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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/06/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 18/06/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. DI GIUSEPPE
ANNAMARIA nell'interesse di e dall'avv. RIZZO Parte_1 nell'interesse dell' ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la CP_1 seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2710/2024 R.G., promossa
DA
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DI GIUSEPPE ANNAMARIA
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, , P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
RIZZO ANTONINO
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.12.2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29920249011506911000, notificata in data 6.11.2024, con riferimento agli avvisi di addebito n. 59920160000020037000, n.
59920160000411849000, n. 599920160001125222000, n. 59920170000927978000,
59920180001064734000 relativi a contributi per gli anni 2014 - 2015 - 2016 - 2017 e CP_1
1 2018, per un importo complessivo pari ad euro 15.146,95; ha eccepito la mancata notifica degli atti presupposti e, comunque, l'estinzione dei crediti per maturata prescrizione;
ha chiesto, pertanto, di “accertare e dichiarare che i crediti di cui all'intimazione di pagamento n.
29920249011506911000 con riferimento agli avvisi di addebito n. 59920160000020037000, n.
59920160000411849000, n. 599920160001125222000, n. 59920170000927978000, n.
59920180001064734000, sono estinti per prescrizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
2. L' con memoria depositata in data 24.1.2025, ha contestato la fondatezza del CP_1 ricorso di cui hai chiesto rigetto con vittoria di spese.
3. L' , benché regolarmente evocata, non si è costituita Controparte_2 ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 20.2.2025.
4. La causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
5. Va preliminarmente osservato che l'eccezione riguardante l'omessa notifica degli atti presupposti è inammissibile.
È stato, infatti, precisato che “l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento poste a base di una successiva intimazione di pagamento dell'agente della riscossione non determina affatto l'inesistenza del diritto di procedere alla riscossione stessa e, tanto meno, del relativo credito, fatti estintivi deducibili con
l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ma, al più, una mera irregolarità della procedura di riscossione, deducibile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.” (cfr.
Cass. Civ. n. 28521/2023).
Orbene, l'art. 617 c.p.c. prevede che simile opposizione si propone entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto tacciato di illegittimità. Nel caso di specie, la proposizione dell'opposizione in data 13.12.2024 risulta effettuata oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c. ovvero oltre il termine di giorni venti decorrenti, per espressa allegazione attorea, dal 6.11.2024 ovvero dalla data di avvenuta notifica dell'avviso di intimazione impugnato.
In ogni caso, tale censura va ugualmente respinta atteso che l' ha dimostrato di CP_1 avere notificato: a) l'ava n. 59920160000020037000 in data 19.4.2016; 2) l'ava n.
59920160000411849000 in data 31.5.2016; 3) l'ava n. 599920160001125222000 in data
28.6.2016; 4) l'ava n. 59920170000927978000 in data 27.9.2017; 5) l'ava n.
59920180001064734000 in data 16.7.2018.
6. In ordine all'eccepita prescrizione deve premettersi che il legislatore, in ragione della nota emergenza epidemiologica, ha introdotto l'art. 68 del D.L. n. 18/2020, prevedendo
2 una complessa disciplina in termini di sospensione dell'attività di riscossione nel caso di scadenza del termine di versamento nell'arco temporale ivi previsto.
In particolare, l'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 prevede che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 68 dispone quindi la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle e avvisi di addebito con scadenza nel periodo 8 marzo 2020 - 31 agosto 2021 prevedendo, tramite il rinvio all'art. 12 d.lgs. 159/2015, una completa inibizione dell'attività di riscossione.
Tale ultima disposizione, infatti, stabilisce che “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L' non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di Controparte_3 sospensione di cui al comma 1.”
In altri termini, l'art. 12, al comma 1, del D.lgs. n. 159/2015, prevede, per lo stesso periodo individuato dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020, la sospensione dei termini di
3 prescrizione e decadenza in materia di riscossione a favore degli agenti della riscossione e, al comma 2, stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
6.1. Alla luce delle superiori coordinate ermeneutiche si osserva in primo luogo che il termine di prescrizione per la riscossione dei contributivi portati dagli avvisi di addebito n.
59920160000411849000 e n. 599920160001125222000 andavano a scadere rispettivamente in data 31.5.2021 e 28.6.2021 ovvero nel periodo compreso tra l'8.03.2020 ed il 31.08.2021; sicché, in ragione della sospensione dei 542 giorni previsti dalle sopramenzionate disposizioni e della scadenza del versamento nelle date del 24.11.2022 e 22.12.2022, le pretese creditorie non possono ritenersi prescritte stante l'intervenuta notifica, in data
24.10.2022, ovvero al decimo giorno dalla spedizione della raccomandata informativa, dell'intimazione di pagamento n. 29920229002668208/000.
Sul punto deve ritenersi ammissibile il deposito da parte dell della CP_1 documentazione attestante l'avvenuta notifica di tale ultimo.
È noto, infatti, che l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata in qualsiasi stato e grado del processo purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2,
c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore (Cass. civ. n. 14755/2018).
Va dunque ritenuta utilizzabile la documentazione depositata in data 20.5.2025 e di cui l' sia venuta in possesso dopo l'instaurazione del giudizio;
pertanto, non essendo CP_1 decorso un quinquennio tra la data di notifica dell'intimazione di pagamento n.
29920229002668208/000 e quella oggi opposta, la domanda attorea va in parte qua respinta.
6.2. I convenuti, tuttavia, come era loro onore, non hanno dimostrato di avere compiuto tempestivi atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva alla notificazione degli avvisi di addebito n. 59920160000020037000 e 59920170000927978000.
L'intimazione di pagamento n. 29920229002668208/000 è giunta a conoscenza del ricorrente, come visto, solo in data 24.10.2022, ovvero allorquando i termini di prescrizione
4 dei crediti incorporati nell'avviso di addebito n. 59920160000020037000 e in quello n.
59920170000927978000 erano già maturati: il termine di prescrizione del primo avviso, infatti, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 68 del D.L n. 18/2020 e dall'art. 12 del D.lgs. n. 159/2011, giungeva in scadenza il 13.10.2022; il termine di prescrizione del secondo avviso, invece, giungeva in scadenza in data 29.7.2022.
Ad eguali conclusioni deve giungersi con riferimento ai diritti di credito incorporati nell'avviso di addebito n. 59920180001064734000 atteso che tra la data di notifica di tale ultimo atto (16.07.2018) e di quella dell'intimazione di pagamento n.
29920229003638741/000 avvenuta ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 602/1973 (27.09.2023) risultano all'evidenza decorsi oltre cinque anni.
7. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Il parziale accoglimento delle domande attoree e la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 68 del D.L n. 18/2020 e dall'art. 12 del D.lgs. n. 159/2011 suggeriscono l'opportunità di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra e ricorrente. CP_1
Nulla sulle spese in relazione ai rapporti tra ricorrente e stante Controparte_4 la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione con riferimento ai motivi attinenti il procedimento di riscossione e la dichiarazione di contumacia di tale ente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, nella contumacia di Controparte_5 definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Pt_2
dichiara non dovuti poiché prescritti i crediti previdenziali indicati
[...] nell'intimazione di pagamento opposta e riguardanti i soli crediti incorporati negli avvisi di addebito n. 59920160000020037000, 59920170000927978000 e 59920180001064734000; rigetta per il resto il ricorso;
spese compensate nei rapporti tra e ricorrente;
nulla sulle CP_1 spese nei rapporti tra ricorrente e . Controparte_2
Così deciso in Marsala il 18.06.2025
Francesco Giardina
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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