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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/12/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 2496/2020 - Pag. 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2496/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni” e vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Parte_1 C.F._1
Di CO e IM Di CO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti;
- ATTORE -
E
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Di Controparte_1 C.F._2
Cunto, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti;
- CONVENUTO -
, nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_2
NO (CS) alla via Nazionale n. 40;
- CONVENUTO CONTUMACE - in persona del legale rapp. p.t.; Controparte_3
- CONVENUTA CONTUMACE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio i convenuti Parte_1 sopra epigrafati, per chiedere al Tribunale di: “ritenere e dichiarare la responsabilità a mente dell'art.2049 c.c. della in persona del Legale Controparte_4
Rappresentante pro tempore con Sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45, nei confronti della sig.ra nata a [...] allo NI il 19/09/1952 ed ivi residente a[...]
Castello n. 39 e del sig. nato a [...] il [...] e residente Controparte_2 in AN – NO alla Via Nazionale n. 40 dell'area urbana di AN AL, nella R.G. n.° 2496/2020 - Pag. 2 di 7
causazione del pregiudizio arrecato al Sig. e per l'effetto condannarli in solido al Parte_1 pagamento nella misura pari ad € 10.400,04 o in quella diversa che sarà ritenuta di ragione e giustizia, con interessi e rivalutazione, oltre spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93
c.p.c.”
A sostegno della domanda proposta ha allegato:
➢ Che, nel dicembre 2011, si era recato in AN AL, alla via Campania n. 3, presso l'Agenzia Assicurativa Fondiaria SAI di “ per la Controparte_5 Controparte_6 stipula di un contratto di assicurazione sulla vita a premio unico (polizza n. 01233045004);
➢ che gli agenti assicurativi (“fratellastro di ”) e Persona_1 Controparte_2 gli avevano fornito apposita documentazione, impartendogli, tra l'altro, “le Controparte_1 indicazioni per effettuare il pagamento dei relativi premi”;
➢ che, con assegno postale emesso il 23.03.2012 in favore dei “sig.ri e Controparte_2
”, aveva corrisposto € 2741,28; Controparte_1
➢ che, con bonifico bancario, effettuato il 6.04.2012 (avente causale “Polizza”), aveva corrisposto l'ulteriore somma di € 7658,76;
➢ che, in data 30.06.2012, in sostituzione dell'agenzia sopra specificata, “veniva istituita una nuova agenzia assicuratrice, con la medesima denominazione di AN Parte_2
AL … affidata al sig. ”; Parte_3
➢ che, avendo chiesto il riscatto delle somme versate, la compagnia di assicurazione non aveva dato seguito a quanto domandato;
➢ che, pertanto, si era reso necessario l'intervento di un legale, grazie al quale “
[...]
già comunicava in data 11/06/2015 (All.7) che CP_4 Controparte_7 non risultava esistente nella banca dati della propria Agenzia, alcuna polizza intestata al sig.
e che non era apposta alcuna firma sulla proposta assicurativa e dunque le prove di Pt_1 pagamento esibite non potevano essere ricondotte inequivocabilmente ad una polizza vita”;
➢ che, per i fatti accaduti, aveva sporto querela per il reato di truffa a carico di CP_2
e avendo questi ultimi conseguito illecitamente una somma
[...] Controparte_1 complessiva di € 10.400,04;
➢ che avviata la procedura di mediazione la stessa si era conclusa infruttuosamente, tanto da essere costretto ad azionare il presente giudizio, per far valere la responsabilità ex art. 2049 c.c..
Tanto allegato ha chiesto al Tribunale di accogliere le conclusioni come sopra trascritte e riprodotte.
Con comparsa depositata il 15.02.2021, si è costituita la quale ha resistito alla Controparte_1 domanda avversaria deducendo:
➢ la propria estraneità ai fatti allegati dall'attore; R.G. n.° 2496/2020 - Pag. 3 di 7
➢ che l'esborso di denaro dedotto da parte attrice sarebbe avvenuto “senza uno straccio di documentazione circa la proposta assicurativa fatta, l'accettazione, il benestare del pagamento e la consegna di una copia del contratto stipulato”;
➢ di non avere avuto “nessun contatto con l' di AN”, essendo Controparte_8 agente presso la sede di CA allo NI;
➢ che, nella primavera del 2006, per accordi gestionali, era intervenuta la “fusione della propria “agenzia con quella di AN AL mediante la regolare costituzione di una società in nome collettivo ( ) ….. Cosicché l'agenzia Controparte_9 di cui era titolare la convenuta, ovvero quella di CA NI restava strutturalmente separata, con una propria organizzazione e autonomia gestionale rispetto all'Agenzia di AN AL
…. In effetti, il codice di quietanzamento che identificava la gestione contabile dell'agenzia di
CA NI era distintivamente numerato con cod. 011, facilmente identificabile attraverso quei documenti che vengono nominati “ .”; Parte_4
➢ che, quanto appena esposto, era confermato dalla delibera n. 2185/I del 29.10.2013, emanata dall' intervenuta all'esito di un procedimento disciplinare, conclusosi con l'archiviazione CP_10 per la convenuta e con la radiazione del CP_2
➢ che, difatti, il predetto procedimento aveva accertato “la sostanziale ed effettiva
<<autonomia operativa di entrambi i punti vendita>>(ndr. L' Agenzia di AN AL e la sub- agenzia di CA NI)”;
➢ che, quindi, non aveva avuto “la possibilità e il potere di nominare suoi agenti o sub agenti
o intermediari al fine della raccolta di contratti assicurativi, ne poteva minimamente utilizzare somme che sarebbero state versate sul conto dell'Agenzia di AN avendo quest' ultima autonomia contabile”.
Tanto dedotto ha chiesto al Tribunale di rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto. Vinte le spese e le competenze del giudizio.
Sebbene regolarmente evocati in giudizio, la società convenuta ed , non si sono Controparte_2 costituiti e la loro contumacia è stata dichiarata rispettivamente all'udienza del 18.02.2021 e all'udienza del 16.09.2021.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c., l'attore, nella memoria n. 1 ha precisato che
“l' a mente dell'art. 2049 c.c. ha, nelle more del presente giudizio, Controparte_4 ha parzialmente corrisposto la somma pari ad € 7.600,00. A tal fine l'odierno attore precisa di voler proseguire l'odierno giudizio esclusivamente nei confronti dei sigg.ri e Controparte_1
, nella loro qualità di agenti assicurativi dell' Controparte_2 Controparte_11
ai quali il sig. provvedeva ad effettuare i pagamenti per il tramite di assegno postale
[...] Pt_1 R.G. n.° 2496/2020 - Pag. 4 di 7
della somma pari ad € 2.741,28 emesso in data 23/03/2012 (All. 3 del fascicolo di parte attrice) ed altresì per il tramite di bonifico bancario della somma pari ad € 7.658,76 effettuato in data
06/04/2012 (All. 4 del fascicolo di parte attrice)”.
Conseguentemente, la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione della prova documentale e l'espletamento della prova testimoniale, per come ammesse nell'ordinanza depositata il 4.01.2023.
All'udienza del 10.09.2025, le parti hanno precisato le loro conclusioni (“Ciascun difensore si riporta a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese. I difensori chiedono poi che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge.”) e, pertanto, la causa è stata assunte in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Nel merito.
Prima di esporre le ragioni della decisione, occorre evidenziare che ha chiamato in Parte_1 causa i convenuti e ritenendo che gli stessi avessero Controparte_1 Controparte_2 commesso, in suo danno, un illecito, costituente il presupposto fondante la responsabilità ex art. 2049 c.c., ascritta all' Controparte_12
Sul punto, si rileva che la norma in discussione consente di ritenere sussistente la responsabilità del datore di lavoro quando sussiste un nesso di causalità fra la condotta illecita e l'evento dannoso e quando è possibile riferire al committente (datore di lavoro) la condotta stessa, la quale dovrà valutarsi corrispondente alle attribuzioni e ai fini dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto (cfr. Cass. 12 aprile 2011, n. 8306).
Premesso tale breve inquadramento della vicenda, deve darsi atto che, nella memoria I termine ex art. 183, co. 6 c.p.c. (dep. 15.10.2021), l'attore ha dichiarato che: “l' Controparte_4
a mente dell'art. 2049 c.c. ha, nelle more del presente giudizio, ha parzialmente corrisposto la somma pari ad € 7.600,00. A tal fine l'odierno attore precisa di voler proseguire l'odierno giudizio esclusivamente nei confromti dei sigg.ri e , nella loro qualità Controparte_1 Controparte_2 di agenti assicurativi dell' ai quali il sig. provvedeva Controparte_11 Pt_1 ad effettuare i pagamenti per il tramite di assegno postale della somma pari ad € 2.741,28 emesso in data 23/03/2012 (All. 3 del fascicolo di parte attrice) ed altresì per il tramite di bonifico bancario della somma pari ad € 7.658,76 effettuato in data 06/04/2012 (All. 4 del fascicolo di parte attrice)”.
, pertanto, ha manifestato la volontà di rinunciare agli atti del giudizio ex art. 306 Parte_1
c.p.c. nei confronti della sola citata società, chiedendo, invece, di voler proseguire il giudizio nei confronti di e . Controparte_1 Controparte_2 R.G. n.° 2496/2020 - Pag. 5 di 7
Va dichiarata, pertanto, l'estinzione del processo instaurato nei confronti della CP_12 non essendo necessaria, ai fini della regolarità della rinuncia, alcuna accettazione della
[...] convenuta, posto che, all'udienza del 18.02.2021, ne è stata dichiarata la contumacia (cfr. art. 306, co.1 c.p.c.: “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite …).
Tale ultima circostanza esime, inoltre, questo Giudice dal provvedere sul rimborso delle spese, che, astrattamente, è previsto a carico del rinunciante in favore dell'altra parte.
Tanto rilevato, passando all'esame del merito della domanda nei confronti di e Controparte_2
va dichiarata l'infondatezza della stessa, con conseguente rigetto della pretesa Controparte_13 risarcitoria.
Ed invero, limitatamente alla domanda avanzata contro osserva il Tribunale Controparte_2 che la stessa risulta carente già sul piano assertivo, posto che l'attore ha descritto in citazione una condotta - presumibilmente illecita - non riferibile al convenuto, ma ad un terzo estraneo al presente giudizio (“ …gli agenti assicurativi (fratellastro di Persona_1 CP_2
in quanto figli della stessa madre e , fornivano al sig.
[...] Per_2 Controparte_1
la documentazione inerente la stipulazione della polizza … e fornivano le indicazioni per Pt_1 effettuare il pagamento dei relativi premi).
La carenza assertiva si è conseguentemente riverberata sulla prova orale raccolta.
Ed infatti, ha affidato la dimostrazione della fondatezza delle proprie ragioni a due Parte_1 testi, e (moglie), entrambi escussi all'udienza del 21.04.2023. Parte_3 Testimone_1
In disparte la deposizione del che non ha fornito alcun apporto significativo Pt_3 all'accertamento dei fatti di causa (“Non so rispondere … Non so dire se gli agenti e Per_1 hanno fornito al la documentazione inerente la polizza sulla vita …), le CP_1 Pt_1 dichiarazioni della testimone confermano quanto appena sopra rilevato. Tes_1
Ed infatti, il teste ha affermato: “… Sono la moglie dell'attore … a Dicembre 2011 mio marito si è recato presso l'agenzia e … e ha stipulato una polizza Controparte_2 Controparte_6 sulla vita … Posso dirlo perché ero presente con mio marito in tale occasione … al momento della stipula consegnò a mio marito, in mia presenza la documentazione relativa Persona_1 alla polizza e gli diede le indicazioni per il pagamento. La non c'era…”. CP_1
È evidente, quindi, che non ha posto in essere alcuna condotta che, neppure in Controparte_2 maniera astratta, possa reputarsi illecita e fonte di pregiudizi nei confronti della parte attrice, la quale, sulla base delle sue stesse allegazioni, non ha avuto alcun rapporto con Controparte_2 nella vicenda in esame. R.G. n.° 2496/2020 - Pag. 6 di 7
La testimonianza appena scrutinata, della cui genuinità non v'è ragione di dubitare, data la linearità logico espositiva, consente di svolgere valutazioni anche in ordine alla pretesa attorea avanzata nei confronti di Controparte_1 ha dichiarato, infatti, che, al momento della consegna della documentazione Testimone_1 all'attore e delle indicazioni per provvedere al pagamento pattuito, “La non c'era”. CP_1
Pertanto, la convenuta, sulla base delle stesse prove offerte dall'attore, non ha posto in essere alcuna condotta materiale diretta a cagionare, in linea di principio, il danno lamentato dal . Pt_1
Per di più, dalla lettura combinata della richiamata prova orale con l'acquisita prova documentale, emerge ulteriore riscontro di quanto appena affermato.
Ed infatti, dal documento “deliberazione n.2185/I del 29.10.2013”, emerge l'estraneità della CP_10 convenuta dalla gestione della sede assicurativa di AN AL, nonostante “la fusione della propria “agenzia [quella di CA allo NI] con quella di AN AL mediante la regolare costituzione di una società in nome collettivo ( Controparte_9
”.
[...]
Tale assunto è avvalorato dall'accertamento condotto dall'Istituto di Vigilanza, trasfuso nel richiamato documento, dove testualmente si legge: “La sig.ra ha dimostrato quanto Parte_5 dalla stessa eccepito a sua discolpa, cioè la sostanziale ed effettiva “autonomia operativa di entrambi i punti vendita (ndr l'agenzia di AN AL e la sub agenzia di CA allo
NI) ed il diverso codice operativo interno che permetterebbe, ma solo nei rapporti interni di addebitare la effettiva responsabilità nella intermediazione delle polizze gestite rispettivamente ed autonomamente dai vari collaboratori delle diverse sedi agenziali”.
Pertanto, in base agli elementi raccolti nel giudizio, deve ritenersi che la non ha indotto CP_1
l'attore alla stipula della polizza oggetto di lite (cfr. deposizione ), né ha operato, Testimone_1 al tempo dei fatti di causa, presso l'agenzia di AN AL, autonomamente gestita da altri.
Per tutte queste ragioni, la domanda di nei confronti dei convenuti e Parte_1 CP_2 non può trovare accoglimento. CP_1
3. Le spese di lite
Tenuto conto della rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'attore nei confronti della società convenuta contumace, nulla deve disporsi sulle spese di lite.
Parimenti, nulla va disposto in ordine alle spese di lite tra e , in Parte_1 Controparte_2 considerazione della contumacia di quest'ultimo.
Invece, le spese del giudizio tra l'attore e seguono la soccombenza e si liquidano Controparte_1
d'ufficio come in dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al R.G. n.° 2496/2020 - Pag. 7 di 7
D.M. n. 147/2022, tenuto conto dal valore della causa, del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate e della giurisprudenza consolidata in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara l'estinzione del processo tra e Parte_1 Controparte_12
➢ Rigetta la domanda attorea nei confronti di e Controparte_2 Controparte_1
➢ Nulla sulle spese di lite fra e la Parte_1 Controparte_12
➢ Nulla sulle spese di lite fra e;
Parte_1 Controparte_2
➢ Condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 giudizio, che si liquidano in € 2540,00 per compensi professionali forensi, oltre i.v.a. e c.p.a. se dovute, nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
➢ Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Castrovillari in data 19/12/25.
IL GIUDICE Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta in collaborazione
con l'Addetto all'Ufficio per il Processo, dott. Francesco Cottone.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2496/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni” e vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Parte_1 C.F._1
Di CO e IM Di CO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti;
- ATTORE -
E
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Di Controparte_1 C.F._2
Cunto, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti;
- CONVENUTO -
, nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_2
NO (CS) alla via Nazionale n. 40;
- CONVENUTO CONTUMACE - in persona del legale rapp. p.t.; Controparte_3
- CONVENUTA CONTUMACE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio i convenuti Parte_1 sopra epigrafati, per chiedere al Tribunale di: “ritenere e dichiarare la responsabilità a mente dell'art.2049 c.c. della in persona del Legale Controparte_4
Rappresentante pro tempore con Sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45, nei confronti della sig.ra nata a [...] allo NI il 19/09/1952 ed ivi residente a[...]
Castello n. 39 e del sig. nato a [...] il [...] e residente Controparte_2 in AN – NO alla Via Nazionale n. 40 dell'area urbana di AN AL, nella R.G. n.° 2496/2020 - Pag. 2 di 7
causazione del pregiudizio arrecato al Sig. e per l'effetto condannarli in solido al Parte_1 pagamento nella misura pari ad € 10.400,04 o in quella diversa che sarà ritenuta di ragione e giustizia, con interessi e rivalutazione, oltre spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93
c.p.c.”
A sostegno della domanda proposta ha allegato:
➢ Che, nel dicembre 2011, si era recato in AN AL, alla via Campania n. 3, presso l'Agenzia Assicurativa Fondiaria SAI di “ per la Controparte_5 Controparte_6 stipula di un contratto di assicurazione sulla vita a premio unico (polizza n. 01233045004);
➢ che gli agenti assicurativi (“fratellastro di ”) e Persona_1 Controparte_2 gli avevano fornito apposita documentazione, impartendogli, tra l'altro, “le Controparte_1 indicazioni per effettuare il pagamento dei relativi premi”;
➢ che, con assegno postale emesso il 23.03.2012 in favore dei “sig.ri e Controparte_2
”, aveva corrisposto € 2741,28; Controparte_1
➢ che, con bonifico bancario, effettuato il 6.04.2012 (avente causale “Polizza”), aveva corrisposto l'ulteriore somma di € 7658,76;
➢ che, in data 30.06.2012, in sostituzione dell'agenzia sopra specificata, “veniva istituita una nuova agenzia assicuratrice, con la medesima denominazione di AN Parte_2
AL … affidata al sig. ”; Parte_3
➢ che, avendo chiesto il riscatto delle somme versate, la compagnia di assicurazione non aveva dato seguito a quanto domandato;
➢ che, pertanto, si era reso necessario l'intervento di un legale, grazie al quale “
[...]
già comunicava in data 11/06/2015 (All.7) che CP_4 Controparte_7 non risultava esistente nella banca dati della propria Agenzia, alcuna polizza intestata al sig.
e che non era apposta alcuna firma sulla proposta assicurativa e dunque le prove di Pt_1 pagamento esibite non potevano essere ricondotte inequivocabilmente ad una polizza vita”;
➢ che, per i fatti accaduti, aveva sporto querela per il reato di truffa a carico di CP_2
e avendo questi ultimi conseguito illecitamente una somma
[...] Controparte_1 complessiva di € 10.400,04;
➢ che avviata la procedura di mediazione la stessa si era conclusa infruttuosamente, tanto da essere costretto ad azionare il presente giudizio, per far valere la responsabilità ex art. 2049 c.c..
Tanto allegato ha chiesto al Tribunale di accogliere le conclusioni come sopra trascritte e riprodotte.
Con comparsa depositata il 15.02.2021, si è costituita la quale ha resistito alla Controparte_1 domanda avversaria deducendo:
➢ la propria estraneità ai fatti allegati dall'attore; R.G. n.° 2496/2020 - Pag. 3 di 7
➢ che l'esborso di denaro dedotto da parte attrice sarebbe avvenuto “senza uno straccio di documentazione circa la proposta assicurativa fatta, l'accettazione, il benestare del pagamento e la consegna di una copia del contratto stipulato”;
➢ di non avere avuto “nessun contatto con l' di AN”, essendo Controparte_8 agente presso la sede di CA allo NI;
➢ che, nella primavera del 2006, per accordi gestionali, era intervenuta la “fusione della propria “agenzia con quella di AN AL mediante la regolare costituzione di una società in nome collettivo ( ) ….. Cosicché l'agenzia Controparte_9 di cui era titolare la convenuta, ovvero quella di CA NI restava strutturalmente separata, con una propria organizzazione e autonomia gestionale rispetto all'Agenzia di AN AL
…. In effetti, il codice di quietanzamento che identificava la gestione contabile dell'agenzia di
CA NI era distintivamente numerato con cod. 011, facilmente identificabile attraverso quei documenti che vengono nominati “ .”; Parte_4
➢ che, quanto appena esposto, era confermato dalla delibera n. 2185/I del 29.10.2013, emanata dall' intervenuta all'esito di un procedimento disciplinare, conclusosi con l'archiviazione CP_10 per la convenuta e con la radiazione del CP_2
➢ che, difatti, il predetto procedimento aveva accertato “la sostanziale ed effettiva
<<autonomia operativa di entrambi i punti vendita>>(ndr. L' Agenzia di AN AL e la sub- agenzia di CA NI)”;
➢ che, quindi, non aveva avuto “la possibilità e il potere di nominare suoi agenti o sub agenti
o intermediari al fine della raccolta di contratti assicurativi, ne poteva minimamente utilizzare somme che sarebbero state versate sul conto dell'Agenzia di AN avendo quest' ultima autonomia contabile”.
Tanto dedotto ha chiesto al Tribunale di rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto. Vinte le spese e le competenze del giudizio.
Sebbene regolarmente evocati in giudizio, la società convenuta ed , non si sono Controparte_2 costituiti e la loro contumacia è stata dichiarata rispettivamente all'udienza del 18.02.2021 e all'udienza del 16.09.2021.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c., l'attore, nella memoria n. 1 ha precisato che
“l' a mente dell'art. 2049 c.c. ha, nelle more del presente giudizio, Controparte_4 ha parzialmente corrisposto la somma pari ad € 7.600,00. A tal fine l'odierno attore precisa di voler proseguire l'odierno giudizio esclusivamente nei confronti dei sigg.ri e Controparte_1
, nella loro qualità di agenti assicurativi dell' Controparte_2 Controparte_11
ai quali il sig. provvedeva ad effettuare i pagamenti per il tramite di assegno postale
[...] Pt_1 R.G. n.° 2496/2020 - Pag. 4 di 7
della somma pari ad € 2.741,28 emesso in data 23/03/2012 (All. 3 del fascicolo di parte attrice) ed altresì per il tramite di bonifico bancario della somma pari ad € 7.658,76 effettuato in data
06/04/2012 (All. 4 del fascicolo di parte attrice)”.
Conseguentemente, la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione della prova documentale e l'espletamento della prova testimoniale, per come ammesse nell'ordinanza depositata il 4.01.2023.
All'udienza del 10.09.2025, le parti hanno precisato le loro conclusioni (“Ciascun difensore si riporta a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese. I difensori chiedono poi che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge.”) e, pertanto, la causa è stata assunte in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Nel merito.
Prima di esporre le ragioni della decisione, occorre evidenziare che ha chiamato in Parte_1 causa i convenuti e ritenendo che gli stessi avessero Controparte_1 Controparte_2 commesso, in suo danno, un illecito, costituente il presupposto fondante la responsabilità ex art. 2049 c.c., ascritta all' Controparte_12
Sul punto, si rileva che la norma in discussione consente di ritenere sussistente la responsabilità del datore di lavoro quando sussiste un nesso di causalità fra la condotta illecita e l'evento dannoso e quando è possibile riferire al committente (datore di lavoro) la condotta stessa, la quale dovrà valutarsi corrispondente alle attribuzioni e ai fini dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto (cfr. Cass. 12 aprile 2011, n. 8306).
Premesso tale breve inquadramento della vicenda, deve darsi atto che, nella memoria I termine ex art. 183, co. 6 c.p.c. (dep. 15.10.2021), l'attore ha dichiarato che: “l' Controparte_4
a mente dell'art. 2049 c.c. ha, nelle more del presente giudizio, ha parzialmente corrisposto la somma pari ad € 7.600,00. A tal fine l'odierno attore precisa di voler proseguire l'odierno giudizio esclusivamente nei confromti dei sigg.ri e , nella loro qualità Controparte_1 Controparte_2 di agenti assicurativi dell' ai quali il sig. provvedeva Controparte_11 Pt_1 ad effettuare i pagamenti per il tramite di assegno postale della somma pari ad € 2.741,28 emesso in data 23/03/2012 (All. 3 del fascicolo di parte attrice) ed altresì per il tramite di bonifico bancario della somma pari ad € 7.658,76 effettuato in data 06/04/2012 (All. 4 del fascicolo di parte attrice)”.
, pertanto, ha manifestato la volontà di rinunciare agli atti del giudizio ex art. 306 Parte_1
c.p.c. nei confronti della sola citata società, chiedendo, invece, di voler proseguire il giudizio nei confronti di e . Controparte_1 Controparte_2 R.G. n.° 2496/2020 - Pag. 5 di 7
Va dichiarata, pertanto, l'estinzione del processo instaurato nei confronti della CP_12 non essendo necessaria, ai fini della regolarità della rinuncia, alcuna accettazione della
[...] convenuta, posto che, all'udienza del 18.02.2021, ne è stata dichiarata la contumacia (cfr. art. 306, co.1 c.p.c.: “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite …).
Tale ultima circostanza esime, inoltre, questo Giudice dal provvedere sul rimborso delle spese, che, astrattamente, è previsto a carico del rinunciante in favore dell'altra parte.
Tanto rilevato, passando all'esame del merito della domanda nei confronti di e Controparte_2
va dichiarata l'infondatezza della stessa, con conseguente rigetto della pretesa Controparte_13 risarcitoria.
Ed invero, limitatamente alla domanda avanzata contro osserva il Tribunale Controparte_2 che la stessa risulta carente già sul piano assertivo, posto che l'attore ha descritto in citazione una condotta - presumibilmente illecita - non riferibile al convenuto, ma ad un terzo estraneo al presente giudizio (“ …gli agenti assicurativi (fratellastro di Persona_1 CP_2
in quanto figli della stessa madre e , fornivano al sig.
[...] Per_2 Controparte_1
la documentazione inerente la stipulazione della polizza … e fornivano le indicazioni per Pt_1 effettuare il pagamento dei relativi premi).
La carenza assertiva si è conseguentemente riverberata sulla prova orale raccolta.
Ed infatti, ha affidato la dimostrazione della fondatezza delle proprie ragioni a due Parte_1 testi, e (moglie), entrambi escussi all'udienza del 21.04.2023. Parte_3 Testimone_1
In disparte la deposizione del che non ha fornito alcun apporto significativo Pt_3 all'accertamento dei fatti di causa (“Non so rispondere … Non so dire se gli agenti e Per_1 hanno fornito al la documentazione inerente la polizza sulla vita …), le CP_1 Pt_1 dichiarazioni della testimone confermano quanto appena sopra rilevato. Tes_1
Ed infatti, il teste ha affermato: “… Sono la moglie dell'attore … a Dicembre 2011 mio marito si è recato presso l'agenzia e … e ha stipulato una polizza Controparte_2 Controparte_6 sulla vita … Posso dirlo perché ero presente con mio marito in tale occasione … al momento della stipula consegnò a mio marito, in mia presenza la documentazione relativa Persona_1 alla polizza e gli diede le indicazioni per il pagamento. La non c'era…”. CP_1
È evidente, quindi, che non ha posto in essere alcuna condotta che, neppure in Controparte_2 maniera astratta, possa reputarsi illecita e fonte di pregiudizi nei confronti della parte attrice, la quale, sulla base delle sue stesse allegazioni, non ha avuto alcun rapporto con Controparte_2 nella vicenda in esame. R.G. n.° 2496/2020 - Pag. 6 di 7
La testimonianza appena scrutinata, della cui genuinità non v'è ragione di dubitare, data la linearità logico espositiva, consente di svolgere valutazioni anche in ordine alla pretesa attorea avanzata nei confronti di Controparte_1 ha dichiarato, infatti, che, al momento della consegna della documentazione Testimone_1 all'attore e delle indicazioni per provvedere al pagamento pattuito, “La non c'era”. CP_1
Pertanto, la convenuta, sulla base delle stesse prove offerte dall'attore, non ha posto in essere alcuna condotta materiale diretta a cagionare, in linea di principio, il danno lamentato dal . Pt_1
Per di più, dalla lettura combinata della richiamata prova orale con l'acquisita prova documentale, emerge ulteriore riscontro di quanto appena affermato.
Ed infatti, dal documento “deliberazione n.2185/I del 29.10.2013”, emerge l'estraneità della CP_10 convenuta dalla gestione della sede assicurativa di AN AL, nonostante “la fusione della propria “agenzia [quella di CA allo NI] con quella di AN AL mediante la regolare costituzione di una società in nome collettivo ( Controparte_9
”.
[...]
Tale assunto è avvalorato dall'accertamento condotto dall'Istituto di Vigilanza, trasfuso nel richiamato documento, dove testualmente si legge: “La sig.ra ha dimostrato quanto Parte_5 dalla stessa eccepito a sua discolpa, cioè la sostanziale ed effettiva “autonomia operativa di entrambi i punti vendita (ndr l'agenzia di AN AL e la sub agenzia di CA allo
NI) ed il diverso codice operativo interno che permetterebbe, ma solo nei rapporti interni di addebitare la effettiva responsabilità nella intermediazione delle polizze gestite rispettivamente ed autonomamente dai vari collaboratori delle diverse sedi agenziali”.
Pertanto, in base agli elementi raccolti nel giudizio, deve ritenersi che la non ha indotto CP_1
l'attore alla stipula della polizza oggetto di lite (cfr. deposizione ), né ha operato, Testimone_1 al tempo dei fatti di causa, presso l'agenzia di AN AL, autonomamente gestita da altri.
Per tutte queste ragioni, la domanda di nei confronti dei convenuti e Parte_1 CP_2 non può trovare accoglimento. CP_1
3. Le spese di lite
Tenuto conto della rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'attore nei confronti della società convenuta contumace, nulla deve disporsi sulle spese di lite.
Parimenti, nulla va disposto in ordine alle spese di lite tra e , in Parte_1 Controparte_2 considerazione della contumacia di quest'ultimo.
Invece, le spese del giudizio tra l'attore e seguono la soccombenza e si liquidano Controparte_1
d'ufficio come in dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al R.G. n.° 2496/2020 - Pag. 7 di 7
D.M. n. 147/2022, tenuto conto dal valore della causa, del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate e della giurisprudenza consolidata in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara l'estinzione del processo tra e Parte_1 Controparte_12
➢ Rigetta la domanda attorea nei confronti di e Controparte_2 Controparte_1
➢ Nulla sulle spese di lite fra e la Parte_1 Controparte_12
➢ Nulla sulle spese di lite fra e;
Parte_1 Controparte_2
➢ Condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 giudizio, che si liquidano in € 2540,00 per compensi professionali forensi, oltre i.v.a. e c.p.a. se dovute, nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
➢ Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Castrovillari in data 19/12/25.
IL GIUDICE Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta in collaborazione
con l'Addetto all'Ufficio per il Processo, dott. Francesco Cottone.