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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/09/2025, n. 3660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3660 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N°
________________ ____ REPUBBLICA ITALIANA
Reg. Sent. Lav.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. ______________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in
N° __________ persona del Giudice Elvira Majolino, nella causa iscritta al N. Reg. Gen. Lav.
14465/2024 R.G.L. promossa F.A. ________________ Addì _____________ D A _
Rilasciata
rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio spedizione in Parte_1 forma esecutiva all'Avv. Catalano.
- ricorrente -
______________ ________
C O N T R O
Controparte_1
[...
, in persona del suo legale rappresentante ______________
[...] _____
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 15/09/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo
Il Cancelliere
telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 9/10/2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti CP_1
sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, è stata decisa.
La domanda è fondata.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che la ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetta, è da ritenersi in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire sia dell'indennità
d'accompagnamento che della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, con decorrenza dal marzo 2025.
In particolare, il C.T.U. ha affermato che “ sia soggetto che, con decorrenza Parte_1
marzo 2025, presenta i requisiti di cui alla L. 18/80, in quanto impossibilitata, nel concreto, a svolgere gli atti quotidiani della vita. …
Nel caso di che trattasi, alla luce della storia clinica e con il conforto dell'esame obiettivo, lo stato clinico emerso è tale da soddisfare le indicazioni previste in favore dei portatori di handicap di cui al
III comma dell'art. 3 – L. 104, fissando quale decorrenza la medesima della indennità di accompagnamento e , dunque, MARZO 2025” (cfr. ctu in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.
Può, quindi, concludersi che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, a decorrere dal marzo 2025.
Le spese di lite vanno compensate essendo il riconoscimento dei requisiti sanitari successivo al deposito sia del ricorso in opposizione (9/10/2024) che del ricorso per
A.T.P. (12/12/2023).
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire per fruire dell'indennità d'accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, a decorrere dal marzo 2025.
Compensa le spese di lite fra le parti.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo, 16/09/2025
IL GIUDICE
Elvira Majolino
Sezione Lavoro N°
________________ ____ REPUBBLICA ITALIANA
Reg. Sent. Lav.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. ______________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in
N° __________ persona del Giudice Elvira Majolino, nella causa iscritta al N. Reg. Gen. Lav.
14465/2024 R.G.L. promossa F.A. ________________ Addì _____________ D A _
Rilasciata
rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio spedizione in Parte_1 forma esecutiva all'Avv. Catalano.
- ricorrente -
______________ ________
C O N T R O
Controparte_1
[...
, in persona del suo legale rappresentante ______________
[...] _____
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 15/09/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo
Il Cancelliere
telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 9/10/2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti CP_1
sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, è stata decisa.
La domanda è fondata.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che la ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetta, è da ritenersi in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire sia dell'indennità
d'accompagnamento che della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, con decorrenza dal marzo 2025.
In particolare, il C.T.U. ha affermato che “ sia soggetto che, con decorrenza Parte_1
marzo 2025, presenta i requisiti di cui alla L. 18/80, in quanto impossibilitata, nel concreto, a svolgere gli atti quotidiani della vita. …
Nel caso di che trattasi, alla luce della storia clinica e con il conforto dell'esame obiettivo, lo stato clinico emerso è tale da soddisfare le indicazioni previste in favore dei portatori di handicap di cui al
III comma dell'art. 3 – L. 104, fissando quale decorrenza la medesima della indennità di accompagnamento e , dunque, MARZO 2025” (cfr. ctu in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.
Può, quindi, concludersi che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, a decorrere dal marzo 2025.
Le spese di lite vanno compensate essendo il riconoscimento dei requisiti sanitari successivo al deposito sia del ricorso in opposizione (9/10/2024) che del ricorso per
A.T.P. (12/12/2023).
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire per fruire dell'indennità d'accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, a decorrere dal marzo 2025.
Compensa le spese di lite fra le parti.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo, 16/09/2025
IL GIUDICE
Elvira Majolino