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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/12/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N° 147/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI MESSINA Sezione lavoro In nome del Popolo italiano La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 2 dicembre 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 147/24 R.G.L. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , residente Parte_1 C.F._1 in Terme Vigliatore, Via Marchesana 120, elettivamente domiciliato in Barcellona
P.G., Via J. Kennedy 470, presso lo studio dell'avv. Santo Napoli, c.f.
[...]
, che lo rappresenta e difende, pec C.F._2 Email_1 [...] Ema_
fax 090/9701664 -Appellante
CONTRO in persona del legale rappresentante, (P. Iva ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Barcellona P.G., contrada Girotta snc, elettivamente domiciliata in
Messina, via T. Cannizzaro, 87, presso lo studio dell'avv. Gaetano Sorbello
( – pec , che la rappresenta e C.F._3 Email_3 difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Salvatore Sorbello ( C.F._4
- pec –Appellata
[...] Email_4
OGGETTO: differenze retributive- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Barcellona P.G. n° 512 pubblicata in data 4 ottobre 2023
CONCLUSIONI Basile: in parziale riforma della sentenza impugnata: 1) dichiarare che
[...] durante i rapporti di lavoro intercorsi con dal Pt_1 Parte_2 24.01.2011 al 03.10.2011, dal 27.06.2012 al 31.07.2012 e, da ultimo, dal 14.11.2012 al 31.07.2016 ha sempre percepito una retribuzione non proporzionata alla qualità ed alla quantità dell'attività lavorativa effettivamente prestata, rice- vendo in pagamento i soli importi mensili indicati in narrativa di € 1.400,00 fino a gennaio 2015 e di €.1.500,00 al mese per il periodo lavorativo successivo;
2) di- chiarare che il ricorrente ha sempre prestato la propria opera con carattere di rego- larità e di continuità per 26 giorni al mese, lavorando dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 17:00, con una pausa pranzo di un'ora, e il sabato dalle 7:00 alle 13:00; 3) dichiarare che nel corso di tutti i tre distinti periodi lavorativi ha svolto lavoro straordinario non retribuito in media per 44/45 ore al mese, senza ricevere le rela- N° 147/24 R.G.L.
tive maggiorazioni previste dal vigente CCNL;
4) conseguentemente, dichiarare il diritto dell'appellante al pagamento di tutte le differenze retributive tra la retribu- zione percepita e quella di maggiore importo spettante per l'attività lavorativa ef- fettivamente espletata, da rapportarsi al trattamento economico previsto dal vigen- te CCNL del settore Alimentari-Industria per i dipendenti inquadrati nel 4° livello retributivo con contratto a tempo pieno, nonché al pagamento del compenso e del- le maggiorazioni dovute per il lavoro straordinario;
5) dichiarare che l'istante non ha mai fruito con regolarità delle ferie annuali, non ha mai percepito alcuna men- silità supplementare e che, cessati i singoli rapporti di lavoro oggetto del presente ricorso, è rimasto creditore, oltre che dei ratei delle tredicesime e delle quattordi- cesime mensilità relative agli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, dell'indennità per mancato preavviso ex art. 72 CCNL, dei permessi ROL, dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie e di ex festività maturati e non godu- ti, nonché dell'intero ammontare dei diversi T.f.r. spettanti per ciascuno dei tre pe- riodi lavorativi;
6) conseguentemente, condannare al pagamento Controparte_1 in favore del ricorrente della complessiva somma di € 83.068,01, o di quell'altra maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche a seguito di CTU contabile, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
7) condannare
[...] al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado da distrarre in CP_1 favore del procuratore che si dichiara anticipatario;
8) ai sensi dell'art. 346 c.p.c. si ripropongono tutte le domande e istanze istruttorie formulate nella memoria di costituzione in giudizio con domanda riconvenzionale e nel ricorso introduttivo del giudizio riunito iscritto al n. 1895/2017 R.G. che nel presente atto devono in- tendersi espressamente ed integralmente riportate e trascritte. In particolare, si chiede ammettere l'escussione di altri testi, tra quelli indicati, sulle circostanze già articolate in primo grado, che di seguito si trascrivono: a1) "Vero o no che
[...] durante i tre distinti rapporti lavorativi intercorsi con Pt_1 Parte_3 dal 24.01.2011 al 03.10.2011, dal 27.06.2012 al 31.07.2012 e dal 14.11.2012 al 31.07.2016 ha sempre prestato la propria opera con carattere di regolarità e di continuità per 26 giorni al mese lavorando dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 17:00, con una pausa pranzo di un'ora, il sabato dalle 7:00 alle 13:0"; a2) "vero o no che il pagamento delle retribuzioni e di ogni altro emolumento avveniva per tutti i dipendenti mediante bonifici bancari e che l' non è mai stata Parte_2 solita corrispondere ai propri lavoratori acconti e/o somme in denaro a titolo retri- butivo?"; a3) "Vero o no che il ricorrente non ha fruito con regolarità di tutti i giorni di ferie maturati annualmente", A tal fine, si riporta l'elenco dei testi da escutere già indicati in primo grado: , Controparte_2 CP_3 CP_4
, , , ,
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, , ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 [...]
, , , Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15
, , , ,
[...] CP_16 Controparte_17 Controparte_18 CP_19 [...]
, , . 9) Disporre Controparte_20 Controparte_21 CP_22 CTU contabile al fine di determinare le somme spettanti al ricorrente con riferi- mento agli emolumenti e alle differenze retributive oggetto di domanda.
1) rigettare l'appello proposto da . 2) si reitera CP_1 Parte_1 l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5 c.c. di ogni presunto di- ritto vantato da per i rapporti di lavoro intercorsi dal 24.01.2011 Parte_1 al 3.10.2011 e dal 27.06.2012 al 31.07.2012. 3) Vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Barcellona P.G., depositato il 28 settembre N° 147/24 R.G.L.
Par 2017 e iscritto al n° 1804/17, (di seguito conveniva Controparte_1
[...]
premettendo di averlo avuto quale dipendente con qualifica di condut- Pt_1 tore di impianti di trasformazione agrumaria, IV livello, dal 20 gennaio al 30 set- tembre 2011, dal 27 giugno al 31 luglio 2012 con contratto a tempo determinato e dal 14 dicembre 2012 al 31 luglio 2016. Sosteneva di avere erroneamente pagato al lavoratore 1.043,67 euro in più rispetto al dovuto e chiedeva la condanna del a restituire tale somma, segnalando inoltre che qualunque credito even- Pt_1 tualmente maturato durante i primi due rapporti di lavoro era ormai prescritto ai sensi dell'art. 2948 c.c. Par
resisteva chiedendo in via riconvenzionale la condanna di al paga- Pt_1 mento di differenze retributive per il maggior orario osservato e non riconosciuto, al mancato pagamento delle mensilità aggiuntive e di alcune voci contrattuali e al mancato godimento di ferie, lamentando di avere ricevuto una retribuzione di soli
1.400,00 euro al mese fino a gennaio 2015 e 1.500,00 da febbraio 2015.
Analoghe domande il proponeva con autonomo ricorso iscritto al n° Pt_1 Par 1895/17, in cui resisteva e che veniva riunito.
All'udienza del 12 dicembre 2018 il tribunale formulava ipotesi transattiva di pagamento in favore del di euro 40.000,00 oltre 2.000,00 di contributo spe- Pt_1 se legali, accettata solo dal lavoratore.
Venivano dunque espletati: Par
udienza 13 luglio 2021: interrogatorio formale del legale rappresentante di ed esame del teste;
Controparte_21
udienza 19 gennaio 2022: esame del teste Controparte_2
udienza 21 luglio 2022: esame dei testi e Testimone_1 Controparte_11
udienza 16 febbraio 2023: esame del teste Testimone_2
Con sentenza n° 512 depositata in data 4 ottobre 2023 il giudice di primo grado ha infine rigettato tutte le domande compensando le spese. ha proposto appello con ricorso depositato in data 29 marzo Parte_1
2024. AG resiste. Con ordinanza del 12 marzo 2025 è stata disposta consulenza contabile, espletata la quale, depositate note di trattazione scritta entro il 2 dicem- bre 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE Par
1- La domanda di era basata sul presupposto che il avesse lavorato 7 Pt_1 ore dal lunedì al venerdì e 5 ore il sabato (40 settimanali) e che la maggiore som- ma erogatagli sarebbe stata frutto di un mero errore contabile.
Il ha di contro sostenuto di avere osservato orario dalle 7 alle 17 con Pt_1 un'ora di pausa pranzo (9 ore) dal lunedì al venerdì e dalle 7 alle 13 il sabato, per un totale di 51 ore settimanali, di cui undici da considerare pertanto straordinario N° 147/24 R.G.L.
da pagare con maggiorazione al 45% come da art. 31 CCNL.
Ha inoltre lamentato di avere ricevuto la paga mensile di 1.400,00 euro fino a gennaio 2015 e 1.500,00 da febbraio 2015, senza trattamento di fine rapporto per Par ciascuno dei tre contratti intercorsi con indennità di mancato preavviso in re- lazione al licenziamento intervenuto il 31 luglio 2016 e mensilità aggiuntive. Ha anche sostenuto di avere goduto solo in parte di ferie e permessi come previsti dalla contrattazione collettiva. Par
2- Il tribunale ha in primo luogo rigettato la domanda di osservando che manca la prova che l'erogazione delle maggiori somme fosse frutto di errore es- Parte senziale riconoscibile dal lavoratore e non imputabile ad ontro tale decisio- ne non viene proposta impugnazione.
Riguardo la domanda del , il Giudice a quo ha ritenuto inaffidabili, ancor- Pt_1 chè ammissibili, le deposizioni di , e considerate favore- CP_21 CP_2 CP_11 voli al lavoratore, perché provenienti da soggetti che avevano intentato analoghe azioni e non riscontrate in emergenze documentali né nelle deposizioni di Tes_1
e che quasi niente sapevano su mansioni, turni e reparto del . Ha inol- Tes_2 Pt_1 Par tre ritenuto irrilevanti le parziali ammissioni del legale rappresentante che era in carica da meno di un mese e rispondeva sulla base di quanto riferitogli dal pre- cedente legale rappresentante.
Il tribunale, su tale base, ha ritenuto non dimostrato che il avesse lavorato Pt_1 Par oltre le quaranta ore settimanali indicate da e ha rigettato tutte le domande.
3- Con il primo motivo di appello il ricorrente lamenta la mancata pronuncia in relazione alle domande relative a tfr, mensilità aggiuntive e indennità di mancato preavviso. Evidenzia che, pure ove si neghi lo svolgimento di lavoro straordinario, il tfr, l'indennità di mancato preavviso e l'indennità per ferie non godute, nonché
l'eventuale credito per retribuzione ordinaria che superi l'importo di 1.400,00 euro Par (1.500,00 nell'ultimo periodo) mensili, andavano comunque pagati. Nega che abbia dato alcuna prova dell'adempimento.
Con il secondo motivo il contesta che i testi , e Pt_1 CP_21 CP_2 CP_11 possano essere considerati inattendibili, osservando che il tribunale non si è preoccupato di chiarire, in concreto, quali fossero le contraddizioni intrinseche o estrinseche nelle loro deposizioni e rilevando in particolare che non una delle loro affermazioni è stata smentita da e mentre il legale rappresentante Tes_2 Tes_1 Par andrebbe ritenuto attendibile quantomeno riguardo all'ammissione della circo- stanza A2 deferitagli, e cioè che i dipendenti venivano pagati mediante bonifico.
Il terzo motivo, che è ovviamente legato al secondo, riguarda a questo punto la Par ricostruzione del debito di in ragione della mancata prova del pagamento del- la retribuzione in base all'orario che il sostiene essere stato dimostrato e Pt_1 comunque delle voci contrattuali dovute a prescindere dallo straordinario. Il Basi- N° 147/24 R.G.L.
le evidenzia anche, in particolare, che i testimoni e hanno anche CP_21 CP_11 asseverato il godimento di soli 15 giorni di ferie annuali.
4- Il secondo motivo assume valore pregiudiziale perché in base a questo la di- samina dell'eventuale quantum prende strade diverse.
Il tribunale ha applicato principi pacifici in giurisprudenza nel rilevare come le deposizioni di soggetti che portino un interesse di fatto comune a quello di una della parte, ma non incompatibili con l'ufficio di testimone, debbano essere valu- tate con la massima attenzione. La motivazione della sentenza impugnata è tutta- via incompleta perché, come correttamente segnala il , non cala il principio Pt_1 nella realtà concreta del giudizio. Non è vero, in particolare, che siffatte deposi- zioni necessitino sempre di riscontri esterni decisivi perché, a titolo esemplificati- vo, una deposizione da teste con interesse comune, se intimamente coerente e non smentita da elementi di segno contrario, può anche costituire prova.
Nel caso di specie va tuttavia rilevato che i tre testimoni hanno riferito cose in parte diverse da quelle indicate in ricorso. A fronte dell'allegazione del lavoratore di avere osservato orario 7-17 (7-13 il sabato), tutti e tre hanno invece detto che il lavorava o nel turno 7-17 o in quello dalle 22:00 alle 7:00, senza fa- Pt_1 CP_21 re distinzioni precise riguardo ai periodi dell'anno, e specifican- CP_2 CP_11 do che questi orari venivano osservati solo nei periodi di maggior produzione.
Le deposizioni non sono dunque coerenti già rispetto alle allegazioni del ricor- rente, ponendosi in contrasto con esse in relazione ad una circostanza (l'aggiunta di lavoro notturno) che il lavoratore non ha nemmeno ventilato.
Tale incongruenza, già grave in sé, lo diventa ancor più ove si consideri che il aveva citato quale proprio teste reciproco il (oltre che il . CP_11 Pt_1 CP_2
A questo punto, solo un serio riscontro esterno avrebbe consentito di assegnare al- le deposizioni l'affidabilità indispensabile per l'accoglimento della domanda. Ciò spiega perché il tribunale abbia ragionevolmente ritenuto che gli altri testi, lavora- tori di altri reparti, pur non avendo smentito alcunché, non abbiano nemmeno dato conferme. Altrettanto rilevante è l'inesistenza di confessioni da parte del legale rappresentante di Pt_5
[.
ha prodotto invero anche il foglio di programmazione dell'attività lavo- Pt_1 rativa, individuale e collettivo, per il giorno 4 agosto 2015, in cui in effetti egli ri- sulta impegnato dalle 7 alle 17 con pausa di un'ora per il pranzo, ma si tratta di una singola giornata, che come tale non può costituire riscontro del fatto che que- sto fosse l'orario da lui osservato normalmente.
Non costituisce infine prova la lettera dell'Ispettorato territoriale del lavoro data- ta 20 aprile 2018 nella quale si dà notizia di un "verbale unico di accertamento e Par notificazione" notificato ad del quale non è però noto il contenuto e che sa- rebbe stato elevato in base ad "accertamenti ispettivi" non meglio definiti, con la N° 147/24 R.G.L.
specificazione, oltretutto, che "per eventuali differenze retributive" il Pt_1 avrebbe dovuto "adire l'autorità giudiziaria di competenza".
5- Assodato che la disamina debba proseguire in base all'orario di quaranta ore Par settimanali indicato da , tranne per il 4 agosto 2015, resta tuttavia il problema della mancata valutazione delle altre domande, che si è risolta in un rigetto immo- tivato, con conseguente onere per questa Corte di procedere all'esame nel merito correggendo la decisione o, ove questa sia corretta, integrando la motivazione.
A questo fine va premesso che, come correttamente rileva il lavoratore, le buste Par paga prodotte da non sono sottoscritte e quindi non formano prova dell'avve- nuto pagamento delle somme ivi indicate. Non formano prova del pagamento, ad Par CP_ onta di quanto sostenuto da nemmeno gli estratti contributivi che ven- gono redatti dall'istituto previdenziale sulla base delle dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro. Par È invece decisiva la circostanza che pagasse i dipendenti mediante bonifici, riferita dal legale rappresentante e confermata da quasi tutti i testimoni senza al- cuna smentita. A questo punto, l'importo ricevuto dal non può che essere Pt_1 ricostruito in base a quanto egli ha dichiarato e quanto risultante dall'estratto conto bancoposta che l'appellante ha prodotto in allegato all'atto di appello.
L'importo risultante da una paga mensile di 1.400,00 euro mensili, poi 1.500,00, va confrontato con quanto al ricorrente spetterebbe secondo CCNL per una pre- stazione di otto ore giornaliere, inquadramento come da contratto individuale, a titolo di retribuzione ordinaria e trattamenti di fine rapporto. Va inoltre calcolata Par l'indennità di mancato preavviso, non avendo dimostrato né di avere concesso il preavviso né di avere pagato alcunché a tale titolo.
Il ricorrente ha dimostrato di avere interrotto la prescrizione già con diffida del
22 settembre 2016, intervenuta prima della scadenza del quinquennio dalla chiu- sura del primo rapporto a tempo determinato (30 settembre 2016) e quindi i crediti relativi a quest'ultimo vanno inclusi nel dovuto.
Non è invece possibile accogliere la domanda relativa a ferie e permessi non go- duti, che rimane agganciata alle deposizioni e come visto non CP_21 CP_11 attendibili e peraltro fra loro parzialmente contrastanti, l'uno avendo parlato di 15 giorni di ferie effettivi l'anno e l'altro di 17-18, peraltro riferendo tali indicazioni a sé e inferendo solo in termini probabilistici che tali fossero anche i giorni goduti dal collega.
6- La consulente nominata da questa Corte ha appurato che, a titolo di differenze retributive, spettano al solo 5.885,60 euro. Pt_1
La consulente ha considerato ai fini del conteggio anche i bonifici che ha consta- tato essere stati introitati nel conto corrente del . Questi sostiene che non se Pt_1 ne potrebbe tenere conto perché privi di causale ma, come visto, sul fatto che il N° 147/24 R.G.L.
pagamento avvenisse anche attraverso questo mezzo vi è prova e l'appellante non allega per nessuno di essi una plausibile causale alternativa rispetto a quella del pagamento delle retribuzioni.
Sulle conclusioni della consulente, adeguatamente illustrate con calcoli analitici e puntuali riferimenti alla contrattazione collettiva applicabile, non sono sorte al- tre specifiche questioni. La Corte può dunque farle proprie. Par Le spese seguono la soccombenza che rimane in capo a ma l'abissale diffe- renza fra quanto chiesto e quanto accertato impone una compensazione in ragione di tre quarti. La liquidazione va fatta in base al valore del decisum, che supera di poco il limite di applicazione del terzo scaglione giustificando già solo per questo l'applicazione del minimo tariffario. In presenza delle dichiarazioni di rito, va di- sposta la chiesta distrazione.
Le spese di consulenza, separatamente liquidate, gravano invece interamente su Par che vi ha dato comunque causa.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 29 marzo 2024 da Parte_6
contro avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Bar-
[...] Controparte_1 cellona P.G. n° 512 pubblicata in data 4 ottobre 2023, in parziali accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, condanna la appellata a pagare alla appellante, a titolo di differenze retributive, 5.885,60 euro oltre interessi e ri- valutazione al soddisfo, e a rimborsargli un quarto delle spese di lite, liquidate quanto al primo grado in 2.695,00 euro e quanto all'appello in 2.906,00 euro, tutte oltre i.v.a., c.p.a. e generali, di cui dispone la distrazione in favore dell'avv. Santo
Napoli, procuratore antistatario, compensando le restanti frazioni. Pone definiti- vamente a carico dell'appellata le spese di consulenza separatamente liquidate. Messina 3 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente (dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI MESSINA Sezione lavoro In nome del Popolo italiano La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 2 dicembre 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 147/24 R.G.L. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , residente Parte_1 C.F._1 in Terme Vigliatore, Via Marchesana 120, elettivamente domiciliato in Barcellona
P.G., Via J. Kennedy 470, presso lo studio dell'avv. Santo Napoli, c.f.
[...]
, che lo rappresenta e difende, pec C.F._2 Email_1 [...] Ema_
fax 090/9701664 -Appellante
CONTRO in persona del legale rappresentante, (P. Iva ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Barcellona P.G., contrada Girotta snc, elettivamente domiciliata in
Messina, via T. Cannizzaro, 87, presso lo studio dell'avv. Gaetano Sorbello
( – pec , che la rappresenta e C.F._3 Email_3 difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Salvatore Sorbello ( C.F._4
- pec –Appellata
[...] Email_4
OGGETTO: differenze retributive- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Barcellona P.G. n° 512 pubblicata in data 4 ottobre 2023
CONCLUSIONI Basile: in parziale riforma della sentenza impugnata: 1) dichiarare che
[...] durante i rapporti di lavoro intercorsi con dal Pt_1 Parte_2 24.01.2011 al 03.10.2011, dal 27.06.2012 al 31.07.2012 e, da ultimo, dal 14.11.2012 al 31.07.2016 ha sempre percepito una retribuzione non proporzionata alla qualità ed alla quantità dell'attività lavorativa effettivamente prestata, rice- vendo in pagamento i soli importi mensili indicati in narrativa di € 1.400,00 fino a gennaio 2015 e di €.1.500,00 al mese per il periodo lavorativo successivo;
2) di- chiarare che il ricorrente ha sempre prestato la propria opera con carattere di rego- larità e di continuità per 26 giorni al mese, lavorando dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 17:00, con una pausa pranzo di un'ora, e il sabato dalle 7:00 alle 13:00; 3) dichiarare che nel corso di tutti i tre distinti periodi lavorativi ha svolto lavoro straordinario non retribuito in media per 44/45 ore al mese, senza ricevere le rela- N° 147/24 R.G.L.
tive maggiorazioni previste dal vigente CCNL;
4) conseguentemente, dichiarare il diritto dell'appellante al pagamento di tutte le differenze retributive tra la retribu- zione percepita e quella di maggiore importo spettante per l'attività lavorativa ef- fettivamente espletata, da rapportarsi al trattamento economico previsto dal vigen- te CCNL del settore Alimentari-Industria per i dipendenti inquadrati nel 4° livello retributivo con contratto a tempo pieno, nonché al pagamento del compenso e del- le maggiorazioni dovute per il lavoro straordinario;
5) dichiarare che l'istante non ha mai fruito con regolarità delle ferie annuali, non ha mai percepito alcuna men- silità supplementare e che, cessati i singoli rapporti di lavoro oggetto del presente ricorso, è rimasto creditore, oltre che dei ratei delle tredicesime e delle quattordi- cesime mensilità relative agli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, dell'indennità per mancato preavviso ex art. 72 CCNL, dei permessi ROL, dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie e di ex festività maturati e non godu- ti, nonché dell'intero ammontare dei diversi T.f.r. spettanti per ciascuno dei tre pe- riodi lavorativi;
6) conseguentemente, condannare al pagamento Controparte_1 in favore del ricorrente della complessiva somma di € 83.068,01, o di quell'altra maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche a seguito di CTU contabile, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
7) condannare
[...] al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado da distrarre in CP_1 favore del procuratore che si dichiara anticipatario;
8) ai sensi dell'art. 346 c.p.c. si ripropongono tutte le domande e istanze istruttorie formulate nella memoria di costituzione in giudizio con domanda riconvenzionale e nel ricorso introduttivo del giudizio riunito iscritto al n. 1895/2017 R.G. che nel presente atto devono in- tendersi espressamente ed integralmente riportate e trascritte. In particolare, si chiede ammettere l'escussione di altri testi, tra quelli indicati, sulle circostanze già articolate in primo grado, che di seguito si trascrivono: a1) "Vero o no che
[...] durante i tre distinti rapporti lavorativi intercorsi con Pt_1 Parte_3 dal 24.01.2011 al 03.10.2011, dal 27.06.2012 al 31.07.2012 e dal 14.11.2012 al 31.07.2016 ha sempre prestato la propria opera con carattere di regolarità e di continuità per 26 giorni al mese lavorando dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 17:00, con una pausa pranzo di un'ora, il sabato dalle 7:00 alle 13:0"; a2) "vero o no che il pagamento delle retribuzioni e di ogni altro emolumento avveniva per tutti i dipendenti mediante bonifici bancari e che l' non è mai stata Parte_2 solita corrispondere ai propri lavoratori acconti e/o somme in denaro a titolo retri- butivo?"; a3) "Vero o no che il ricorrente non ha fruito con regolarità di tutti i giorni di ferie maturati annualmente", A tal fine, si riporta l'elenco dei testi da escutere già indicati in primo grado: , Controparte_2 CP_3 CP_4
, , , ,
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, , ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 [...]
, , , Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15
, , , ,
[...] CP_16 Controparte_17 Controparte_18 CP_19 [...]
, , . 9) Disporre Controparte_20 Controparte_21 CP_22 CTU contabile al fine di determinare le somme spettanti al ricorrente con riferi- mento agli emolumenti e alle differenze retributive oggetto di domanda.
1) rigettare l'appello proposto da . 2) si reitera CP_1 Parte_1 l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5 c.c. di ogni presunto di- ritto vantato da per i rapporti di lavoro intercorsi dal 24.01.2011 Parte_1 al 3.10.2011 e dal 27.06.2012 al 31.07.2012. 3) Vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Barcellona P.G., depositato il 28 settembre N° 147/24 R.G.L.
Par 2017 e iscritto al n° 1804/17, (di seguito conveniva Controparte_1
[...]
premettendo di averlo avuto quale dipendente con qualifica di condut- Pt_1 tore di impianti di trasformazione agrumaria, IV livello, dal 20 gennaio al 30 set- tembre 2011, dal 27 giugno al 31 luglio 2012 con contratto a tempo determinato e dal 14 dicembre 2012 al 31 luglio 2016. Sosteneva di avere erroneamente pagato al lavoratore 1.043,67 euro in più rispetto al dovuto e chiedeva la condanna del a restituire tale somma, segnalando inoltre che qualunque credito even- Pt_1 tualmente maturato durante i primi due rapporti di lavoro era ormai prescritto ai sensi dell'art. 2948 c.c. Par
resisteva chiedendo in via riconvenzionale la condanna di al paga- Pt_1 mento di differenze retributive per il maggior orario osservato e non riconosciuto, al mancato pagamento delle mensilità aggiuntive e di alcune voci contrattuali e al mancato godimento di ferie, lamentando di avere ricevuto una retribuzione di soli
1.400,00 euro al mese fino a gennaio 2015 e 1.500,00 da febbraio 2015.
Analoghe domande il proponeva con autonomo ricorso iscritto al n° Pt_1 Par 1895/17, in cui resisteva e che veniva riunito.
All'udienza del 12 dicembre 2018 il tribunale formulava ipotesi transattiva di pagamento in favore del di euro 40.000,00 oltre 2.000,00 di contributo spe- Pt_1 se legali, accettata solo dal lavoratore.
Venivano dunque espletati: Par
udienza 13 luglio 2021: interrogatorio formale del legale rappresentante di ed esame del teste;
Controparte_21
udienza 19 gennaio 2022: esame del teste Controparte_2
udienza 21 luglio 2022: esame dei testi e Testimone_1 Controparte_11
udienza 16 febbraio 2023: esame del teste Testimone_2
Con sentenza n° 512 depositata in data 4 ottobre 2023 il giudice di primo grado ha infine rigettato tutte le domande compensando le spese. ha proposto appello con ricorso depositato in data 29 marzo Parte_1
2024. AG resiste. Con ordinanza del 12 marzo 2025 è stata disposta consulenza contabile, espletata la quale, depositate note di trattazione scritta entro il 2 dicem- bre 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE Par
1- La domanda di era basata sul presupposto che il avesse lavorato 7 Pt_1 ore dal lunedì al venerdì e 5 ore il sabato (40 settimanali) e che la maggiore som- ma erogatagli sarebbe stata frutto di un mero errore contabile.
Il ha di contro sostenuto di avere osservato orario dalle 7 alle 17 con Pt_1 un'ora di pausa pranzo (9 ore) dal lunedì al venerdì e dalle 7 alle 13 il sabato, per un totale di 51 ore settimanali, di cui undici da considerare pertanto straordinario N° 147/24 R.G.L.
da pagare con maggiorazione al 45% come da art. 31 CCNL.
Ha inoltre lamentato di avere ricevuto la paga mensile di 1.400,00 euro fino a gennaio 2015 e 1.500,00 da febbraio 2015, senza trattamento di fine rapporto per Par ciascuno dei tre contratti intercorsi con indennità di mancato preavviso in re- lazione al licenziamento intervenuto il 31 luglio 2016 e mensilità aggiuntive. Ha anche sostenuto di avere goduto solo in parte di ferie e permessi come previsti dalla contrattazione collettiva. Par
2- Il tribunale ha in primo luogo rigettato la domanda di osservando che manca la prova che l'erogazione delle maggiori somme fosse frutto di errore es- Parte senziale riconoscibile dal lavoratore e non imputabile ad ontro tale decisio- ne non viene proposta impugnazione.
Riguardo la domanda del , il Giudice a quo ha ritenuto inaffidabili, ancor- Pt_1 chè ammissibili, le deposizioni di , e considerate favore- CP_21 CP_2 CP_11 voli al lavoratore, perché provenienti da soggetti che avevano intentato analoghe azioni e non riscontrate in emergenze documentali né nelle deposizioni di Tes_1
e che quasi niente sapevano su mansioni, turni e reparto del . Ha inol- Tes_2 Pt_1 Par tre ritenuto irrilevanti le parziali ammissioni del legale rappresentante che era in carica da meno di un mese e rispondeva sulla base di quanto riferitogli dal pre- cedente legale rappresentante.
Il tribunale, su tale base, ha ritenuto non dimostrato che il avesse lavorato Pt_1 Par oltre le quaranta ore settimanali indicate da e ha rigettato tutte le domande.
3- Con il primo motivo di appello il ricorrente lamenta la mancata pronuncia in relazione alle domande relative a tfr, mensilità aggiuntive e indennità di mancato preavviso. Evidenzia che, pure ove si neghi lo svolgimento di lavoro straordinario, il tfr, l'indennità di mancato preavviso e l'indennità per ferie non godute, nonché
l'eventuale credito per retribuzione ordinaria che superi l'importo di 1.400,00 euro Par (1.500,00 nell'ultimo periodo) mensili, andavano comunque pagati. Nega che abbia dato alcuna prova dell'adempimento.
Con il secondo motivo il contesta che i testi , e Pt_1 CP_21 CP_2 CP_11 possano essere considerati inattendibili, osservando che il tribunale non si è preoccupato di chiarire, in concreto, quali fossero le contraddizioni intrinseche o estrinseche nelle loro deposizioni e rilevando in particolare che non una delle loro affermazioni è stata smentita da e mentre il legale rappresentante Tes_2 Tes_1 Par andrebbe ritenuto attendibile quantomeno riguardo all'ammissione della circo- stanza A2 deferitagli, e cioè che i dipendenti venivano pagati mediante bonifico.
Il terzo motivo, che è ovviamente legato al secondo, riguarda a questo punto la Par ricostruzione del debito di in ragione della mancata prova del pagamento del- la retribuzione in base all'orario che il sostiene essere stato dimostrato e Pt_1 comunque delle voci contrattuali dovute a prescindere dallo straordinario. Il Basi- N° 147/24 R.G.L.
le evidenzia anche, in particolare, che i testimoni e hanno anche CP_21 CP_11 asseverato il godimento di soli 15 giorni di ferie annuali.
4- Il secondo motivo assume valore pregiudiziale perché in base a questo la di- samina dell'eventuale quantum prende strade diverse.
Il tribunale ha applicato principi pacifici in giurisprudenza nel rilevare come le deposizioni di soggetti che portino un interesse di fatto comune a quello di una della parte, ma non incompatibili con l'ufficio di testimone, debbano essere valu- tate con la massima attenzione. La motivazione della sentenza impugnata è tutta- via incompleta perché, come correttamente segnala il , non cala il principio Pt_1 nella realtà concreta del giudizio. Non è vero, in particolare, che siffatte deposi- zioni necessitino sempre di riscontri esterni decisivi perché, a titolo esemplificati- vo, una deposizione da teste con interesse comune, se intimamente coerente e non smentita da elementi di segno contrario, può anche costituire prova.
Nel caso di specie va tuttavia rilevato che i tre testimoni hanno riferito cose in parte diverse da quelle indicate in ricorso. A fronte dell'allegazione del lavoratore di avere osservato orario 7-17 (7-13 il sabato), tutti e tre hanno invece detto che il lavorava o nel turno 7-17 o in quello dalle 22:00 alle 7:00, senza fa- Pt_1 CP_21 re distinzioni precise riguardo ai periodi dell'anno, e specifican- CP_2 CP_11 do che questi orari venivano osservati solo nei periodi di maggior produzione.
Le deposizioni non sono dunque coerenti già rispetto alle allegazioni del ricor- rente, ponendosi in contrasto con esse in relazione ad una circostanza (l'aggiunta di lavoro notturno) che il lavoratore non ha nemmeno ventilato.
Tale incongruenza, già grave in sé, lo diventa ancor più ove si consideri che il aveva citato quale proprio teste reciproco il (oltre che il . CP_11 Pt_1 CP_2
A questo punto, solo un serio riscontro esterno avrebbe consentito di assegnare al- le deposizioni l'affidabilità indispensabile per l'accoglimento della domanda. Ciò spiega perché il tribunale abbia ragionevolmente ritenuto che gli altri testi, lavora- tori di altri reparti, pur non avendo smentito alcunché, non abbiano nemmeno dato conferme. Altrettanto rilevante è l'inesistenza di confessioni da parte del legale rappresentante di Pt_5
[.
ha prodotto invero anche il foglio di programmazione dell'attività lavo- Pt_1 rativa, individuale e collettivo, per il giorno 4 agosto 2015, in cui in effetti egli ri- sulta impegnato dalle 7 alle 17 con pausa di un'ora per il pranzo, ma si tratta di una singola giornata, che come tale non può costituire riscontro del fatto che que- sto fosse l'orario da lui osservato normalmente.
Non costituisce infine prova la lettera dell'Ispettorato territoriale del lavoro data- ta 20 aprile 2018 nella quale si dà notizia di un "verbale unico di accertamento e Par notificazione" notificato ad del quale non è però noto il contenuto e che sa- rebbe stato elevato in base ad "accertamenti ispettivi" non meglio definiti, con la N° 147/24 R.G.L.
specificazione, oltretutto, che "per eventuali differenze retributive" il Pt_1 avrebbe dovuto "adire l'autorità giudiziaria di competenza".
5- Assodato che la disamina debba proseguire in base all'orario di quaranta ore Par settimanali indicato da , tranne per il 4 agosto 2015, resta tuttavia il problema della mancata valutazione delle altre domande, che si è risolta in un rigetto immo- tivato, con conseguente onere per questa Corte di procedere all'esame nel merito correggendo la decisione o, ove questa sia corretta, integrando la motivazione.
A questo fine va premesso che, come correttamente rileva il lavoratore, le buste Par paga prodotte da non sono sottoscritte e quindi non formano prova dell'avve- nuto pagamento delle somme ivi indicate. Non formano prova del pagamento, ad Par CP_ onta di quanto sostenuto da nemmeno gli estratti contributivi che ven- gono redatti dall'istituto previdenziale sulla base delle dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro. Par È invece decisiva la circostanza che pagasse i dipendenti mediante bonifici, riferita dal legale rappresentante e confermata da quasi tutti i testimoni senza al- cuna smentita. A questo punto, l'importo ricevuto dal non può che essere Pt_1 ricostruito in base a quanto egli ha dichiarato e quanto risultante dall'estratto conto bancoposta che l'appellante ha prodotto in allegato all'atto di appello.
L'importo risultante da una paga mensile di 1.400,00 euro mensili, poi 1.500,00, va confrontato con quanto al ricorrente spetterebbe secondo CCNL per una pre- stazione di otto ore giornaliere, inquadramento come da contratto individuale, a titolo di retribuzione ordinaria e trattamenti di fine rapporto. Va inoltre calcolata Par l'indennità di mancato preavviso, non avendo dimostrato né di avere concesso il preavviso né di avere pagato alcunché a tale titolo.
Il ricorrente ha dimostrato di avere interrotto la prescrizione già con diffida del
22 settembre 2016, intervenuta prima della scadenza del quinquennio dalla chiu- sura del primo rapporto a tempo determinato (30 settembre 2016) e quindi i crediti relativi a quest'ultimo vanno inclusi nel dovuto.
Non è invece possibile accogliere la domanda relativa a ferie e permessi non go- duti, che rimane agganciata alle deposizioni e come visto non CP_21 CP_11 attendibili e peraltro fra loro parzialmente contrastanti, l'uno avendo parlato di 15 giorni di ferie effettivi l'anno e l'altro di 17-18, peraltro riferendo tali indicazioni a sé e inferendo solo in termini probabilistici che tali fossero anche i giorni goduti dal collega.
6- La consulente nominata da questa Corte ha appurato che, a titolo di differenze retributive, spettano al solo 5.885,60 euro. Pt_1
La consulente ha considerato ai fini del conteggio anche i bonifici che ha consta- tato essere stati introitati nel conto corrente del . Questi sostiene che non se Pt_1 ne potrebbe tenere conto perché privi di causale ma, come visto, sul fatto che il N° 147/24 R.G.L.
pagamento avvenisse anche attraverso questo mezzo vi è prova e l'appellante non allega per nessuno di essi una plausibile causale alternativa rispetto a quella del pagamento delle retribuzioni.
Sulle conclusioni della consulente, adeguatamente illustrate con calcoli analitici e puntuali riferimenti alla contrattazione collettiva applicabile, non sono sorte al- tre specifiche questioni. La Corte può dunque farle proprie. Par Le spese seguono la soccombenza che rimane in capo a ma l'abissale diffe- renza fra quanto chiesto e quanto accertato impone una compensazione in ragione di tre quarti. La liquidazione va fatta in base al valore del decisum, che supera di poco il limite di applicazione del terzo scaglione giustificando già solo per questo l'applicazione del minimo tariffario. In presenza delle dichiarazioni di rito, va di- sposta la chiesta distrazione.
Le spese di consulenza, separatamente liquidate, gravano invece interamente su Par che vi ha dato comunque causa.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 29 marzo 2024 da Parte_6
contro avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Bar-
[...] Controparte_1 cellona P.G. n° 512 pubblicata in data 4 ottobre 2023, in parziali accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, condanna la appellata a pagare alla appellante, a titolo di differenze retributive, 5.885,60 euro oltre interessi e ri- valutazione al soddisfo, e a rimborsargli un quarto delle spese di lite, liquidate quanto al primo grado in 2.695,00 euro e quanto all'appello in 2.906,00 euro, tutte oltre i.v.a., c.p.a. e generali, di cui dispone la distrazione in favore dell'avv. Santo
Napoli, procuratore antistatario, compensando le restanti frazioni. Pone definiti- vamente a carico dell'appellata le spese di consulenza separatamente liquidate. Messina 3 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente (dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)