Luglio 2021 n. 242 ».
Non è stato pertanto formalmente domandato l’annullamento degli atti presupposti, ovvero del decreto di nomina della commissione giudicatrice della prova disciplinare n. 367 del 29.06.2022 e del successivo decreto di rettifica n. 370 del 1.07.2022.
Deve però considerarsi che, a ben vedere, proprio ai decreti da ultimo indicati sono riferibili le censure formulate dal ricorrente.
Secondo la giurisprudenza, nel processo amministrativo, « in caso di omessa impugnazione del provvedimento presupposto e autonomamente lesivo, divenuto inoppugnabile, è inammissibile l’impugnazione dell’atto consequenziale per vizi riconducibili all’atto presupposto. In detta ipotesi, infatti, il ricorso avverso l’atto presupponente è ammissibile solo nella misura in cui si facciano valere vizi propri ed autonomi di tale atto, mentre è inammissibile ove si intenda far valere con esso vizi dell’atto presupposto immediatamente lesivo e non impugnato. Nemmeno può sopperire a tale omissione la presenza della formula di stile, normalmente utilizzata nell’epigrafe del ricorso, e cioè che il gravame si estende a tutti gli atti connessi e presupposti, in quanto tale formula non può ritenersi sufficiente a far ricomprendere nell’oggetto dell’impugnazione atti non nominati e dei quali non è possibile l’individuazione nel testo del ricorso, nemmeno esaminando le censure proposte » (così TAR Toscana, sez. IV, 27 febbraio 2025, n. 311).
Nel caso di specie, però, i decreti di nomina della commissione sono menzionati nella parte in fatto del ricorso (punto n. 2) e sono allegati allo stesso (docc. 1 e 2 della produzione di parte ricorrente). Inoltre, come accennato, l’unico motivo di ricorso proposto, relativo alla violazione dell’art. 59, co. 7, del decreto legge n. 73/2021 nella parte in cui prescrive che la prova disciplinare orale sia valutata « da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio », è con ogni evidenza rivolto a contestare la legittimità della composizione della commissione.
Può dunque ritenersi che la formula usata dal ricorrente nelle conclusioni del ricorso, attraverso la quale viene chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato e di « ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale », sia nello specifico caso sufficiente a far ricomprendere nell’oggetto dell’impugnazione anche i decreti di nomina della commissione, atti specificamente menzionati nel testo del ricorso rispetto ai quali è espressamente dedotta la censura relativa alla violazione dell’art. 59, co. 7, del decreto legge n. 73/2021.
Siffatta impugnazione dei decreti di nomina della commissione può ritenersi tempestiva alla luce dell’insegnamento secondo cui nelle e nelle selezioni pubbliche l'atto di nomina della commissione giudicatrice, al pari degli atti da questa compiuti nel corso del procedimento, non produce ex se un effetto lesivo che implichi l'onere dell'impugnazione nel prescritto termine decadenziale, la quale va invece effettuata unitamente al provvedimento finale (cfr., per tutte, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 18 luglio 2025, n. 5413 e i precedenti ivi citati).
8. – Sennonché, anche volendo ritenere, per quanto sopra osservato, che nel caso che qui occupa la formula di impugnazione di « ogni ulteriore atto (…) presupposto, connesso e/o consequenziale » valga a rendere inequivoca la volontà del ricorrente di impugnare i decreti n. 367 del 29.06.2022 e n. 370 del 1.07.2022, deve rilevarsi che l’eventuale annullamento di tali decreti comporterebbe l’automatico travolgimento di tutti gli atti della sequenza procedimentale successivi alla nomina della commissione, finendo inevitabilmente per ledere la posizione di tutti i candidati giudicati idonei dalla commissione in ipotesi illegittimamente costituita.
Ai sensi dell’art. 41, co. 2, cod. proc. amm., qualora sia proposta l’azione di annullamento il ricorso deve essere notificato alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso.
La notifica ad almeno uno dei controinteressati costituisce un onere minimo imprescindibile per la stessa costituzione del rapporto processuale. Il controinteressato da evocare in giudizio è il soggetto indicato nell’atto che si impugna, ovverosia il soggetto, facilmente individuabile, portatore di un interesse – concreto ed attuale – giuridicamente qualificato alla conservazione dell’atto e, dunque, interessato a difendere una situazione giuridica di vantaggio uguale e contraria rispetto a quella del ricorrente (TAR Lombardia, Milano, sez. I, 8 giugno 2024, n. 1735).
Nel processo amministrativo, infatti, la qualità di controinteressato in senso tecnico deve essere riconosciuta a coloro che, oltre ad essere nominativamente indicati nel provvedimento stesso o comunque agevolmente individuabili in base ad esso (c.d. elemento formale), si presentino come portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell’atto (in quanto questo di norma attribuisce loro in via diretta, appunto, una situazione giuridica di vantaggio), interesse che deve essere di natura eguale e contraria a quello del ricorrente (c.d. elemento sostanziale). Qualora sia omessa la notifica del ricorso al controinteressato così individuato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 2011, n. 6074; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 12 settembre 2025, n. 6161).
Orbene, come sopra accennato, da quanto si evince dagli atti di causa, nella stessa sessione del 12.07.2022 ha sostenuto positivamente la prova disciplinare la sig.ra RI VI AR, che ha ottenuto il giudizio di idoneità. Il nominativo della sig.ra RI VI AR e il giudizio di idoneità alla stessa riservato dalla commissione risultano dalla documentazione allegata agli atti dallo stesso odierno ricorrente (doc. 4 allegato al ricorso).
La sig.ra AR, dunque, è nominativamente indicata nell’atto impugnato o comunque agevolmente individuabile in base ad esso (elemento formale) e, essendo stata giudicata idonea dalla stessa commissione contro la cui composizione si rivolgono le censure del ricorrente, è indubitabilmente portatrice di un interesse qualificato alla conservazione degli atti impugnati nel presente giudizio (elemento sostanziale): ella è, in altri termini, controinteressata rispetto alla domanda fatta valere dal sig. OL.
Il ricorso, però, non è stato notificato né alla sig.ra AR né ad un qualsiasi altro controinteressato.
Dunque, presupponendo che il ricorso sia stato proposto (anche) per l’annullamento degli atti presupposti costituiti dai decreti di nomina della commissione, la circostanza che il suo eventuale accoglimento determinerebbe il travolgimento di tutti gli atti compiuti dalla commissione e che, ciononostante, lo stesso atto introduttivo non sia stato notificato ad almeno un controinteressato (quale è, come detto, la sig.ra RI VI AR) rende comunque l’impugnazione inammissibile ai sensi dell’art. 41, co. 2, cod. proc. amm.
9. – Deve, in conclusione, essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dal sig. OL.
10. – Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della difesa di mero stile spiegata dall’Amministrazione resistente, che si è limitata a depositare una relazione dell’Ufficio scolastico regionale e la documentazione ad essa allegata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
VI La RD, Presidente
VI De Felice, Primo Referendario
ID De AZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID De AZ | VI La RD |
IL SEGRETARIO