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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 2412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2412 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 24810/2022 R.G.T.
SENTENZA
TRA Parte 1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Massi e Silvia Secchi, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Sotgia, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione era nata la figlia
Persona_1 in data 13.5.2015, chiedeva la separazione, l'adozione di un ordine di protezione per l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale, con divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla figlia e dal coniuge e con ordine di cessazione delle condotte meglio indicate nel ricorso,
l'affidamento esclusivo della minore al padre, con suo collocamento presso di lui e con incontri protetti madre-figlia, l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, un assegno di mantenimento per la figlia a carico della resistente pari ad euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per la minore di cui al protocollo di questo Tribunale.
La resistente si costituiva e chiedeva: dichiararsi la separazione dei coniugi;
affidarsi la minore alla ricorrente, con collocamento presso la stessa e con diritto di visita per il padre con incontri protetti;
assegnarsi la casa coniugale alla resistente;
determinarsi un assegno di mantenimento a carico del ricorrente per la figlia pari ad euro 600,00 mensili, oltre al 100% delle spese per la figlia pure meglio indicate nella citata memoria, e per la moglie pari ad euro 500,00 mensili;
l'autorizzazione al rilascio del documento valido per l'espatrio.
"In sede presidenziale, con ordinanza datata 19.7.2022, veniva statuito quanto segue: viste le richieste delle parti con riferimento all'affidamento, collocamento e diritto di visita della figlia minore;
rilevato che la bambina, di sette anni, mentre si trovava l'anno scorso in viaggio in Spagna con la madre, riferiva di essere stata abusata da un amico della madre presso il quale erano andate a trascorrere una giornata (cfr. relazione dei Servizi Sociali dell'11.7.2022, in atti, in atti), racconto che veniva ammesso anche dalla CP 1 nei suoi scritti, pur contestando il contenuto relativo all'abuso, in quanto la madre deduceva di essere sempre rimasta con la figlia quel giorno;
rilevato che la CP_1 ammetteva anche di non averne fatto parola con il marito (questi lamentava che inizialmente la moglie nemmeno voleva dargli il nome della persona dalla quale sarebbero state quel giorno), ciò che, data la gravità della vicenda, denota una condotta genitoriale quantomeno poco accorta da parte della resistente;
rilevato che quest'ultima, nonostante viva da dieci anni in Italia, parrebbe del tutto avulsa dal contesto sociale, non parlando l'italiano (per l'udienza richiedeva la presenza di un interprete di lingua spagnola) e specificando di fare la spesa in un particolare negozio vicino casa dove c'è una cassiera che parla lo spagnolo (dichiarava la parte in sede presidenziale che la figlia andava in una scuola bilingue dove praticamente tutti parlano anche lo spagnolo e dove, in effetti, la madre risulta essere presente, cfr. relazione dei Servizi Sociali citata);
rilevato che la CP_1 risulta percepire una pensione di invalidità spagnola, in vista del certificato di
"incapacità permanente" del 2008 allegato in atti dalla stessa, non tradotto;
rilevato che dalle dichiarazioni della minore, sentita dai Servizi Sociali (la bimba prendeva sempre più confidenza con gli operatori tanto da non volersene, alla fine, staccare, sapendo che sarebbe dovuta tornare a casa dove i genitori avrebbero continuato a litigare, raccontando anche l'episodio dell'abuso), emergeva che la madre non c'era praticamente mai a casa, che passava raramente del tempo con lei, che non l'accompagnava a scuola nè la riprendeva, che non c'era un contesto sociale intorno alla bambina (la quale trascorreva il suo tempo libero a casa); ritenuto che non si risultano provate condotte tali della CP_1 da dover disporre provvedimenti ex art. 342bis c.c., domanda, dunque, che deve essere rigettata;
ritenuto, ciò premesso, che si ritiene di dover disporre l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso il padre, che si ritiene allo stato maggiormente tutelante, e con diritto di visita per la madre come segue: a finesettimana alternati dal sabato ore 10.00 al lunedì con riaccompagnamento a scuola;
due pomeriggi alla settimana (in mancanza di accordi martedì e giovedì) dall'uscita di scuola alle ore 20.00; dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni;
n. 3 giorni durante le vacanze di Pasqua in modo da comprendere ad anni alterni i giorni di Pasqua e di
Pasquetta; n. 15 giorni l'estate (stesso periodo spetterà al padre) da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
ritenuto di assegnare al Pt 1 la casa coniugale sita in Roma, via Leonardo Greppi n. 35, in quanto genitore collocatario della figlia minore, concedendo alla moglie gg. 40 per allontanarsene;
ritenuto di dover mandare ai Servizi Sociali affinchè monitorino il nucleo familiare, verificando eventuali condotte dei genitori pregiudizievoli per la minore e relazionando entro il 30.10.2022; ritenuto di dover disporre C.T.U. al fine di verificare la capacità genitoriale delle parti, con nomina della dott.ssa Persona_2 ;
ritenuto di dover disporre che la minore sia inserita senza ritardo in un percorso presso il T.M.S.R.E.E., visto l'elevato conflitto genitoriale, perdurante praticamente da sempre, che sta influenzando molto negativamente la figlia, come indicato dai Servizi Sociali e dall'Ospedale BI ES (cfr. relazione dei
Servizi Sociali citata e Lettera di dimissione dell'Ospedale del 17.2.2022, in atti); ritenuto di dover anche disporre la trasmissione degli atti al P.M. con riferimento, in particolare, alle dichiarazioni rese dalla minore ai Servizi Sociali, per quanto di competenza;
ritenuta inammissibile in questo giudizio la domanda relativa ai documenti validi per l'espatrio, di competenza funzionale del Giudice Tutelare;
visti i redditi delle parti (la LO percepisce una pensione di invalidità pari ad euro 1.166,00 mensili calcolati su 12 mensilità e risulta titolare per la quota dell'11% di due immobili in Spagna, come da dichiarazione sostituiva di atto notorio e scritti difensivi, in atti;
il Pt 1 percepisce un reddito da attività lavorativa pari ad euro 2.275,00 mensili calcolati su 12 mensilità, oltre ad euro 1.000,00 mensili da locazione per un immobile di cui è usufruttuario, risultando comproprietario al 50% con il fratello di tre appartamenti a Roma (di cui uno abitato come casa coniugale ed un altro abitato dal fratello), nonchè di altri due locali sempre siti a Roma, di un immobile a Filettino (FR) e di un terreno in Sabaudia (LT), come da dichiarazioni dei redditi e dichiarazione sostituiva di atto notorio, in atti); ritenuto, ciò premesso, visti i redditi delle parti e le rispettive proprietà immobiliari, valutato anche il fatto che la CP 1 dovrà reperire un immobile, di determinare a carico del Pt_1 un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 200,00 mensili, oltre Istat, a far data dal mese di effettivo allontanamento della
CP 1 dalla casa coniugale, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla stessa da parte del marito, con suddivisione al 50% ciascuno tra le parti delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo
Tribunale; ...
P.Q.M.
-autorizza i coniugi a vivere separati;
-determina l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso il padre e con diritto di visita per la madre come indicato in parte motiva;
-dispone che la minore intraprenda senza ritardo un percorso presso il CP_2
-assegna al Pt 1 la casa coniugale, concedendo alla moglie gg. 40 per allontanarsene;
-determina a carico del Pt_1 un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 200,00 mensili, oltre
Istat, a far data dal mese di effettivo allontanamento della CP_1 dalla casa coniugale, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla stessa da parte del marito, con suddivisione al 50% ciascuno tra le parti delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo Tribunale;
-dispone C.T.U. in ordine a quanto pure indicato in parte motiva, con nomina della dott.ssa Persona_2
In sede di precisazione delle conclusioni: il Pt_1 confermava le domande svolte, chiedendo solo, a parziale modifica, la conferma del diritto di visita madre-figlia come vigente e di cui all'ordinanza presidenziale e senza reiterare la domanda di assegno di mantenimento a carico della CP_1 per la figlia;
la CP_1 si riportava alle proprie domande, senza reiterare la richiesta di incontri protetti padre-figlia; in via subordinata, chiedeva modalità paritetiche di frequentazione dei genitori da parte della figlia come meglio indicato nelle note del 7.11.2023, con un assegno a carico del coniuge per il proprio mantenimento pari ad euro 500,00 mensili e per il mantenimento della figlia nella misura ritenuta equa, oltre alla corresponsione da parte del Pt_1 delle spese straordinarie per la figlia come già chieste.
Deve, innanzitutto, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile.
Nel merito, deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
In ordine all'affidamento, collocamento e diritto di visita della figlia minore, si osserva quanto segue: presso il Tribunale per i Minorenni era pendente un procedimento a tutela della stessa e detto Tribunale, in via provvisoria, con decreto del 13./18.7.2022 sospendeva la responsabilità genitoriale delle parti, nominava come tutore della figlia il Sindaco di Roma e disponeva il suo collocamento in una struttura, da individuarsi a cura dei Servizi Sociali, con diritto di visita per i genitori come meglio indicato nel relativo provvedimento;
la Corte d'Appello, con provvedimento datato 7.2.2023 dichiarava l'incompetenza del Tribunale per i
Minorenni, per essere competente il Tribunale Ordinario, e revocava il provvedimento sopra citato dallo stesso emesso;
i Servizi Sociali, con relazione del 12.1.2023, davano atto che entrambi i genitori, rispetto all'inizio delle valutazioni, "...erano apparsi congrui nelle interazioni e ben disposti nei confronti del contesto di indagine", che venivano pedissequamente osservate le statuizioni emesse da questo Giudice a luglio 2022, che la minore a scuola non aveva criticità né a livello didattico né relazionale, che la situazione era migliorata e che entrambi i genitori erano figure presenti a livello scolastico;
veniva svolta la disposta C.T.U., di cui il G.I. ha dato ampiamente riscontro nell'ordinanza di seguito in parte riportata, per quanto qui di interesse, a definizione del sub-procedimento n. 2, datata 12.7.2024: "...rilevato che nel corso del presente giudizio è stata svolta una C.T.U., la quale concludeva come segue: "Con il Servizio Sociale del Municipio
XI si è concordato rispetto ai seguenti punti:
- Dare fiducia ai genitori, mantenendo l'Affido condiviso, con un Monitoraggio costante del Servizio Sociale del Municipio XI.
- Stabilire una Frequentazione paritetica o quasi tra padre e madre, con più pernotti dalla madre (come richiesto dalla minore che vorrebbe trascorrere più tempo con la madre) e tempi di visita e vacanze ben chiari (si è anche regolamentato le telefonate).
- Avviare un sostegno genitoriale congiunto, che i genitori possono richiedere nell'immediato, rivolgendosi al Municipio XI, dove una psicologa potrebbe seguirli (purchè il padre accetti di non presentarsi con un legale, fatto contrario al principio del sostegno stesso).
- Avviare una psicoterapia per la minore, con una cooperativa sociale ( Controparte_3 "lavora in quella circoscrizione, altre cooperative sono "Rifornimento in volo", o "Aires") che oltre a fornire il terapeuta per la minore, abbia anche gli operatori per il
Sismif (in modo che l'intervento possa essere integrato, e gli operatori possano parlarsi frequentemente per coordinare l'intervento).
- Nominare un Curatore per la minore.
Presentando ai genitori quanto concordato con il Servizio Sociale, entrambi hanno accettato i punti sopra esposti, eccetto quello inerente la frequentazione quasi paritetica tra genitori e figlia, che ha visto l'opposizione del padre.
Entrambi i genitori si sono in sintesi dichiarati disponibili a garantire almeno per un anno l'effettuazione di una psicoterapia per la minore, unitamente all'intervento del Sismif presso ciascuna abitazione, facendosi carico del pagamento di tali interventi, e rispettando i tempi e modi che verranno indicati loro dal servizio. A completamento degli interventi sopra esposti si propone:
1) Affido Condiviso della minore con Domiciliazione prevalente presso il padre.
2) Monitoraggio del Servizio Sociale del Municipio XI.
3) Frequentazione della minore con la madre a fine settimana alternati, dal Venerdì (uscita scuola) al Lunedì (mattina con rientro a scuola). La bambina starà inoltre con la madre sempre dal Martedì (uscita scuola) fino al Mercoledì sera (ore 20.00, includendo così il pernotto del Martedì).
4) Durante le vacanze pasquali la minore starà tre giorni con ciascun genitore ad anni alterni: dal Giovedì santo (ore 16.00) alla
Domenica di Pasqua (ore 19.00) con un genitore (la prossima feste con il padre), e dalla Domenica sera al rientro a scuola (in genere il Mercoledì) con l'altro genitore (nelle prossime festività con la madre).
5) Durante le vacanze estive la minore starà un mese con ciascun genitore, diviso in due periodi di 15 giorni ciascuno: ad anni alterni i primi quindici giorni di Luglio ed Agosto con un genitore (nel 2024 con il padre) e la seconda quindicina di Luglio ed Agosto con l'altro genitore (nel 2024 con la madre).
6) Durante le vacanze di Natale la minore starà una settimana con ciascun genitore, precisamente: dal 23 Dicembre (ore 11.00) al
31 Dicembre (ore 11.00) con un genitore (nel 2023 con la madre), e dal 31 Dicembre al 7 Gennaio, con l'altro genitore (nelle prossime festività con il padre). Tali periodi si alterneranno negli anni.
7) Il compleanno della bambina verrà trascorso con un genitore ad anni alterni."; rilevato che la C.T.U., in particolare circa la personalità della CP_1, così deduceva: "L'esame psichico della sigra CP_1 ha visto la stessa presentarsi ai vari incontri risultando vigile, lucida, orientata.
La mimica è apparsa molto mobile, l'eloquio logorroico, con risposte di tipo tangenziali ed a tratti deraglianti;
la resistente ha evidenziato inoltre una modalità fortemente manipolativa, che ha visto alternare comportamenti compiacenti volti a presentarsi nel migliore dei modi, a tentativi di condurre il discorso dove dalla stessa deciso.
L'umore, descritto dalla resistente come in asse, presumibilmente per via dell'antidepressivo che ha riferito di assumere, è risultato durante la visita piuttosto controllato, anche se oscillazioni minime in ambito disforico (passando dal riso al commuoversi nel giro di pochi minuti) sono state osservate anche durante i colloqui peritali, sebbene la resistente non abbia mostrato di averne piena consapevolezza.
Il pensiero è piuttosto rigido e povero, nonostante le difese che la resistente ha attuato per apparire nel migliore dei modi, con possibili ricadute sull'esame di realtà, (che dopo un confronto con la testista si è chiarito essere inficiato in modo inferiore rispetto al ricorrente) evidenziate ai test. Questi ultimi, come vedremo a seguire, se da una parte hanno mostrato la presenza di scarse risorse fruibili a fini adattativi, dall'altra hanno evidenziato come situazioni ben strutturate possano garantirle un buon equilibrio. PerLa struttura del pensiero, oltre che rigida, è risultata anche tangenziale, a tratti deragliante a causa dell'intento manipolativo (non sempre ha risposto in modo attinente), con contenuti incentrati sulla serenità della figlia ("... è stata plagiata, mi preoccupa il suo benessere mentale"). Non sono emersi problemi della percezione.
La personalità è stata descritta come connotata da tratti di dipendenza, caratterizzata da un atteggiamento passivo e remissivo, che può spiegare anche l'evidenziarsi di strategie di evitamento o al contrario manifestazioni disforiche."; rilevato, ancora, che la C.T.U. circa il rapporto madre-figlia e l'elaborazione dell'episodio accaduto in Sagna, forniva le seguenti deduzioni: "... La signora CP_1 ha mostrato di capire l'importanza di favorire nella figlia una socialità con i coetanei, inserendola nell' oratorio della parrocchia di S. Silvia, accompagnandola a varie attività ricreative (come il corso di arte), e cercando di farle mantenere i contatti con la sorella PE che vive in Spagna, ed a cui la bambina è risultata essere molto legata. per Sebbene la madre si sia mostrata quanto meno poco attenta rispetto a quanto accaduto alla figlia, nel disegno della famiglia si
è raffigurata accanto alla madre, ed anche il padre ha ammesso come la bambina gli chieda spesso di poter trascorrere più tempo con la madre: tale aspetto non può venir trascurato. Con la madre ha descritto sussistere una complicità che si alimenterebbe tramite il gioco, l'andare al parco, il leggere insieme.
La bambina ha ricordato come la madre, venuta a conoscenza dell'episodio della molestia dalla figlia, le abbia detto "....stai tranquilla ed ora dormi", denunciando successivamente l'aggressore (Alba in proposito: "quando va in Spagna ora lo denuncia!
Penso che prima non aveva tempo..."). La sottoscritta ha chiesto alla signora CP_1 di fornire tale denuncia, che è estremamente importante faccia soprattutto per la figlia.
Il Servizio Sociale in ultimo ha constatato come la madre collabori maggiormente e segua le loro indicazioni, soprattutto rispetto alla bambina.";
Ebbene, ciò premesso, ritiene questo Collegio che possa essere determinato l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso il padre e con diritto di visita per la madre come indicato dalla C.T.U., ritenute siffatte determinazioni nell'interesse della figlia in quanto tutelanti l'esigenza di stabilità quotidiana della stessa e di conservazione del rapporto con il genitore non convivente, condivise le conclusioni della C.T.U., motivata ed esente da vizi logici o giuridici.
Non si ritiene, poi, che la minore possa frequentare la madre nel suo Paese di origine durante i periodi di vacanza, condividendosi le determinazioni sul punto già espresse dal G.I. nella citata ordinanza datata
12.7.2024 (che riguardava anche la domanda di trascorrere le vacanze dell'estate 2024 in Spagna), di seguito riportate: "... rilevato, poi, che non vi sono elementi sufficienti per poter avere la certezza, come sostenuto dalla
CP_1,che i legami della stessa con il soggetto, residente in [...]ed indagato per gravi fatti che sarebbero dallo stesso stati commessi ai danni della minore in Spagna, siano recisi del tutto, non avendo la CP_1 contestato in modo specifico con le note di trattazione scritta per l'udienza citata del 10.7.2024 le deduzioni del Pt 1 di seguito riportate e di cui alla sua memoria del
4.7.2024: "Si ribadisce che PE è residente proprio in un appartamento di proprietà familiare dell'indagato sin dal 2020, allorquando le è stato concesso con regolare contratto di locazione proprio dal Xavier BU Badia, e si precisa che anche durante le ultime vacanze estive trascorse dalla CP_1 in Spagna, nell'estate del 2023, quest'ultima, a quanto riferito, sarebbe stata ospite nel detto appartamento, né PE sinora ha mai prodotto documentazione comprovante l'aver reciso tale contratto di locazione, né altresì prodotto documentazione comprovante l'aver cambiato il proprio indirizzo di residenza;
...", dovendosi specificare PE è la figlia della CP_1 avuta da una precedente relazione;
rilevato, infatti, che la CP_1, nella istanza del 26.6.2024, aveva solo anticipatamente dedotto che "Nessuno dei parenti della CP_1, tantomeno la figlia maggiore PE, ha a tutt'oggi rapporti né abita o ha a disposizione immobili del Badia o della di lui famiglia, infatti tale circostanza oltre ad essere stata più volte confermata dalle predette direttamente alPt_1 è anche confermata dalla residenza della Sig.ra Parte_2 , attualmente presso la casa della nonna materna, nonché dal fatto che la citazione testimoniale inoltrata nel mese di settembre è ritornata indietro alla scrivente;
...", dovendosi, tuttavia, valorizzare il fatto che, all'udienza del 13.9.2023, quando la figlia della Parte_3 veniva escussa come teste, la stessa non specificava l'indirizzo di residenza, unicamente limitandosi ad indicare la città (Barcellona), ed essendosi opposta la difesa della CP 1 alla domanda del difensore del Pt_1"...se è vero che l'abitazione ove lei vive ancora oggi è di proprietà della famiglia del Badia.", domanda poi non ammessa dal GOP che teneva l'udienza, ciò che contribuisce ulteriormente a rendere incerta la situazione che la minore si troverebbe ad affrontare in Spagna, in attesa che il procedimento penale venga definito;
ritenuta superflua l'acquisizione dei files chiesti dal Pt 1 per la decisione di questo sub-procedimento; ritenuto, ciò premesso, di rigettare l'istanza della CP_1 di trascorrere in Spagna con la figlia il periodo estivo di sua spettanza,
P.Q.M.
il Giudice, a definizione del sub-procedimento n. 2, così provvede: rigetta l'istanza della CP_1 di trascorrere in Spagna con la figlia il periodo estivo di sua spettanza;
determina detto periodo dal 17.8.2024 al 2.9.2024. ...".
Deve, poi, ribadirsi quanto già disposto dal G.I. circa la presa in carico della minore da parte del CP_2 per un supporto psicologico, disponendosi anche il monitoraggio dei Servizi Sociali sul nucleo familiare per anni due, mandandosi agli stessi per la comunicazione al P.M. in caso di condotte pregiudizievoli per la figlia da parte dei genitori. In vista del collocamento della figlia presso il padre, può essere assegnata la casa coniugale al Pt_1
È, poi, inammissibile la domanda inerente i documenti validi per l'espatrio, di competenza funzionale del
Giudice Tutelare.
Quanto all'aspetto economico, si ritiene di confermare le statuizioni vigenti, anche valutati i documenti relativi alla situazione economica delle parti successivamente depositati (dai quali emergeva che la pensione della LO è ora pari ad euro 1.350,00 mensili), risultando che la CP_1 vive con la madre, titolare di autonomo reddito e, dunque, deve ritenersi con partecipazione alle spese da parte sua, in un immobile in locazione per il quale corrisponde euro 700,00 mensili.
Le spese di lite, in vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza, sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede:
-dichiara la separazione personale delle parti, coniugate a Barcellona (Spagna) il 30.12.2012;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto n. 00535, parte II, serie C57);
-affida la figlia minore ad entrambi i genitori in via condivisa, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni inerenti l'ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso il padre e con diritto di visita per la madre come indicato in parte motiva;
- dispone la presa in carico della minore da parte del CP_2 per un supporto psicologico;
-assegna al Pt 1 la casa coniugale;
- conferma a carico del Pt_1 l'assegno di mantenimento vigente per la moglie, pari ad euro 200,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla stessa da parte del marito, con suddivisione al 50% ciascuno tra le parti delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo Tribunale;
-manda ai Servizi Sociali per il monitoraggio come indicato in parte motiva;
- spese di lite compensate.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali.
Così deciso in Roma, 10.2.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 24810/2022 R.G.T.
SENTENZA
TRA Parte 1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Massi e Silvia Secchi, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Sotgia, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione era nata la figlia
Persona_1 in data 13.5.2015, chiedeva la separazione, l'adozione di un ordine di protezione per l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale, con divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla figlia e dal coniuge e con ordine di cessazione delle condotte meglio indicate nel ricorso,
l'affidamento esclusivo della minore al padre, con suo collocamento presso di lui e con incontri protetti madre-figlia, l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, un assegno di mantenimento per la figlia a carico della resistente pari ad euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per la minore di cui al protocollo di questo Tribunale.
La resistente si costituiva e chiedeva: dichiararsi la separazione dei coniugi;
affidarsi la minore alla ricorrente, con collocamento presso la stessa e con diritto di visita per il padre con incontri protetti;
assegnarsi la casa coniugale alla resistente;
determinarsi un assegno di mantenimento a carico del ricorrente per la figlia pari ad euro 600,00 mensili, oltre al 100% delle spese per la figlia pure meglio indicate nella citata memoria, e per la moglie pari ad euro 500,00 mensili;
l'autorizzazione al rilascio del documento valido per l'espatrio.
"In sede presidenziale, con ordinanza datata 19.7.2022, veniva statuito quanto segue: viste le richieste delle parti con riferimento all'affidamento, collocamento e diritto di visita della figlia minore;
rilevato che la bambina, di sette anni, mentre si trovava l'anno scorso in viaggio in Spagna con la madre, riferiva di essere stata abusata da un amico della madre presso il quale erano andate a trascorrere una giornata (cfr. relazione dei Servizi Sociali dell'11.7.2022, in atti, in atti), racconto che veniva ammesso anche dalla CP 1 nei suoi scritti, pur contestando il contenuto relativo all'abuso, in quanto la madre deduceva di essere sempre rimasta con la figlia quel giorno;
rilevato che la CP_1 ammetteva anche di non averne fatto parola con il marito (questi lamentava che inizialmente la moglie nemmeno voleva dargli il nome della persona dalla quale sarebbero state quel giorno), ciò che, data la gravità della vicenda, denota una condotta genitoriale quantomeno poco accorta da parte della resistente;
rilevato che quest'ultima, nonostante viva da dieci anni in Italia, parrebbe del tutto avulsa dal contesto sociale, non parlando l'italiano (per l'udienza richiedeva la presenza di un interprete di lingua spagnola) e specificando di fare la spesa in un particolare negozio vicino casa dove c'è una cassiera che parla lo spagnolo (dichiarava la parte in sede presidenziale che la figlia andava in una scuola bilingue dove praticamente tutti parlano anche lo spagnolo e dove, in effetti, la madre risulta essere presente, cfr. relazione dei Servizi Sociali citata);
rilevato che la CP_1 risulta percepire una pensione di invalidità spagnola, in vista del certificato di
"incapacità permanente" del 2008 allegato in atti dalla stessa, non tradotto;
rilevato che dalle dichiarazioni della minore, sentita dai Servizi Sociali (la bimba prendeva sempre più confidenza con gli operatori tanto da non volersene, alla fine, staccare, sapendo che sarebbe dovuta tornare a casa dove i genitori avrebbero continuato a litigare, raccontando anche l'episodio dell'abuso), emergeva che la madre non c'era praticamente mai a casa, che passava raramente del tempo con lei, che non l'accompagnava a scuola nè la riprendeva, che non c'era un contesto sociale intorno alla bambina (la quale trascorreva il suo tempo libero a casa); ritenuto che non si risultano provate condotte tali della CP_1 da dover disporre provvedimenti ex art. 342bis c.c., domanda, dunque, che deve essere rigettata;
ritenuto, ciò premesso, che si ritiene di dover disporre l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso il padre, che si ritiene allo stato maggiormente tutelante, e con diritto di visita per la madre come segue: a finesettimana alternati dal sabato ore 10.00 al lunedì con riaccompagnamento a scuola;
due pomeriggi alla settimana (in mancanza di accordi martedì e giovedì) dall'uscita di scuola alle ore 20.00; dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni;
n. 3 giorni durante le vacanze di Pasqua in modo da comprendere ad anni alterni i giorni di Pasqua e di
Pasquetta; n. 15 giorni l'estate (stesso periodo spetterà al padre) da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
ritenuto di assegnare al Pt 1 la casa coniugale sita in Roma, via Leonardo Greppi n. 35, in quanto genitore collocatario della figlia minore, concedendo alla moglie gg. 40 per allontanarsene;
ritenuto di dover mandare ai Servizi Sociali affinchè monitorino il nucleo familiare, verificando eventuali condotte dei genitori pregiudizievoli per la minore e relazionando entro il 30.10.2022; ritenuto di dover disporre C.T.U. al fine di verificare la capacità genitoriale delle parti, con nomina della dott.ssa Persona_2 ;
ritenuto di dover disporre che la minore sia inserita senza ritardo in un percorso presso il T.M.S.R.E.E., visto l'elevato conflitto genitoriale, perdurante praticamente da sempre, che sta influenzando molto negativamente la figlia, come indicato dai Servizi Sociali e dall'Ospedale BI ES (cfr. relazione dei
Servizi Sociali citata e Lettera di dimissione dell'Ospedale del 17.2.2022, in atti); ritenuto di dover anche disporre la trasmissione degli atti al P.M. con riferimento, in particolare, alle dichiarazioni rese dalla minore ai Servizi Sociali, per quanto di competenza;
ritenuta inammissibile in questo giudizio la domanda relativa ai documenti validi per l'espatrio, di competenza funzionale del Giudice Tutelare;
visti i redditi delle parti (la LO percepisce una pensione di invalidità pari ad euro 1.166,00 mensili calcolati su 12 mensilità e risulta titolare per la quota dell'11% di due immobili in Spagna, come da dichiarazione sostituiva di atto notorio e scritti difensivi, in atti;
il Pt 1 percepisce un reddito da attività lavorativa pari ad euro 2.275,00 mensili calcolati su 12 mensilità, oltre ad euro 1.000,00 mensili da locazione per un immobile di cui è usufruttuario, risultando comproprietario al 50% con il fratello di tre appartamenti a Roma (di cui uno abitato come casa coniugale ed un altro abitato dal fratello), nonchè di altri due locali sempre siti a Roma, di un immobile a Filettino (FR) e di un terreno in Sabaudia (LT), come da dichiarazioni dei redditi e dichiarazione sostituiva di atto notorio, in atti); ritenuto, ciò premesso, visti i redditi delle parti e le rispettive proprietà immobiliari, valutato anche il fatto che la CP 1 dovrà reperire un immobile, di determinare a carico del Pt_1 un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 200,00 mensili, oltre Istat, a far data dal mese di effettivo allontanamento della
CP 1 dalla casa coniugale, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla stessa da parte del marito, con suddivisione al 50% ciascuno tra le parti delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo
Tribunale; ...
P.Q.M.
-autorizza i coniugi a vivere separati;
-determina l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso il padre e con diritto di visita per la madre come indicato in parte motiva;
-dispone che la minore intraprenda senza ritardo un percorso presso il CP_2
-assegna al Pt 1 la casa coniugale, concedendo alla moglie gg. 40 per allontanarsene;
-determina a carico del Pt_1 un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 200,00 mensili, oltre
Istat, a far data dal mese di effettivo allontanamento della CP_1 dalla casa coniugale, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla stessa da parte del marito, con suddivisione al 50% ciascuno tra le parti delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo Tribunale;
-dispone C.T.U. in ordine a quanto pure indicato in parte motiva, con nomina della dott.ssa Persona_2
In sede di precisazione delle conclusioni: il Pt_1 confermava le domande svolte, chiedendo solo, a parziale modifica, la conferma del diritto di visita madre-figlia come vigente e di cui all'ordinanza presidenziale e senza reiterare la domanda di assegno di mantenimento a carico della CP_1 per la figlia;
la CP_1 si riportava alle proprie domande, senza reiterare la richiesta di incontri protetti padre-figlia; in via subordinata, chiedeva modalità paritetiche di frequentazione dei genitori da parte della figlia come meglio indicato nelle note del 7.11.2023, con un assegno a carico del coniuge per il proprio mantenimento pari ad euro 500,00 mensili e per il mantenimento della figlia nella misura ritenuta equa, oltre alla corresponsione da parte del Pt_1 delle spese straordinarie per la figlia come già chieste.
Deve, innanzitutto, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile.
Nel merito, deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
In ordine all'affidamento, collocamento e diritto di visita della figlia minore, si osserva quanto segue: presso il Tribunale per i Minorenni era pendente un procedimento a tutela della stessa e detto Tribunale, in via provvisoria, con decreto del 13./18.7.2022 sospendeva la responsabilità genitoriale delle parti, nominava come tutore della figlia il Sindaco di Roma e disponeva il suo collocamento in una struttura, da individuarsi a cura dei Servizi Sociali, con diritto di visita per i genitori come meglio indicato nel relativo provvedimento;
la Corte d'Appello, con provvedimento datato 7.2.2023 dichiarava l'incompetenza del Tribunale per i
Minorenni, per essere competente il Tribunale Ordinario, e revocava il provvedimento sopra citato dallo stesso emesso;
i Servizi Sociali, con relazione del 12.1.2023, davano atto che entrambi i genitori, rispetto all'inizio delle valutazioni, "...erano apparsi congrui nelle interazioni e ben disposti nei confronti del contesto di indagine", che venivano pedissequamente osservate le statuizioni emesse da questo Giudice a luglio 2022, che la minore a scuola non aveva criticità né a livello didattico né relazionale, che la situazione era migliorata e che entrambi i genitori erano figure presenti a livello scolastico;
veniva svolta la disposta C.T.U., di cui il G.I. ha dato ampiamente riscontro nell'ordinanza di seguito in parte riportata, per quanto qui di interesse, a definizione del sub-procedimento n. 2, datata 12.7.2024: "...rilevato che nel corso del presente giudizio è stata svolta una C.T.U., la quale concludeva come segue: "Con il Servizio Sociale del Municipio
XI si è concordato rispetto ai seguenti punti:
- Dare fiducia ai genitori, mantenendo l'Affido condiviso, con un Monitoraggio costante del Servizio Sociale del Municipio XI.
- Stabilire una Frequentazione paritetica o quasi tra padre e madre, con più pernotti dalla madre (come richiesto dalla minore che vorrebbe trascorrere più tempo con la madre) e tempi di visita e vacanze ben chiari (si è anche regolamentato le telefonate).
- Avviare un sostegno genitoriale congiunto, che i genitori possono richiedere nell'immediato, rivolgendosi al Municipio XI, dove una psicologa potrebbe seguirli (purchè il padre accetti di non presentarsi con un legale, fatto contrario al principio del sostegno stesso).
- Avviare una psicoterapia per la minore, con una cooperativa sociale ( Controparte_3 "lavora in quella circoscrizione, altre cooperative sono "Rifornimento in volo", o "Aires") che oltre a fornire il terapeuta per la minore, abbia anche gli operatori per il
Sismif (in modo che l'intervento possa essere integrato, e gli operatori possano parlarsi frequentemente per coordinare l'intervento).
- Nominare un Curatore per la minore.
Presentando ai genitori quanto concordato con il Servizio Sociale, entrambi hanno accettato i punti sopra esposti, eccetto quello inerente la frequentazione quasi paritetica tra genitori e figlia, che ha visto l'opposizione del padre.
Entrambi i genitori si sono in sintesi dichiarati disponibili a garantire almeno per un anno l'effettuazione di una psicoterapia per la minore, unitamente all'intervento del Sismif presso ciascuna abitazione, facendosi carico del pagamento di tali interventi, e rispettando i tempi e modi che verranno indicati loro dal servizio. A completamento degli interventi sopra esposti si propone:
1) Affido Condiviso della minore con Domiciliazione prevalente presso il padre.
2) Monitoraggio del Servizio Sociale del Municipio XI.
3) Frequentazione della minore con la madre a fine settimana alternati, dal Venerdì (uscita scuola) al Lunedì (mattina con rientro a scuola). La bambina starà inoltre con la madre sempre dal Martedì (uscita scuola) fino al Mercoledì sera (ore 20.00, includendo così il pernotto del Martedì).
4) Durante le vacanze pasquali la minore starà tre giorni con ciascun genitore ad anni alterni: dal Giovedì santo (ore 16.00) alla
Domenica di Pasqua (ore 19.00) con un genitore (la prossima feste con il padre), e dalla Domenica sera al rientro a scuola (in genere il Mercoledì) con l'altro genitore (nelle prossime festività con la madre).
5) Durante le vacanze estive la minore starà un mese con ciascun genitore, diviso in due periodi di 15 giorni ciascuno: ad anni alterni i primi quindici giorni di Luglio ed Agosto con un genitore (nel 2024 con il padre) e la seconda quindicina di Luglio ed Agosto con l'altro genitore (nel 2024 con la madre).
6) Durante le vacanze di Natale la minore starà una settimana con ciascun genitore, precisamente: dal 23 Dicembre (ore 11.00) al
31 Dicembre (ore 11.00) con un genitore (nel 2023 con la madre), e dal 31 Dicembre al 7 Gennaio, con l'altro genitore (nelle prossime festività con il padre). Tali periodi si alterneranno negli anni.
7) Il compleanno della bambina verrà trascorso con un genitore ad anni alterni."; rilevato che la C.T.U., in particolare circa la personalità della CP_1, così deduceva: "L'esame psichico della sigra CP_1 ha visto la stessa presentarsi ai vari incontri risultando vigile, lucida, orientata.
La mimica è apparsa molto mobile, l'eloquio logorroico, con risposte di tipo tangenziali ed a tratti deraglianti;
la resistente ha evidenziato inoltre una modalità fortemente manipolativa, che ha visto alternare comportamenti compiacenti volti a presentarsi nel migliore dei modi, a tentativi di condurre il discorso dove dalla stessa deciso.
L'umore, descritto dalla resistente come in asse, presumibilmente per via dell'antidepressivo che ha riferito di assumere, è risultato durante la visita piuttosto controllato, anche se oscillazioni minime in ambito disforico (passando dal riso al commuoversi nel giro di pochi minuti) sono state osservate anche durante i colloqui peritali, sebbene la resistente non abbia mostrato di averne piena consapevolezza.
Il pensiero è piuttosto rigido e povero, nonostante le difese che la resistente ha attuato per apparire nel migliore dei modi, con possibili ricadute sull'esame di realtà, (che dopo un confronto con la testista si è chiarito essere inficiato in modo inferiore rispetto al ricorrente) evidenziate ai test. Questi ultimi, come vedremo a seguire, se da una parte hanno mostrato la presenza di scarse risorse fruibili a fini adattativi, dall'altra hanno evidenziato come situazioni ben strutturate possano garantirle un buon equilibrio. PerLa struttura del pensiero, oltre che rigida, è risultata anche tangenziale, a tratti deragliante a causa dell'intento manipolativo (non sempre ha risposto in modo attinente), con contenuti incentrati sulla serenità della figlia ("... è stata plagiata, mi preoccupa il suo benessere mentale"). Non sono emersi problemi della percezione.
La personalità è stata descritta come connotata da tratti di dipendenza, caratterizzata da un atteggiamento passivo e remissivo, che può spiegare anche l'evidenziarsi di strategie di evitamento o al contrario manifestazioni disforiche."; rilevato, ancora, che la C.T.U. circa il rapporto madre-figlia e l'elaborazione dell'episodio accaduto in Sagna, forniva le seguenti deduzioni: "... La signora CP_1 ha mostrato di capire l'importanza di favorire nella figlia una socialità con i coetanei, inserendola nell' oratorio della parrocchia di S. Silvia, accompagnandola a varie attività ricreative (come il corso di arte), e cercando di farle mantenere i contatti con la sorella PE che vive in Spagna, ed a cui la bambina è risultata essere molto legata. per Sebbene la madre si sia mostrata quanto meno poco attenta rispetto a quanto accaduto alla figlia, nel disegno della famiglia si
è raffigurata accanto alla madre, ed anche il padre ha ammesso come la bambina gli chieda spesso di poter trascorrere più tempo con la madre: tale aspetto non può venir trascurato. Con la madre ha descritto sussistere una complicità che si alimenterebbe tramite il gioco, l'andare al parco, il leggere insieme.
La bambina ha ricordato come la madre, venuta a conoscenza dell'episodio della molestia dalla figlia, le abbia detto "....stai tranquilla ed ora dormi", denunciando successivamente l'aggressore (Alba in proposito: "quando va in Spagna ora lo denuncia!
Penso che prima non aveva tempo..."). La sottoscritta ha chiesto alla signora CP_1 di fornire tale denuncia, che è estremamente importante faccia soprattutto per la figlia.
Il Servizio Sociale in ultimo ha constatato come la madre collabori maggiormente e segua le loro indicazioni, soprattutto rispetto alla bambina.";
Ebbene, ciò premesso, ritiene questo Collegio che possa essere determinato l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso il padre e con diritto di visita per la madre come indicato dalla C.T.U., ritenute siffatte determinazioni nell'interesse della figlia in quanto tutelanti l'esigenza di stabilità quotidiana della stessa e di conservazione del rapporto con il genitore non convivente, condivise le conclusioni della C.T.U., motivata ed esente da vizi logici o giuridici.
Non si ritiene, poi, che la minore possa frequentare la madre nel suo Paese di origine durante i periodi di vacanza, condividendosi le determinazioni sul punto già espresse dal G.I. nella citata ordinanza datata
12.7.2024 (che riguardava anche la domanda di trascorrere le vacanze dell'estate 2024 in Spagna), di seguito riportate: "... rilevato, poi, che non vi sono elementi sufficienti per poter avere la certezza, come sostenuto dalla
CP_1,che i legami della stessa con il soggetto, residente in [...]ed indagato per gravi fatti che sarebbero dallo stesso stati commessi ai danni della minore in Spagna, siano recisi del tutto, non avendo la CP_1 contestato in modo specifico con le note di trattazione scritta per l'udienza citata del 10.7.2024 le deduzioni del Pt 1 di seguito riportate e di cui alla sua memoria del
4.7.2024: "Si ribadisce che PE è residente proprio in un appartamento di proprietà familiare dell'indagato sin dal 2020, allorquando le è stato concesso con regolare contratto di locazione proprio dal Xavier BU Badia, e si precisa che anche durante le ultime vacanze estive trascorse dalla CP_1 in Spagna, nell'estate del 2023, quest'ultima, a quanto riferito, sarebbe stata ospite nel detto appartamento, né PE sinora ha mai prodotto documentazione comprovante l'aver reciso tale contratto di locazione, né altresì prodotto documentazione comprovante l'aver cambiato il proprio indirizzo di residenza;
...", dovendosi specificare PE è la figlia della CP_1 avuta da una precedente relazione;
rilevato, infatti, che la CP_1, nella istanza del 26.6.2024, aveva solo anticipatamente dedotto che "Nessuno dei parenti della CP_1, tantomeno la figlia maggiore PE, ha a tutt'oggi rapporti né abita o ha a disposizione immobili del Badia o della di lui famiglia, infatti tale circostanza oltre ad essere stata più volte confermata dalle predette direttamente alPt_1 è anche confermata dalla residenza della Sig.ra Parte_2 , attualmente presso la casa della nonna materna, nonché dal fatto che la citazione testimoniale inoltrata nel mese di settembre è ritornata indietro alla scrivente;
...", dovendosi, tuttavia, valorizzare il fatto che, all'udienza del 13.9.2023, quando la figlia della Parte_3 veniva escussa come teste, la stessa non specificava l'indirizzo di residenza, unicamente limitandosi ad indicare la città (Barcellona), ed essendosi opposta la difesa della CP 1 alla domanda del difensore del Pt_1"...se è vero che l'abitazione ove lei vive ancora oggi è di proprietà della famiglia del Badia.", domanda poi non ammessa dal GOP che teneva l'udienza, ciò che contribuisce ulteriormente a rendere incerta la situazione che la minore si troverebbe ad affrontare in Spagna, in attesa che il procedimento penale venga definito;
ritenuta superflua l'acquisizione dei files chiesti dal Pt 1 per la decisione di questo sub-procedimento; ritenuto, ciò premesso, di rigettare l'istanza della CP_1 di trascorrere in Spagna con la figlia il periodo estivo di sua spettanza,
P.Q.M.
il Giudice, a definizione del sub-procedimento n. 2, così provvede: rigetta l'istanza della CP_1 di trascorrere in Spagna con la figlia il periodo estivo di sua spettanza;
determina detto periodo dal 17.8.2024 al 2.9.2024. ...".
Deve, poi, ribadirsi quanto già disposto dal G.I. circa la presa in carico della minore da parte del CP_2 per un supporto psicologico, disponendosi anche il monitoraggio dei Servizi Sociali sul nucleo familiare per anni due, mandandosi agli stessi per la comunicazione al P.M. in caso di condotte pregiudizievoli per la figlia da parte dei genitori. In vista del collocamento della figlia presso il padre, può essere assegnata la casa coniugale al Pt_1
È, poi, inammissibile la domanda inerente i documenti validi per l'espatrio, di competenza funzionale del
Giudice Tutelare.
Quanto all'aspetto economico, si ritiene di confermare le statuizioni vigenti, anche valutati i documenti relativi alla situazione economica delle parti successivamente depositati (dai quali emergeva che la pensione della LO è ora pari ad euro 1.350,00 mensili), risultando che la CP_1 vive con la madre, titolare di autonomo reddito e, dunque, deve ritenersi con partecipazione alle spese da parte sua, in un immobile in locazione per il quale corrisponde euro 700,00 mensili.
Le spese di lite, in vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza, sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede:
-dichiara la separazione personale delle parti, coniugate a Barcellona (Spagna) il 30.12.2012;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto n. 00535, parte II, serie C57);
-affida la figlia minore ad entrambi i genitori in via condivisa, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni inerenti l'ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso il padre e con diritto di visita per la madre come indicato in parte motiva;
- dispone la presa in carico della minore da parte del CP_2 per un supporto psicologico;
-assegna al Pt 1 la casa coniugale;
- conferma a carico del Pt_1 l'assegno di mantenimento vigente per la moglie, pari ad euro 200,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla stessa da parte del marito, con suddivisione al 50% ciascuno tra le parti delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo Tribunale;
-manda ai Servizi Sociali per il monitoraggio come indicato in parte motiva;
- spese di lite compensate.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali.
Così deciso in Roma, 10.2.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta lenzi