Ordinanza cautelare 28 novembre 2025
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 13/04/2026, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00772/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02132/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2132 del 2025, proposto da
Bmet24 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bartolomeo Cozzoli, Alessia Marconi, Michele Rondoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Londei, Giacomo Quarneti, Matteo Scarbaci, Stefano Miotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Castagnaro, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – Arpav, E-Distribuzione S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- della nota prot. n. 0405294 del 21 agosto 2025 della Regione Veneto - Area Tutela e Sicurezza del Territorio/Direzione Ambiente e Transizione Ecologica/U.O. Qualità dell'aria e Tutela dell'Atmosfera e avente ad oggetto “ Istanza di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, di un impianto di produzione di biometano alimentato da prodotti e sottoprodotti agricoli e agroindustriali e reflui zootecnici. Ditta proponente: BMET24 S.r.l. ex TERRA1 S.r.l. Sede impianto: Castagnaro (RO), Via Valle Castagnaro. Archiviazione istanza ”;
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi o consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi incluso espressamente
(i) la nota del 25 giugno 2025 della Regione Veneto - Area Tutela e Sicurezza del Territorio/Direzione Ambiente e Transizione Ecologica/U.O. Qualità dell'aria e Tutela dell'Atmosfera, prot. n. 0311953, avente ad oggetto “ Istanza di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, di un impianto di produzione di biometano alimentato da prodotti e sottoprodotti agricoli e agroindustriali e reflui zootecnici. Ditta proponente: TERRA 1 S.r.l. Sede impianto: Castagnaro (RO), Via Valle Castagnaro. Comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990” ( “Preavviso di Archiviazione” ) e
(ii) la nota prot. n. 0125384 dell'11 marzo 2025 della Regione Veneto - Area Tutela e Sicurezza del Territorio/Direzione Ambiente e Transizione Ecologica/U.O. Qualità dell'aria e Tutela dell'Atmosfera e avente ad oggetto “Istanza di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, di un impianto di produzione di biometano alimentato da prodotti e sottoprodotti agricoli e agroindustriali e reflui zootecnici. Ditta proponente: TERRA 1 S.r.l. Sede impianto: Castagnaro (RO), Via Valle Castagnaro. Richiesta dichiarazioni e documentazione e comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 della L. 241/1990 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Regione del Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. MO MP;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società BMET24 S.r.l., già Terra1 S.r.l., presentava in data 16 settembre 2024 un’istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano nel Comune di Castagnaro (VR). L’impianto, come descritto nella documentazione allegata, prevedeva la produzione di biometano liquefatto da trasportarsi tramite autocisterna e includeva un’unità di cogenerazione destinata all’alimentazione dei soli servizi ausiliari. La ricorrente allegava all’istanza un numero significativo di elaborati progettuali e dichiarazioni sostitutive, tra cui alcune che attestavano l’esistenza di elaborati tecnici “ ancora in fase di redazione/acquisizione ”, la cui presentazione sarebbe avvenuta mediante integrazioni volontarie successive. Tra gli elaborati allegati figurava anche il documento denominato 047_Doc_ENEL, il quale conteneva la richiesta di connessione in prelievo per alimentazione utenze interne (“ Richiesta di connessione in prelievo per alimentazione utenze interne di impianto di produzione di biometano ”). Ulteriore elemento rilevante ai fini della controversia è il contenuto del paragrafo 4.15 della Relazione Tecnica (012_RT) allegata all’istanza, che così recita integralmente: “ È prevista in ogni caso connessione alla rete elettrica per l’alimentazione di tutte le utenze presenti in impianto in modo tale da sopperire a eventuali picchi di consumo in maniera più flessibile ed in ogni caso per sopperire all’intero consumo dell'impianto anche durante i periodi di fermo impianto del cogeneratore per attività di manutenzione. La connessione elettrica si rende inoltre necessaria in fase di avvio dell’impianto ed in fase di riavvio del cogeneratore a seguito di interventi manutentivi e/o malfunzionamenti dello stesso ”. Tale passaggio assume rilievo poiché, come si vedrà, collega il funzionamento dell’impianto alla necessità di una connessione elettrica, quantomeno per avvio, riavvio e gestione dei picchi di consumo.
2. Con nota dell’11 marzo 2025, la Regione comunicava l’avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 l. 241/1990 e richiedeva un ampio insieme di integrazioni documentali, tra cui alcuni elaborati che, pur indicati nell’istanza, non risultavano effettivamente depositati, nonché - sulla base del citato par. 4.15 - il preventivo di connessione e gli elaborati funzionali all’eventuale autorizzazione dell’elettrodotto.
3. Su richiesta della società veniva concessa una proroga di 60 giorni, cui seguiva la trasmissione di ulteriore documentazione in data 10 giugno 2025. Nonostante ciò, la Regione emetteva in data 25 giugno 2025 un preavviso di archiviazione ex art. 10-bis l. 241/1990, rilevando la permanenza di carenze documentali.
4. La società depositava nuove integrazioni il 7 luglio 2025, nelle quali sosteneva che la connessione elettrica non fosse “ necessarie all’operatività dell’impianto ”, qualificando la richiesta di connessione come mero prelievo eventuale, tipico di un’utenza industriale. Si precisa fin da subito che tale affermazione non risulta coerente con il citato par. 4.15 della relazione originaria.
5. Con provvedimento del 21 agosto 2025, la Regione disponeva l’archiviazione dell’istanza, ritenendola improcedibile per perdurante carenza di elaborati essenziali.
6. Avverso tale determinazione la società proponeva ricorso, articolando cinque motivi di censura.
Con il primo motivo, la ricorrente censura la mancata applicazione del par. 14.4 delle Linee Guida nazionali (DM 10 settembre 2010), secondo cui l’Amministrazione deve verificare entro 15 giorni la completezza formale della documentazione e, se ritiene l’istanza incompleta, deve dichiararne l’improcedibilità entro lo stesso termine, evidenziando che, in difetto, “ il procedimento si intende avviato ”.
Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che la Regione avrebbe omesso di motivare adeguatamente, tenuto conto della natura dell’impianto (FER), della sua collocazione in area “ idonea ex lege ” ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c quater, d.lgs. 199/2021 e della necessità — imposta dal diritto UE — di favorire la realizzazione degli impianti FER. A sostegno, viene richiamato il parere favorevole della Soprintendenza, dal quale risulta che l’area non è gravata da vincoli culturali o paesaggistici.
Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta che la Regione avrebbe dovuto considerare che qualsiasi lacuna documentale — se non radicale — non può condurre all’archiviazione, ma deve essere superata attraverso l’attivazione del soccorso istruttorio e la valutazione degli elementi disponibili.
Con il quarto motivo, la ricorrente sostiene che la Regione abbia radicalmente travisato la funzione dell’istituto del preavviso di rigetto, ritenendo non valutabili le integrazioni documentali presentate in risposta.
Con il quinto motivo, la ricorrente ribadisce che l’impianto non immette energia elettrica in rete e che la Regione avrebbe erroneamente richiesto un preventivo di connessione “ in immissione ” ai sensi del TICA, mentre l’impianto necessita solo di una connessione in prelievo ai sensi del TIC.
7. La Regione del Veneto ed il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica si costituivano in giudizio opponendosi entrambi all’accoglimento del ricorso. Solo la Regione, tuttavia, articolava nel processo le proprie difese.
8. La causa veniva chiamata e trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del 26 marzo 2026.
9. Quanto al primo motivo, la ricorrente sostiene che il procedimento si sarebbe automaticamente avviato, ai sensi del par. 14.4 delle Linee Guida nazionali (DM 10 settembre 2010), non avendo la Regione dichiarato l’improcedibilità entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell’istanza.
9.1. Il motivo è infondato.
9.2. L’affermazione della ricorrente non tiene infatti conto dell’effettiva situazione documentale che emerge dagli atti del procedimento. Come evidenzia la Regione, già al momento della presentazione dell’istanza la società aveva dichiarato che alcuni elaborati erano “ ancora in fase di redazione/acquisizione ” e che sarebbero stati trasmessi “ nella forma di integrazione volontaria ”.
La ricorrente non ha quindi presentato un’istanza completa, come richiesto dalla disciplina di settore, ma ha sin da subito formalizzato la necessità di inviare successivamente parte della documentazione necessaria.
Ciò è stato fatto presente anche nel corso del procedimento: nel preavviso ex art. 10‑bis l. n. 241/1990 si legge, infatti, che numerosi elaborati erano stati “ indicati come facenti parte dell’istanza ma la cui presentazione effettiva viene differita in quanto ancora in fase di redazione/acquisizione ”.
Inoltre, la ricorrente ha chiesto e ottenuto un’ampia proroga per completare la documentazione, ulteriore indice del fatto che essa stessa considerava l’istanza non completa.
In presenza di un’istanza non completa per espressa dichiarazione del proponente, non può operare il meccanismo acceleratorio del par. 14.4, il quale presuppone una completezza formale che in questo caso mancava.
Di conseguenza, il primo motivo è infondato.
10. Quanto al secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che la Regione avrebbe dovuto valorizzare la natura FER dell’impianto e la circostanza che esso ricadrebbe in area “ idonea ex lege ”.
10.1. Il motivo non può essere accolto.
10.2. È vero che il legislatore ha attribuito un favor alla realizzazione degli impianti FER e che l’area non presenta vincoli ostativi. Tuttavia, la motivazione rafforzata presuppone l’avvio del procedimento nel merito. Nel caso di specie, la Regione non è mai giunta a esprimere un giudizio di compatibilità sui profili ambientali e localizzativi, poiché l’istruttoria non ha potuto iniziare per mancanza della documentazione minima necessaria.
Come evidenziato dalla Regione, i documenti necessari alla fase valutativa devono essere tutti presenti in fase di avvio del procedimento; in caso contrario l’istanza si deve archiviare proprio perché non risulta possibile effettuare alcuna valutazione nel merito.
Del resto, fino a quando il procedimento finalizzato al rilascio dell’Autorizzazione Unica non viene avviato, non è possibile la valutazione dell’idoneità dell’area ai sensi dell’art. 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021.
Pertanto, anche tale censura non può trovare accoglimento.
11. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che l'Amministrazione avrebbe dovuto attivare in maniera più incisiva il soccorso istruttorio.
11.1. Il motivo non è fondato.
11.2. Il fulcro della doglianza sta nell’affermazione secondo cui la Regione avrebbe arrestato il procedimento senza consentire al proponente di integrare adeguatamente la documentazione e senza utilizzare la propria capacità cooperativa come richiesta dall’art. 6 della legge n. 241/1990. Tuttavia, questa ricostruzione non trova riscontro nel materiale documentale versato in atti.
Anzitutto, la sequenza procedimentale dimostra che l’Amministrazione non ha mai adottato un atteggiamento di chiusura anticipata, né ha inteso sottrarsi a un confronto effettivo con il proponente. Al contrario, la Regione ha dapprima richiesto le integrazioni necessarie con la nota dell’11 marzo 2025, evidenziando con precisione i documenti mancanti e motivando la necessità della loro presentazione; ha poi accolto l’istanza di proroga avanzata dalla ricorrente, concedendo ulteriori sessanta giorni proprio al fine di permettere un completamento più accurato dell’istanza; ha successivamente esaminato la documentazione trasmessa in data 10 giugno 2025, ritenendola però ancora insufficiente sotto alcuni profili essenziali; quindi, prima di procedere all’archiviazione, ha formulato un preavviso ai sensi dell’art. 10‑bis della legge n. 241/1990, indicando in modo puntuale le ragioni ostative e assegnando un termine per eventuali osservazioni e integrazioni.
Non risponde dunque al vero che la Regione abbia omesso di attivare il soccorso istruttorio: l’intero procedimento mostra che la collaborazione amministrativa è stata esercitata, e ripetutamente.
Vi è poi un altro profilo che assume rilievo decisivo: la natura della carenza riscontrata dalla Regione. Il soccorso istruttorio, per quanto ampio, non può trasformarsi in un meccanismo che consenta all’Amministrazione di supplire a lacune strutturali del progetto, specie quando esse riguardano elementi che le Linee Guida nazionali qualificano come contenuto minimo dell’istanza.
La mancanza del preventivo di connessione alla rete elettrica esplicitamente accettato costituiva precisamente una di queste carenze essenziali.
Come evidenzia la Regione, la connessione alla rete elettrica, al contrario di quanto affermato successivamente dalla ricorrente, non era stata affatto rappresentata come eventuale o marginale nella Relazione Tecnica originaria. Proprio la dichiarazione resa all’interno del paragrafo 4.15, nel quale si afferma che la connessione elettrica si rende “ necessaria in fase di avvio dell’impianto ed in fase di riavvio del cogeneratore ”, conduce l’Amministrazione a escludere che si trattasse di un’opera “ accessoria ”, potendosi affermare, come ha ritenuto l’Amministrazione, che tale connessione costituisse un’opera indispensabile alla funzionalità dell’impianto; la giurisprudenza citata dalla ricorrente non trova, pertanto, riscontro. Da ciò deriva che non fosse possibile avviare il procedimento senza che la società dimostrasse la disponibilità dell’allacciamento richiesto, la cui mancanza - lungi dall’essere un vizio secondario - impediva alla Regione di verificare la stessa configurazione dell’impianto.
Infine, neppure la documentazione trasmessa in risposta al preavviso di rigetto è risultata idonea a colmare la lacuna, poiché la Regione, nel provvedimento finale, ha dato atto di averla esaminata ma di aver riscontrato una evidente contraddizione rispetto alla documentazione originaria. La stessa Amministrazione ricorda infatti che la ricorrente, nella Relazione integrativa, aveva affermato la non necessità della connessione elettrica, posizione definita in contrasto con quanto dichiarato nella Relazione Tecnica (“ quanto dichiarato nella relazione integrativa (…) è in contrasto con quanto riportato nel documento ‘012_RT_Relazione Tecnica’, paragrafo 4.15 ”). È dunque comprensibile che la Regione non potesse considerare sufficiente l’integrazione fornita, la quale non chiariva la carenza, ma l’aggravava, modificando in modo sostanziale la rappresentazione del progetto.
In questo quadro fattuale, è difficile sostenere che vi sia stata un’omissione del soccorso istruttorio. L’Amministrazione ha fatto quanto ragionevolmente possibile per sollecitare la completezza dell’istanza, ma non poteva sostituirsi al proponente nella definizione del profilo tecnico né compensare una mancanza che riguardava un elemento ritenuto essenziale.
Anche tale motivo di ricorso, pertanto, non può essere accolto.
12. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la Regione non avrebbe valutato la documentazione depositata in risposta al 10-bis.
12.1. Anche tale doglianza non è fondata.
12.2. Dalla lettura congiunta del provvedimento impugnato e della documentazione versata in atti emerge infatti un quadro diverso da quello prospettato dalla ricorrente. La Regione, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ha preso in considerazione la documentazione integrativa presentata all’esito del preavviso, e non ha affatto ritenuto che tale produzione fosse inammissibile o inutilizzabile. Ciò trova concreto riscontro nel provvedimento di archiviazione, nel quale la Regione richiama puntualmente la relazione integrativa e ne valuta il contenuto. Ciò che emerge, a seguito di tale esame, è che le nuove dichiarazioni rese dalla società non fossero idonee a superare le ragioni ostative precedentemente comunicate. L’Amministrazione rileva infatti che la ricorrente, nella relazione integrativa, ha indicato come non necessarie per l’operatività dell’impianto le opere di connessione alla rete elettrica, ma tale affermazione, come ampiamente esposto, risulta in diretto contrasto con quanto dichiarato nella Relazione Tecnica originaria, nella quale si afferma che la connessione elettrica si rende necessaria anche per le fasi di avvio e riavvio dell’impianto. La Regione sottolinea espressamente questa discrasia, affermando che “ quanto dichiarato nella relazione integrativa (…) è in contrasto con quanto riportato nel documento ‘012_RT_Relazione tecnica’, paragrafo 4.15 ”.
Tale rilievo assume un peso determinante nell’economia del procedimento, poiché dimostra che l’Amministrazione non si è limitata a non condividere la posizione della società, ma ha effettivamente confrontato le osservazioni con la documentazione originaria, giungendo alla conclusione che il progetto non fosse tecnicamente coerente nelle sue componenti fondamentali. In presenza di una contraddizione così evidente, non può ritenersi che l’Amministrazione avesse l’obbligo di accogliere l’integrazione o di proseguire comunque l’istruttoria, trattandosi di difformità che incidono sulla stessa configurazione dell’opera e sulla possibilità di valutarne la fattibilità.
La Regione, inoltre, chiarisce che l’archiviazione non è stata determinata dal fatto che la società avesse presentato documenti integrativi — i quali, anzi, sono stati esaminati — bensì dal fatto che tali documenti non erano idonei a colmare la carenza ritenuta essenziale. L’Amministrazione osserva infatti che “ l’archiviazione è operata (…) non perché il proponente si è semplicemente limitato a trasmettere un’integrazione, ma perché tale integrazione non soddisfava — e tutt’ora non soddisfa — la carenza documentale ”.
Ciò esclude in modo definitivo che vi sia stata una violazione dell’art. 10‑bis: la partecipazione procedimentale non garantisce l’accoglimento delle osservazioni, ma solo che esse vengano valutate prima dell’adozione dell’atto conclusivo. E nel caso di specie questa valutazione è stata compiuta, esplicitata e posta a fondamento della motivazione.
Per tali ragioni, si deve concludere che il quarto motivo di ricorso non è fondato.
13. Quanto, infine, al quinto motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che, trattandosi di impianto che non immette energia elettrica in rete, il preventivo di connessione non fosse necessario, essendo sufficiente una connessione “ in prelievo ” disciplinata dal TIC.
13.1. La doglianza non può essere accolta.
Anzitutto, non si può non rilevare come la ricorrente abbia modificato in modo significativo la propria rappresentazione del progetto nel corso del procedimento. Mentre nella relazione tecnica allegata all’istanza — la Relazione 012_RT — la società aveva dichiarato con piena chiarezza che la connessione elettrica era prevista e si rendeva necessaria in fase di avvio dell’impianto ed in fase di riavvio del cogeneratore, nel successivo documento integrativo la stessa società ha affermato che la connessione non sarebbe necessaria “ all’operatività dell’impianto ”.
Invero, quanto dichiarato dalla Società nel documento “062_RT_Relazione integrativa_Rev.01” in merito alla non necessità delle opere di connessione è in contrasto con quanto riportato nel documento “012_RT_Relazione tecnica”, paragrafo 4.15.
La contraddizione è obiettiva e rilevante. Non riguarda un dettaglio marginale, ma investe la stessa configurazione funzionale dell’impianto, che viene definita in modo diverso a seconda del documento al quale si guarda. È evidente che, a fronte di due rappresentazioni incompatibili, l’Amministrazione non potesse proseguire nell’istruttoria senza prima ottenere una chiarificazione tecnica coerente e soprattutto documentata, poiché la verifica della necessità, della tipologia e dell’estensione della connessione elettrica non era un passaggio eventuale, ma incideva sulla stessa riconducibilità dell’opera al modello autorizzativo richiesto.
Ancora più significativo è il fatto che la Regione abbia spiegato — con argomentazioni fondate proprio sulla documentazione tecnica della ricorrente — che la connessione non poteva considerarsi un elemento accessorio.
Dalla documentazione originariamente presentata risulta, infatti, che la connessione dell’impianto alla rete elettrica nazionale costituisse infrastruttura indispensabile per l’operatività dello stesso. La connessione elettrica non era ivi presentata come mera opzione precauzionale o come un “ back-up ” eventuale, ma come un elemento strutturale, necessario a garantire la continuità e la sicurezza dell’esercizio.
In questo scenario, la Regione non poteva fare altro che richiedere il preventivo di connessione esplicitamente accettato, poiché esso costituisce — come correttamente rilevato dagli atti amministrativi — un elemento minimo dell’istanza, richiesto dalle Linee Guida nazionali. La sua mancanza impediva all’Amministrazione di verificare anche profili ulteriori, quali l’eventuale necessità di opere esterne al perimetro dell’impianto, la disponibilità delle aree, e, se del caso, l’avvio delle procedure previste per la dichiarazione di pubblica utilità.
Non è dunque corretto sostenere che tale documento fosse superfluo perché l’impianto non immetterebbe energia in rete: la valutazione che dovrebbe compiere la Regione riguarda la connessione in quanto tale, non la direzione dei flussi energetici, e cioè se l’impianto — secondo il progetto presentato — necessiti o meno di un’infrastruttura di alimentazione permanente e strutturale.
Corretto quindi ritenere che la mera richiesta di connessione in prelievo, allegata dalla ricorrente, non potesse ritenersi equivalente al preventivo richiesto. Coerentemente con quanto dichiarato dalla ricorrente, del resto, tale documento è stato inteso quale contenuto minimo dell’istanza ai sensi dell’Allegato al DM 10/09/2010, punto 13.1.
Né, infine, può essere sostenuto, come tenta di fare la ricorrente, che la connessione potesse essere richiesta o ottenuta successivamente: la normativa di settore, unitamente alle stesse Linee Guida, prevede che la verifica di compatibilità — anche territoriale — dell’opera di connessione debba essere condotta contestualmente all’istruttoria dell’impianto principale.
L’argomento secondo cui la connessione sarebbe stata necessaria solo in casi eccezionali non trova conferma nei documenti tecnici iniziali ed è stato ritenuto dalla Regione non suffragato da alcuna dimostrazione progettuale; i picchi di consumo e la fase di avvio dell’impianto non sono, infatti, eventi emergenziali ma fanno parte dell’operatività dell’impianto.
Il motivo deve dunque essere respinto.
14. Pertanto, alla luce di quanto esposto, il ricorso non può essere accolto.
15. Le spese, quanto alla Regione del Veneto, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Per il resto vanno compensate, non avendo il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica articolato alcuna difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente e nei confronti della Regione del Veneto al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 (tremila//00), oltre oneri di legge; per il resto le compensa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida RA, Presidente
MO MP, Primo Referendario, Estensore
Andrea AN, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO MP | Ida RA |
IL SEGRETARIO