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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/09/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4612/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
28/07/2025 da:
Parte_1
con l'avv. PERIN GIADA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. BORDIGNON SILVIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 12.9.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a RIETI il 18/09/1981) e Parte_1
(n. a MONTEBELLUNA (TV) il 09/05/1975), matrimonio contratto il Parte_2
06/06/2015 e trascritto al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2015 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di CROCETTA DEL MONTELLO alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Crocetta del Montello in via Marconi, 13 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al padre nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 Per_2
2 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli E restano collocati prevalentemente presso la dimora paterna. Per_1 Per_2
Quanto all'esercizio del diritto-dovere di visita materno, al fine di garantire una piena bigenitorialità e salvo diverso accordo tra i Genitori, la Sig.ra potrà vedere e tenere con sé i figli: Pt_1
- per il periodo infrasettimanale,
(a) "di regola" tutti i mercoledì dalle ore 18.00-18,30, quando andrà a prendere e presso l'abitazione Per_2 Per_1
familiare, sino alle ore 22,00 quando li riaccompagnerà a casa. Nella giornata del mercoledì, previo accordo con il padre da determinarsi di settimana in settimana, i bambini potranno rimanere a dormire presso l'abitazione materna, la quale ne curerà l'accompagnamento a scuola il giorno successivo;
(b) il giorno infrasettimanale sopra indicato, in caso di necessità e/o impedimento dei genitori, previo accordo tra gli stessi, potrà essere sostituito con un'altra giornata infrasettimanale;
(c) sempre previo accordo tra i genitori, alla giornata del mercoledì potrà essere aggiunta un'altra giornata settimanale madre- bambini secondo le modalità di cui al superiore punto (a);
- per il fine settimana,
(d) a weekend alternati, dal venerdì sera quando li recupererà presso l'abitazione paterna alle ore 18,30/19,00 sino alla domenica sera alle ore 22,00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione del padre, ovvero sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà direttamente a scuola;
(e) tutti i sabati e trascorreranno il loro tempo con la madre che li andrà a prelevare presso l'abitazione Per_2 Per_1
paterna alle ore 10,30 sino alle ore 16,30 (o, comunque, sino al momento del ritorno da lavoro del padre), quando li riaccompagnerà presso l'abitazione paterna;
(f) tutte le attività extra quali viaggi, vacanze, partenze e fine settimana "fuori porta", stante la regolamentazione condivisa dell'affidamento, dovranno essere concordate e/o comunicate all'altro genitore;
3 (g) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale. In particolare, ad anni alterni i minori passeranno con uno dei genitori le giornate della
Vigilia di Natale e di Natale e con l'altro genitore il 31 Dicembre e Capodanno (viceversa l'anno successivo).
Durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno un anno con un genitore la Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo e viceversa l'anno successivo. E così: per le prossime festività Natalizie 2025 trascorreranno con la madre il primo periodo e con il padre il secondo periodo;
per le prossime festività Pasquali 2026 passeranno con il padre il primo periodo e con la madre il secondo periodo (viceversa l'anno successivo).
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di aprile di ogni anno.
5. Il mantenimento ordinario dei figli sarà del tipo diretto e quindi nessun coniuge dovrà corrispondere all'altro un contributo per il mantenimento.
6. Le spese straordinarie come da Protocollo dell'intestato Tribunale, nell'interesse dei figli sono poste a carico esclusivo del padre nella misura del 100%;
7. I coniugi si dichiarano economicamente autonomi e pertanto non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
8. Il sig. concede alla signora in comodato gratuito per un anno (e comunque sino alla pronuncia di Parte_2 Pt_1
divorzio) a decorrere dal 15 giugno 2025 l'abitazione di sua proprietà sita a Montebelluna (TV), Via A. Serena n°
69/A Int.
1. Saranno a carico della comodataria tutte le spese di utenza, assicurazione immobile e spese condominiali;
9. I cinque cani di proprietà della signora continueranno a vivere presso la casa coniugale e le spese di Parte_1
mantenimento e veterinarie saranno ad esclusivo carico del sig. la signora si impegna, invece, a curare Parte_2 Pt_1
la gestione dei rapporti con i veterinari per le incombenze ordinarie e straordinarie (visite, vaccini, cure...), mentre il cavallo anch'esso di proprietà della signora verrà completamente mantenuto e gestito dalla proprietaria;
Pt_1
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
4 Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 12/09/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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