Articolo 2 della Legge 26 maggio 1864, n. 1787
Articolo 1
Versione
15 giugno 1864
Art. 2.

A tale effetto saranno stanziate nel bilancio passivo del Ministero degli Affari Esteri, parte straordinaria, in apposito capitolo sotto la denominazione: Indennita' pel riscatto del pedaggio sulla Schelda, e relativi interessi, le seguenti somme:

Per l'anno 1864 . . . . . . . . . . . . . . L. 48,720. 00.

Per l'anno 1865, e pei successivi
al 1873 inclusivamente. . . . . . . . . . » 58,972. 49.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino, addi' 26 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Pisanelli.

Visconti Venosta.

(Vedi il Trattato negli Atti della Camera dei Deputati, Sessione 1863-1864, n. 404, pag.1560 e seguenti).

Entrata in vigore il 15 giugno 1864