Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/03/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6894/2019 R.G.
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n. 6894/2019 R.G., vertente
TRA
, già titolare della ditta individuale “Enjoy Burger House” Parte_1 con sede in Piano di Sorrento (NA) alla Via delle Rose n. 36, 38, 40, elettivamente domiciliata in Gragnano (NA) alla Via Vittorio Veneto n. 261, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Vitale, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione
Opponente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Sorrento alla via Fuorimura
20/b, presso lo studio legale TO & Associati unitamente all'avvocato Giulio
Renditiso, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1306/2019, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 17/09/2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 58.683,00, oltre interessi e spese in favore di a titolo di saldo dei lavori di Controparte_1 manutenzione straordinaria effettuati presso i locali siti in Piano di Sorrento alla Via delle Rose n. 36-38-40.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo l'opposta deduceva che: le parti stipulavano un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione delle opere di
euro 8.000,00 da versarsi dopo 30 giorni naturali dall'inizio dei lavori;
euro 7.000,00 da versarsi a seguito della chiusura dei lavori;
euro 27.000,00 da versarsi in 12 rate mensili dell'importo di euro 2.250,00, con un'ultima rata maggiorata del 6% e pari ad Euro 2.385,00, a decorrere dal mese successivo all'ultimazione dei lavori e collaudo delle opere, da corrispondere mediante la consegna di titoli a garanzia;
il tutto, oltre Iva nella misura dovuta per legge, a carico del committente;
durante l'esecuzione delle opere venivano apportate alcune varianti, il cui complessivo ulteriore costo ammontava ad euro 6.853,00; i lavori venivano ultimati a regola d'arte, come da comunicazione del 22.01.2019 inoltrata al Comune di Piano di
Sorrento con allegato certificato di collaudo finale;
la committente, a fronte dell'esecuzione dei lavori, non corrispondeva all'impresa opposta la cifra dovuta, a titolo di corrispettivo, per i lavori eseguiti.
L'opponente, a sostegno della spiegata opposizione, eccepiva il parziale pagamento del corrispettivo per la somma di euro 23.500,00; sollevava, altresì, eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., deducendo il ritardo nella consegna delle opere commissionate, e negava altresì la sussistenza di un accordo tra le parti in merito alle asserite variazioni del progetto.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni, derivanti dal ritardo nella ultimazione e nella consegna delle opere, per la somma di euro 30.000,00 ovvero della diversa somma ritenuta secondo giustizia, con vittoria di spese.
Istauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio
[...]
la quale contestava l'opposizione nel merito, ma Controparte_1 riconosceva l'avvenuto pagamento della somma di 23.500,00 euro. Pertanto, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di euro
34.183,00 o di quello maggiore o minore accertato in corso di causa, oltre interessi e spese di lite.
All'udienza di prima comparizione del 2/02/2021 non veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma cpc, all'esito del deposito delle relative memorie, veniva ammessa ed espletata la prova orale. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13/11/2024 a seguito dell'udienza cartolare del 18/10/2024 assegnata a sentenza coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
In diritto va evidenziato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso;
in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c.; di contro all'opponente convenuto compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione
- ma configurano delle eccezioni soggette comunque al principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c.
In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ., sez. un., 30-10-2001, n. 13533).
Nel caso di specie, a sostegno della pretesa creditoria la ditta appaltatrice ha prodotto il contratto di appalto sottoscritto tra le parti, nonché le fatture emesse e rimaste insolute. Parte opponente ha contestato di aver già effettuato il pagamento di € 23.500,00 (riconosciuto da parte opposta, la quale ha ridotto la propria domanda ad € 34.183,00), mentre non ha sollevato contestazioni in ordine alla restante richiesta pari ad € 27.330,00, quale residuo compenso contrattualmente pattuito.
Parte opponente, poi, disconosceva l'esecuzione di varianti e modifiche rispetto ai lavori dedotti nel contratto, negando la debenza della somma di euro
6.853,00. In secondo luogo, deduceva il ritardo nella consegna dei lavori contrattualmente pattuiti, evidenziando che, sebbene l'opera, secondo il regolamento contrattuale, dovesse essere consegnata entro 60 giorni dall'inizio dei lavori (11.08.2019), l'appaltatore provvedeva ad effettuare la consegna solo in data 22.01.2019.
Ciò posto, si osserva che con riferimento alle variazioni necessarie del progetto, l'art. 9 del contratto sottoscritto tra le parti prevede che “l'appaltatore non può apportare variazioni a quanto previsto nell'allegato A, né alle modalità di esecuzione dell'opera, salvo preventiva autorizzazione scritta del committente e, per quanto di competenza, del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.”, e l'art. 11 prevede espressamente che qualora successivamente alla stipula del contratto ovvero durante l'esecuzione “in seguito ad eventi sopravvenuti imprevedibili e non imputabili ad alcuna della parti sia necessario apportare variazioni a quanto previsto nel presente contratto e nelle sue eventuali modificazioni e/o integrazioni, le parti concordano le variazioni da introdurre ed il correlativo adeguamento del prezzo. Nel caso di mancato accordo, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, le parti demanderanno la composizione della vertenza alla Camera di commercio competente”.
Nel caso di specie, non è stata accertata la natura assolutamente necessaria ed imprevedibile delle modifiche apportate, né l'appaltatore, che richiede il pagamento di una somma ulteriore rispetto a quella contrattualmente stabilita, ha fornito la prova in ordine alla sussistenza di un accordo relativo alle modificazioni del progetto.
Di conseguenza, non avendo l'appaltatore assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante in merito alla dimostrazione del fatto costituivo del credito, dall'importo totale deve essere detratta la somma di euro 6.853,00.
Per quel che concerne il ritardato adempimento del contratto, Parte_1 chiedeva, in via riconvenzionale il risarcimento dei danni subiti a causa della ritardata consegna dell'opera, da cui sarebbe dipeso il differimento dell'apertura del locale in cui sono stati svolti i lavori.
Parte opposta eccepiva la non imputabilità del ritardo mettendo in evidenza come l'inizio dei lavori veniva differito a causa della necessità di regolarizzare la documentazione presentata al comune in allegato alla segnalazione di inizio attività. Eccepiva, inoltre, la violazione dei termini contrattuali per l'esecuzione del pagamento da parte della committente.
Tale domanda di parte opponente non merita accoglimento in quanto sfornita di prova del danno. Si osserva, infatti, che per giurisprudenza consolidata “in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno. (cfr. Cass. civ., sentenza n. 21140 del
10-10-2007).
È stato coerentemente affermato, in tema di danno da occupazione illegittima, che “…il danno patrimoniale o non patrimoniale (financo nel caso di lesione di diritti inviolabili) non può mai ritenersi in re ipsa, risarcibile essendo il solo danno-conseguenza, e non anche il danno evento, giacché altrimenti risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere riconosciuto quale «pena privata» (rectius, danno punitivo, trattandosi di condanna irrogata dal giudice) per il comportamento lesivo (v. Cass., Sez. Un.,
n. 26972del 2008). Il danno deve essere debitamente allegato e provato da chi ne invoca il ristoro, anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva (cfr. Cass.,
11/2/2021, n. 3572; Cass., 12/10/2017, n. 23740: Cass. civ., ordinanza n. 14268 del 25-5-2021; Cass. civ. sentenza n. 26331 del 29-9-2021 e sentenza n. 27126 del 6-10-2021).
Occorre poi aggiungere che, seppur è vero che il giudice può ricorrere a criteri equitativi per la quantificazione del danno, tale operazione può essere effettuata soltanto dopo che la parte che abbia allegato il danno di cui chiede il risarcimento, abbia dato la prova di aver subito una lesione nella propria sfera giuridica riconducibile a responsabilità altrui ed abbia offerto in giudizio criteri di riferimento per consentire al giudice di effettuare un risarcimento ricorrendo a criteri equitativi.
A tale riguardo va detto che la valutazione equitativa del danno, prevista dall'art. 1226 c.c. e richiamata dall'art. 2056 c.c., va applicata dal giudice solo in caso di lacune insuperabili relative al quantum.
Il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, e non può surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass. civ., 21140/2007, 8615/2006, 16992/2005
e 10850/2003). “La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c.) presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati” (Cass. civ., sentenza n. 31546/2018).
Ed ancora “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 cod. civ. ed espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già a un giudizio di equità bensì a un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo, surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza”. (Consiglio di Stato sez. VI 14 ottobre
2016 n. 4266).
I descritti presupposti per riconoscere il danno in via equitativa non ricorrono nella specie, atteso che parte opponente aveva la possibilità di provare il danno subito, allegando quali sarebbero stati, anche presuntivamente, gli introiti ottenuti dallo svolgimento dell'attività, anche sulla base di una comparazione tra gli introiti effettuati in seguito all'apertura. Non avendo l'opponete assolto l'onere della prova sulla stessa gravante, la domanda va rigettata. Per le ragioni esposte, l'opposizione è parzialmente fondata, sicché il decreto ingiuntivo n. 1306/2019 va revocato e va condannata al Parte_1 pagamento in favore di della somma di Controparte_1 euro 27.330,00, oltre interessi.
Le spese di lite, compensate per la metà, atteso il parziale accoglimento della domanda ex art. 92 comma 2 c.p.c., seguono per il resto il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1306/2019 del 17/09/2019;
B) Accertato il credito della nella misura Controparte_1 di € 27.330,00 oltre interessi dalla domanda, condanna al Parte_1 pagamento in favore di della somma di Controparte_1 euro 27.330,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
C) Compensa per la metà le spese di lite e condanna per il restante 50% Pt_1 al pagamento in favore di delle
[...] Controparte_1 stesse, che si liquidano nella misura già ridotta per la suddetta compensazione in euro 3.808,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15% ed accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Torre Annunziata, 02/03/2025
Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Immacolata Cesarano