TAR Venezia, sez. IV, sentenza 13/04/2026, n. 772
TAR
Ordinanza cautelare 28 novembre 2025
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TAR
Sentenza 13 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata applicazione del par. 14.4 delle Linee Guida nazionali (DM 10 settembre 2010)

    Il motivo è infondato poiché l'istanza non era completa fin dall'inizio, come dichiarato dalla stessa ricorrente, e la stessa ha richiesto e ottenuto una proroga per completare la documentazione. Il meccanismo acceleratorio del par. 14.4 presuppone una completezza formale che in questo caso mancava.

  • Rigettato
    Omessa motivazione sulla natura FER dell'impianto e sulla collocazione in area idonea

    Il motivo non può essere accolto poiché la Regione non è mai giunta a esprimere un giudizio di compatibilità sui profili ambientali e localizzativi, dato che l'istruttoria non ha potuto iniziare per mancanza della documentazione minima necessaria. La valutazione dell'idoneità dell'area ai sensi dell'art. 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021 non è possibile finché il procedimento non viene avviato nel merito.

  • Rigettato
    Mancata attivazione del soccorso istruttorio

    Il motivo non è fondato. La Regione ha attivato il soccorso istruttorio richiedendo integrazioni, concedendo proroghe, esaminando la documentazione trasmessa e formulando un preavviso di archiviazione. Tuttavia, la mancanza del preventivo di connessione alla rete elettrica era una carenza essenziale che impediva l'avvio del procedimento e la definizione della configurazione dell'impianto. La documentazione integrativa non ha colmato la lacuna, anzi l'ha aggravata introducendo una contraddizione rispetto alla documentazione originaria.

  • Rigettato
    La Regione non ha valutato la documentazione depositata in risposta al preavviso di rigetto

    La doglianza non è fondata. La Regione ha preso in considerazione la documentazione integrativa, ma ha riscontrato che essa non era idonea a superare le ragioni ostative, in quanto presentava una contraddizione con la documentazione originaria riguardo alla necessità della connessione elettrica. L'archiviazione è stata operata perché l'integrazione non soddisfaceva la carenza documentale essenziale.

  • Rigettato
    L'impianto non immette energia elettrica in rete, quindi il preventivo di connessione non era necessario

    La doglianza non può essere accolta. La ricorrente ha modificato la rappresentazione del progetto, dichiarando prima necessaria la connessione elettrica per avvio e riavvio, e poi non necessaria all'operatività. Tale contraddizione è rilevante e impedisce all'Amministrazione di proseguire l'istruttoria. La connessione elettrica era presentata come infrastruttura indispensabile per l'operatività, non come opzione eventuale. La Regione ha correttamente richiesto il preventivo di connessione, elemento minimo dell'istanza. La valutazione riguarda la connessione in quanto tale, non la direzione dei flussi energetici. La connessione non poteva essere richiesta o ottenuta successivamente, dovendo essere verificata contestualmente all'impianto principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. IV, sentenza 13/04/2026, n. 772
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 772
    Data del deposito : 13 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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