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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/07/2024, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di ConSIlio, composto dai magistrati: dott.ssa Silvia Blasi presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli giudice relatore dott.ssa Giovanna Di Meo giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 5274/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta TRA
, nato a [...] il [...] ed Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA STENDHAL 80133 NAPOLI ITALIA, presso lo studio dell'avvocato NAPPO CIRO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE E
, nata a [...] in data [...] ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio dell'avvocato GASPARRI MANUELA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate. Il P.M. in data 10/7/2024 ha concluso esprimendo parere contrario in ragione della non rispondenza dell'accordo raggiunto all'interesse del figlio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13/11/2023, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in Paola il 24/7/2004, dal quale sono nati due figli , in data 10/5/2006, Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e nato il Per_2
3/11/2011, ancora minorenne. All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 26/6/2024, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per l'omologa, previa trasmissione degli atti al P.M. per il prescritto parere.
2. La domanda è fondata. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti che non contrastano con norme inderogabili e soddisfano le eSIenze dei figli minori. Difatti, non può condividersi il parere negativo formulato dal PM, verosimilmente, in ordine alle pattuizioni originarie successivamente modificate dalle parti su invito del Tribunale.
3. In ragione della proposizione congiunta del ricorso e pertanto dell'assenza di soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
A. omologa la separazione dei coniugi , nato in [...] Parte_1
GRECO (NA) in data 29/04/1971, e da nata in Controparte_1
PAOLA in data 07/02/1972, ai seguenti patti e condizioni:
1. i coniugi, che vivono separati sin dal deposito del ricorso introduttivo del procedimento, continueranno a farlo con l'obbligo del reciproco rispetto. La SI.ra , già dal novembre dell'anno 2023, si è trasferita a Controparte_1 vivere in Paola al viale Magna Grecia n. 24 presso un immobile di propria proprietà; il SI. , unitamente ai figli, è rimasto a vivere presso la Parte_1 ex casa familiare in Torre del Greco alla via AC TI n. 32;
2. Il figlio minore di età, verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con ogni conseguenza di legge. Gli stessi, dunque, assumeranno in modo disgiunto le decisioni relative alle sole questioni di ordinaria amministrazione ed assumeranno, invece, di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il ragazzo relative alla educazione, alla istruzione ed alla salute, tenendo, altresì, conto delle inclinazioni naturali, delle aspirazioni, delle eSIenze e dei desideri che lo stesso manifesterà. La figlia , non economicamente Per_1 autosufficiente, ha raggiunto la maggiore età il 10.05.2024.
3. La intera casa familiare in Torre del Greco alla via AC TI n. 3, già di proprietà del marito, resterà assegnata al SI. che, come Parte_1 detto, la continuerà ad abitare unitamente ad entrambi i figli e Per_1 Per_2 ed il cui domicilio privilegiato sarà, dunque, fissato presso il padre.
4. L'esercizio del diritto di visita della madre al figlio è, di comune Per_2 accordo, disciplinato come segue. La madre potrà avere con sé il ragazzo a week-end alterni, dal venerdì dopo scuola (dove potrà anche prelevarlo) al lunedì mattina, quando potrà anche accompagnarlo a scuola. Per i periodi di vacanza da scuola dal venerdì mattina al lunedì mattina;
sia per le settimane in cui è previsto il pernotto per il week-end del figlio presso la madre sia per le settimane in cui il pernotto per il week-end non è previsto la madre potrà avere con sé il ragazzo per ulteriori due giorni, anche consecutivi e con pernotto, da comunicarsi al padre a mezzo e-mail. Attesa la distanza che separa le abitazioni paterna e materna al solo ed esclusivo fine di agevolare la visita della madre al figlio (e senza che tanto possa essere mai interpretato come Per_2 ricongiungimento) i coniugi pattuiscono quanto segue: per un solo week-end al mese nel quale la madre potrà avere con sé il ragazzo il marito dichiara la disponibilità a metterle a disposizione una camera presso la ex casa coniugale dal venerdì dall'uscita da scuola del ragazzo alle ore 9.00 del lunedì successivo. Quanto innanzi, come detto, solo ed esclusivamente per agevolare l'esercizio del dritto di visita della madre al figlio, solo nel corso dell'anno scolastico e solo fino al raggiungimento del 14mo anno di età dello stesso, compiuto il quale i coniugi, ora per allora, si prestano reciprocamente il consenso a che il figlio nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia, affronti da solo il Per_2 viaggio in treno (ad alta velocità) da Napoli a Paola e rientro, per potere trascorrere con la madre i giorni in cui questa potrà esercitare il diritto di visita a lei riconosciuto;
- è, in ogni caso, fatta salva la possibilità per la madre di recuperare gli eventuali giorni di visita non fruiti nei periodi in cui il ragazzo non dovrà frequentare la scuola per motivi di vacanza scolastica, cumulandoli, ed ospitandolo, anche per lunghi periodi, presso la propria abitazione in Paola
o dove ritenuto, previa comunicazione a mezzo email al marito e fermo il diritto del padre di trascorrere con il figlio, durante i mesi di giugno, luglio ed agosto, un pari numero di settimane riconosciuto alla madre e la reperibilità telefonica del ragazzo. Quanto alle festività natalizie ed a quelle pasquali il padre e la madre, ad anni e festività alterni, potranno tenere con sé il figlio Per_2 secondo il calendario che di seguito si precisa: il 24.12, il 25.12, il 26.12 ed il 05.01 e il 06.01 il ragazzo lo trascorrerà con uno dei due genitori, ed in ogni caso a partire dall'anno 2025/2026 con il padre;
il 31.12, il 01.01 ed il 02.01 con l'altro, e dunque a partire dal 2025/2026 con la madre;
le festività del venerdì e del sabato santi il ragazzo le trascorrerà con uno dei due genitori, ed a partire dal 2025 con il padre;
le festività della Santa Pasqua e del Lunedì dell'Angelo con l'altro, e dunque a partire dal 2025 con la madre. Il tutto si ripete ad anni e festività alterne e sempre, in ogni caso, compatibilmente con le eSIenze e gli impegni scolastici e/o personali del ragazzo e, comunque, sempre previa comunicazione a mezzo e-mail al padre degli orari in cui la madre lo andrà a prendere e a riaccompagnare presso la casa paterna. In ogni caso, e fermo restando il calendario di cui sopra, i genitori si manifestano sin d'ora reciprocamente la disponibilità a che il ragazzo trascorra con uno solo di essi anche periodi più lunghi durante le vacanze da scuola per le menzionate festività, salvo il diritto dell'altro coniuge di recuperare le relative giornate l'anno successivo o comunque quando lo desidera e previo accordo con l'altro. Durante le vacanze estive la madre potrà trascorrere con il figlio cinque settimane, di cui due (anche consecutive) durante il mese di agosto, due (anche consecutive) nel mese di luglio ed una nel mese di giugno una volta terminati gli impegni scolastici e sportivi del ragazzo. I relativi periodi dovranno essere concordati con il padre a mezzo e-mail entro e non oltre il giorno 31.05 di ogni anno e, in ogni caso, la pianificazione relativa al mese di agosto dovrà essere fatta in modo da garantire sempre che, ad anni alterni, il ragazzo trascorra con ciascuno dei genitori le giornate del 14, 15 e 16 agosto. La madre, in aggiunta ai giorni di cui sopra, potrà avere con sé il figlio nel giorno del proprio compleanno e del proprio onomastico. Il compleanno e l'onomastico del ragazzo dovranno essere festeggiati ad anni alterni presso la casa paterna in Torre del Greco e presso quella materna in Paola. Resta salvo il diritto dell'altro genitore di partecipare, in ogni caso, alle feste che saranno organizzate presso le dette abitazioni ovvero presso eventuali locali scelti per dette occasioni. È comunque fatta salva la facoltà di entrambi i genitori di partecipare a tutti gli eventi sportivi ai quali prenderà parte il figlio anche per la ipotesi in cui essi dovessero Per_2 svolgersi in giornate nelle quali è previsto l'esercizio del diritto di visita dell'altro. Le modalità attuative del diritto di visita di cui innanzi dovranno sempre essere finalizzate a garantire che i figli, laddove ne facessero richiesta, trascorrano insieme tra di loro le festività comandate. Atteso il compimento del 18mo anno di età della figlia le modalità di esercizio del diritto di visita della madre Per_1 alla ragazza saranno concordate direttamente con la ragazza medesima. I coniugi, comunque ed al di là delle pattuizioni di cui sopra, si obbligano a porre in essere tutte le iniziative possibili per garantire che il diritto di visita sia sempre ed in ogni caso il più ampio possibile.
5. I coniugi prestano reciproco consenso, fin da ora e per limitati periodi di vacanza ovvero di studio, all'espatrio del figlio ed al rilascio del Per_2 relativo passaporto, consentendo l'inserimento del ragazzo nei medesimi rispettivi documenti.
6. La SI.ra si obbliga a versare, in via anticipata ed entro Controparte_1 il giorno 5 di ogni mese (ed a partire dal mese di luglio 2024) al SI. Pt_1
l'importo mensile di € 150,00 (centocinquanta//00), da rivalutarsi
[...] annualmente secondo gli indici ISTAT al dicembre di ogni anno, a far tempo dal dicembre 2025, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli Per_2 ancora minore di età, e , maggiore di età ma ancora non economicamente Per_1 autosufficiente, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intrattenuto dal SI. il cui IBAN sarà comunicato direttamente alla moglie. L'importo di Pt_1 cui innanzi sarà aumentato ad € 200,00 (duecento//00) mensili a far data dal prossimo 01.01.2025. Le spese straordinarie, quelle di istruzione universitaria, quelle mediche non coperte dal S.S.N., quelle ludico - sportive per le attività già adesso svolte dai ragazzi e per le eventuali ulteriori attività che saranno preventivamente concordate tra i genitori graveranno in pari misura su ciascuno di essi e se anticipate da uno solo saranno a questo rimborsate a semplice richiesta e previa esibizione dei relativi dimostrativi di spesa.
7. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e ciascuno di essi dichiara di godere di proprio autonomo e adeguato reddito che garantisce a ciascuno di essi il proprio sostentamento e l'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente accordo. Il marito provvederà, in ogni caso, a corrispondere in favore della SI.ra , a titolo di contributo per il di lei CP_1 mantenimento, un assegno mensile di € 250,00 (oltre aggiornamento ISTAT a partire dal dicembre dell'anno 2025) che verserà, in via anticipata, entro il giorno 5 di ciascun mese a decorrere dal mese di luglio 2024, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente che la SI.ra aprirà ed il cui codice IBAN CP_1 sarà comunicato a cura della moglie.
8. I coniugi (salve le precisazioni di cui appresso) dichiarano di avere già risolto e definito ogni rapporto di natura economico / patrimoniale discendente dal celebrato matrimonio e dichiarano, dunque, di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altro per nessuna ragione e/o titolo in qualunque modo riconducibili al matrimonio stesso ed al periodo di convivenza matrimoniale. Si dà atto che i coniugi si riconoscono l'un l'altra che la SI.ra ha già CP_1 ritirato dalla abitazione familiare in Torre del Greco tutti i propri effetti personali e tutto quanto di sua competenza con la sola eccezione dei seguenti beni: un tavolo, un baule, una poltroncina, una sediolina ed un comodino della propria nonna ed un quadro della propria madre, e che il SI. ha già ritirato Pt_1 dall'abitazione della moglie in Paola ogni proprio bene con la sola eccezione del tavolo da pranzo a lui donato dalla zia e dichiara che provvederà Parte_2 al ritiro di quest'ultimo non appena potrà. I coniugi si danno atto che i gioielli appartenenti ai figli da lunghi anni sono custoditi in Paola e che, divenuta maggiorenne, la figlia ha avuto Per_1 consegnati quelli di sua pertinenza. Quelli del figlio continueranno ad Per_2 essere custoditi in Paola e gli saranno consegnati dalla madre al raggiungimento della maggiore età. Si dà atto, infine, che la SI.ra riconosce che il SI. ha per lei CP_1 Pt_1 già corrisposto, nel corso dell'anno 2023, gli acconti per le tasse dovuti per la dichiarazione dei redditi 2024 (relativa ai redditi 2023) e, dunque, si obbliga a comunicare immediatamente e successivamente a versare al marito gli eventuali rimborsi che riceverà dall'Agenzia delle Entrate;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Paola per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 58 parte II serie A dei registri di matrimonio dell'anno 2004); B. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di conSIlio del 17/07/2024
il giudice estensore il presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dott.ssa Silvia Blasi
, nato a [...] il [...] ed Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA STENDHAL 80133 NAPOLI ITALIA, presso lo studio dell'avvocato NAPPO CIRO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE E
, nata a [...] in data [...] ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio dell'avvocato GASPARRI MANUELA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate. Il P.M. in data 10/7/2024 ha concluso esprimendo parere contrario in ragione della non rispondenza dell'accordo raggiunto all'interesse del figlio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13/11/2023, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in Paola il 24/7/2004, dal quale sono nati due figli , in data 10/5/2006, Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e nato il Per_2
3/11/2011, ancora minorenne. All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 26/6/2024, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per l'omologa, previa trasmissione degli atti al P.M. per il prescritto parere.
2. La domanda è fondata. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti che non contrastano con norme inderogabili e soddisfano le eSIenze dei figli minori. Difatti, non può condividersi il parere negativo formulato dal PM, verosimilmente, in ordine alle pattuizioni originarie successivamente modificate dalle parti su invito del Tribunale.
3. In ragione della proposizione congiunta del ricorso e pertanto dell'assenza di soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
A. omologa la separazione dei coniugi , nato in [...] Parte_1
GRECO (NA) in data 29/04/1971, e da nata in Controparte_1
PAOLA in data 07/02/1972, ai seguenti patti e condizioni:
1. i coniugi, che vivono separati sin dal deposito del ricorso introduttivo del procedimento, continueranno a farlo con l'obbligo del reciproco rispetto. La SI.ra , già dal novembre dell'anno 2023, si è trasferita a Controparte_1 vivere in Paola al viale Magna Grecia n. 24 presso un immobile di propria proprietà; il SI. , unitamente ai figli, è rimasto a vivere presso la Parte_1 ex casa familiare in Torre del Greco alla via AC TI n. 32;
2. Il figlio minore di età, verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con ogni conseguenza di legge. Gli stessi, dunque, assumeranno in modo disgiunto le decisioni relative alle sole questioni di ordinaria amministrazione ed assumeranno, invece, di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il ragazzo relative alla educazione, alla istruzione ed alla salute, tenendo, altresì, conto delle inclinazioni naturali, delle aspirazioni, delle eSIenze e dei desideri che lo stesso manifesterà. La figlia , non economicamente Per_1 autosufficiente, ha raggiunto la maggiore età il 10.05.2024.
3. La intera casa familiare in Torre del Greco alla via AC TI n. 3, già di proprietà del marito, resterà assegnata al SI. che, come Parte_1 detto, la continuerà ad abitare unitamente ad entrambi i figli e Per_1 Per_2 ed il cui domicilio privilegiato sarà, dunque, fissato presso il padre.
4. L'esercizio del diritto di visita della madre al figlio è, di comune Per_2 accordo, disciplinato come segue. La madre potrà avere con sé il ragazzo a week-end alterni, dal venerdì dopo scuola (dove potrà anche prelevarlo) al lunedì mattina, quando potrà anche accompagnarlo a scuola. Per i periodi di vacanza da scuola dal venerdì mattina al lunedì mattina;
sia per le settimane in cui è previsto il pernotto per il week-end del figlio presso la madre sia per le settimane in cui il pernotto per il week-end non è previsto la madre potrà avere con sé il ragazzo per ulteriori due giorni, anche consecutivi e con pernotto, da comunicarsi al padre a mezzo e-mail. Attesa la distanza che separa le abitazioni paterna e materna al solo ed esclusivo fine di agevolare la visita della madre al figlio (e senza che tanto possa essere mai interpretato come Per_2 ricongiungimento) i coniugi pattuiscono quanto segue: per un solo week-end al mese nel quale la madre potrà avere con sé il ragazzo il marito dichiara la disponibilità a metterle a disposizione una camera presso la ex casa coniugale dal venerdì dall'uscita da scuola del ragazzo alle ore 9.00 del lunedì successivo. Quanto innanzi, come detto, solo ed esclusivamente per agevolare l'esercizio del dritto di visita della madre al figlio, solo nel corso dell'anno scolastico e solo fino al raggiungimento del 14mo anno di età dello stesso, compiuto il quale i coniugi, ora per allora, si prestano reciprocamente il consenso a che il figlio nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia, affronti da solo il Per_2 viaggio in treno (ad alta velocità) da Napoli a Paola e rientro, per potere trascorrere con la madre i giorni in cui questa potrà esercitare il diritto di visita a lei riconosciuto;
- è, in ogni caso, fatta salva la possibilità per la madre di recuperare gli eventuali giorni di visita non fruiti nei periodi in cui il ragazzo non dovrà frequentare la scuola per motivi di vacanza scolastica, cumulandoli, ed ospitandolo, anche per lunghi periodi, presso la propria abitazione in Paola
o dove ritenuto, previa comunicazione a mezzo email al marito e fermo il diritto del padre di trascorrere con il figlio, durante i mesi di giugno, luglio ed agosto, un pari numero di settimane riconosciuto alla madre e la reperibilità telefonica del ragazzo. Quanto alle festività natalizie ed a quelle pasquali il padre e la madre, ad anni e festività alterni, potranno tenere con sé il figlio Per_2 secondo il calendario che di seguito si precisa: il 24.12, il 25.12, il 26.12 ed il 05.01 e il 06.01 il ragazzo lo trascorrerà con uno dei due genitori, ed in ogni caso a partire dall'anno 2025/2026 con il padre;
il 31.12, il 01.01 ed il 02.01 con l'altro, e dunque a partire dal 2025/2026 con la madre;
le festività del venerdì e del sabato santi il ragazzo le trascorrerà con uno dei due genitori, ed a partire dal 2025 con il padre;
le festività della Santa Pasqua e del Lunedì dell'Angelo con l'altro, e dunque a partire dal 2025 con la madre. Il tutto si ripete ad anni e festività alterne e sempre, in ogni caso, compatibilmente con le eSIenze e gli impegni scolastici e/o personali del ragazzo e, comunque, sempre previa comunicazione a mezzo e-mail al padre degli orari in cui la madre lo andrà a prendere e a riaccompagnare presso la casa paterna. In ogni caso, e fermo restando il calendario di cui sopra, i genitori si manifestano sin d'ora reciprocamente la disponibilità a che il ragazzo trascorra con uno solo di essi anche periodi più lunghi durante le vacanze da scuola per le menzionate festività, salvo il diritto dell'altro coniuge di recuperare le relative giornate l'anno successivo o comunque quando lo desidera e previo accordo con l'altro. Durante le vacanze estive la madre potrà trascorrere con il figlio cinque settimane, di cui due (anche consecutive) durante il mese di agosto, due (anche consecutive) nel mese di luglio ed una nel mese di giugno una volta terminati gli impegni scolastici e sportivi del ragazzo. I relativi periodi dovranno essere concordati con il padre a mezzo e-mail entro e non oltre il giorno 31.05 di ogni anno e, in ogni caso, la pianificazione relativa al mese di agosto dovrà essere fatta in modo da garantire sempre che, ad anni alterni, il ragazzo trascorra con ciascuno dei genitori le giornate del 14, 15 e 16 agosto. La madre, in aggiunta ai giorni di cui sopra, potrà avere con sé il figlio nel giorno del proprio compleanno e del proprio onomastico. Il compleanno e l'onomastico del ragazzo dovranno essere festeggiati ad anni alterni presso la casa paterna in Torre del Greco e presso quella materna in Paola. Resta salvo il diritto dell'altro genitore di partecipare, in ogni caso, alle feste che saranno organizzate presso le dette abitazioni ovvero presso eventuali locali scelti per dette occasioni. È comunque fatta salva la facoltà di entrambi i genitori di partecipare a tutti gli eventi sportivi ai quali prenderà parte il figlio anche per la ipotesi in cui essi dovessero Per_2 svolgersi in giornate nelle quali è previsto l'esercizio del diritto di visita dell'altro. Le modalità attuative del diritto di visita di cui innanzi dovranno sempre essere finalizzate a garantire che i figli, laddove ne facessero richiesta, trascorrano insieme tra di loro le festività comandate. Atteso il compimento del 18mo anno di età della figlia le modalità di esercizio del diritto di visita della madre Per_1 alla ragazza saranno concordate direttamente con la ragazza medesima. I coniugi, comunque ed al di là delle pattuizioni di cui sopra, si obbligano a porre in essere tutte le iniziative possibili per garantire che il diritto di visita sia sempre ed in ogni caso il più ampio possibile.
5. I coniugi prestano reciproco consenso, fin da ora e per limitati periodi di vacanza ovvero di studio, all'espatrio del figlio ed al rilascio del Per_2 relativo passaporto, consentendo l'inserimento del ragazzo nei medesimi rispettivi documenti.
6. La SI.ra si obbliga a versare, in via anticipata ed entro Controparte_1 il giorno 5 di ogni mese (ed a partire dal mese di luglio 2024) al SI. Pt_1
l'importo mensile di € 150,00 (centocinquanta//00), da rivalutarsi
[...] annualmente secondo gli indici ISTAT al dicembre di ogni anno, a far tempo dal dicembre 2025, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli Per_2 ancora minore di età, e , maggiore di età ma ancora non economicamente Per_1 autosufficiente, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intrattenuto dal SI. il cui IBAN sarà comunicato direttamente alla moglie. L'importo di Pt_1 cui innanzi sarà aumentato ad € 200,00 (duecento//00) mensili a far data dal prossimo 01.01.2025. Le spese straordinarie, quelle di istruzione universitaria, quelle mediche non coperte dal S.S.N., quelle ludico - sportive per le attività già adesso svolte dai ragazzi e per le eventuali ulteriori attività che saranno preventivamente concordate tra i genitori graveranno in pari misura su ciascuno di essi e se anticipate da uno solo saranno a questo rimborsate a semplice richiesta e previa esibizione dei relativi dimostrativi di spesa.
7. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e ciascuno di essi dichiara di godere di proprio autonomo e adeguato reddito che garantisce a ciascuno di essi il proprio sostentamento e l'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente accordo. Il marito provvederà, in ogni caso, a corrispondere in favore della SI.ra , a titolo di contributo per il di lei CP_1 mantenimento, un assegno mensile di € 250,00 (oltre aggiornamento ISTAT a partire dal dicembre dell'anno 2025) che verserà, in via anticipata, entro il giorno 5 di ciascun mese a decorrere dal mese di luglio 2024, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente che la SI.ra aprirà ed il cui codice IBAN CP_1 sarà comunicato a cura della moglie.
8. I coniugi (salve le precisazioni di cui appresso) dichiarano di avere già risolto e definito ogni rapporto di natura economico / patrimoniale discendente dal celebrato matrimonio e dichiarano, dunque, di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altro per nessuna ragione e/o titolo in qualunque modo riconducibili al matrimonio stesso ed al periodo di convivenza matrimoniale. Si dà atto che i coniugi si riconoscono l'un l'altra che la SI.ra ha già CP_1 ritirato dalla abitazione familiare in Torre del Greco tutti i propri effetti personali e tutto quanto di sua competenza con la sola eccezione dei seguenti beni: un tavolo, un baule, una poltroncina, una sediolina ed un comodino della propria nonna ed un quadro della propria madre, e che il SI. ha già ritirato Pt_1 dall'abitazione della moglie in Paola ogni proprio bene con la sola eccezione del tavolo da pranzo a lui donato dalla zia e dichiara che provvederà Parte_2 al ritiro di quest'ultimo non appena potrà. I coniugi si danno atto che i gioielli appartenenti ai figli da lunghi anni sono custoditi in Paola e che, divenuta maggiorenne, la figlia ha avuto Per_1 consegnati quelli di sua pertinenza. Quelli del figlio continueranno ad Per_2 essere custoditi in Paola e gli saranno consegnati dalla madre al raggiungimento della maggiore età. Si dà atto, infine, che la SI.ra riconosce che il SI. ha per lei CP_1 Pt_1 già corrisposto, nel corso dell'anno 2023, gli acconti per le tasse dovuti per la dichiarazione dei redditi 2024 (relativa ai redditi 2023) e, dunque, si obbliga a comunicare immediatamente e successivamente a versare al marito gli eventuali rimborsi che riceverà dall'Agenzia delle Entrate;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Paola per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 58 parte II serie A dei registri di matrimonio dell'anno 2004); B. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di conSIlio del 17/07/2024
il giudice estensore il presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dott.ssa Silvia Blasi